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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.10.2016 11.2016.47

28 ottobre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,014 parole·~5 min·4

Riassunto

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Testo integrale

Incarti n. 11.2016.47 11.2016.56

Lugano 28 ottobre 2016/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nelle cause CA.2014.145, CA.2015.197, CA.2015.414 e CA.2016.132 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 18 aprile 2014, del 21 maggio 2015, del 25 settembre 2015 e del 14 aprile 2016 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1

e nella causa CA.2015.480 (divorzio: provvedimenti cautelari) della medesima Pretura promossa con istanza del 21 ottobre 2015 da AO 1 nei confronti di AP 1;

giudicando sugli appelli del 30 maggio 2016 (inc. 11.2016.47) e del 27 giugno 2016 (inc. 11.2016.56) presentati da AP 1 contro i decreti cautelari emessi dal Pretore il 17 maggio e il 15 giugno 2016;

Ritenuto

in fatto:                A.  Nell'ambito di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale promossa il 14 giugno 2012 da AO 1 (1961) nei confronti di AP 1 (1950), con decreto cautelare del 17 maggio 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto tre istanze del marito del 18 aprile 2014 (CA.2014.145), del 21 mag­gio 2015 (CA.2015.197) e del 25 settembre 2015 (CA.2015.414) volte a ottenere, rispettivamente, la soppressione di ogni contributo alimentare per la moglie e la riduzione (a fr. 1500.–) di quello per il figlio E__________ (nato il 22 aprile 2002; CA.2014.145 e CA.2015.414) come pure l'affidamento del figlio e l'attribuzione della casa di __________ (particella n. 8 RFD __________, all'epoca comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno; CA.2015.197). Le spese processuali di complessivi fr. 3000.– sono state poste a carico del marito, mentre non sono state assegnate indennità d'inconvenienza. Contestualmente il Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura CA.2015.480, divenuta senza interesse, che la moglie aveva promosso il 21 ottobre 2015 per regolare il diritto di visita paterno durante le vacanze scolastiche autunnali del 2015. Le spese di tale decisione, di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno.

                            B.  Con decreto del 15 giugno 2016 il medesimo Pretore ha respinto un'ulteriore istanza 14 aprile 2016 del marito che reiterava la richiesta di affidargli E__________ (riservato il diritto di visita materno) e domandava l'autorizzazione a trasferirne la dimora in __________ (CA.2016.132). Gli oneri processuali di fr. 1000.– sono stati posti a carico di lui, mentre non sono state assegnate indennità d'inconvenienza.

                            C.  Contro i decreti appena citati AP 1 è insorto a questa Camera con due appelli. Il primo, del 30 maggio 2016, per ottenere, in riforma delle decisioni del 17 maggio 2016, la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la riduzione (a fr. 1500.–) di quello per il figlio, l'affidamento di E__________ (riservato il diritto di visita materno) e l'addebito alla moglie di tutte le spese processuali (inc. 11.2016.47). Il secondo, del 27 giugno 2016, per essere autorizzato, in riforma del decreto del 15 giugno 2016, a portare con sé E__________ in __________ e a trasferirne la residenza (inc. 11.2016.56). Il 26 settembre 2016 AO 1 ha proposto il rigetto dei ricorsi.

                            D.  Il 20 ottobre 2016 AP 1 ha comunicato di ritirare gli appelli.

Considerando

in diritto:              1.  Per semplificare il processo il giudice può, segnatamente, ordinare la congiunzione di più cause (art. 125 lett. c CPC) che denotino una certa comunanza o connessione (Frei in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 22 ad art. 125). È quanto si avvera nella fattispecie, entrambe le decisioni impugnate vertendo (anche) sull'affidamento del figlio E__________. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una decisione unica.

                             2.  Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

                             3.  Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto che le procedure di appello si concludono senza sentenza. Non si pone infine problema di ripetibili, AO 1 non essendosi fatta patrocinare da un legale né avendo chiesto indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

decreta:                1.  Le cause inc. 11.2016.47 e 11.2016.56 sono congiunte.

                             2.  Si prende atto del ritiro degli appelli. Le cause sono stralciate dai ruoli per desistenza.

                             3.  Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante.

                             4.  Notificazione a:

– avv.; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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