Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.02.2017 11.2016.76

8 febbraio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,291 parole·~11 min·2

Riassunto

Cancellazione di annotazione nel registro fondiario: spese ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 11.2016.76

Lugano 8 febbraio 2017/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2015.31 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 17 maggio 2016 da

CO 1  (patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro  

 RE 1 (D)  RE 2 (D) e  RE 3 (D)  (patrocinati dall'avv. PA 1),

giudicando sul reclamo del 25 agosto 2016 presentato da RE 1, RE 2 e RE 3 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 12 agosto 2016;

Ritenuto

in fatto:                A. Il 23 novembre 2015 RE 1, RE 2 e RE 3 si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza di conciliazione per essere autorizzati a promuovere un'azione revocatoria (art. 289 LEF) nei confronti di CO 1 allo scopo di ottenere, a copertura di loro crediti per complessivi fr. 627 480.45, la revoca di un contratto con cui M__________, loro debitore, aveva donato il 30 novembre 2010 alla convenuta la proprietà per piani n. 9693, pari a 61/1000 della particella n. 476 RFD di __________, con la mobilia ivi contenuta, come pure la revoca di un contratto del 4 dicembre 2012 con cui lo stesso M__________ aveva donato alla moglie CO 1 fr. 14 000.–, con obbligo per quest'ultima di restituire l'importo. Contestualmente essi hanno chiesto di decretare in via cautelare un divieto della facoltà di disporre sulla citata proprietà per piani.

                            B.  Il Pretore ha disgiunto la procedura di conciliazione dall'istanza cautelare e il 24 novembre 2015 ha decretato senza contradditorio il provvedimento richiesto, invitando l'ufficiale del registro fondiario ad annotare il divieto della facoltà di disporre sulla proprietà per piani n. 9693 e citando le parti all'udienza del 29 gennaio 2016 per il contraddittorio. In tale occasione la convenuta non si è opposta all'annotazione del divieto, di modo che con decreto cautelare emanato seduta stante il Pretore ha confermato l'annotazione ordinata inaudita parte, senza prelevare spese né assegnare ripetibili. Agli istanti egli ha impartito inoltre un termine di tre mesi per promuovere l'azione di merito con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare sarebbe decaduto.

                            C.  Il 17 maggio 2016 CO 1 ha comunicato al Pretore che il citato termine era decorso infruttuoso e ha chiesto di pronunciare la decadenza del provvedimento cautelare, come pure di cancellare il divieto della facoltà di disporre sul suo fondo, rivendicando spese e ripetibili. Invitati a presentare osservazioni, RE 1, RE 2 e RE 3 hanno comunicato il 2 giu­gno 2016 di non opporsi alla cancellazione, ma hanno contestato la pretesa di CO 1 per spese e ripetibili, postulando essi medesimi un'indennità a tale titolo. CO 1 ha

                                  sollecitato il 3 agosto 2016 la cancellazione dell'annotazione. Il 12 agosto 2016 il Pretore ha constatato che il provvedimento cautelare era decaduto e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare il divieto della facoltà di disporre. Egli non ha prelevato tasse o spese, ma ha condannato RE 1, RE 2 e RE 3 a rifondere solidalmente a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.

                            D.  Contro il decreto cautelare appena citato RE 1, RE 2 e RE 3 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 25 agosto 2016 nel quale chiedono che la decisione impugnata sia riformata nel senso di non assegnare ripetibili alla controparte. Il memoriale non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), il termine per ricorrere è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto cautelare impugnato è stato notificato alla patrocinatrice dei reclamanti il 16 agosto 2016 (attestazione di tracciamento degli invii agli atti, n. __________). Introdotto il 25 agosto 2016, il reclamo è pertanto tempestivo.

                             2.  Nella decisione impugnata il Pretore ha richiamato il principio per cui chi ottiene un provvedimento cautelare e non avvia poi la causa di merito provoca costi di cui la parte convenuta ha diritto di chiedere la rifusione. Che al contraddittorio del 29 gennaio 2016 la convenuta non si sia opposta all'annotazione nel registro fondiario – egli ha continuato – poco importa, poiché a quel­l'udienza le parti avevano concordato di dirimere il contenzioso in sede di merito. Premesso ciò, in mancanza di indicazioni da parte della convenuta, il Pretore ha stimato l'ammontare delle ripetibili in fr. 300.–, corrispondenti a un'ora di lavoro retribuita fr. 280.–, più l'IVA.

                             3.  I reclamanti ricordano – in sintesi – che l'attribuzione di ripetibili a una parte in causa è condizionata a un'esplicita richiesta della medesima, ciò che in concerto difetta, onde a loro avviso una violazione del principio dispositivo. Essi rilevano inoltre che nel decreto cautelare del 29 gennaio 2016 la decisione sulle spese non è stata rinviata al merito, sicché statuendo nuovamente su tali oneri nel decreto impugnato il Pretore ha disatteso i principi di res iudicata e ne bis in idem. A loro avviso non soccorrevano neppure, in concreto, gli estremi per una modifica del provvedimento “supercautelare”, decaduto da sé, o per una revisione del precedente decreto del 29 gennaio 2016. I reclamanti fanno valere altresì che l'addebito delle spese in un procedimento cautelare non deve necessariamente seguire il merito e sostengono che nella fattispecie l'azione revocatoria era già in corso quando è stato emanato il decreto senza contraddittorio, data la litispendenza creata dall'istanza di conciliazione, sicché il Pretore avreb­be potuto rinviare l'attribuzione delle ripetibili a norma del­l'art. 104 cpv. 3 CPC, ma non l'ha fatto. In ogni modo – essi epilogano – la somma riconosciuta alla controparte è eccessiva, poiché la reda­zione della lettera del 17 maggio 2016, per altro inutile siccome il provvedimento era già decaduto da sé, avrebbe impegnato un avvocato solerte non più di dieci minuti.

                             4.  Nella fattispecie i reclamanti sembrano pretendere – come si è appena visto – che l'azione di merito fosse già pendente, ma non contestano che quel 12 agosto 2016 il provvedimento cautelare decretato dal Pretore fosse ormai decaduto (art. 263 CPC). Posto ciò, nel decreto impugnato il Pretore ha evocato la giurisprudenza in materia di spese e ripetibili per cui se un istante che ottiene un provvedimento cautelare prima di promuovere causa non avvia l'azione di merito, il convenuto cui siano state addossate spese giudiziarie nel procedimento cautelare può chiederne il rimborso (sentenza inc. 11.2016.41 del 14 luglio 2016, consid. 5 in fine con rimandi). Sta di fatto che nella fattispecie il Pretore non ha riscosso spese né ha assegnato ripetibili in esito al decreto cautelare del 29 gennaio 2016. Il richiamo alla citata giurisprudenza è quindi senza oggetto. Il problema che si pone nel caso specifico è di sapere, in realtà, se il Pretore potesse addebitare ripetibili alla convenuta nella decisione con cui è stato chiamato ad accertare l'intervenuta caducità del provvedimento cautelare e a ordinarne la cancellazione dal registro fondiario.

                             5.  Già si è detto che con il decreto cautelare del 29 gennaio 2016 il Pretore ha ordinato in via cautelare una restrizione della facoltà di disporre. Che ciò sia avvenuto in applicazione dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 o dell'art. 961 cpv. 1 n. 1 CC poco sussidia. Sta di fatto che quel decreto non indicava una data precisa, decorsa la quale l'ufficiale del registro fondiario sarebbe stato abilitato a radiare l'annotazione d'ufficio. Stabiliva unicamente che il provvedimento sarebbe decaduto qualora gli istanti non avessero promosso la causa di merito entro tre mesi. La cancellazione richiedeva quindi un accertamento previo circa la decadenza infruttuosa del termine. Ne segue che, contrariamente all'opinione dei reclamanti, la convenuta non si è rivolta inutilmente al Pretore per ottenere la cancellazione dell'annotazione. L'accertamento della caducazione infatti poteva avvenire solo per opera del giudice, così come le iscrizioni nel registro fondiario possono essere modificate o soppresse solo per ordine del giudice (DTF 112 II 498 consid. 3 con riferimenti; Mooser in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 20 ad art. 961; v. anche Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 8 ad art. 976; Meister, Vorsorgliche Massnahmen bei immobiliarsachenrechtlichen Streitigkeiten, Diessenhofen 1977, pag. 96 e 124; Deschenaux in: Traité de droit privé suisse, Vol. V/II,2, Basilea 1983, pag. 696).

                             6.  Nelle circostanze descritte per ottenere la cancellazione dell'annotazione CO 1 ha dovuto adire necessariamente il Pretore, il quale dopo avere sentito la controparte ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di radiare il divieto della facoltà di disporre. La richiesta essendo stata accolta, non si vede perché CO 1 non avrebbe diritto a ripetibili, espressamente rivendicate. Del resto i reclamanti avrebbero potuto evitare tale conseguenza ove avessero chiesto essi medesimi la cancellazione dell'annotazione, decaduta per loro stessa ammissione. A torto essi affermano poi che con la decisione impugnata il Pretore ha giudicato di nuovo sulle spese e le ripetibili inerenti al decreto cautelare del 29 gennaio 2016. Statuendo il 25 agosto 2016, il Pretore ha statuito sulle spese giudiziarie correlate all'istanza 17 maggio 2016 della convenuta, non a quella presentata il 23 novembre 2015 da RE 1, RE 2 e RE 3. Non si disconosce che il Pretore ha rubricato entrambe le procedure sotto lo stesso numero, ma ciò non significa che così facendo egli potesse rivedere il decreto cautelare del 29 gennaio 2016, tanto meno in materia di spese. Sul principio dell'attribuzione di ripetibili a CO 1 la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.

                             7.  Quanto alla commisurazione dell'indennità per ripetibili, un procedimento volto alla radiazione di un'annotazione dal registro fondiario ha indole patrimoniale. Il valore litigioso corrisponde a quello del diritto reale di cui è chiesta la cancellazione (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, § 59 n. 18), che in concreto RE 1, RE 2 e RE 3 hanno indicato in fr. 236 000.– (istanza del 23 novembre 2015, pag. 2). Ora, secondo il regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione di ripetibili (RL 3.1.1.7.1), dandosi una causa dal valore litigioso determinato o determinabile, di regola le spese ripetibili vanno calcolate ad valorem (art. 11 cpv. 1 del regolamento). A tale principio è nondimeno lecito derogare in caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto sulla scorta della tariffa oppure nel caso in cui le particolarità della fattispecie o gli interessi delle parti in causa giustifichino un'eccezione, rispettivamente qualora la causa non termini con un giudizio di merito (art. 13 del regolamento). In simili eventualità l'indennità per ripetibili va definita, per giurisprudenza invalsa, mediando l'onorario ad valorem con quello ad horam (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.107 del 21 marzo 2016, consid. 9).

                                  Premesso ciò, già a prima vista, l'applicazione dell'aliquota minima ad valorem prevista dagli art. 11 cpv. 1 del noto regolamento (6%) condurrebbe nella fattispecie a una cifra ben superiore al­l'indennità per ripetibili contestata dai reclamanti, anche applicando il fattore massimo di riduzione (80%) previsto dal­l'art. 11 cpv. 2 lett. b per le “procedure civili speciali”, in particolare quelle sommarie. Si ritenesse tale risultato in ogni modo esagerato (fr. 2832.–), si dovrebbe mediare il criterio ad valorem con quello ad horam. Il Pretore è stato finanche più severo, giacché per finire ha riconosciuto a CO 1 un'indennità corrispondente a una sola ora di lavoro, retribuita alla tariffa ordinaria di fr. 280.– (art. 12 del menzionato regolamento), senza nemmeno l'importo fisso per le spese contemplato dal regolamento (10%: art. 6 cpv. 1). Si consideri per di più che, oltre alla stesura della lettera al Pretore del 17 maggio 2016, in concreto il patrocinatore del­l'istante ha dovuto esaminare le osservazioni della controparte (del 2 giugno 2016) e ha nuovamente sollecitato il Pretore a ordinare la cancellazione dell'annotazione. Inoltre egli ha avuto almeno un colloquio con la cliente. Ne discende che l'indennità di fr. 300.–, IVA compresa, non può seriamente definirsi eccessiva. Anche sotto questo profilo il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.

                             8.  Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

                             9.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese controverse davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dei reclamanti in solido.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2016.76 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.02.2017 11.2016.76 — Swissrulings