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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2017 11.2016.40

28 dicembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,581 parole·~23 min·2

Riassunto

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e scioglimento di una comproprietà fra coniugi

Testo integrale

Incarto n. 11.2016.40

Lugano, 28 dicembre 2017/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente per statuire nella causa DM.2012.135 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 26 aprile 2012 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 17 maggio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 aprile 2016 e sull'appello incidentale (“adesivo”) del 5 luglio 2016 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1965) e AP 1 (1968) si sono sposati a __________ il 24 marzo 1995. Dal matrimonio sono nati P__________ (il 29 gennaio 1996), C__________ (il 12 dicembre 1998) e F__________ (il 20 dicembre 2000). Il marito è restauratore e pittore in proprio. La moglie è stata alle dipendenze della __________ SA a L__________ dal­l'agosto del 2012 fino al 30 giugno 2015, dopo di che ha lavorato come docente per __________ AG di Lu__________ e, dal febbraio 2013, ha tenuto qualche ora di insegnamento nella scuola media di L__________. Attualmente essa non risulta esercitare alcuna attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal marzo del 2008, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di B__________ (particella n. 364 RFD di __________, sezione di B__________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a T__________ prima e a C__________ poi.

                                  B.   Il 26 aprile 2012 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'affidamento dei figli (riservato al padre il più ampio diritto di visita), un contributo alimentare di almeno fr. 600.– mensili indicizzati per ciascuno di essi (assegni familiari non compresi), aumentato della metà non appena un figlio fosse divenuto autosufficiente e ulteriormente aumentato al momento in cui fosse rimasto un solo figlio a carico. In esito allo scioglimento del regime dei beni essa ha postulato l'assegnazione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale a B__________ con mobili e suppellettili, senza offrire alcuna contropartita in denaro. L'attrice non ha sollecitato contributi alimentari per sé e ha instato perché si rinunciasse a conguagli di previdenza fra coniugi. All'udienza di conciliazione, tenutasi il 12 luglio 2012, le parti hanno raggiunto un accordo sul principio del divorzio, sull'autorità parentale congiunta, sulla disciplina del diritto di visita e sulla divisione a metà delle rispettive prestazioni d'uscita dal “secondo pilastro”. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante. I coniugi non si sono intesi, per contro, sulla liquidazione del regime dei beni né sul contributo alimentare per i figli.

                                  C.   Chiamato a esprimersi sui punti litigiosi, nel suo memoriale del 23 ottobre 2012 AO 1 ha chiesto – previo conferimento del gratuito patrocinio – di modificare il diritto di visita regolato all'udienza del 12 luglio 2012, ha offerto un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi), ha riconosciuto alla moglie la proprietà di un immobile ad A__________ contro versamento di fr. 25 000.–, ha rivendicato l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale a B__________ dietro versamento di fr. 74 000.– alla cassa pensione della moglie, sollecitando la divisione a metà del mobilio coniugale e la divisione a metà dei conti bancari appartenenti agli acquisti.

                                  D.   Alle prime arringhe dell'8 gennaio 2013 i coniugi hanno modificato consensualmente alcuni aspetti del diritto di visita. Per il resto hanno mantenuto le rispettive posizioni e hanno notificato prove. L'attrice ha ritirato, da parte sua, la richiesta di gratuito patrocinio. Nell'ambito dell'istruttoria, svoltasi sull'arco di due udien­ze (il 10 settembre 2013 e il 20 febbraio 2014, quando il convenuto ha ritirato anch'egli la richiesta di gratuito patrocinio), è stata esperita una perizia sul valore venale degli immobili ad A__________ e a B__________, così com'è stato versato agli atti un rapporto stilato da uno psicologo specialista sulle relazioni personali tra i coniugi e sulle relazioni personali dei genitori con i figli. L'assunzione delle prove è terminata il 16 giugno 2015. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

                                  E.   Nel proprio allegato conclusivo del 30 ottobre 2015 l'attrice ha chiesto un contributo alimentare di fr. 830.– mensili indicizzati per le figlie C__________ e F__________ (P__________ è diventato maggiorenne in pendenza di causa) fino al 16° compleanno e di fr. 805.– in seguito (assegni familiari non compresi), l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'alloggio coniugale contro liberazione del marito dal debito ipotecario (nominali fr. 240 000.– solidalmente dovuti dai coniugi alla Banca __________ della __________) e il versamento di fr. 147 914.30 in ragione di fr. 30 000.– annui senza interessi (la prima volta entro il 31 dicembre 2015 e in seguito entro il 31 dicembre di ogni anno fino al pagamento integrale) in liquidazione del regime dei beni, come pure l'attribuzione della mobilia e delle suppellettili al coniuge che ne è già in possesso.

                                         Nel suo memoriale conclusivo del 29 ottobre 2015 AO 1 ha instato per un'ulteriore precisazione del suo diritto di visita, ha offerto un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi), ha riconosciuto la proprietà esclusiva della moglie sull'immobile ad A__________, ha rivendicato la proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale a B__________ (mobilio e suppellettili inclusi), ha chiesto il versamento di fr. 31 294.– in liquidazione dei conti bancari appartenenti alla massa degli acquisti e ha proposto il versamento di fr. 19 820.70 in liquidazione di una polizza del “terzo pilastro”.

                                  F.   Statuendo con sentenza del 13 aprile 2016, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni) e ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella di B__________ nel seguente modo:

–  al più presto nel corso del mese di settembre 2016 vendita all'asta pubblica con le modalità degli art. 229 segg. CO, con un piede d'asta minimo, per il primo incanto, di fr. 640 000.– (fr. 720 000.– se nel frattempo fossero stati completati i lavori della mansarda);

–  in caso d'insuccesso, vendita ad una seconda asta pubblica, con un piede d'asta inferiore, concordato direttamente tra le parti ritenuto che in caso di disaccordo lo stesso sarà pari al valore dei debiti gravanti gli immobili (oneri ipotecari, eventuali ipoteche legali, oneri LPP ecc.);

–  gli incanti di cui ai punti che precedono saranno organizzati e diretti da un pubblico notaio designato concordemente dalle parti o, in caso di mancata intesa, dallo scrivente Pretore;

–  il ricavato della vendita, dedotti gli oneri ipotecari, le spese, l'onorario del notaio, l'eventuale TUI, le eventuali provvigioni e il rimborso della LPP, rispettivamente il rimborso al marito dell'importo di fr. 18 117.– oltre al plusvalore (pari al 5.4% del ricavato della vendita al netto di tutte le deduzioni inclusi gli apporti dei coniugi pari a fr. 61 000.–), andrà suddiviso a metà tra i comproprietari.

                                         Egli ha riconosciuto a ciascun coniuge inoltre la proprietà esclusiva dei beni già in suo possesso, ha accertato la comproprietà delle parti in ragione di metà ciascuno sui mobili e le suppellettili della casa a B__________, così come la proprietà esclusiva della moglie su quelli della casa ad A__________, e ha obbligato la medesima a versare al marito fr. 15 555.87 in liquidazione del regime dei beni entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Per quanto attiene alle figlie C__________ e F__________, il Pretore le ha affidate alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha garantito il “più ampio diritto di visita” al padre, disciplinandolo in caso di disaccordo, ha fissato contributi alimentari fino al 31 dicembre 2016 di fr. 594.10 mensili per C__________ (assegni familiari non compresi) e di fr. 612.90 mensili per F__________ (assegni familiari non compresi), rispettivamente di fr. 603.50 mensili per entrambe dal 1° gennaio 2017 (assegni familiari non compresi), senza stabilire contributi alimentari tra i coniugi. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 5000.–, sono state poste per due terzi a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, cui l'attrice è stata condannata a rifondere fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 maggio 2016 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi assegnare l'immobile a B__________ in proprietà esclusiva contro liberazione del marito dal debito ipotecario (nominali fr. 240 000.– solidalmente dovuti alla __________ della __________) e versamento in favore di lui di fr. 129 914.87 (da corrispondere entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio), addebitando le spese processuali alle parti in ragione di metà ciascuno e compensando le ripetibili.

                                         Nelle sue osservazioni del 5 luglio 2016 AO 1 dichiara di non opporsi all'attribuzione dell'alloggio coniugale in proprietà esclusiva alla moglie ove questa sia effettivamente in grado di versare immediatamente l'indennità dovuta in liquidazione del regime dei beni. Si oppone invece alla modifica del dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado. Con appello incidentale (“adesivo”) egli chiede inoltre che la sua spettanza in liquidazione del regime dei beni sia portata a fr. 156 367.90, da corrispondere immediatamente. Con osservazioni del 14 settem­bre 2016 AP 1 propone di respingere l'appello incidentale e di confermare la liquidazione del regime matrimoniale stabilita dal Pretore in fr. 129 914.87.

Considerando

in diritto:                  1.   Le sentenze di divorzio emanate dai Pretori sono impugnabili con appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione con­troversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri il valore venale della particella a B__________, che secondo la decisione impugnata dev'essere realizzata ai pubblici incanti e che l'appellante chiede di vedersi attribuire in proprietà assoluta, liberando il marito dall'onere ipotecario e corrispondendo al medesimo fr. 129 914.87. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del­l'attrice il 14 aprile 2016. Il 14 maggio 2016 essendo di sabato, il termine di ricorso sarebbe scaduto il 16 maggio successivo, lunedì di Pentecoste, onde la sua protrazione all'indomani (art. 142 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). Introdotto martedì 17 maggio 2016, ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile. Riguardo all'appello incidentale, le osservazioni all'appello principale andavano presentate entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni essendo stato notificato al convenuto il 7 giugno 2016, anche l'appello incidentale inoltrato il 5 luglio 2016 risulta di conseguenza tempestivo.

                                   2.   Con lettera del 6 giugno 2016 il Pretore ha informato questa Camera che la figlia F__________ desidera essere riascoltata in appello. Se non che, i dispositivi della sentenza impugnata che la riguardano non sono oggetto di ricorso e, passati in giudicato, hanno acquisito carattere definitivo. La richiesta in questione risulta così superata dagli eventi.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   3.   L'appellante principale rivendica – come si è accennato – l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'alloggio coniugale a B__________ (art. 205 cpv. 2 CC), fondo che il Pretore ha ordinato di realizzare ai pubblici incanti. Non perché con i suoi averi di fr. 137 500.– AP 1 non fosse in grado di versare a AO 1 il conguaglio di fr. 114 359.– relativo al valore della casa, ma perché essa non aveva recato alcuna prova circa la disponibilità della Banca __________ della __________, creditrice ipotecaria, a liberare AO 1 dal debito solidale di fr. 240 000.– garantito da pegno. Secondo il Pretore poi, viste le condizioni economiche di AP 1, la banca non avrebbe consentito a un simile svincolo. E siccome nemmeno il marito constava possedere mezzi sufficienti per ritirare la casa, né l'immobile risulta poter essere diviso in natura, il Pretore ha ritenuto inevitabile la realizzazione del fondo all'asta pubblica (art. 651 cpv. 2 CC; sentenza impugnata, consid. 9c, 9d e 9e).

                                         a)   L'appellante principale non contesta che nessuna prova attestasse davanti al Pretore la disponibilità della Banca __________ della __________ a liberare AO 1 dal debito garantito da pegno nel caso in cui lei divenisse proprietaria esclusiva dell'immobile (art. 176 CO). Sostiene unicamente che il Pretore non avrebbe potuto escludere un'eventualità del genere e produce, ad ogni buon conto, una dichiarazione del 10 maggio 2016 in cui la Banca __________ della __________ conferma di essere “disposta a concederle il finanziamento per il rilevamento del debito ipotecario a suo tempo concesso ai coniugi” (debito ipotecario di attuali fr. 240 000.–) “con l'iscrizione a registro fondiario del trapasso di proprietà a suo favore in qualità di unica proprietaria della particella n. 364 RFD di B__________”. In circostanze siffatte – essa soggiunge – non vi sono motivi per rifiutarle l'attribuzione dell'immobile, avendo essa risorse sufficienti (quasi fr. 140 000.–) sia per tacitare interamente il marito e versargli la spettanza di fr. 114 359.– relativa al valore della casa sia per onorare il conguaglio fissato dal Pretore in liquidazione dei rimanenti beni coniugali, di fr. 15 555.87 (dispositivo n. 4), per un totale di fr. 129 914.87.

                                         b)   Che nella fattispecie il Pretore non potesse scartare l'ipotesi di uno svincolo del condebitore solidale dal mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale di B__________ è una tesi destinata a cadere nel vuoto. Il primo giudice ha illustrato diffusamente le ragioni che lo hanno indotto a simile conclusione (sentenza impugnata, consid. 9e) e con tali argomenti l'interessata non si confronta neppure di scorcio. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'ap­pello principale sarebbe quindi stato dichiarato irricevibile. Certo, AP 1 produce ora una lettera inviatale il 10 maggio 2016 dalla Banca __________ della __________ che dimostra la fattibilità dell'operazione. Se non che, documenti nuovi in appello sono ammissibili soltanto se dinanzi alla giurisdizione inferiore non sarebbe stato possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Nel caso specifico l'interessata non pretende che le fosse ragionevolmente impossibile procurarsi l'attestazione della banca quan­do la causa era ancora pendente davanti al Pretore. Dovendo essa assumere la responsabilità delle proprie omissioni (la liquidazione del regime dei beni è retta dal principio dispositivo: art. 277 cpv. 1 CPC), di per sé l'appello vedrebbe dunque la sua sorte segnata.

                                         c)   Sta di fatto che nelle sue osservazioni del 5 luglio 2016 a questa Camera il convenuto dichiara di non opporsi alla richiesta dell'attrice “nella misura in cui ella sia effettivamente in grado di versare immediatamente l'indennità dovuta a titolo di liquidazione del regime matrimoniale”. AO 1 non contesta dunque la produzione del documento nuovo e non muove obiezioni a che l'alloggio coniugale possa divenire proprietà esclusiva dell'attrice, sempre che questa versi l'intera liquidazione del regime dei beni con un pagamento unico (e non a rate, come essa proponeva nel memoriale conclusivo dinanzi al Pretore). L'ammontare di fr. 129 914.87 calcolato dal primo giudice nel caso in cui fosse stata documentata la disponibilità della ban­ca a svincolare il convenuto dal debito ipotecario è per altro riconosciuto da AP 1, la quale nell'appello principale prospetta essa medesima un versamento unico al convenuto. L'importo è oggetto invero di appello incidentale da parte di AO 1, che chiede di portare la cifra a fr. 156 367.90. Tale questione andrà trattata in appresso. Ai fini del giudizio sull'appello principale basti accertare che, in linea di principio, l'abitazione coniugale di B__________ può essere assegnata in proprietà esclusiva al­l'attrice. L'ammontare del conguaglio sarà esaminato nel quadro dell'appello incidentale.

                                   4.   Nell'appello principale l'attrice impugna anche il dispositivo della sentenza pretorile in materia di spese e ripetibili con l'argomento che, venendo meno la propria soccombenza sull'attribuzione del­l'alloggio coniugale, le spese di fr. 5000.– poste dal Pretore per due terzi a carico di lei vanno divise a metà e le ripetibili (ridotte) a lei addebitate per fr. 3000.– vanno compensate. AO 1 avversa simili pretese, affermando che nel memoriale conclusivo davanti al Pretore l'attrice “ha modificato le proprie richieste di giudizio, costringendo a un'istruttoria molto complicata per deter­minare il principio che al marito era dovuta una liquidazione del regime matrimoniale”. Ora, nel citato memoriale conclusivo l'attrice rivendicava sì l'abitazione coniugale, proponendo lo svincolo del marito dal debito ipotecario, ma offriva anche

                                         fr. 147 914.30 (a rate) in liquidazione del regime dei beni. Essa non rifiutava perciò qualsiasi versamento a conguaglio. Anzi, dallo scioglimento del regime dei beni essa esce in larga misura vittoriosa, mentre è vero che soccombe in gran parte – come ha rilevato il Pretore – sul­l'entità dei contributi alimentari per i figli. Nelle condizioni descritte si giustificava pertanto di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili, tanto più in equità, trattandosi di una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). In tema di spese giudiziarie l'appello principale merita di conseguenza accoglimento.

                        II.   Sull'appello incidentale

                                   5.   L'appellante incidentale fa valere che in seguito all'attribuzione del­l'alloggio coniugale l'attrice gli deve non solo fr. 114 359.–, come ha calcolato il Pretore, bensì fr. 140 812.–, che sommati ai fr. 15 555.87 fissati nella sentenza impugnata in liquidazione dei rimanenti beni coniugali (dispositivo n. 4) danno fr. 156 367.87 (in luogo dei noti fr. 129 914.87). Nelle osservazioni all'appello adesivo l'attrice si conferma, da parte sua, nel calcolo del Pretore, senza addentrarsi nel merito della questione.

                                         a)   Il Pretore ha accertato, nella sentenza impugnata, che i coniu­gi sono divenuti comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. 364 RFD di __________, sezione di B__________, nel dicembre del 1998. Il fondo, che ha un valore venale di fr. 640 000.– (consid. 9b), è stato comperato con beni propri del marito per fr. 32 427.–, con acquisti del marito per fr. 38 401.50, con l'accensione di un mutuo ipotecario per fr. 240 000.–, con il “secondo pilastro” della moglie per

                                               fr. 74 000.– e con acquisti della moglie per fr. 255 171.50, somme in cui il Pretore ha già tenuto conto del plusvalore maturato nel frattempo (con­sid. 9c). Ne ha desunto, il primo giudice, che “l'attribuzione dell'abitazione coniugale [al­l'at­tri­ce] determina per il marito un credito della massa degli acquisiti della moglie pari a fr. 108 385.– (acquisti della moglie fr. 255 171.50 ./. acquisti del marito fr. 38 401.50, diviso due)”. Il compenso del convenuto risulta così, stando al Pretore, di fr. 114 359.– (acquisti del marito fr. 38 401.50 ./. beni propri del marito fr. 32 427.– + fr. 108 385.–)” (loc. cit.).

                                         b)   Secondo l'appellante incidentale l'attrice gli deve invece, per ottenere l'attribuzione del­l'alloggio coniugale, fr. 108 385.– (acquisti di lei meno gli acquisti di lui, diviso due) più fr. 32 427.– (beni propri di lui), per un totale di fr. 140 812.–. A mente sua “non si capisce (…) il motivo per cui i beni propri del marito dovrebbero essere sottratti nuovamente dai suoi acquisti, ritenuto che questi ultimi sono stati già sommati agli acquisti della moglie e divisi a metà, per giungere a calcolare quanto dovuto dalla massa degli acquisti”. La doglianza non è di immediata comprensione, ma nel risultato si rivela provvista di buon fondamento. In esito all'attribuzione dell'alloggio coniugale all'attrice il convenuto ha diritto invero di riprendere i suoi beni propri (fr. 32 427.–), come prevede l'art. 205 cpv. 1 CC, e di ricevere la metà degli acquisti della moglie

                                               (fr. 255 171.50 diviso due, cioè fr. 127 585.75), in conformità all'art. 215 cpv. 1 CC. Da parte sua deve cedere alla moglie la metà dei propri acquisti (fr. 38 401.50 diviso due, cioè fr. 19 200.75). In definitiva gli spettano fr. 140 812.–, come egli chiede nell'appello incidentale. A tale somma si aggiungono fr. 15 555.87 in liquidazione dei rimanenti beni coniugali (sentenza impugnata, dispositivo n. 4), non contestati, per un totale di fr. 156 367.87.

                                         c)   Non si disconosce che, alla luce di quanto precede, l'attrice non risulta avere sufficiente disponibilità finanziaria per disinteressare appieno il convenuto. Al momento in cui ha statuito il Pretore, in effetti, AP 1 possedeva sostanza liquida per non più di fr. 137 500.– (sentenza impugnata, consid. 9d). Ch'essa abbia avuto modo di accantonare altri risparmi non risulta. Per tacitare AO 1 le mancano quindi fr. 18 867.87 (fr. 156 367.87 ./. fr. 137 500.–). E in simili condizioni essa non potrebbe pretendere che il fondo di B__________ le sia attribuito in proprietà esclusiva (I CCA, sentenza inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016, consid. 7a in fine con numerosi rinvii). Sotto questo profilo il caso in esame si distingue dal precedente appena citato, nell'ambito del quale la moglie era stata in grado di dimostrare con nuovi mezzi di prova che, dopo la sentenza del Pretore, essa aveva acquisito la possibilità di ritirare l'abitazione coniugale, tacitando il marito e liberando quest'ultimo da ogni obbligo verso la banca creditrice ipotecaria (I CCA, sentenza inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016, consid. 7). Ma il caso in esame si distingue anche – in senso contrario – da un altro precedente, allorché alla moglie mancavano fr. 30 000.– per ritirare l'abitazione coniugale, senza per altro ch'essa fosse in grado di dimostrare la disponibilità della banca creditrice a liberare il marito dal debito ipotecario (I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid. 18d).

                                         d)   La fattispecie in rassegna si situa in una posizione intermedia: da un lato l'attrice ha dimostrato che la banca creditrice ipotecaria è pronta a liberare il convenuto da ogni impegno, dall'altro le mancano fr. 18 867.87 per compensare pienamente il convenuto. A rigore, l'abitazione coniugale andrebbe dunque realizzata all'asta. Non bisogna dimenticare però che in concreto – contro ogni aspettativa – l'interessata è stata in grado di produrre una dichiarazione in cui la Banca __________ della __________ si dice disposta a svincolare il convenuto da ogni obbligo per un debito ipotecario di fr. 240 000.–. Non si può escludere quindi ch'essa abbia modo di procacciarsi anche fr. 18 867.87 per sopperire a quanto le manca. Si conviene che AO 1 non può essere lasciato nel­l'in­cer­tezza e ch'egli non deve correre il rischio di rimanere con una frazione scoperta del suo credito in liquidazione del regime dei beni. A tal fine conviene perciò fissare all'attrice un termine entro cui tacitare pienamente il convenuto. Non dovesse essa riuscire nell'intento, il fondo andrà realizzato secondo le modalità disposte dal Pretore (di per sé non contestate). Tale soluzione pondera adeguatamente gli interessi di una parte e quelli dell'altra, senza pregiudizio per nessuna delle due. L'appello incidentale va accolto in tal senso.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili di appello

                                   6.   L'appello principale del convenuto merita, come si è spiegato, parziale accoglimento, giacché l'attrice si vede attribuire l'alloggio coniugale in proprietà esclusiva (anche se non per la cifra di fr. 129 914.87), ottenendo la suddivisione a metà delle spese e delle ripetibili di prima sede. Ciò non toglie che l'appello sarebbe stato del tutto inutile ove appena l'attrice avesse fatto uso della debita diligenza, producendo già davanti al Pretore una dichiarazione della Banca __________ della __________ come quella esibita in appello. Non solo quindi essa non può pretendere un'indennità di fr. 5000.– per ripetibili come quella chiesta con l'appello principale (valendosi all'atto pratico della propria negligenza), ma deve assumere anche le spese inutilmente provocate (art. 108 CPC). Gli oneri del­l'appello principale vanno dunque a suo carico, con obbligo di rifondere al convenuto un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata al­l'estrema stringatezza delle osservazioni.

                                   7.   Le spese dell'appello incidentale seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto ottiene sostanzial­mente causa vinta. Gli oneri processuali vanno così addebitati all'attrice, che ha proposto a torto di respingere il ricorso, con obbligo – una volta ancora – di rifondere al convenuto un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla breve formulazione del­l'appello incidentale.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                   8.   Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello principale è parzialmente accolto e l'appello incidentale è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

3.    La comproprietà della particella n. 364 RFD di __________, sezione di B__________, è sciolta mediante attribuzione dell'intero fondo in proprietà esclusiva a AP 1, la quale verserà a AO 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, un'indennità di fr. 156 367.87.

       Il dispositivo della presente sentenza, munito dell'attestazione di passaggio in giudicato, varrà quale titolo per l'iscrizione del trasferimento di proprietà a AP 1 nel registro fondiario. Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità di fr. 156 367.87 a AO 1 e dell'intervenuto svincolo del medesimo dal debito ipotecario presso la __________ della __________, C__________, gravante la particella n. 364 RFD di __________, sezione di B__________, oppure la prova della completa estinzione di tale debito.

       Le spese di iscrizione nel registro fondiario sono a carico di AP 1. La tassazione sugli utili immobiliari è differita.

       Nel caso in cui il versamento di fr. 156 367.87 a AO 1 non intervenisse entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, torna applicabile il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata.

4.    Il regime dei beni è sciolto e liquidato come segue:

–  ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo dei beni già in suo possesso;

–  è accertata la comproprietà dei coniugi, in ragione di metà ciascuno, sui mobili e le suppellettili posti nella particella n. 364 RFD di __________, sezione di B__________;

–  i mobili e le suppellettili posti nella particella n. 940 RFD di A__________ sono attribuiti a AP 1;

–  a saldo della liquidazione del regime matrimoniale AO 1 riceverà da AP 1 l'importo di fr. 156 367.87 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Nel caso in cui il versamento di fr. 156 367.87 a AO 1 non intervenisse entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, torna applicabile il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata.

10.  Le spese processuali di fr. 5000.– (comprese quelle peritali e di ascolto) sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                         Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

                                   II.   Le spese dell'appello principale, di fr. 2500.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                                  III.   Le spese dell'appello incidentale, di fr. 500.–, da anticipare dall'appellante incidentale, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                 IV.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione:

                                         –(estratto limitato al consid. 2);

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pe­cuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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