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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.10.2018 11.2018.105

3 ottobre 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,353 parole·~7 min·3

Riassunto

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: appello tardivo e restituzione dei termini

Testo integrale

Incarto n. 11.2018.105

Lugano 3 ottobre 2018/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SO.2017.5041 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 5 ottobre 2017 dalla

AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1 ,

giudicando sul “ricorso” presentato il 19 settembre 2018 da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 agosto 2018;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 22 agosto 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha confermato l'iscrizione provvisoria ordinata in via cautelare e senza contraddittorio il 6 ottobre 2017 di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 12 820.80 oltre interessi in favore della AO 1 sulla particella n. 812 RFD di __________, proprietà di AP 1. Alla AO 1 il Pretore ha assegnato contestualmente un termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza per chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione provvisoria sarebbe decaduta. Le spese processuali di fr. 500.– più le spese della decisione “supercautelare” sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla AO 1 un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili.

                                  B.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 19 settembre 2018 per ottenere l'annullamento della decisione impugnata e l'addebito di tutte le spese alla controparte. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni alla AO 1.

Considerando

in diritto:                  1.   L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare dell'ipoteca legale rimasta controversa in prima sede (fr. 12 820.80). Il “ricorso” in esame va trattato di conseguenza come appello.

                                   2.   La notificazione di una decisione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Quest'ultima disposizione si applica anche qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, il principio della buona fede processuale imponendo alle parti di adoperarsi affinché possano essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 134 V 51 consid. 4). Poco importa che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (DTF 127 I 31 consid. 2b; I CCA, sentenza inc. 11.2012.80 del 5 settembre 2012, consid. 2 con riferimento).

                                   3.   Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata spedita al convenuto venerdì 24 agosto 2018 e l'avviso di ricevimento è stato depositato nella casella di quest'ultimo lunedì 27 agosto 2018 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è scaduto quindi lunedì 3 settembre 2018. A nulla rileva che il Pretore, ricevuto di ritorno dalla Posta, il 13 settembre 2018, l'invio raccomandato con la menzione "Non ritirato", l'abbia trasmesso, quello stesso giorno, una seconda volta per posta semplice, tale comunicazione precisando – correttamente (DTF 119 V 94) – che essa aveva unicamente valore informativo e non valeva quale notifica nel senso di legge. Ne deriva che in concreto il termine per appellare la decisione citata, di cui l'appellante doveva manifestamente attendersi la notificazione essendosi già tenute (il 20 febbraio 2018) le arringhe finali, è cominciato a decorrere martedì 4 settembre 2018, l'indomani del settimo giorno successivo al tentativo di consegna infruttuoso, ed è scaduto giovedì 13 settembre 2018. L'appello in esame è stato consegnato alla Posta il 19 settembre 2018 alle ore 16.01 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato). Si rivela quindi manifestamente tardivo e, come tale, irricevibile (art. 143 cpv. 1 CPC).

                                   4.   L'appellante fa valere di essere stato assente per vacanze durante il periodo di fine agosto e di essere stato quindi “oggettivamente impossibilitato a ritirare qualsiasi raccomandata”. Intendesse egli con ciò invocare la possibilità di una restituzione del termine, l'esito del ricorso non cambierebbe. Giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC “ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura”. La domanda dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazio­ne del motivo dell'inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC). In concreto, già l'adempimento di quest'ultima condizione appare dubbio, il convenuto adducendo di essere stato assente durante il periodo di fine agosto ma avendo introdotto l'atto solo il 19 settembre 2018. A prescindere da ciò, l'assenza di una parte al momento della notifica (fittizia) può legittimare una restituzione del termine solo se essa non aveva conoscenza di una procedura pendente. In caso contrario – come nella fattispecie – invece essa deve attendersi, come detto, la notifica di atti giudiziari ed è tenuta – malgrado l'assenza – ad adottare le misure necessarie per permetterne la notifica e l'osservanza di eventuali termini (Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 23 ad art. 148). Ora, nemmeno l'appellante pretende di avere messo in atto accorgimenti del genere durante la sua assenza per ferie. Ne segue che anche un'eventuale domanda di restituzione del termine sarebbe manifestamente destinata all'insuccesso. In simili condizioni l'appello, tardivo, sfugge a qualsiasi disamina.

                                   5.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerato che l'appellante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un legale e che l'attuale sindacato si esaurisce in una pronuncia di non entrata in materia, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone per contro problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato alla AO 1 per osservazioni.

                                   6.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (sopra, consid. 1) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Trattato come appello, il “ricorso” è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – avv.   .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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