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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.12.2017 11.2016.63

15 dicembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,777 parole·~9 min·3

Riassunto

Divorzio su richiesta comune: applicabilità di un accordo sul conguaglio della previdenza professionale omologato dal Pretore

Testo integrale

Incarto n. 11.2016.63

Lugano, 15 dicembre 2017/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente per statuire nella causa DM.2016.25 (divorzio su richiesta di un coniuge, poi

su richiesta comune con intesa totale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 febbraio 2016 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (con recapito dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 9 luglio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 15 giugno 2016;

Ritenuto

in fatto:                    A.   RI 1 (1952), cittadino svizzero, e CO 1 (1970), cittadina vietnamita, si sono sposati a __________ il 25 luglio 1997. Dal matrimonio non sono nati figli. Ingegnere meccanico, il marito ha percepito dal 2011 indennità di disoccupazione e dopo il 1° gennaio 2013 non ha più conseguito redditi. La moglie lavora come operaia per la ditta __________ SA di __________. I coniugi si sono separati nel giugno del 2013, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. __________, pari a 13/1000 della particella n. 1136 RFD di __________, intestata al marito) per trasferirsi prima da amici e poi in un appartamento a __________.

                                  B.   Con sentenza dell'11 agosto 2014 emanata a protezione del­l'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, senza riconoscere a quest'ultimo contributi di mantenimento. Le spese processuali di fr. 1045.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili (inc. SO.2014.1337). Adita con appello dal convenuto, il 23 mar­zo 2015 questa Camera ha riformato il dispositivo di primo grado sulle spese giudiziarie, addebitando gli oneri processuali per un terzo alla moglie e per il resto a RI 1, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 1350.– per ripetibili ridotte (inc. 11.2014.70).

                                  C.   L'11 febbraio 2016 AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo che – conferitole il gratuito patrocinio – in esito allo scioglimento del matrimonio non fossero dovuti contributi di mantenimento fra coniugi e fossero divisi a metà gli averi di previdenza professionale maturati dalle parti durante il matrimonio. All'udienza del 2 giugno 2016, indetta per il tentativo di conciliazione, i coniugi sono comparsi assistiti dai rispettivi patrocinatori e “dopo ampia discussione informale” hanno siglato l'accordo che segue:

                                         1.  Il matrimonio contratto a __________ il 25 luglio 1997 da AO 1 (1° gennaio 1970) e AP 1 (12 gennaio 1952) è sciolto per divorzio.

                                         2.  Nessun alimento tra coniugi. Ciascuno provvede al proprio debito mantenimento.

                                         3.  Il regime dei beni è sciolto e liquidato. Ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo dei beni in suo possesso.

                                         4.  È fatto ordine alla __________, __________, di prelevare da­gli averi di AP 1 (n. conto __________) l'importo di fr. 105 350.– e di riversarlo sul conto di previdenza professionale di AO 1 (n. ass. __________, n. contratto __________) presso __________.

                                         5.  Le spese processuali sono a carico del marito, il quale rifonderà alla moglie fr. 1200.– a titolo di ripetibili tramite l'avv. PA 1.

                                         L'attrice ha ritirato così la richiesta di gratuito patrocinio. Il Pretore aggiunto ha comunicato alle parti che l'accordo sarebbe stato omologato non appena il marito avesse prodotto un certificato di famiglia aggiornato, richiesta cui AP 1 ha ottemperato il 14 giugno 2016.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 15 giugno 2016, il Pretore aggiunto ha sciolto il matrimonio e, senza omologare formalmente nel dispositivo della decisione la convenzione stipulata il 2 giugno 2016, ha regolato gli effetti del divorzio riprendendo alla lettera il testo stesso dell'accordo. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1200.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 luglio 2016 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere ridotto da fr. 105 350.– a fr. 95 078.– il conguaglio della previdenza professionale ch'egli deve trasferire al “secondo pilastro” della moglie. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 30 settembre 2016 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su un punto regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice, tuttavia, non v'era controversia davanti al primo grado di giurisdizione. In simili casi fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (Fankhauser in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 289).

                                         Nella fattispecie l'appellante chiede di ridurre il conguaglio della previdenza professionale da trasferire al “secondo pilastro” della moglie da fr. 105 350.– a fr. 95 078.–. Il valore litigioso minimo di fr. 10 000.– è dunque raggiunto anche se l'interessato riconosce di dovere ancora a AO 1 fr. 2495.– per spese e ripetibili della procedura a tutela dell'unione coniugale, indennità ch'egli pone in deduzione della sua pretesa. Tale importo, estraneo all'oggetto della causa, non entra tuttavia nel calcolo del valore litigioso (art. 91 cpv. 1 seconda frase CPC). Riguardo alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 16 giugno 2016. Introdotto il 9 luglio 2016 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il ricorso in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude un estratto datato 4 luglio 2016 della __________, __________, da cui si evince che la sua prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio ammonta a fr. 201 154.98. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto il documento prodotto è successivo all'emanazione della sentenza impugnata, ma non consta – né l'appellante asserisce – che non potesse essere chiesto all'istituto di previdenza prima di allora. Comunque sia, e come si vedrà oltre (consid. 4), l'attestato non è di rilievo ai fini del giudizio. Non giova attardarsi dunque sulla sua ricevibilità.

                                   3.   L'appellante contesta davanti a questa Camera – come detto – l'entità del conguaglio nell'ambito della previdenza professionale destinato al “secondo pilastro” della moglie (art. 122 CC). Afferma che la sua presta­zione d'uscita ammonta a fr. 201 155.– e quella della moglie a fr. 11 000.–, onde un capitale da dividere di fr. 212 155.–. La metà di tale importo risultando di fr. 106 078.–, alla moglie spetta un conguaglio di fr. 95 078.– (fr. 106 078.– meno fr. 11 000.–), non di fr. 105 350.–. Così argo­mentando, egli dimentica tuttavia che la cifra di fr. 105 350.– si riconduce a un accordo da lui stipulato con la controparte e omologato dal giudice. Certo, anche la regolamentazione di un effetto del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può essere impugnata. L'appellante deve valersi tuttavia di un vizio della volontà o invocare norme del diritto imperativo che la regolamentazione offenderebbe o dolersi di una manifesta inadeguatezza (Bähler in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, vol. II, n. 6 ad art. 289 con rinvii; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 16b ad art. 289). Egli deve spiegare, in sintesi, perché il primo giudice non avrebbe dovuto omologare la convenzione su tal punto.

                                   4.   Nella fattispecie l'appellante non lamenta vizi della volontà né censura una violazione del diritto imperativo né denuncia una manifesta inadeguatezza della convenzione. Tanto meno egli allega – per avventura – fatti nuovi che non gli sarebbe stato possibile recare dinanzi al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC). Si limita a far valere che nel caso specifico il conguaglio nell'ambito della previdenza professionale destinato al “secondo pilastro” della moglie non corrisponde alla metà della sua prestazione d'uscita calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero passag­gio (art. 123 cpv. 1 e 3 CC). Ciò non basta tuttavia per rimettere in discussione l'omologabilità dell'accordo preso. Il riparto a metà previsto dall'art. 123 cpv. 1 CC non è inderogabile. Un coniuge può anche rinunciare convenzionalmente, in tutto in parte, alla metà della prestazione

                                         d'uscita maturata dall'altro se gli rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità (art. 124b cpv. 1 CC). L'appellante non asserisce che il conguaglio della previdenza professionale concordato “dopo ampia discussione informale” all'udienza del 2 giugno 2016 con l'assistenza del suo patrocinatore e omologato dal Pretore aggiunto nella decisione impugnata gli pregiudichi un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità. Non pretende nem­meno che il primo giudice abbia trascurato di verificare simile condizione (art. 280 cpv. 3 CPC). Ne segue che, priva di consistenza, la sua critica è destinata all'insuccesso.

                                   5.   Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili.

                                   6.   Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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