Incarto n. 11.2016.54
Lugano, 5 luglio 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2016.326 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 6 aprile 2016 dall'
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
giudicando sull'appello del 25 giugno 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 13 giugno 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 giugno 2016, emessa a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha così deciso:
1. È fatto ordine al signor AP 1, __________, di ritirare immediatamente dal sito internet ‹www.__________.com› e dai suoi archivi internet ogni elemento, documento o fotografia riferentesi all'AO 1, così come ogni accostamento del suo nome ai termini “chapeau”, “specialista a mentire”, “fuorilegge”, “pro ingiustizia e Pro Crudeltà” e “Pro ingiustizia e pro maltrattamenti”.
2. È fatto divieto al signor AP 1, __________, di pubblicare nuovamente sul sito ‹www.__________.com› gli elementi rimossi.
3. È fatto ordine al signor AP 1, __________, di astenersi dal pubblicare il presente e futuri atti inerenti l'avviata procedura.
4. Per gli ordini di cui ai punti da 1 a 3 del presente dispositivo, a AP 1, __________, è comminata l'azione penale a norma dell'art. 292 CP che recita: “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente, sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.
Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 250.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 25 giugno 2016 a questa Camera per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, la decisione del Pretore aggiunto sia annullata o, subordinatamente, riformata come segue:
1. È fatto ordine al signor AP 1, __________, di dare disposizioni ai gestori __________ (USA), i quali sul loro server pubblicano loro stessi i dati di ‹www.__________.com›, di ritirare dal predetto sito internet e dai suoi archivi internet le fotografie riferite all'AO 1 e ogni accostamento del suo nome ai termini “chapeau”, “specialista a mentire”, “fuorilegge”, “pro ingiustizia e Pro Crudeltà” e “Pro ingiustizia e pro maltrattamenti”.
2. È fatto divieto al signor AP 1, __________, di astenersi [sic] dal far pubblicare a __________ nuovamente sul sito ‹www.__________.com› gli elementi rimossi come da punto 1 che precede.
3. È fatto ordine al signor AP 1 di astenersi dal far pubblicare a __________ nuovamente sul sito ‹www.__________.com› gli elementi rimossi come da punto 2 che precede.
4. Il dispositivo n. 4 è interamente annullato.
L'appellante chiede inoltre che le spese processuali siano poste a carico dell'istante e che gli sia riconosciuta un'indennità d'inconvenienza di fr. 1500.–, subordinatamente che le spese siano poste per tre quarti a carico dell'istante e per il resto a carico suo, senza assegnazione di indennità. Infine egli sollecita l'esonero dal pagamento di oneri processuali per il suo stato di indigenza. Il memoriale non è stato comunicato all'istante per osservazioni.
Considerando
in diritto 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi particolari estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al convenuto il 15 giugno 2015. L'appello in esame, consegnato alla posta il 25 giugno 2015, è pertanto ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto che “le diciture riferite all'AO 1 e pubblicate sul sito [internet] ad opera del convenuto sono sufficientemente state rese verosimili con la documentazione prodotta e costituiscono senz'altro un'illecita violazione dell'onore e della personalità del summenzionato legale ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CC”. Ciò giustifica l'accoglimento dell'azione inibitoria intesa a far oscurare le relative affermazioni nella misura in cui si riferiscono alla personalità della legale, di cui il sito internet riproduce anche una fotografia. Onde l'ordine di rimozione sotto comminatoria dell'art. 292 CP, come pure – sotto identica comminatoria – “il divieto futuro di pubblicare nuovamente gli elementi rimossi, sia riferiti all'oggetto dell'istanza, che alla presente procedura”.
3. Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che incombe all'appellante spiegare perché la sentenza impugnata è erronea nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante illustrare perché il primo giudice sarebbe caduto in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52). Un appellante non può limitarsi nemmeno a postulare l'annullamento della sentenza impugnata, poiché l'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Egli deve precisare perciò in che modo la sentenza debba essere concretamente modificata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti).
4. Nella fattispecie la conclusione principale formulata dall'appellante è meramente cassatoria, giacché il convenuto propone l'annullamento puro e semplice della sentenza impugnata. Dalla conclusione subordinata si evince tuttavia che quanto egli sollecita in via principale è la modifica della decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza presentata il 6 aprile 2016 dall'AO 1. Sotto questo profilo non sussistono equivoci possibili. Chiarito ciò, il problema è di sapere se l'appello sia sufficientemente motivato, ovvero se dal memoriale sia dato di capire perché il Pretore aggiunto avrebbe commesso sbagli nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto. Solo a tali condizioni – come detto (consid. 3) – la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica del ricorrente.
5. Nell'appello il convenuto si duole delle difficoltà incontrate nello svolgimento del diritto di visita alla figlia N__________ (nata il 20 dicembre 2009), lamenta le sofferenze inferte a quest'ultima (che desidera sinceramente incontrarlo), denuncia le resistenze della madre C__________ all'esercizio delle sue relazioni personali con la figlia, deplora l'operato dell'AO 1 e dell'PA 1 (collega di studio) nell'assistere la stessa C__________, paventa le privazioni d'affetto che la bambina dovrà subire nel caso in cui la madre si trasferisse – come intende fare – a __________, imputa ai due patrocinatori violazioni della Costituzione federale e di convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia, oltre che di norme deontologiche in materia professionale, e fa valere che – comunque sia – il sito ‹www. __________.com› “punta sul server __________ dove risiedono tutte le informazioni e si trova all'estero, in __________ (USA)”, sicché egli “non può direttamente fare rettifiche o modifiche sul server citato”. Ora, a dispetto di simili argomentazioni, invano si cercherebbe di capire perché il Pretore aggiunto sarebbe caduto in errore ordinando la rimozione dei dati litigiosi dal sito internet e dagli archivi con il divieto di ripubblicarli. Tanto meno l'appellante cerca di giustificare l'accostamento dell'AO 1 (e della sua immagine fotografica) ai termini “chapeau”, “specialista a mentire”, “fuorilegge”, “pro ingiustizia e Pro Crudeltà” e “Pro ingiustizia e pro maltrattamenti”. A questo riguardo l'appello denota una totale assenza di motivazione.
6. Si può comprendere lo sfogo dell'appellante come un atto di esasperazione di fronte alle traversie che l'esercizio del diritto di visita alla figlia gli riserva. La sentenza impugnata non concerne tuttavia il suo diritto alle relazioni personali con N__________, bensì la violazione della personalità che l'AO 1 censura per le pubblicazioni apparse sul menzionato sito internet, il che è tutt'altro tema. E a tale proposito l'appellante non spende una parola. Non tenta di legittimare i termini da lui usati nei confronti della legale né accenna in qualche modo alla sentenza impugnata, pretendendo che il Pretore aggiunto abbia reputato a torto lesivi della personalità gli epiteti da lui rivolti alla legale o abbia sbagliato accertando i fatti o applicando l'art. 28a cpv. 1 n. 2 CC. Insufficientemente motivato, l'appello si rivela quindi già di primo acchito irricevibile.
7. L'appellante sembra eccepire che il sito ‹www.__________. com› è gestito da terzi e ch'egli può solo “dare disposizioni” a costoro perché rispettino la sentenza impugnata. L'argomentazione andava sottoposta previamente al Pretore aggiunto. Sollevata per la prima volta in appello quando con la diligenza ragionevolmente esigibile poteva essere addotta in Pretura, essa si rivela inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, si volesse da ciò prescindere, l'appellante tenta in realtà di equivocare. Certo, è possibile che il sito ‹www.__________.com› “punti” su un server situato all'estero, ma l'appellante non nega di esserne il responsabile né contesta di poter ordinare agli operatori del server (che sono suoi ausiliari) la rimozione dal web di quanto ha ordinato il Pretore aggiunto o di poter vietare la ripubblicazione degli elementi rimossi. Chi dispone del sito, in altre parole, è lui medesimo. Se ne conclude che, destinato all'insuccesso, l'appello vede la sua sorte segnata.
8. Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante chiede di essere esonerato da ogni pagamento in ragione delle sue ristrettezze, ma il beneficio del gratuito patrocinio (cui egli intende manifestamente riferirsi) non può essere concesso nel caso di ricorsi che appaiano privi fin dall'inizio di ogni probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). E nella fattispecie l'appello non presentava alcuna parvenza di buon diritto, tanto da non essere stato comunicato alla controparte per osservazioni. Delle verosimili difficoltà economiche in cui versa il convenuto si tiene conto, in ogni modo, riducendo sensibilmente gli oneri processuali. Non si pone invece problema di ripetibili, l'istante non essendo stata invitata a formulare osservazioni all'appello.
9. L'emanazione dell'attuale sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
10. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non avendo carattere pecuniario (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).