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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.05.2018 11.2016.51

16 maggio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,930 parole·~20 min·3

Riassunto

Ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione definitiva

Testo integrale

Incarto n. 11.2016.51

Lugano 16 maggio 2018/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa OA.2006.444 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 5 luglio 2006 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 ora in AO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2) e AO 10 come pure , nel frattempo fallita J__________ e A__________ S__________ M__________ S__________ ora in (D) S__________ M__________ (B) D__________ P__________ e D__________ S__________ ora in G__________ e M__________ S__________ R__________ K__________ e C__________ GmbH,

nel frattempo dimessi dalla lite;

giudicando sull'appello del 20 giugno 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 maggio 2016;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 22 settembre 2005 l'impresa generale M__________ SA ha commissionato alla ditta individuale AP 1 – __________, opere da giardiniere “a misura” in un cantiere di __________ per fr. 20 000.– più IVA. Tale cantiere comprendeva la particella n. 1072, su cui sorge una proprietà per piani (“casa C”) di tre unità (la n. 25 553, pari a 282/1000 del fondo base, e la n. 25 554, pari a 449/1000, ora appartenenti ad AO 3, come pure la n. 25 555, pari a 269/1000, proprietà del marito PI 1), la particella n. 1290 (“casa E”, comproprietà di AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno), e la particella n. 1292 (piscina), proprietà coattiva della particella n. 1072 (per un quinto) e della particella n. 1290 (per un altro quinto). Eseguiti i lavori, AP 1 ha emesso, fra il novembre del 2005 e il maggio del 2006, fatture per complessivi fr. 112 341.45, di cui fr. 73 898.65 sono stati pagati dalla committente, mentre fr. 38 443.30 sono rimasti insoluti.

                                  B.   Il 5 luglio 2006 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la condanna della ditta M__________ SA al pagamento di fr. 38 443.30 con interessi al 5% dal 1° maggio 2006 e l'iscrizione per tale importo, già in via provvisoria, di un'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori sui seguenti fondi (compresi i lavori svolti sulla particella coattiva):

–                                      proprietà per piani n. 25 547, pari a 473/1000 della particella n. 1062 RFD di __________, allora appartenente a S__________ M__________;

–                                      proprietà per piani n. 25 548, pari a 190/1000 della particella n. 1062 RFD di __________, allora appartenente a M__________ S__________;

–                                      proprietà per piani n. 25 549, pari a 337/1000 della particella n. 1062 RFD di __________, allora appartenente a D__________ P__________ e D__________ S__________;

–                                      proprietà per piani n. 25 550, pari a 473/1000 della particella n. 1071 RFD di __________, appartenente a G__________ e M__________ S__________;

–                                      proprietà per piani n. 25 551, pari a 236/1000 della particella n. 1071 RFD di __________, appartenente a J__________ e A__________ S__________;

–                                      proprietà per piani n. 25 552, pari a 291/1000 della particella n. 1071 RFD di __________, appartenente a R__________ K__________;

–  proprietà per piani n. 25 553, pari a 282/1000 della particella n. 1072 RFD di __________, allora appartenente a PI 1;

–                                      proprietà per piani n. 25 554, pari a 449/1000 della particella n. 1072 RFD di __________, appartenente ad PI 2;

–                                      proprietà per piani n. 25 555, pari a 269/1000 della particella n. 1072 RFD di __________, appartenente a PI 1;

–                                      particella n. 1290 RFD di __________, appartenente a AO 1 e AO 2 e

–                                      particella n. 1291 RFD di __________, allora appartenente a M__________ S__________.

                                         Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha ordinato le iscrizioni richieste. L'addebito delle spese (fr. 400.–) e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione di merito.

                                  C.   In seguito ad accordi tra le parti, il Pretore ha dimesso dalla lite J__________ e A__________ S__________ (il 2 ottobre 2006), D__________

                                         P__________ e D__________ S__________ (il 5 ottobre 2006), R__________ K__________ (il 5 ottobre 2006), G__________ e M__________ S__________ (l'8 novembre 2006), S__________ M__________ (il 5 marzo 2007) e la C__________ GmbH di __________ (il 10 giugno 2008), che nel frattempo era subentrata a M__________ S__________ quale titolare della proprietà per piani n. 25 548, ordinando la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria su tali fondi. Frattanto, il 26 settembre 2006, la M__________ SA è stata dichiarata in fallimento. Accertato che l'Ufficio dei fallimenti ha riconosciuto il credito insinuato da AP 1, il Pretore ha riattivato il 31 dicembre 2009 la causa e invitato i convenuti rimasti in lite a presentare osservazioni scritte.

                                  D.   PI 1 e PI 2, il 21 gennaio 2010, come pure AO 1 e AO 2, il 1° febbraio 2010, hanno proposto di respingere la petizione, mentre M__________ S__________ non ha reagito. Con replica del 24 febbraio 2010 AP 1 ha precisato la propria richiesta, postulando l'iscrizione definitiva di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori per i seguenti importi:

–                                      fr. 653.97 con interessi al 5% dal 1° maggio 2006 sulla proprietà per piani n. 25 553;

–                                      fr. 1041.26 con interessi al 5% dal 1° maggio 2006 sulla proprietà per piani n. 25 554;

–                                      fr. 623.82 con interessi al 5% dal 1° maggio 2006 sulla proprietà per piani n. 25 555;

–                                      fr. 29 167.02 con interessi al 5% dal 1° maggio 2006 sulla particella n. 1290;

–                                      fr. 2319.07 con interessi al 5% sulla particella n. 1291.

                                         PI 1 e PI 2, il 17 marzo 2010, come pure AO 2 e AO 1, il 15 aprile 2010, hanno duplicato, ribadendo la loro posizione. Nel frattempo il Pretore ha accertato che il 18 febbraio 2010 la M__________ SA era stata radiata dal registro di commercio e non aveva più capacità processuale.

                                  E.   All'udienza preliminare dell'11 maggio 2010 le parti hanno notificato prove. Constatato un accordo intervenuto con l'attore, il 14 febbraio 2011 il Pretore ha dimesso dalla lite anche M__________ S__________ e ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale gravante la particella n. 1291 RFD. Il 15 ottobre 2012 egli ha ridotto inoltre l'ammontare delle ipoteche legali provvisorie a carico dei fondi appartenenti a PI 1 e PI 2, come pure a AO 1 e AO 2 conformemente alle conclusioni formulate dall'attore nel memoriale di replica.

                                  F.   L'istruttoria, nel corso della quale è stata allestita una perizia sulle opere da giardiniere eseguite sulle particelle n. 1072, 1290 e 1292, è terminata il 2 febbraio 2016. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato, del 2 maggio 2016, l'attore ha chiesto di confermare il suo credito riconosciuto nel fallimento della M__________ SA e di condannare PI 1 e PI 2 al pagamento in solido di fr. 1968.– (più interessi del 5% dal 1° maggio 2006), come pure AO 1 e AO 2 al pagamento, sempre in solido, di fr. 29 476.– (più interessi del 5% dal 1° maggio 2006). Contestualmente egli ha sollecitato l'iscrizione definitiva di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori per i seguenti importi:

                                         fr. 556.– sulla proprietà per piani n. 25 553,

                                         fr. 885.– sulla proprietà per piani n. 25 554,

                                         fr. 530.– sulla proprietà per piani n. 25 555 e

                                         fr. 29 167.– sulla particella n. 1290,

                                         il tutto con interessi al 5% dal 1° maggio 2006. Nei loro memoriali del 2 maggio 2016 PI 1, PI 2, AO 1 e AO 2 hanno concluso per il rigetto della petizione.

                                  G.   Statuendo l'11 maggio 2016, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato l'iscrizione definitiva delle seguenti ipoteche legali degli artigiani e imprenditori per l'ammontare di:

–                                      fr. 554.97 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2006 sulla proprietà per piani n. 25 553 di PI 2;

–                                      fr. 883.60 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2006 sulla proprietà per piani n. 25 554 della medesima;

–                                      fr. 529.40 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2006 sulla proprietà per piani n. 25 555 di PI 1 e

–                                      fr. 4740.31 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2006 a carico della particella n. 1290, comproprietà di AO 1 e AO 2.

                                         Le spese processuali di fr. 1900.– e “le altre tasse e spese, nonché le spese peritali”, sono state poste per due terzi a carico dell'attore, per un nono a carico di PI 1 e PI 2 in solido e per due noni a carico di AO 1 e AO 2, sempre con vincolo di solidarietà. AP 1 è stato tenuto inoltre a rifondere fr. 2000.– per ripetibili ridotte ai convenuti PI 1, in solido, e altri fr. 2000.– ai convenuti AO 1, sempre in solido.

                                  H.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 giugno 2016 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere iscritta in via definitiva sul fondo n. 1290 un'ipoteca legale in suo favore di fr. 29 167.– con interessi del 5% dal 1° maggio 2006. Nelle loro osservazioni del 5 settembre 2016 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello.

Considerando

in diritto                   1.   Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni rette dalla procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dell'ipoteca legale in discussione davanti al Pretore (fr. 29 167.–). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del­l'attore il 19 maggio 2016, di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 18 giugno 2016, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 20 giugno 2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nella fattispecie l'appellante contesta unicamente l'ammontare del­l'ipoteca legale da iscrivere in via definitiva sulla particella n. 1290 di AO 1 e AO 2. Nella decisione impugnata il Pretore, riassunti i presupposti per ottenere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, ha confermato sulla scorta della deposizione di O__________ L__________, il quale aveva lavorato per l'attore sul cantiere di __________, che la sistemazione del giardi­no ha comportato, relativamente alla particella n. 1290, una “fornitura e piantagione piante per siepe” (fr. 1428.50), una fornitura di altre piante (fr. 905.–) e una fornitura di “sassi di tufo” (fr. 60.–) per complessivi fr. 2393.50 (doc. D), oltre alla fornitura, alla preparazione e all'innesto di 400 piantine di edera (fr. 2012.– più IVA: doc. D), onde un totale di fr. 4740.31 (IVA inclusa).

                                         Quanto alla particella coattiva n. 1292 (comproprietà per un quinto della particella n. 1290), il perito ha accertato l'esecuzione di “opere da giardinere” per complessivi fr. 26 750.–. Il Pretore ha ritenuto nondimeno che “la valutazione del perito giudiziario non fa riferimento alle altre fatture comprese nel plico doc. D, che pure menzionano la coattiva n. 1292, ma che l'attore non ha chiesto fossero verificate dal perito” (sentenza impugnata, consid. 9.2). Per di più – ha continuato il Pretore – “nel riparto relativo ai lavori sulla coattiva prodotto quale doc. N l'attore ha indicato un importo complessivo di soli fr. 11 595.35”. In circostanze tanto contraddittorie egli ha ritenuto di non “poter concedere all'attore la garanzia di un'ipoteca legale anche per i lavori eseguiti sulla coattiva” (sentenza impugnata, loc. cit.).

                                   3.   La legittimazione di un subappaltatore a chiedere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è pacifica (RtiD

                                         I-2004 pag. 614 n. 130c). L'azione dell'art. 839 cpv. 3 CC è intesa ad accertare i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca legale e l'importo da essa garantito (si veda anche la nuova versione dell'art. 839 cpv. 3 CC in vigore dal 1° gennaio 2012). L'iscrizione ha effetti non sull'esistenza o l'ammontare del credito, ma solo sulla realizzazione del pegno. Ciò non toglie che, oltre alle condizioni per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale, il subappaltatore debba dimostrare l'esistenza e la somma garantita dal pegno, mentre il proprietario del fondo può far valere – da parte sua – ogni contestazione sull'esistenza o l'ammontare del credito, come pure della somma garantita dal­l'ipoteca. Anche se la procedura volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale non ha per scopo l'accertamento del credito dell'artigiano o del­l'im­prenditore, per determinare la somma garantita dall'ipoteca il giudice deve vagliare dunque – a titolo pregiudiziale – l'esistenza e l'ammontare della pretesa (DTF 138 III 135 consid. 4.2.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.32 del 29 novembre 2017, consid. 3b con riferimenti).

                                   4.   L'appellante fa valere anzitutto di avere presentato tutta la docu­mentazione relativa alle opere svolte sul cantiere (fatture, bollettini di lavoro, fotografie ecc.) e di avere addotto le necessarie prove al riguardo. Inoltre, il lavoro eseguito sulla particella n. 1290 è confermato, a suo dire, dalle testimonianze di O__________ L__________ e S__________ S__________, come pure dalle fotografie da loro scattate e dalle fatture agli atti, che trovano parziale riscontro nella perizia giudiziaria. Avvalora inoltre la sua pretesa – egli soggiunge – la circostanza che gran parte delle fatture sono state saldate dalla fallita M__________ SA e che per la quota scoperta gli è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.

                                         Il problema è che, così argomentando, l'attore non sostanzia minimamente le proprie allegazioni. Invano si cercherebbe di sapere che cosa concretamente egli intenda dedurre da quali documenti o da quali atti. Evocare indistintamente fatture, bollettini, fotografie e testimonianze non basta, né incombe a questa Camera passare al vaglio il corposo fascicolo processuale per individuare ele­menti che sostengano la tesi dell'appellante, men che meno in una procedura – come quella in esame – governata dal principio dispositivo (art. 55 CPC). In un appello spetta all'interessato spiegare perché la sentenza del Pretore sia erronea, indicando partitamente quali risultanze istruttorie ne smentiscano gli accertamenti di fatto o l'applicazione del diritto. Del tutto vago e generico, al proposito l'appello non adempie i requisiti di motivazione dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Quanto al riconoscimento del credito da parte del­l'impresa generale M__________ SA e alla circostanza che la pretesa sia stata ammessa nel fallimento della ditta, ciò non vincola i convenuti, i quali rimangono legittimati a far valere le eccezioni che spettavano alla fallita (art. 844 cpv. 2 CC, corrispondente all'art. 845 cpv. 2 vCC). Né l'ammissione definitiva del credito dell'attore nella graduatoria del fallimento della M__________ SA esplica effetti fuori del fallimento (art. 63 cpv. 2 RUF; cfr. DTF 133 III 391 consid. 4.3.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.71 del 23 gennaio 2015, consid. 6 con rinvio). Al riguardo l'appello cade dunque nel vuoto.

                                   5.   L'appellante si duole inoltre che la perizia – e di riflesso la sentenza impugnata – riconosca, con riferimento ai lavori da lui svolti sulla particella n. 1290 e in particolare a quelli relativi alla fattura n. 120, opere per fr. 2393.50 anziché per fr. 5105.50. A mente sua, il Pretore trascura che le prestazioni non si sono limitate alla fornitura di piante, ma, come ha avuto modo di confermare O__________ L__________, comprendevano anche la loro sistemazione e il “salario di piantagione, pari al 35%”. Ciò giustifica di riconoscere interamente la fattura n. 120.

                                         Nella misura in cui pretende di vedersi riconoscere l'intera prestazione conteggiata nella fattura n. 120, l'appellante formula in realtà una domanda nuova. Nell'allegato conclusivo del 2 maggio 2016 (pag. 3) egli si era limitato infatti a postulare l'aggiunta, sul totale rivalutato dal perito in fr. 2393.50, di fr. 332.50, ovvero del “salario di piantagione” (35%) rispetto a quanto il perito mede­simo aveva ritenuto giustificato per la sola fornitura di piante (fr. 905.–: perizia, pag. 3). Non fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC), la richiesta si rivela dunque irricevibile per quanto eccede fr. 2726.– (fr. 2393.50 più fr. 332.50). Riguardo al supplemento di fr. 332.50, il Pretore si è limitato a richiamare l'opinione del perito. Se non che, il perito ha dichiarato di non potersi esprimere sui costi di manodopera della piantagione, poiché l'intervento della ditta AP 1 era messo in dubbio dalla controparte (referto del 5 dicembre 2014, pag. 4). O__________ L__________ ha confermato, nondimeno, di essersi occupato “della completazione anche di questo giardino”, ovvero del giardino correlato all'immobile di AO 1 e AO 2 (deposizione del 30 novembre 2011 cui si richia­ma anche il Pretore: sentenza impugnata, consid. 7). Alla luce di ciò non si comprende perché il primo giudice non abbia riconosciuto all'attore il “salario di piantagione” riguardante la fornitura delle “altre” 82 piante. Entro tali limiti la decisione impugnata va pertanto modificata e la somma garantita dall'ipoteca aumentata di fr. 316.75 (35% di fr. 905.–).

                                   6.   A sostegno della propria richiesta l'attore invoca altresì una fattura del 27 marzo 2006 (doc. J) relativa a prestazioni eseguite nella casa “E” (di AO 1 e AO 2) per complessivi fr. 26 847.95. La prestazione trova riscontro – egli soggiunge – nella perizia, ma anche nelle fotografie agli atti e nella testimonianza di O__________ L__________, il quale ha riferito di importanti lavori pres­so la casa di AO 1 e AO 2. Tale fatto non essendo stato contestato – egli prosegue – il Pretore non poteva rifiutarsi senza motivazione di riconoscergli “l'importo scoperto (…) per la determinazione dell'ipoteca legale definitiva”.

                                         La questione è di sapere quale sia “l'importo scoperto (…) per la determinazione dell'ipoteca legale definitiva”. Dandosi contestazioni pecuniarie, per vero, un appellante non può limitarsi a conclusioni indeterminate, ma deve cifrare con chiarezza le sue pretese (DTF 137 III 617). Certo, le conclusioni devono essere inter­pretate alla luce della motivazione dell'appello, tuttavia nell'ap­pello l'attore trascura che la fattura in rassegna (doc. J) – assimilabile a una mera dichiarazione di parte – riprende importi già saldati (in particolare per le fatture n. 102 e 124 e, almeno in parte, per la fattura n. 104: doc. C), mentre l'unica conferma nella perizia riguarda, se mai, l'importo delle prestazioni eseguite sulla proprietà coattiva e non – come indica il doc. J – sulla particella n. 1290 (casa “E”). La motivazione non supplisce pertanto alla mancata quantificazione della pretesa. Su questo punto l'appello sfugge così a ulteriore disamina.

                                   7.   In merito alle opere realizzate sulla particella coattiva n. 1292, il loro valore ammonta pacificamente a fr. 26 750.–, come ha stabilito il perito. Né l'appellante contesta che – trattandosi di “proprietà dipendente” (art. 655a CC), la quale segue la sorte del fondo principale – la pretesa non possa gravare la quota di AO 1 e AO 2 per oltre un quinto. Quel che rimane da appurare è se l'attore, cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC), abbia dimostrato di avere eseguito lui stesso le opere accertate nella perizia. Il Pretore ha ritenuto che gli atti non consentissero un simile accertamento, anche perché la valutazione del perito non considerava le “altre fatture comprese nel plico doc. D”, che riguardano a loro volta la proprietà coattiva, ma che l'attore non ha chiesto di verificare (sentenza impugnata, consid. 9.2). Nell'appello AP 1 non asserisce che ciò non sia vero. Sostiene che le prestazioni accertate dal perito sono per forza opera sua, non essendo stato provato il contrario e nemmeno che tali prestazioni siano state eseguite da altri. L'assunto manca però di consistenza, proprio per il fatto che il perito non ha esaminato la conformità delle opere realizzate sulla particella coattiva con i lavori fatturati dall'attore. Questi non può dunque valersi della perizia per accreditare un conteggio da lui redatto (senza data: doc. N) recato a sostegno delle proprie affermazioni. Una volta di più l'appello vede così la sua sorte segnata.

                                   8.   L'appellante lamenta infine la mancata assegnazione di ripetibili sebbene egli risulti “solo parzialmente soccombente per quanto riguarda l'ammontare relativo alle ipoteche legali da iscrivere in via definitiva”. Egli non indica tuttavia neppure per ordine di grandezza l'ammontare dell'indennità per ripetibili cui avrebbe diritto, di modo che in difetto di conclusioni cifrate l'appello risulta una volta di più irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii). Per il resto, l'appellante non mette in dubbio che il Pretore abbia suddiviso – giustamente – spese e ripetibili secondo il grado di reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), due terzi a carico dell'attore e due noni a carico di AO 1 e AO 2 (cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3a). Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   9.   Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un lieve aumento della somma garantita dal pegno (fr. 316.75) rispetto a quella richiesta di fr. 24 426.69 (fr. 29 167.– meno i fr. 4740.31 ammessi dal Pretore). Conviene perciò ridurre lievemente gli oneri processuali a suo carico, rinunciando a prelevare l'esigua quota che andrebbe addebitata ai convenuti. AO 1 e AO 2, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite un legale, hanno diritto inoltre a ripetibili ridotte. L'esito del­l'at­tua­le giudizio non incide apprezzabilmente invece sul riparto delle spese processuali e delle ripetibili stabilito nel dispositivo di primo grado, che può rimanere invariato.

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 9).

Per questi motivi,

decide:                       

                                    I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso la sentenza impugnata è così riformata:

                                          1.  La petizione è parzialmente accolta, nel senso che l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a iscrivere in via definitiva a favore di AP 1 le seguenti ipoteche legali degli artigiani e imprenditori:

–   fr. 554.97 con interessi del 5% dal 5 luglio 2006 sulla proprietà per piani n. 25 553 (pari a 282/1000 della particella n. 1072 RFD di __________), appartenente ad AO 1;

–   fr. 883.63 con interessi del 5% dal 5 luglio 2006 sulla proprietà per piani n. 25 554 (pari a 449/1000 della particella n. 1072 RFD di __________), appartenente ad AO 2;

–   fr. 529.40 con interessi del 5% dal 5 luglio 2006 sulla proprietà per piani n. 25 555 (pari a 269/1000 della particella n. 1072 RFD di __________), appartenente a AO 1;

–   fr. 5057.06 con interessi del 5% dal 5 luglio 2006 sulla particella n. 1290 RFD di __________, appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Le spese di appello, ridotte a fr. 2250.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 e AO 2 fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

– avv.; – avv..

                                         Comunicazione a:

                                         – Ufficio del registro fondiario del Distretto di

                                            (dopo il passaggio in giudicato);

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2016.51 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.05.2018 11.2016.51 — Swissrulings