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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.06.2016 11.2016.50

21 giugno 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·738 parole·~4 min·4

Riassunto

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2016.50

Lugano 21 giugno 2016/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa CA.2016.184/186 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza dell'11 maggio 2016 da

 AP 1  AP 2  AP 3 (patrocinati dall'avv. dott. PA 1)  

contro  

 AO 1 (rappresentata dalla succursale AO 2 e patrocinata dall'avv. PA 2),

Ritenuto

in fatto:                      che l'11 maggio 2016 AP 1, AP 2 e AP 3 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché vietasse – già inaudita parte e sotto comminatoria dell'art. 292 CP – alla AO 1 e alla sua succursale AO 2 di diffondere o rendere altrimenti accessibile al pubblico – in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo – il servizio televisivo che l'ente radiotelevisivo intendeva mandare in onda all'interno del suo programma di attualità settimanale __________ e nel quale gli istanti erano accostati a un'inchiesta della procura della __________ denominata __________ e associati a "comportamenti illeciti, in particolare, ma non solo, in favore di organizzazioni criminali e/o finalizzati al riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti";

                                  che dopo avere in un primo tempo, l'11 maggio 2016, accolto la richiesta inaudita parte, il Pretore ha respinto dopo il contraddittorio l'istanza con decreto cautelare del 15 giugno 2016;

                                  che contro il decreto appena citato AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un appello del 16 giugno 2016 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la loro istanza cautelare;

                                  che una domanda di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata respinta, sempre il 16 giugno 2016, dal giudice delegato di questa Camera e il servizio incriminato è andato in onda quella stessa sera;

                                  che l'appello non è stato notificato per osservazioni;

                                  che il 17 giugno 2016 gli appellanti hanno comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso e chiesto di stralciare dai ruoli la procedura;

e considerando

in diritto:                    che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

                                  che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

                                  che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza;

                                  che non si pone problema di ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a formulare osservazioni;

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                             2.  Le spese processuali di fr. 300.– sono poste in solido a carico di AP 1, AP 2 e AP 3.

                             3.  Notificazione a:

– avv. dott.; – avv..  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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