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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.05.2019 11.2017.69

22 maggio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,257 parole·~26 min·3

Riassunto

Modifica di sentenza di divorzio: fabbisogno minimo di un debitore alimentare che vive in comunione domestica con una terza persona

Testo integrale

Incarto n. 11.2017.69

Lugano 22 maggio 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2016.23 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 18 febbraio 2016 da

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello dell'11 luglio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 19 giugno 2017;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 14 settembre 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 13 settembre 1996 da AP 1 (1970) e AO 1 (1971), omologando una convenzione in cui i coniugi hanno pattuito, tra l'altro, quanto segue:

                                         2.1   I figli C__________ (__________ 2001) e S__________ (__________ 2005) sono affida- ti alla madre per la cura e l'educazione.

                                         2.2   I genitori eserciteranno l'autorità parentale in modo congiunto.

                                         2.3   Per quanto concerne i diritti di visita, gli stessi vengono così fissati:

                                                (...)

                                         2.5   AP 1 verserà a titolo di contributo alimentare in favore dei figli C__________ e S__________ nelle mani della madre AO 1 la somma di fr. 700.– per ciascun figlio, assegno per figli escluso.

                                                 Dal mese successivo a quello in cui C__________ e S__________ avranno compiuto il 14° anno di età, il contributo alimentare sarà adeguato a fr. 800.– mensili. (...)                                

                                                 L'obbligo di mantenimento dei figli durerà fino al 18° anno di età, riservato il diritto di questi ultimi a un contributo alimentare sino al termine di un'adeguata formazione. (...)

                                         2.6   È confermata la figura della curatrice educativa con il compito di codiuvare i genitori nell'organizzazione e la gestione dei diritti di visita.

                                                (...)

                                         A quel momento il marito lavorava, allora come ora, quale addetto alla logistica per le __________ con uno stipendio di fr. 5489.65 mensili, già dedotti gli assegni familiari di fr. 525.–, e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3745.05 mensili. La moglie svolgeva attività saltuarie e a tempo parziale. La sentenza di divorzio è passata in giudicato.

                                  B.   Il 18 febbraio 2016 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore, postulando una modifica della sentenza di divorzio per ottenere l'affidamento di C__________ e S__________ (riservato il diritto di visita materno) e veder sopprimere il contributo alimentare per i figli dal 1° gennaio 2016. In subordine egli ha chiesto di collocare C__________ e S__________ in una struttura specializzata, di organizzare i diritti di visita dei genitori e di sopprimere il contributo alimentare per i figli dal 1° gennaio 2016. All'udienza del 15 marzo 2016, indetta per la conciliazione, le parti hanno consentito all'assunzione di una perizia sulle rispettive capacità genitoriali. Il Pretore ha sospeso la procedura in attesa del re­ferto peritale, che lo psicologo __________ B__________ ha consegnato il 10 mag­gio 2016. Nella sua risposta del 12 luglio 2016, limitata alla questione dei contributi alimentari, la convenuta ha poi proposto di respingere la petizione, sollecitando la conferma dal 1° agosto 2016 di un contributo alimentare per C__________ di fr. 800.– mensili e di uno per S__________ di fr. 700.– mensili, più assegni familiari per complessivi fr. 525.– mensili. L'attore ha replicato il 21 luglio 2016, chiedendo per lo meno di ridurre il contributo alimentare per i figli “proporzionalmente alla sua ecceden­za mensile e a quella della madre”. In una duplica del 25 agosto 2016 la convenuta ha confer­mato il proprio punto di vista. Alle prime arringhe del 19 ottobre 2016 le parti hanno reiterato le rispettive posizioni e notificato prove.

                                  C.   Con decreto supercautelare del 9 novembre 2016 il Pretore aggiunto, preso atto di un aggiornamento peritale commissionato allo psicologo __________ B__________, ha ordinato il collocamento di S__________ nella “Casa __________” di __________ e quello di C__________ presso l'allora curatrice M__________ B__________. Con ulteriore decreto supercautelare del 16 novembre 2016 egli ha poi disposto il collocamento di C__________ presso famiglie d'accoglienza e ha regolato i diritti di visita dei genitori. L'istruttoria è terminata il 28 marzo 2017 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 28 marzo 2017 AP 1 ha instato per il collocamento di S__________ in un istituto, ha chiesto di disciplinare i diritti di visita ai figli e ha postulato la soppres­sione del contributo alimentare per loro dal 1° gennaio 2016 o, in subordine, la riduzione del contributo a fr. 375.– mensili per C__________ e a fr. 125.– mensili per S__________. Nel suo allegato conclusivo del 12 aprile 2017 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione e di accogliere le sue domande, così come di obbligare l'attore a versarle fr. 10 250.– “a titolo di arretrati degli assegni familiari”.

                                  D.   Statuendo il 19 giugno 2017, il Pretore aggiunto ha ripristinato l'affidamento di C__________ alla madre, mentre ha confermato il collocamento di S__________ nella “Casa __________”, ha regolato il diritto di visita paterno a C__________ e quello dei genitori a S__________, ha respinto la richiesta di sopprimere i contributi alimentari per i figli, precisando che gli assegni familiari ammontano a complessivi fr. 525.– mensili, e ha condannato l'attore a versare alla convenuta fr. 2750.– per assegni familiari arretrati. Le spese processuali di complessivi fr. 5200.– sono state poste per fr. 4030.– a carico dell'attore e per fr. 1170.– a carico della convenuta, cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 3500.– per ripetibili ridotte.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 luglio 2017 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere sopprimere dal 1° gennaio 2016 i contributi alimentari a suo carico o, se non altro, di vederli ridotti a fr. 340.– mensili per C__________ e a fr. 160.– mensili per S__________. Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2017 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2018.95 del 12 aprile 2019, consid. 1 con rinvii). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste ultime raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). Ciò è il caso in concreto, litigiosa essendo la soppres­sione del contributo alimentare per C__________ e S__________ di fr. 800.– mensili dal 1° gennaio 2016. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al legale dell'attore il 26 giugno 2017. Introdotto l'11 luglio 2017 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude un estratto da Internet di un comunicato delle __________ del 22 settembre 2016, il suo certificato di salario del 2016, la sua polizza dell'assicurazione malattia del 2017 e il certificato del suo stato di famiglia. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Documenti relativi alla situazione di figli minorenni – come in concreto – sono invece sempre ammissibili, senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo per il giudizio, gli atti in questione saranno pertanto vagliati in appresso.

                                   3.   Litigiosa rimane, in questa sede, la soppressione (o la riduzione) dei contributi alimentari dovuti da AP 1 per C__________ e S__________. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, richia­mati i principi che governano la modifica di contributi alimentari per figli minorenni, ha accertato che con un reddito attuale di fr. 5565.– mensili la situazione dell'attore non si è sostanzialmente modificata rispetto al momento del divorzio. Il che bastava, a mente sua, per respingere l'azione. Ciò nonostante egli ha esaminato se l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, del nuovo diritto sul mantenimento dei figli potesse costituire un motivo per aggiornare i contributi alimentari. A tal fine egli ha calcolato il fabbisogno minimo dell'attore in fr. 3991.– mensili (minimo del diritto esecutivo fr. 850.–, locazione fr. 900.–, cassa malati obbligatoria fr. 374.80, assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 63.35, assicurazione giuridica fr. 30.65, leasing dell'automobile fr. 435.35, imposta di circolazione fr. 76.25, RC dell'automobile fr. 169.60, spese di trasferta __________-__________ fr. 771.–, posteggio fr. 100.–, pasti fuori casa fr. 220.–), giungendo alla conclusione che con un mar­gine dispo­nibile di fr. 1574.– mensili AP 1 può finanziare il fabbisogno in denaro dei figli. Quanto alla convenuta, egli ha ritenuto che, sia pure al beneficio di prestazioni assistenziali, essa può conseguire un reddito di fr. 1862.– mensili “pari alla media dei suoi ultimi stipendi”. Riguardo al fabbisogno minimo di lei, il primo giudice l'ha determinato in fr. 2299.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, locazione fr. 933.35 [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno in denaro di C__________], premio cassa malati obbligatoria fr. 21.30), onde un ammanco di fr. 437.65 mensili.

                                         In merito al fabbisogno in denaro dei figli, il Pretore aggiunto ha stimato quello di C__________ in fr. 1530.45 mensili sulla base delle raccomandazioni pubblicate dal­l'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattando il premio della cassa malati e la locazione ai costi effettivi. Egli ha escluso per contro l'ipotesi di un contributo di accudimento. Relativamente a S__________, collocato – come detto – in un istituto, il primo giudice ne ha definito il fabbisogno in denaro in fr. 941.10 mensili. Egli ha appurato così che con il proprio margine disponibile di fr. 1574.– mensili AP 1 può far fronte ai contributi alimentari fissati al momento del divorzio. Inoltre il primo giudice ha constatato che l'attore deve versare alla convenuta gli assegni familiari di complessivi fr. 525.– mensili da lui percepiti per i figli e l'ha condannato, di conseguenza, a rifondere a AO 1 fr. 2750.– di arretrati.

                                   4.   I criteri che disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati in una sentenza di divorzio per figli minorenni sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6 con rinvii, I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre 2018, consid. 3). Al proposito basti rammentare che una modifica in tal senso è possibile ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Essa presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'uno o dell'altro genitore sia cambiata in modo sostanziale e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. Non ogni fatto nuo­vo, sia pure importante e durevole, legittima tuttavia una modifica del contributo. Questa entra in linea di conto solo ove il fatto nuovo comporti uno squilibrio dell'obbligo alimentare fra i genitori rispetto alle circostanze prese in considerazione nel precedente giudizio, in particolare ove l'onere contributivo diventi eccessiva­mente gravoso per un debitore di condizione modesta. Il giudice non può dunque limitarsi a constatare che la situazione di un genitore è cambiata. Deve ponderare gli interessi del figlio – da un lato – e quelli dei genitori – dall'altro – in modo da apprezzare appieno la necessità di una modifica del contributo alimentare nel caso specifico. Accertate simili condizioni, egli ridefinisce il contributo, aggiornando i criteri di calcolo adottati nel giudizio anteriore (DTF 137 III 606 consid. 4.1 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_400/2018 del 28 agosto 2018, consid. 3 con riferimenti; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2013.69 del 3 luglio 2014, consid. 6).

                                   5.   Controverso nella fattispecie è anzitutto il reddito di AP 1. Il Pretore aggiunto l'ha accertato in fr. 5565.– mensili sulla scorta dei conteggi salariali agli atti, dai quali ha dedotto gli assegni familiari e “la rata per l'acquisto della cassa pensioni e sommati il lavoro domenicale e il lavoro notturno” (sentenza impugnata consid. 6.1). L'appellante sostiene di percepire uno stipendio di fr. 5600.– mensili, già compresa la quota di tredicesima, importo che si riduce a fr. 5075.– mensili una volta dedotti gli assegni familiari di fr. 525.– mensili.

                                         a)   In appello l'attore ha prodotto il suo certificato di salario del 2016 dal quale risulta un reddito mensile di fr. 5653.75, ovvero fr. 5128.75 senza gli assegni familiari di fr. 525.– mensili. Dai conteggi salariali agli atti si evince tuttavia che al lavoratore è trattenuta una “rata per l'acquisto della cassa pensioni” di fr. 500.– mensili (doc. C 1, C2 e D12). Trattandosi con ogni verosimiglianza di un riscatto volontario della cassa pensione che consente all'assicurato di colmare una lacuna previdenziale, simile trattenuta è equiparabile al pagamento del premio per una polizza assicurativa del “terzo pilastro vincolato”. Successiva al divorzio (il certificato di salario 2015 non riporta alcun contributo per il riscatto della previdenza professionale: dichiarazione d'imposta 2015, richiamata), tale scelta unilaterale non prevale tuttavia sul mantenimento dei figli.

                                         b)   Alla luce di quanto precede il reddito accertato dal Pretore aggiunto, finanche inferiore a quello effettivo, resiste alla critica. Non consta nemmeno che l'intenzione annunciata delle __________ di sopprimere migliaia di posti di lavoro e di adeguare le rispettive prestazioni sociali (doc. D12) abbia già coinvolto l'appellante. Incerta e ipotetica, simile eventualità non può essere presa in considerazione già adesso. Tenuto conto che al momento del divorzio l'attore percepiva fr. 5489.– mensili senza assegni familiari (certificato di salario 2015 nel­l'incarto fiscale richiamato), il reddito attuale di lui di fr. 5587.10 mensili senza assegni familiari risulta finanche più elevato di quello conseguito allora.

                                   6.   L'appellante contesta altresì il proprio fabbisogno minimo di fr. 3991.– mensili accertato dal primo giudice, chiedendo di rivalutarlo a fr. 5013.– mensili. Occorre passare in rassegna le singole voci.

                                         a)   Per quel che concerne il minimo esistenziale del diritto esecutivo, in concreto il Pretore aggiunto ha accertato che l'attore vive con una compagna, di modo che gli ha riconosciuto la metà del­l'importo base per coppia. L'appellante fa valere di convivere da due anni come “semplice coinquilino”, ciò che esclude un concubinato stabile e qualificato. La prassi di questa Camera prevedeva invero che, trattandosi di determinare nell'ambito di un'azione tendente alla modifica di una sentenza di divorzio il fabbisogno minimo di un genitore divorziato, faceva stato il minimo esistenziale del diritto esecutivo che sarebbe stato da riconoscere a quell'ex coniuge come persona sola (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017, consid. 7a). La giurisprudenza recente del Tribunale federale ha avuto modo di stabilire nondimeno, anche sotto l'egida del nuo­vo diritto sul mantenimento del figlio (entrato in vigore il 1° gennaio 2017), che il minimo esistenziale di un debitore alimentare il quale viva in comunione domestica con un terzo corrisponde alla metà dell'importo di base per coppia (DTF 144 III 506 consid. 6.6). Determinante è quindi la situazione di fatto, che si tratti di concubinato o no. Ciò impone di adeguare la prassi di questa Camera. E sicco­me in concreto è pacifico che l'appellante vive in comunione domestica con una terza persona, il minimo esistenziale del diritto esecutivo da computare nel suo fabbisogno minimo risulta di fr. 850.– mensili (la metà di fr. 1700.–).

                                         b)   Relativamente alla locazione, il primo giudice ha rammentato che in caso di convivenza il costo dell'alloggio va suddiviso in ragione di metà ciascuno. Non ha reputato decisivo perciò che AP 1 dichiari di corrispondere alla convivente fr. 750.– mensili, più un acconto di fr. 250.– per le spese accessorie e fr. 100.– per un posteggio. Oltre a ciò, egli ha rimproverato all'attore di non avere reso verosimili i costi effettivi dell'abitazione appartenente alla compagna (interessi ipotecari e spese accessorie), di modo che “alla luce degli attuali tassi ipotecari” ha riconosciuto una spesa di fr. 900.– mensili, corrispondenti “alla metà dell'importo ritenuto equo e plausibile per un'abitazione come quella in proprietà a __________ S__________”, più fr. 100.– mensili per il posteggio. L'appellante contesta l'opinione del Pretore aggiunto, rilevan­do che nel caso specifico una pigione di fr. 1100.– mensili non appare affatto eccessiva. Per di più, egli soggiunge, la convenuta, che si è vista riconoscere una pigione di fr. 1400.– mensili, non ha contestato la spesa. Ora, l'accordo stipulato da AP 1 con la compagna prevede un versamento di fr. 1100.– mensili, compresi fr. 100.– mensili per un posteggio (doc. D1). Tale accordo non è determinante, la giurisprudenza prevedendo che in caso di convivenza il costo dell'alloggio di un debitore alimentare corrisponde per principio alla metà di quello effettivo, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra conviventi sul riparto delle spese comuni (I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018 consid. 3). Sta di fatto che in concreto AO 1 non ha contestato il costo dell'alloggio esposto dal­l'attore. A quest'ultimo va riconosciuta così la spesa dichiarata di fr. 1000.– mensili.

                                         c)   In merito al premio di cassa malati, il primo giudice ha riconosciuto all'attore il premio della sola assicurazione di base, di fr. 374.80 men­sili, mentre in ragione della difficile situazione finanziaria e del buono stato di salute di lui ha stralciato la copertura complementare di fr. 63.90 mensili. L'appellante obietta che le parti non versano in ristrettezze economiche, sicché la copertura complementare gli va riconosciuta. In effetti su questo punto il Pretore aggiunto non ha mancato di contraddirsi. È indubbio per vero che, dandosi gravi ristrettezze, i premi delle assicurazioni facoltative come quella sanitaria complementare della LAMal, quella contro la responsabilità civile e quella dell'economia domestica non possano trovare spazio nel fabbisogno minimo di un coniuge (RtiD

                                               II-2017 pag. 778, consid. 6b con rinvio a DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 12b). Se l'attore versasse in gravi ristrettezze, mal si comprende però come mai il primo giu­dice abbia ammesso nel fabbisogno minimo di lui i premi per l'assicurazione del­l'economia domestica, per l'assicurazione contro la RC privata e per la protezione giuridica, di complessivi fr. 94.– mensili. In condizioni del genere tanto valeva riconoscere anche l'assicurazione sanitaria complementare e quindi, il premio integrale aggiornato di fr. 483.95 mensili.

                                         d)   Il Pretore aggiunto non ha incluso nel fabbisogno minimo di AP 1 alcun carico d'imposta. L'appellante fa valere un aggravio fiscale di fr. 452.85 mensili, il quale si fonda tuttavia sulla tassazione del 2013 (doc. 3), mentre il dato più recente agli atti è la tassazione del 2015 (doc. E), la quale attesta un onere tributario di circa fr. 95.– mensili, cui si aggiunge l'imposta comunale. Certo, in caso di gravi ristrettezze le imposte vanno escluse dal fabbisogno minimo di un debitore alimentare (DTF 126 III 356 e 127 III 70), né il Tribunale federale risulta avere rimesso in causa tale giurisprudenza, come sembrava evincersi invero dalla sentenza 5C.277/2001 del 19 dicembre 2002 (“questione non definitivamente decisa”: consid. 3.3, seconda frase). Se l'appellante non versa in gravi ristrettezze, di conseguenza, non v'è motivo per non riconoscergli il carico fiscale di fr. 170.– mensili.

                                         e)   Il primo giudice ha incluso nel fabbisogno minimo dell'attore spese di trasferta per fr. 771.– mensili, pari a un'indennità di fr. –.60/km per i 58.4 km percorsi giornalmente dall'attore. Non a torto la convenuta fa valere che in circostanze del genere non si giustificava di riconoscere il premio dell'assicurazione RC dell'automobile (fr. 169.60 mensili) né l'imposta di circolazione (fr. 76.25 mensili). Come questa Camera ha già avuto occasione di rilevare, un'indennità di fr. –.60 o –.70/km copre già di per sé i costi medi d'esercizio di un veicolo, dall'imposta di circolazione al premio assicurativo, dal costo del carburante a quello della manutenzione, tant'è che analoga indennità ammette l'auto­rità tributaria per le trasferte fiscalmente riconosciute (RtiD II-2017 pag. 781 consid. 7b con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2016.92 del 17 maggio 2018 consid. 8c). Per di più, il primo giudice ha calcolato l'indennità su una media di 22 giorni, quantunque la giurisprudenza più recente fissi tale media in 19.2 gior­ni lavorativi mensili (230 giorni annui: RtiD I-2013 pag. 835 consid. c; la vecchia giurisprudenza si fondava ancora sulla media di 21.7 giorni: I CCA, sentenza inc. 11.2015.114 del 20 febbraio 2017, consid. 7b). Nel fabbisogno minimo dell'attore non si giustifica dunque di cumulare in aggiunta né il premio dell'assicurazione RC dell'automobile (fr. 169.60 mensili) né l'imposta di circolazione (fr. 76.25 mensili).

                                         f)    Visto quanto precede, dedotto dal reddito netto di fr. 5587.– mensili il fabbisogno minimo di fr. 4125.– mensili arrotondati rimane a AP 1 un margine disponibile di fr. 1462.– mensili, insufficiente per far fronte al contributo alimentare di fr. 1500.– mensili complessivi in favore dei figli fissato nella sentenza di divorzio. Occorre esaminare di conseguenza la situazione in cui si trova la convenuta.

                                   7.   Per quel che è di AO 1, il Pretore aggiunto ha accertato che essa non esercita alcuna attività lucrativa ed è al beneficio di prestazioni assistenziali, ma che potrebbe riprendere un lavoro. Le ha imputato così un reddito di fr. 1862.– mensili, corrispondente alla media degli ultimi stipendi (novembre del 2015, dicembre del 2015 e marzo del 2016). Dato nondimeno un fabbisogno minimo di fr. 2299.65 mensili, il primo giudice ha appurato che costei registrerebbe in ogni modo un ammanco di fr. 437.65 mensili, onde l'impossibilità di far fronte finanche al proprio mantenimento.

                                         a)   L'appellante ritiene che alla convenuta vada ascritto un reddito da attività lucrativa al 100%. Considerato che S__________ è collocato in internato e che C__________ aveva ormai 16 anni al momento del giudizio, a suo parere la convenuta potrebbe guadagnare almeno fr. 3700.– mensili, ciò che le lascerebbe un margine disponibile di fr. 1400.– mensili.

                                         b)   Al momento in cui il Pretore ha statuito vigeva ancora il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto a cominciare (o a ricuperare) un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). La giurisprudenza più recente prevede invece che un genitore il cui figlio minore abbia iniziato la scuola secondaria può intraprendere un'attività lucrativa all'80%, fermo restando che nella maggior parte dei Cantoni la scuola elementare dura sei anni e non cinque come nel Ticino. Dal 16° compleanno di quel ragazzo il genitore può riprendere un'attività a tempo pieno (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). Il nuovo orientamento della giurisprudenza si applica immediatamente anche alle procedure in corso (sentenza del Tribunale federale 5A_978/2018 del 15 aprile 2019, consid. 4.1).

                                         c)   In concreto la figlia C__________ ha compiuto 17 anni il 19 dicembre 2018 e S__________ 13 anni il 15 luglio 2018. Quest'ultimo essendo collocato in internato, alla convenuta può essere imposta di conseguenza un'attività lucrativa a tempo pieno. Il reddito di lei non va ad ogni modo determinato in astratto, ma dev'essere alla sua concreta portata, tenuto conto della formazione, dell'età e dello stato di salute (DTF 143 III 235 consid. 3.2; 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre 2018, consid. 5a).

                                         d)   Dal fascicolo dell'Ufficio del sostegno sociale (agli atti) risulta che AO 1, titolare di un attestato di capacità quale venditrice, ha cessato l'attività lucrativa alla nascita di C__________, l'ha ripresa fino alla nascita di S__________, ha svolto in seguito saltuari lavori di pulizia a ore ed è infine stata posta, dall'agosto del 2015, al beneficio di prestazioni assistenziali. Sui problemi di salute che le impedirebbero di lavorare nulla è dato di sapere. Resta il fatto che al momento in cui si è vista sgravare dalle cure di S__________ essa aveva 45 anni. Incombeva pertanto all'attore rendere verosimile in che modo potesse concretamente mettere a frutto la propria capacità lucrativa. AP 1 si limita ad affermare che essa potrebbe guadagnare fr. 3700.– mensili, ma si tratta di un assunto generico, tanto più ove si pensi che il vecchio datore di lavoro della convenuta ha dichiarato di non volerla riprendere (doc. 2, 5° foglio). Tutto si ignora su quale altro lavoro l'interessata potrebbe svolgere nel settore della vendita o delle pulizie. Dagli atti risulta che dal momento del divorzio fino al luglio del 2016 essa ha introdotto almeno una ventina di candidature per un posto di lavoro nel comparto della vendita e in quello delle pulizie appunto, ma senza successo (lettere nel­l'incarto dell'Ufficio del sostegno sociale, richiamato). Ne segue che sul preteso reddito potenziale della convenuta l'appello cade nel vuoto.

                                   8.   Nelle circostanze descritte risulta che al momento di firmare la convenzione sugli effetti del divorzio, nel settembre del 2015, AP 1 conseguiva un reddito di fr. 5489.– mensili senza assegni familiari (sopra, consid. 5b) e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3745.05 mensili (sopra, lett. A). Al momento del giudizio il suo reddito era lievitato a fr. 5587.– mensili senza assegni familiari (sopra, con­sid. 5b), ma aumentato era anche il fabbisogno minimo a fr. 4125.– mensili (sopra, consid. 6f). Il suo margine disponibile si era quindi assottigliato, ma la sua situazione economica tuttavia non poteva dirsi mutata in misura sostanziale rispetto al momento in cui i contributi alimentari erano stati fissati per convenzione (sopra, consid. 4). Ammesso e non concesso che il fabbisogno minimo del settembre 2015 indicato dall'attore fosse stato calcolato in base agli stessi parametri di quello accertato al momento del giudizio (ciò che l'attore non ha reso verosimile), non si ravvisano estremi nel senso del­l'art. 286 cpv. 2 CC che giustifichino una modifica della sentenza di divorzio.

                                         Quanto a AO 1, nel settembre del 2015 essa versava già in grave ammanco, poiché con un reddito di fr. 650.– mensili riusciva a coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 1200.– mensili per poco più di metà (petizione [“istanza”] di AP 1, del 18 febbraio 2016, pag. 5 punto 3). E al momento del giudizio le sue condizioni economiche non erano sostanzialmente migliorate. La sua situazione continuava a rimanere nettamente deficitaria, ove si pensi che nonostante il reddito ipotetico di fr. 1862.– mensili imputatole dal Pretore aggiunto (sopra, consid. 7 in principio) il fabbisogno minimo di fr. 2299.65 mensili era lungi dal risultare coperto. Nemmeno per quanto attiene alla convenuta si intravedono quindi i presupposti del­l'art. 286 cpv. 2 CC per una modifica della situazione di divorzio che alleggerisca l'onere contributivo dell'attore.

                                   9.   Rimane da verificare se siano intervenuti sostanziali mutamenti nel fabbisogno in denaro dei figli. Riguardo a C__________ non si riscontra nulla del genere rispetto al momento in cui l'attore si è impegnato, nel settembre del 2015, a versare per convenzione un contributo alimentare di fr. 700.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al 14° compleanno, il 19 dicembre 2015, e di fr. 800.– mensili (assegni familiari non compresi) dopo di allora. La situazione è cambiata per quanto concerne S__________, il quale dal 14 novembre 2016 è collocato in internato nella “Casa __________” di __________. Ciò giustificherebbe di inserire nel fabbisogno in denaro di lui la retta dell'istituto (fr. 480.– mensili), riducendo di conseguenza la quota del fabbisogno in denaro destinata al vitto e quella per la cura e l'educazione nella misura in cui tali prestazioni non sono più fornite dalla madre affidataria. Il problema è che l'attore non spiega – né dagli atti risulta – come sia stato calcolato il fabbisogno in denaro di S__________ nella convenzione sugli effetti del divorzio (fr. 700.– mensili oltre assegni familiari fino al 14° compleanno, il 15 luglio 2019, e fr. 800.– men­sili oltre assegni familiari dopo di allora). Non si vede di conseguenza come l'attore potrebbe pretendere una riduzione del contributo alimentare in seguito al mutamento di situazione.

                                         Comunque sia, si volesse ragionare per ipotesi, si può constatare che il contributo alimentare pattuito nel settembre del 2015 (fr. 700.– mensili senza costi di cura e educazione, prestate in natura dalla madre, più l'assegno familiare di fr. 262.50) corrisponde a poco più della metà del fabbisogno medio in denaro previsto nel 2015 dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo per un figlio in una fratria di due fino a 12 anni (fr. 1330.– men­sili senza costi di cura e educazione, più un assegno familiare di fr. 262.50). E siccome il costo del vitto in quel fabbisogno corrispondeva a fr. 285.– mensili, si può stimare che nel contributo alimentare di fr. 700.– mensili in favore di S__________ il vitto non influisse per più di fr. 150.– mensili circa. Tolti quindi fr. 150.– mensili, si sarebbero dovuti aggiungere tuttavia fr. 480.– per la retta della “Casa __________”. Ne segue che in seguito al collocamento in internato il fabbisogno in denaro di S__________ non è diminuito, ma se mai aumentato, sicché l'attore non può prevalersi del cambiamento per chiedere una riduzione del contributo alimentare. Anche in proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

                                10.   Non si disconosce che, come detto (consid. 6f), il margine dispo­nibile di fr. 1462.– mensili conservato da AP 1 sul proprio fabbisogno minimo è insufficiente per far fronte al contributo alimentare di fr. 1500.– mensili complessivi in favore dei figli fissato nella sentenza di divorzio (fr. 1600.– mensili nel futuro periodo compreso fra il 14° compleanno di S__________ e il 18° compleanno di C__________). La giurisprudenza, tuttavia, ha già avuto modo di ricordare che un debitore di contributi alimentari non può invocare nei confronti dei figli la tutela del proprio fabbisogno minimo secondo il diritto civile (in concreto quello del consid. 6f), bensì unicamente l'intangibilità del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.3, 137 III 62 consid. 4.2.1). I contributi alimentari per i figli prevalgono dunque sui premi delle assicurazioni non obbligatorie riconosciute nel fabbisogno minimo dell'attore (sopra consid. 6c). Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

                                11.   Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà altresì alla convenuta, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

                                12.   Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.  ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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