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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.10.2016 11.2016.89

7 ottobre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,840 parole·~14 min·3

Riassunto

Divorzio su istanza comune con accordo completo

Testo integrale

Incarti n. 11.2016.89 11.2016.90

Lugano 7 ottobre 2016/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa OA.2005.55 (divorzio su richiesta unilaterale, poi divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 13 maggio 2005 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro

AP 1 (I) (con recapito presso),

giudicando sul “ricorso” del 12 settembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 luglio 2016 (inc. 11.2016.89) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.90);

Ritenuto

in fatto:                A.  AP 1 (1954) e AO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 3 ottobre 1986. Dal matrimonio sono nate F__________ (il 28 marzo 1987), E__________ (il 25 giugno 1992) e I__________ (il 5 ottobre 1999). Il marito è avvocato a __________, la moglie è casalinga e abita a __________. Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale da lei promossa il 6 aprile 2005, con decreto cautelare del 7 aprile 2005 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha affidato le figlie E__________ e I__________ alla madre (inc. DI.2005.79). Il 15 aprile 2005 AP 1 si è rivolto al Tribunale civile di __________, postulando la separazione giudiziale e rivendicando la custodia delle figlie, che quel tribunale gli ha affidato il 14 ottobre 2005, riservato il diritto di visita della madre.

                            B.  Il 13 maggio 2005 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore un'azione unilaterale di divorzio fondata sull'art. 115 CC, sollecitando – in particolare – l'affidamento delle due figlie ancora minorenni (riservato il diritto di visita paterno) e chiedendo un contributo alimentare per sé e le ragazze. Con risposta del 23 novembre 2005 AP 1 ha proposto di respingere la petizione, contestando la competenza (per materia e per territorio) del giudice adito e facendo valere la litispendenza dell'azione da lui presentata davanti al Tribunale di __________ (inc. OA.2005.55). Al­l'udienza preliminare del 23 marzo 2006, limitata all'esame dei presupposti e delle eccezioni processuali, le parti hanno confermato il loro punto di vista. Con decreto del 28 luglio 2008 il Pretore ha poi respinto l'eccezione di incompetenza.

                            C.  Nel frattempo, con ordinanza del 10 aprile 2006, il Tribunale di __________ ha sospeso la causa di separazione “fino alla definizione del giudizio instaurato da AO 1 dinanzi al Pretore di Mendrisio ai sensi degli art. 172 ss del Codice civile svizzero”.

                                  Il 7 settembre 2007 AO 1 ha intentato davanti al Pretore una seconda azione di divorzio, questa volta sulla base del­l'art. 114 CC (inc. OA.2007.76). Le relazioni personali tra AP 1 e le figlie minorenni, entrambe a __________, sono state ripetutamente disciplinate a titolo cautelare dal Pretore e da questa Camera, sia nella procedura a protezione dell'unione coniugale sia nelle due cause di divorzio (inc. 11.2007.92, 11.2007.172, 11.2008.40, 11.2008.98, 11.2008.105, 11.2008.143, 11.2008.150, 11.2008.151, 11.2009.5, 11.2009.159, 11.2009.196, 11.2010.53, 11.2010.92, 11.2011.32, 11.2011.74, 11.2012.131, 11.2012.136, 11.2012.137, 11.2012.138, 11.2012.139, 11.2012.151, 11.2013.49, 11.2014.76 e 11.2015.1).

                            D.  A un'udienza “per incombenti” del 18 marzo 2016 le parti si sono accordate sul principio del divorzio, sull'affidamento di I__________ alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, sul diritto di visita paterno, sull'avvenuto scioglimento del regime dei beni e sul fatto che non vi fossero averi previdenziali da ripartire. I coniugi hanno demandato invece al giudice la decisione sul­l'eventuale contributo alimentare per la figlia. Contestualmente AP 1 ha presentato un sollecito relativo alle sue istanze del 23 novembre 2005, nella quale chiedeva il rigetto della petizione di divorzio del 13 maggio 2005, e del 24 novembre 2005, nella quale chiedeva la “revoca di misure supercautelari 7 aprile 2005 e 8 novembre 2005”, contestando la competenza per territorio del giudice svizzero. Preso atto di ciò, il Pretore ha congiunto le procedure, trattandole come richiesta comune di divorzio con accordo parziale, ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per aggiornare la loro situazione finanziaria e le rispettive domande, non senza revocare una curatela di rappresentanza che aveva istituito in favore di I__________.

                            E.  Nel suo memoriale del 18 aprile 2016 AO 1 ha postulato un contributo alimentare mensile di fr. 1200.– indicizzati per I__________ fino alla maggiore età (riservato l'art. 277 CC) e la rifusione delle spese straordinarie per le figlie in proporzione ai redditi dei genitori. Con allegato di quello stesso giorno AP 1 si è confermato nelle richieste di giudizio del 18 marzo 2016, rifiutando il versamento di contributi alimentari. All'udienza del 3 giugno 2016, indetta per il dibattimento, le parti si sono intese su un contributo alimentare in favore di I__________ di fr. 300.– mensili. Per il resto AP 1 ha ribadito la propria richiesta del 18 marzo 2016 volta a “ottenere la revoca dei contributi fissati già nell'ambito della procedura di protezione dell'unione coniugale”. La moglie si è opposta a tale pretesa.

                             F.  Statuendo con sentenza dell'11 luglio 2016, il Pretore ha parzial­mente accolto la petizione del 13 maggio 2005, nel senso che ha pronunciato il divorzio e ha omologato l'accordo così come questo era stato raggiunto alle udienze del 18 marzo e del 3 giugno 2016. Le spese processuali di fr. 4000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio. Contestual­mente il Pretore ha respinto la domanda 18 marzo 2016 di AP 1, senza prelevare spese né assegnare ripetibili.

                            G.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un “ricorso” del 12 settembre 2016 a questa Camera nel quale chie­de che – conferitogli il gratuito patrocinio – sia accertata l'incompetenza per territorio del Pretore a giudicare il litigio nel periodo anteriore al 28 luglio 2008, sia riformata la decisione impugnata accogliendo la sua domanda del 18 marzo 2016 e revocando di conseguenza i decreti cautelari del 7 aprile e dell'8 novembre 2005. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  AP 1 non impugna la sentenza che omologa l'accordo completo sugli effetti del divorzio, ma solo quella che il Pretore ha emesso in esito alla sua richiesta del 18 marzo 2016, nella quale il primo giudice ha accertato la propria competenza per territorio a statuire (anche prima del 28 luglio 2008) sulle istanze cautelari nelle procedure a tutela dell'unione coniugale e di divor­zio. Tale decisione, di per sé incidentale (quantunque emanata al termine delle procedure: cfr. RtiD I-2016 pag. 716 consid. 2a con riferimenti), era impugnabile entro 10 giorni nella misura in cui riguardava la protezione dell'unione coniugale (procedura sommaria: art. 314 cpv. 1 CPC) ed entro 30 giorni nella misura in cui riguardava le cause di divorzio (art. 311 cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2012.55 del 22 maggio 2013, consid. 1). La decisione impugnata è stata notificata a AP 1 il 19 luglio 2016. Presentato il 12 settembre 2016, il “ricorso” in esame è stato introdotto entro 30 giorni (considerata la sospensione dei ter­mini intervenuta dal 15 luglio al 15 agosto 2015 giusta l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Nella misura in cui concerne la protezione dell'unione coniugale, esso potrebbe quindi essere dichiarato senza indugio improponibile. Dato che – come si vedrà oltre – la sua sorte appare segnata, non è il caso tuttavia di attardarsi in proposito.

                                  Quanto al valore litigioso, esso raggiunge pacificamente la soglia di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta” nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC), giacché – come ha rilevato il Pretore (pag. 7) – AP 1 cerca di rimettere in discussione i contributi alimentari per le figlie stabiliti in via cautelare fino al 2008, varianti da fr. 480.– a fr. 1200.– mensili per ognu­na di loro (decreto cautelare dell'8 novembre 2005: verbale del 5 dicembre 2005 nell'inc. DI.2005.79, pag. 2; decreto cautelare del 3 maggio 2006 nella cartella blu “corrispondenza __________”).

                             2.  L'appellante acclude al suo memoriale una decisione del Tribunale ordinario di __________, che il 13 dicembre 2007 lo ha prosciolto dall'accusa di aver reso false attestazioni a pubblico ufficiale in esito alla registrazione della famiglia, il 14 marzo 2005, all'Ufficio dell'anagrafe di __________, come pure la sua dichiarazione dei redditi – non datata – per il 2013. Ora, nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Per quel che è della dichiarazione dei redditi 2013, l'appellante nemmeno pretende che ciò gli fosse impossibile, onde l'improponibilità del nuovo documento. Quanto alla decisione del Tribunale di __________, egli assevera che solo il giudizio impugnato, formulando l'accusa, gli ha dato motivo di presentare il nuovo mezzo di prova (memoriale, pag. 5 n. 7). Il Pretore tuttavia non lo ha mai accusato di avere reso false attestazioni a un pubblico ufficiale, ma di avere operato un “trasferimento coatto del domicilio delle minori a __________” (decisione impugnata, pag. 8). A parte ciò, come si vedrà in appresso (consid. 8), il documento non è di alcun rilievo ai fini del giudizio. AP 1 chiede altresì che si richiamino gli incarti delle Preture delle giurisdizioni di Mendrisio Nord e Sud, come pure due fascicoli del Tribunale di __________. Per quanto riguarda i primi, essi sono già agli atti, sicché la richiesta è senza oggetto. Relativamente ai secondi, non si vede – né l'appellante spiega – in che cosa sussidino ai fini del giudizio. Ciò posto, giova procedere alla trattazione dell'appello.

                             3.  Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato come AP 1 ribadisse – in sintesi – le contestazioni più volte sollevate circa l'incompetenza del giudice svizzero per emanare provvedimenti cautelari a protezione dell'unione coniugale e nelle cause di divorzio, mentre la questione era già stata risolta il 28 luglio 2008 con il rigetto dell'eccezione di incompetenza. Ciò nonostante, egli ha esaminato ugualmente le due richieste del 18 marzo 2016. Riguardo alla prima, con cui AP 1 chiedeva di accogliere la propria istanza del 23 novembre 2005 e di respingere la petizione di divorzio del 13 maggio 2005 per carenza di giurisdizione, egli l'ha ritenuta senza senso alla luce dell'accordo intervenuto e – comunque fosse – infondata. Quanto alla seconda, con cui l'interessato postulava la revoca dei decreti “supercautelari” del 7 aprile e dell'8 novembre 2005 sempre per carenza di giurisdizione, egli ne ha rilevato l'infondatezza proprio in esito al decreto del 28 luglio 2008 (decisione impugnata, pag. 6). A titolo abbondanziale il primo giudice ha soggiunto che il risultato non sarebbe stato diverso nemmeno se la decisione del 28 luglio 2008 sulla competenza si fosse riferita soltanto, nonostante la sua intestazione, alla seconda causa di divorzio. Anche in siffatta ipotesi – egli ha epilogato – la sua competenza a disciplinare i contributi alimentari per le figlie sarebbe stata data in virtù della residenza abituale delle minorenni in Svizzera, che né il trasferimento coatto del domicilio (da __________ a __________) operato dal padre né il loro soggiorno – transitorio – presso di lui durante l'estate del 2005 nell'“ottica di una soluzione transattiva poi naufragata” avrebbero modificato (decisione impugnata, pag. 7 seg.).

                             4.  Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che incombe all'appellante spiegare perché la sentenza impugnata è erronea nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52). Per di più, ove un giudizio impugnato sia sorretto – come in concreto – da più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, un appellante deve dimostrare che ciascuna di esse è contraria al diritto (cfr. DTF 138 I 100 consid. 4.1.4 con rinvii).

                             5.  In concreto l'appellante non si confronta con la motivazione principale della decisione impugnata, limitandosi a esprimere la propria personale opinione. Egli afferma che il Pretore non poteva emettere i decreti supercautelari del 7 aprile e dell'8 novembre 2005, data la litispendenza della causa di separazione giudiziale a __________, ma non discute che con la decisione del 28 luglio 2008 il Pretore abbia inteso accertare la propria competenza in materia cautelare sin dall'inizio dei procedimenti. Né egli spiega – o altrimenti si comprende – perché l'accertamento della competenza nel luglio 2008 avrebbe dispiegato effetti solo per il futuro, escludendo gli atti processuali compiuti del Pretore in precedenza. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello non può essere vagliato oltre.

                             6.  Si volesse nondimeno fare astrazione da quel che precede, le censure dell'appellante non sarebbero destinate a miglior esito. Sempre per quanto attiene alla motivazione principale della decisione impugnata, l'appellante non contesta che l'accordo intervenuto fra le parti sugli effetti del divorzio abbia reso di per sé superata l'istanza del 23 novembre 2005 con la quale egli chiedeva di respingere la prima petizione di divorzio. Invano egli ripropone quindi l'accoglimento di tale istanza, la quale non denota più alcun interesse pratico e attuale, ovvero degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Un appello non è destinato al riesame postumo di questioni superate dagli eventi né, tanto meno, a riaccendere contese ininfluenti per la sentenza di divorzio. Anche al proposito l'appellante non può dunque trovare ascolto.

                             7.  Né l'appellante spiega neppure quale interesse pratico e attuale sorregga la richiesta di revocare il decreto “supercautelare” del 7 aprile 2005, il quale regolava unicamente aspetti extrapatrimoniali. Una volta ancora il riesame sarebbe destinato a verifiche astratte e teoriche, da compiere a posteriori per indole di rivincita. Né tanto meno è dato a divedere quali conseguenze l'appellante intenda trarre dalla doglianza secondo cui il decreto cautelare non menzionasse, in applicazione dell'art. 282 cpv. 1 lett. a CPC, gli elementi di reddito e di sostanza per il calcolo dei contributi. Insufficientemente motivato, l'appello cade pertanto nel vuoto.

                             8.  Si aggiunga che l'appello non risulterebbe provvisto di miglior fondamento nemmeno in relazione alla motivazione sussidiaria addotta dal Pretore. L'interessato si duole che il primo giudice gli avrebbe rimproverato di avere trasferito coattivamente nel 2005 il domicilio delle figlie a __________, mentre – egli sottolinea – la sentenza 13 dicembre 2007 del Tribunale penale di __________ accerta la non sussistenza del fatto. Dell'inammissibilità della nuova prova, tuttavia, già si è detto (consid. 2). Per di più, il Pretore si è limitato ad accertare l'avvenuto trasferimento unilaterale della residenza anagrafica, non a sindacare la rilevanza penale dell'atto. Senza dimenticare che – sempre secondo il Pretore – tale azione unilaterale, come pure il soggiorno transitorio delle figlie presso l'appellante nell'estate del 2005, non avevano modificato la residenza abituale delle figlie a __________ né influivano sulla sua competenza per territorio a disciplinare cautelarmente i contributi di mantenimento. Invano si cercherebbe nell'appello un passaggio qualsiasi in cui si discuta tale motivazione. Ne segue l'inammissibilità del ricorso anche su quest'ultimo punto.

                             9.  Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tutto induce a presumere nondimeno che nel caso specifico una riscossione si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'erario cantonale, l'esistenza di ripetute procedure di abbandono del credito da parte del Tribunale di appello rendendo verosimilmente illusorio ogni eventuale incasso. Tanto vale in simili frangenti soprassedere a prelievi. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni alla controparte.

                           10.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà a AP 1, nell'eventualità di un ricorso in materia civile, rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è irricevibile.

                             2.  Non si riscuotono spese.

                             3.  La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

                             4.  Notificazione a:

– avv. dott.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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