Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.2019 11.2018.107

27 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,775 parole·~19 min·4

Riassunto

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: modifica di un precedente assetto a protezione dell'unione coniugale

Testo integrale

Incarti n. 11.2018.107 11.2018.116

Lugano 27 dicembre 2019/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa CA.2017.365 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 ottobre 2017 da

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 24 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 settembre 2018 (inc. 11.2018.107) e sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello del 9 ottobre 2018 (inc. 11.2018.116);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1962) e AP 1 (1972) si sono sposati a __________ il 19 settembre 2003, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è stato fino al 31 dicembre 2018 un dirigente della I__________, __________, e ha intrattenuto collaborazioni con altre società, da ultimo con la U__________ SA di __________. La moglie non risulta avere svolto attività lucra-tiva durante la vita in comune, salvo avere lavorato nel­l'agosto e nel settembre del 2009 come curante stagista al servizio del __________. Dall'ottobre del 2009 essa è totalmente inabile al lavoro e dal 1° aprile 2011 percepisce una rendita intera dell'Assicurazione per l'invalidità. Essa è riuscita nondimeno a conseguire nel 2017 un diploma di insegnante di yoga presso la scuola __________ di __________. I coniugi vivo­no separati dal gennaio del 2010, quando AP 1 ha lasciato

                                         l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 26 821, pari a 97.300/1000 della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, intestata al marito) per trasferirsi in un appartamento a __________.

                                  B.   Nell'ambito di una procedura di divorzio su richiesta comune avviata dai coniugi il 27 maggio 2010 AP 1 è stato condannato da questa Camera a versare alla moglie, in penden­za di causa, un contributo alimentare di fr. 5410.– mensili dal 1° dicembre 2010 al 30 luglio 2011, di fr. 3620.– mensili dal 1° agosto 2011 al 30 apri­le 2012 e di fr. 3710.– mensili dopo di allora. Contestualmente la I__________ è stata diffidata a trattenere dallo stipendio di lui l'importo di fr. 3710.– mensili e a riversarlo alla moglie (I CCA, sentenza inc. 11.2012.93 del 28 ottobre 2014). La procedura di divorzio su richiesta comune è stata stralciata dal ruolo il 16 dicembre 2016 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, per sopravvenuta perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 vCPC ticinese: inc. OA.2010.378).

                                  C.   Una successiva procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 24 gennaio 2017 è stata ritirata da AO 1 e dichiarata senza oggetto dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il 15 marzo 2017 (inc. SO.2017.287). In esito a tale procedura le parti si sono date atto che, fino a un'eventuale modifi­ca, sarebbe rimasto in vigore l'assetto cautelare fissato dal Tribunale d'appello con la sentenza del 28 ottobre 2014.

                                  D.   Il 30 ottobre 2017 AP 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, rifiutando ogni contributo di mantenimento alla moglie e postulando il riparto a metà delle prestazioni previdenziali del “secondo pilastro” maturate dai coniugi durante il matrimonio (inc. DM.2017.273). Egli ha instato altresì per la soppressione dal 1° ottobre 2017, già in via cautelare, del contributo alimentare per la moglie, come pure della trattenuta di stipendio (inc. CA.2017.365). All'udienza del 30 novembre 2017, indetta per la conciliazione nella causa di merito e il contraddittorio cautelare, AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ma non alla liquidazione dei rapporti patrimoniali proposta dal marito. Inoltre essa ha rivendicato un contributo alimentare. Il Pretore le ha assegnato così un termine di 30 giorni per presentare un memoriale di risposta. Quanto all'istan­za cautelare, la convenuta ha proposto di respingerla, postulan­do una provvigione ad litem di fr. 4000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio (inc. CA.2017.413). Le parti hanno

                                         replicato e duplicato seduta stante, notificando prove. In coda all'udienza il Pretore ha condannato AP 1 a stanziare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 4000.– e ha dichiarato senza oggetto l'istanza di gratuito patrocinio.

                                  E.   Il 13 febbraio 2018 AO 1 ha presentato la risposta di merito in cui ha sollecitato il versamento di un contributo alimentare di fr. 3710.– mensili e la suddivisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio, come pure il riparto dei loro valori patrimoniali, previa “sottrazio­ne dei beni propri”. Contestualmente essa ha chiesto un'ulteriore provvigione ad litem di fr. 6000.– o, in subordine, il conferimento del gratuito patrocinio (inc. CA.2018.63). L'istruttoria cautelare si è chiusa il 30 maggio 2018 e alla discussione finale le parti han­no rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoria­le del 2 luglio 2018 AP 1 ha confermato le doman­de iniziali. Nel suo allegato del 27 giugno 2018 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza cautelare.

                                  F.   Statuendo con decreto cautelare del 13 settembre 2018, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza di AP 1,

                                         nel senso che ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 3368.– mensili dal 30 ottobre 2017 e a fr. 2967.– mensili dal 1° gennaio 2018. Inoltre egli ha adeguato la trattenuta di stipendio, mentre ha respinto la nuova richiesta di provvigione ad litem presentata da AO 1, così come ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio. Le spese della procedura cautelare promossa dal marito, di fr. 600.–, sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Le spese della procedura avviata dalla moglie (inc. CA.2018.63), di fr. 200.–, sono state addebitate alla stessa AO 1, tenuta a rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili.

                                  G.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 settembre 2018 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di sopprimere dal 1° ottobre 2017 il contributo alimentare per la moglie e di annullare la diffida alla I__________. Nelle sue osservazioni del 9 ottobre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello e sollecita il beneficio del gratuito patrocinio.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri che litigiosa davanti al Pretore era la soppressione del contributo alimentare per la moglie, di fr. 3710.– mensili dal 1° ottobre del 2017 in poi, contributo di durata incerta e il cui valore è da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2016 del 9 giugno 2016, consid. 1.1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è giunto al patrocinatore dell'istante il 14 settembre 2018. Introdotto il 24 settembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   In pendenza d'appello, il 22 novembre 2018, AP 1 ha comunicato che il 27 settembre 2018 la I__________ lo ha licenziato per la fine dell'anno. Al proprio scritto egli acclude la lettera di licenziamento e un messaggio di posta elettronica del 22 novembre 2018 al suo legale. I nuovi documenti sono successivi alla decisione impugnata e risultano dunque proponibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si tornerà oltre (consid. 6).

                                   3.   Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie dal 1° ottobre 2017. Al riguardo il Pretore ha ricordato che il contributo in vigore (fr. 3710.– mensili) era stato                                     stabilito sulla base di un reddito familiare di fr. 10 753.– mensili (fr. 10 050.– conseguiti dal marito, fr. 703.– dalla moglie), di un fabbisogno complessivo di fr. 9153.– mensili (fr. 5540.– il marito, fr. 3613.– la moglie) e di un'eccedenza di fr. 1600.– mensili nel bilancio familiare ripartita paritariamente. Ciò posto, egli ha accertato la nuova situazione finanziaria dei coniugi, constatando che nel 2017 AP 1 ha conseguito un reddito di fr. 8004.60 mensili netti (fr. 2964.– dall'attività al 40% per la I__________, fr. 2000.– dall'attività al 20% per la U__________ SA e fr. 4054.17 di indennità medie di disoccupazione: doc. H) e dal 1° gennaio 2018 un reddito di fr. 4964.– mensili in seguito alla fine, il 30 settembre 2017, del termine quadro di disoccupazione. Relativamente alla moglie, il primo giudice ha appurato un reddito netto di fr. 712.– mensili. Per quel che è dei fabbisogni minimi, egli ha stimato quello di AP 1 in fr. 4235.– mensili e quello della moglie in fr. 3679.– mensili (decreto impugnato, pag. 2 a 4).

                                         Calcolato così un reddito coniugale complessivo di fr. 8716.– mensili nel 2017 e di fr. 5676.– mensili dal 1° gennaio 2018 in poi rispetto a un fabbisogno complessivo di fr. 7914.– mensili, il Pretore ha riscontrato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 802.– mensili nel 2017 e un ammanco dal 1° gennaio 2018. In funzione di ciò egli ha ridotto il contributo alimentare per AO 1 a fr. 3368.– mensili dall'ottobre del 2017 (fr. 3679.– [fabbisogno minimo di lei] più fr. 401.– [mezza eccedenza], meno fr. 712.– [reddito della convenuta]), contributo che sarebbe ulteriormente calato a fr. 729.– mensili dal 1° gennaio 2018 in poi (il margi­ne disponibile del marito). Egli non ha mancato di rilevare tuttavia che – come la moglie sottolineava – AP 1 può far capo a sostanza. E in proposito egli ha accertato una “sostanza residua” di fr. 180 000.– che può essere consumata dal marito nella misura di fr. 2967.– mensili, ovvero di quanto manca a AO 1 per coprire il fabbisogno minimo. Dal 1° gennaio 2018 il primo giudice ha fissato così il contributo alimentare per la convenuta in fr. 2967.– mensili ed entro tali limiti ha adeguato la diffida alla I__________ (loc. cit., pag. 4 a 6).

                                   4.   L'appellante deplora che il primo giudice gli imponga di erodere la sostanza, la quale fa parte dei sui beni propri (preesistenti al matrimonio), tanto più che i coniugi vivono nel regime della separazione dei beni. Egli si duole inoltre che il Pretore non gli abbia riconosciuto la possibilità di conservare una liquidità di almeno fr. 120 000.– per garantire la sostenibilità finanziaria del debito ipotecario gravante la proprie­tà per piani n. 26 821 RFD di __________, esigenza non contestata dalla moglie e che andava considerata ammessa. A parte ciò, il marito contesta di avere mai dichiarato di possedere una sostanza residua di fr. 180 000.–, dagli estratti bancari agli atti risultando una liquidità di nemmeno fr. 120 000.– e dalla documentazione fisca­le evincendosi un passivo di fr. 169 971.–. Non soltanto dunque non v'è – egli continua – patrimonio cui attingere, ma quand'anche ci si attenesse per ipotesi alla liquidità esistente di fr. 120 000.– scarsi, questa si esaurirebbe nel giro di tre anni, portando a fr. 200 000.– l'indebitamento complessivo di lui.

                                   5.   Il giudice del divorzio prende i necessari provvedimenti cautelari, applicando per analogia le disposizioni sulle misure a tutela del­l'unione coniugale (art. 276 cpv. 1 CPC). Se sono già state emanate misure a tutela dell'unione coniugale, come in concreto, queste rimangono in vigore anche durante una successiva causa di divorzio fino al momento in cui il giudice del divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro futuro – decretando provvedimen­ti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC; FamPra.ch 2013 pag. 200 consid. 3.3.2 con riferimento a DTF 129 III 60 e nota di Duss). La modifica di misure a protezio­ne dell'unione coniugale soggiace agli stessi criteri che disciplinano la modifica di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 179 cpv. 1 seconda frase CC). A tal fine occorre perciò che siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure che previsioni formulate in base alla situazio­ne di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o che l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC in combinazione con DTF 141 III 378 consid. 3.3.1; nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2019.58 del 1° ottobre 2019 consid. 5).

                                   6.   Nella fattispecie è pacifico che le circostanze considerate al momento della decisione si sono modificate in maniera duratura e rilevante. Non è controverso nemmeno l'accertamento del primo giudice circa il reddito e il fabbisogno minimo dei coniugi. Né è in discussione la possibilità, per il marito, di far capo a sostanza propria. Litigiosa è la questione di sapere se egli possa essere chiamato a intaccarla. Sia come sia, AP 1 non può pretendere la completa soppressione del contributo alimentare per la moglie. Se mai, come ha accertato il Pretore, quel contributo si riduce a fr. 729.– mensili dal 1° gennaio 2018. Certo, AP 1 fa valere di essere stato licenziato dalla I__________ per il 31 dicembre 2018. Questa Camera gli ha già ricordato però, nella sentenza del 28 ottobre 2014, che per assumere rilievo ai fini del giudizio un eventuale periodo di disoccupazione deve protrarsi almeno quattro mesi (consid. 3d, pubblicato in: RtiD I-2015 pag. 877). Non consta che ciò sia il caso, né è dato di sapere che cosa sia acca-duto dopo il licenziamento. Ai fini del giudizio questa Camera può solo fondarsi, di conseguen­za, su quanto si desume dagli atti.

                                   7.   Quando fissa contributi di mantenimento il giudice del divorzio tiene calcolo del reddito effettivo conseguito dalle parti, fermo restando che un debitore alimentare può – come il beneficiario – vedersi imputare un reddito ipotetico più elevato. Il giudice considera anche il reddito della sostanza, alla stessa stregua del reddito da attività lucrativa; se la sostanza non produce reddito (o genera scarso reddito), entra in linea di conto una volta ancora il reddito ipotetico. Ove i redditi delle parti (da attività lucrativa e della sostanza) bastino per il sostentamento, poco importa in genere l'ammontare della sostanza. Qualora invece i redditi siano insufficienti, il mantenimento va assicurato anche dalla sostanza, beni propri compresi. Ciò vale tanto in sede cautelare quanto ai fini del merito. Secondo la funzione e la composizione della sostanza delle parti, dunque, un debitore alimentare può essere tenuto – come il beneficiario – a erodere il proprio patrimonio. Se tale patrimonio è stato accumulato a scopo di previdenza per la vecchiaia, l'uso del medesimo si giustifica in specie per garantire il mantenimento delle parti dopo il pensionamento. Il consumo di patrimonio non si giustifica invece – di regola – ove si tratti di sostanza non agevolmente realizzabile, ricevuta in eredit o investita nella casa d'abi­tazione (RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b con rinvii).

                                         Valutare se e in quale misura possa concretamente pretendersi dal debitore alimentare che attinga alla propria sostanza per assicurare il mantenimento corrente del coniuge è una questione da apprezzare in base alle circostanze del caso specifico. Significativi sono il tenore di vita anteriore, che può anche essere ridotto, l'entità della sostanza e la durata del periodo sull'arco del quale occorre far capo al patrimonio. La giurisprudenza ha già avuto occasione di stabilire, ad esempio, che un debitore senza attività lucrativa e con reddito della sostanza insufficiente per sopperire al mantenimento coniugale può essere tenuto a consumare il proprio patrimonio per garantire al creditore la copertura del fabbisogno minimo (del diritto civile) o il tenore di vita sostenuto in precedenza. Nel rispetto del principio di uguaglianza fra coniugi, ad ogni buon conto, non si può pretendere che una parte intacchi la propria sostanza se l'altra parte non è chiamata a fare altrettanto, a meno ch'essa sia sprovvista di patrimonio (RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9c con i numerosi richiami).

                                   8.   Nella fattispecie è assodato, come detto, che il solo reddito dei coniugi non basta per finanziare il fabbisogno della famiglia.

                                         Entrambe le parti possono essere tenute perciò a usare la rispettiva sostanza, salvo che AO 1 ne è praticamente sprovvista, dalla più recente tassazione agli atti (del 2015) evincendosi una sostanza netta di appena fr. 1330.– (doc. 3). Solo il patrimonio del marito può dunque entrare in linea di conto, che esso ammonti a fr. 180 000.–, come ha accertato il Pretore e come aveva riconosciuto AP 1 al contraddittorio del 30 novembre 2017 (verbale, pag. 3), o che esso non ecceda fr. 120 000.–, come l'interessato assume ora in appello. L'appellante fa valere che tale sostanza è un bene proprio, preesisten­te al matrimonio, e che le parti vivono nel regime della separazione dei beni. Ora, che i beni in questione siano preesistenti al matrimonio è una circostanza nuova, mai addotta prima (e come tale irricevibile: art. 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, per il mantenimento di un coniuge un debitore alimentare può essere chiamato a impiegare – in mancanza d'altro – anche beni propri (sopra, consid. 7), seppure durante la vita in comune ciò non fosse necessario (DTF 138 III 293 consid. 11.1.3). Che nella fattispecie i coniugi vivano nella separazione dei beni poco importa, l'art. 163 cpv. 1 CC applicandosi durante una causa di divorzio indipendentemente dal regime dei beni adottato dalle parti. Per il resto l'appellante non pretende che la sostanza alla quale egli deve far capo non sia agevolmente realizzabile, sia stata ricevuta in eredità o sia investita nella casa d'abitazione. Sotto questo profilo l'appello manca pertanto di consistenza.

                                   9.   Riguardo all'imperativo di conservare una liquidità di almeno fr. 120 000.– per garantire la sostenibilità finanziaria del debito ipotecario gravante l'abitazione coniugale, è vero che l'interessato aveva già addotto l'argomento nella petizione del 30 ottobre 2017 e che la moglie non l'aveva discusso. Sta di fatto che l'appellante non aveva addotto elementi concreti a suffragio della propria allegazione né aveva quantificato l'ordine di grandezza del “sostanzioso ammortamento” che la banca gli avrebbe imposto. L'asserto si esauriva così in un'affermazione. A prescindere da ciò, la questione appare ormai superata. Dal sistema d'informazione fondiaria del Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica notorietà (RtiD II-2011 pag. 760 n. 42c), risulta che nel frattem­po, il 18 maggio 2018, AP 1 ha venduto la proprie­tà per piani n. 26 821 RFD di __________. Non sussiste più dunque, per lui, l'esigenza di assicurare la sostenibilità del debito ipotecario.

                                10.   Si conviene che, per quanto concerne la sostanza, stando ai dati fiscali l'appellante risulta in passivo per fr. 169 671.– (titoli e capitali fr. 127 000.–, sostanza immobiliare fr. 274 200.–, debito complessivo fr. 571 556.– [doc. LL e MM]). Non bisogna dimenticare tuttavia che – come rileva AO 1 (osservazioni al­l'appello, pag. 4) – in ambito tributario la sostanza immobiliare è stimata al valore ufficiale, non a quello venale. L'appellante eccepisce che “nessun elemento di prova portato dalla moglie permette di quantificare il valore [venale] del bene immobile”. Egli medesimo riconosceva tuttavia nella petizione un valore del fondo “di poco superiore all'attuale onere ipotecario” (pag. 6), per tacere del fatto che nel frattempo l'immobile è stato alienato e che nulla sia dato di sapere sul prezzo della compravendita. L'assunto di AP 1, secondo cui la sentenza del Pretore lo costringerebbe a dare fondo al proprio patrimonio in tre anni, facendo aumentare il suo indebitamento complessivo a fr. 200 000.–, cade dunque nel vuoto. Dovessero intervenire ad ogni buon conto mutamenti di rilievo rispetto alla situazione attuale, l'interessato potrà sempre chiedere al Pretore di adattare ulteriormente l'assetto cautelare alle nuove circostanze, rendendo verosimile la nuova situazione (art. 179 CC cui rinvia l'art. 276 cpv. 1 CPC).

                                11.   L'appellante insta infine perché sia annullata la trattenuta di stipendio ordinata dal Pretore alla I__________. Priva di ogni motivazione, la domanda andrebbe dichiarata irricevibile. Se non che, il licenziamento dell'appellante intervenuto in pendenza di appello rende senza oggetto la diffida litigiosa (analogamente: RtiD I-2016 pag. 602 consid. 10). Spetterà pertanto a AO 1, dandosi il caso, rivolgersi al Pretore per una diffida destinata al nuovo datore di lavoro in virtù dell'art. 177 CC.

                                12.   Se ne conclude che l'appello è destinato all'insuccesso. Le spe­se dell'attuale decisione seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sulla trattenuta di stipendio l'appello è invero divenuto senza oggetto, ma la richiesta di annullare la diffida era subordinata all'accoglimento dell'appello e ne segue la sorte. AO 1, che ha formulato osservazioni con il patrocinio di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza del memoriale. L'assegnazione di adeguate ripetibili, che non risultano di difficile o di impossibile incasso, rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine), per tacere del fatto che prima di postulare l'assistenza giudiziaria l'interessata avrebbe dovuto sollecitare una provvigione ad litem (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.49 del 23 aprile 2019 consid. 2).

                                13.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–. Contro decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è dichiarata senza oggetto.

                                   4.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2018.107 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.2019 11.2018.107 — Swissrulings