Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.12.2017 11.2017.94

20 dicembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,646 parole·~8 min·2

Riassunto

Vigilanza sull'esecutore testamentario: richiesta di destituzione

Testo integrale

Incarto n. 11.2017.94

Lugano, 20 dicembre 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Gianini

sedente per statuire nella causa SO.2017.2288 (vigilanza sull'esecutore testamentario: richiesta di destituzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 4 maggio 2017 da

AP 1  

contro  

AO 1

                                         quale esecutore testamentario di

                                         __________ H__________ (1920-2017), già in __________,

giudicando sull'appello del 18 ottobre 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 12 ottobre 2017;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il dott. __________ H__________ (1920) è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il 28 marzo 2017, lasciando quali eredi la vedova __________ nata S__________ (1932) con i figli PI 2 (1960) ed E__________ (1961). Ese­cutore testamentario è l'avv. AO 1, designato da __________ H__________ con testamento olografo del 9 ottobre 2005, pubblicato il 12 aprile 2017 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.

                                  B.   Il 4 maggio 2017 AP 1 si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere la “ricusazione dell'esecutore testamentario”. Invitato a formulare osservazioni scritte, l'avv. AO 1 ha proposto l'11 maggio 2017 di respingere l'istanza. Con decisione del 12 ottobre 2017 il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 500.– complessivi a carico dell'istante, tenuto a rifondere all'avv. AO 1 fr. 300.– per ripetibili.

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 18 ottobre 2017 nel quale, senza formulare richieste esplicite, contesta il giudizio del Pretore. L'8 novembre 2017 inoltre egli ha fatto seguire una motivazione complementare. Gli scritti non sono stati comunicati all'avv. AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Un esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere (art. 518 cpv. 1 combinato con l'art. 595 cpv. 3 CC). La vigilanza sull'esecutore testamentario è – come la vigilanza sull'amministratore dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione (Piller in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 183 ad art. 518). La procedura è disciplinata dal diritto cantonale. Se quest'ultimo rinvia al Codice di procedura civile, si fa capo al­l'art. 248 lett. e CPC come diritto cantonale suppletorio (DTF 139 III 225). Nel Cantone Ticino il Pretore e il Pretore aggiunto “giudi­cano in tutte le cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti ad altre autorità” (art. 37 cpv. 2 LOG). La procedura, sommaria, è retta così dagli art. 252 segg. CPC.

                                   2.   Le decisioni emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo con recla­mo invece se vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al Pretore (o al Pretore aggiunto) non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le procedure di volontaria giurisdizione, incluse quelle che riguardano la destituzione di un esecutore testamentario. Il valore litigioso si determina in quest'ultima eventualità sulla base degli atti contestati che l'esecutore testamentario ha compiuto o intende compiere (sentenza del Tribunale federale 5A_414/2012 del 19 ottobre 2012, consid. 1.1; Karrer, Aufsicht über den Willens­vollstrecker, in: Successio 2013 pag. 240 n. 1). Nella fattispecie manca qualsiasi dato idoneo a determinare il valore litigioso. Se si considera nondimeno che controverso è l'intero mandato del­l'esecutore testamentario, si può presumere, almeno nel dubbio, che il valore di fr. 10 000.– sia raggiunto. Tempestivo, il “ricorso” di PI 2 può quindi essere trattato come appello. Non invece la motivazione complementare dell'8 novembre 2017, manifestamente fuori termine.

                                   3.   L'autorità di vigilanza può impartire a un esecutore testamentario avverti­menti o istruzioni e prendere tutte le misure del caso; se non vi sono rimedi all'incapacità, alle gravi manchevolezze o al conflitto d'interessi in cui l'esecutore versa, essa può anche pronunciare la destituzione (DTF 90 II 383 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5D_136/2015 del 18 aprile 2016 consid. 5.3; Karrer/Vogt/ Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 103 segg. ad art. 518 con numerosi richia­mi; sull'eventuale destituzione pronunciata dal giudice civile chiamato a statuire sulla validità della clausola testamentaria in cui il disponente ha designato l'esecutore: Piller, op. cit., n. 182 ad art. 518 CC; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 105 ad art. 518 CC). Trattandosi della sanzione disciplinare più incisiva che l'autorità di vigilanza può infliggere, la destituzione costituisce l'ultima ratio e va ri­servata alle ipotesi in cui non si possa fare altrimenti per garantire una corretta liquidazione ereditaria, rispettando il principio della proporzionalità (Piller, op. cit., n. 178 ad art. 518 CC).

                                   4.   Nella fattispecie l'appellante rimprovera all'esecutore testamentario “una profonda ostilità” nei suoi confronti riscontrata “al primo e unico appuntamento” durato un'ora e mezzo. Se non che, sussistesse pure inimicizia tra l'esecutore testamentario e un erede, ciò ancora non giustifica una destituzione. L'esecutore testamentario è stato designato dal disponente per liquidare la successione a norma di legge, non necessariamente per familiarizzare con gli eredi. Gli eredi, del resto, non possono esigere la destituzione di un esecutore testamentario nemmeno di comune accordo (Piller, op. cit., n. 181 ad art. 518 CC). Se il disponente ha designato un esecutore testamentario, ciò si deve proprio al fatto ch'egli non ha inteso lasciar liquidare la successione agli eredi. Tale ultima volontà va rispettata.

                                   5.   L'appellante ribadisce di avere segnalato all'esecutore testamentario “l'impressione” che il fratello E__________ abbia attinto per anni a fondi del padre. Invece di procedere a una verifica puntuale – egli continua – l'esecutore testamentario lo ha avvertito di non rivolgere accuse al fratello senza verificarne la fondatezza. In realtà occorre distinguere: nella misura in cui l'esecutore testamentario ha esortato l'appellante a non muovere accuse con leggerezza in odio del fratello, il monito è pertinente. Nella misura in cui l'appellante reputa invece di poter recare seri indizi circa beni di cui ha beneficiato il fratello allorché il padre era ancora in vita (in particolare donazioni elargite dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti la morte, eccettuati i regali d'uso: art. 527 n. 4 CC), spetta a lui comunicare all'esecutore testamentario gli elementi in suo possesso. Semplici impressioni non bastano. L'interessato va rimesso su questo punto alle proprie responsabilità.

                                   6.   All'esecutore testamentario l'appellante imputa un comportamento contraddittorio. Dopo avere riconosciuto in un primo tempo che il fratello E__________ ha comperato un'automobile con denaro del­l'eredità, egli fa valere, l'esecutore ha preteso infatti che l'automobile fosse stata acquistata da E__________ con fondi propri, salvo non mostrargli documentazione alcuna. All'esecutore testamentario l'appellante fa carico inoltre di non avere chiesto l'istituzione di una curatela in favore del fratello, tossicodipendente di lungo corso. Quest'ultima doglianza è fuori luogo, un esecutore testamentario dovendo liquidare il compendio del­l'ere­dità, non occuparsi di questioni estranee al proprio ufficio. Comunque sia, una curatela può essere chiesta all'autorità di protezione anche dal­l'appellante, senza per ciò dipendere dall'esecutore testamentario. Quanto al diritto di consultare gli atti della successione, l'appellante potrà esercitarlo al momento in cui l'esecutore testamentario avrà presentato l'inventario. Ravvisare incongruenze prima ancora che l'esecutore abbia assolto il proprio compito è a dir poco prematuro.

                                   7.   Da ultimo l'appellante riconosce che il suo vero intento è quello di amministrare i beni dell'eredità paterna in luogo e vece del­l'esecutore testamentario. Lamenta ad ogni modo che nella decisione impugnata il Pretore non abbia compiutamente esaminato le critiche da lui esposte nell'istanza del 4 maggio 2017. Sta di fatto che in quell'istanza AP 1 sollevava censure diverse (tranne quella inerente all'automobile comperata dal fratello, motivata in altri termini), ponendo l'accento sulla retribuzione dell'esecutore testamentario, argomento che il Pretore ha debitamente vagliato nella decisione e che l'appellante più non riprende nel “ricorso”. L'istante non può pretendere dunque che il Pretore trattasse questioni non esplicitamente addotte. Che poi egli dichiari di non avere fiducia nell'esecutore testamentario poco importa, bastando che nell'esecutore testamentario avesse fiducia il testatore. Ne segue che, privo di consistenza, anche su quest'ultimo punto, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, l'avv. AO 1 non essendo stato chiamato a formulare osservazioni.

                                   9.   Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), toccherà all'appellante rendere verosimile, nel caso di un ricorso in materia civile fondato sull'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF, che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Trattato come appello, il “ricorso” è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione:

–; – avv..

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2017.94 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.12.2017 11.2017.94 — Swissrulings