Incarto n. 11.2016.31
Lugano 17 agosto 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2015.3429 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 4 agosto 2015 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
giudicando sul reclamo (“opposizione”) del 26 aprile 2016 presentato da RI 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 18 aprile 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietario della particella n. 91 RFD di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina con la particella n. 89, appartenente a AP 1. In esito a un'azione possessoria promossa il 16 settembre 2010 da CO 1, con sentenza del 28 ottobre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ordinato a RI 1:
– di abbassare la ringhiera del pianerottolo (subalterno b) che dà accesso alla sua proprietà mappale n. 89 RF di __________, in modo da garantire il diritto di sporgenza e l'apertura regolare delle imposte della finestra della casa mappale n. 91 (subalterno A) RF di __________, di proprietà dell'attore CO 1 e
– di allontanare dal pianerottolo (subalterno b) – e dalla relativa ringhiera – della casa mappale n. 89 RF di __________, ogni ostacolo all'apertura regolare delle imposte delle finestre della casa dell'attore CO 1 di cui al mappale n. 91 (subalterno A) e al diritto di sporgenza n. 89/1 RF di __________.
B. Visto che il convenuto non dava seguito ai lavori, AO 1 si è nuovamente rivolto il 16 gennaio 2015 al Pretore, il quale con decisione del 6 marzo 2015 ha ordinato a RI 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 100.– per ogni giorni di inadempimento – di eseguire entro venti giorni dalla notifica della decisione, non sospesi dalle ferie, quanto ordinatogli nella sentenza del 28 ottobre 2014. Un reclamo (“opposizione”) interposto il 13 marzo 2015 da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera l'8 aprile 2015 (inc. 11.2015.24).
C. Il 4 agosto 2015 CO 1 ha adito una volta di più il Pretore per ottenere l'emanazione di un decreto esecutivo. Chiamato a esprimersi, AP 1 ha affermato l'11 agosto 2015 di non avere commesso “nessuna disobbedienza alla decisione pretorile del 6 marzo 2015, ma unicamente un diritto di difesa della mia proprietà”. Statuendo il 27 novembre 2015, il Pretore ha autorizzato AO 1 a eseguire personalmente o tramite terzi, in adempimento sostitutivo, l'abbassamento della nota ringhiera e l'allontanamento di ogni ostacolo all'apertura delle imposte delle finestre della casa dell'istante, chiedendo a ogni agente della forza pubblica di prestare man forte nel consentire all'istante di eseguire o far eseguire tali lavori.
D. Il 15 dicembre 2015 AP 1 ha scritto al Pretore, comunicandogli di “rinunciare alla decisione, contestandone i contenuti descritti”, e di ritenere “la pratica in questione definitivamente chiusa, non assumendomi nessuna spesa giudiziaria a mio carico”. Interpellato dal Pretore per sapere se tale scritto fosse da interpretare come reclamo contro la decisione del 27 novembre 2015, AP 1 ha “autorizzato il Pretore a procedere come meglio crede; il sottoscritto ritiene la pratica in questione chiusa, non assumendomi nessuna spesa di procedura”. Il 14 marzo 2016 AO 1 ha trasmesso al Pretore un preventivo in cui il muratore __________ indicava in fr. 745.20 i costi per l'esecuzione dei noti lavori. ll 18 aprile 2016 il Pretore ha autorizzato AO 1 a far eseguire “in adempimento sostitutivo ex art. 343 cpv. 1 lett. e CPC per il tramite del terzo signor __________, __________, e per un costo complessivo di fr. 745.20 (IVA compresa)” i lavori in questione, ponendo le spese processuali di fr. 250.– a carico di AP 1.
E. Contro la decisione appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“opposizione”) del 26 aprile 2016 nel quale chiede, in sintesi, di respingere l'istanza. L'atto non è stato comunicato a CO 1.
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro tali decisioni non è dato appello, ma unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC) da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). I reclami contro decisioni del giudice dell'esecuzione in materia di diritti reali sono giudicati da questa Camera (art. 48 lett. a n. 8 combinato con n. 1 LOG). Presentata nel termine di 10 giorni, l'“opposizione” del convenuto – tempestiva – può solo essere trattata come reclamo.
2. Richiamata la decisione del 27 novembre 2015 con cui ha ordinato l'adempimento sostitutivo dei lavori da eseguire sul fondo di AP 1, il Pretore ha esaminato il preventivo allestito da un muratore e ha autorizzato AO 1 a far eseguire tali lavori da tale artigiano. AP 1 contesta siffatta decisione, rilevando come a __________ “a partire dal 1° gennaio 1993 esiste un RFD (cantonale e federale), mai menzionato nella corrispondenza pretorile e sempre chiamato RF”. A suo dire, sulla sua proprietà non figura nel registro fondiario definitivo “nessuna iscrizione di diritto in tal senso, come annunciato a suo tempo”. Egli soggiunge inoltre che durante la pubblicazione dell'impianto del registro fondiario definitivo AO 1 non ha mai avanzato pretese. Infine fa valere che l'estratto del sommarione “è confermato da due rogiti notarili”, sicché il suo rifiuto non è disobbedienza verso le leggi, ma una difesa della sua proprietà, “vista la presa di posizione di questo Pretore, in modo scandaloso”.
Così argomentando, AP 1 perde di vista l'oggetto del reclamo, che è la decisione con cui il Pretore ha accolto la domanda di adempimento sostituivo, non quella con cui il Pretore ha accolto l'azione possessoria. Nel quadro dell'esecuzione (diretta o indiretta) non è possibile rimettere in discussione la decisione da eseguire o le misure di esecuzione previste in quella decisione. Davanti al giudice dell'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a opporre soltanto circostanze intervenute “successivamente alla comunicazione della decisione” (art. 341 cpv. 3 CPC). In altri termini, nella fattispecie il convenuto poteva opporre, recandone la prova, di avere adempiuto la prestazione richiesta, di avere ottenuto una dilazione, così come poteva eccepire l'intervenuta prescrizione o perenzione della prestazione dovuta (sentenza del Tribunale federale 5D_124/2015 del 18 maggio 2016, consid. 2.3.3 con riferimenti), ma non poteva più criticare gli ordini ricevuti.
Certo, l'adempimento sostitutivo a spese della parte soccombente previsto all'art. 343 cpv. 1 lett. e CPC va disposto, in ossequio al precetto della proporzionalità, solo qualora le altre misure cogenti siano rimaste senza effetto (mezzi di coercizione indiretti: art. 343 cpv. 1 lett. a, b e c CPC) o impossibili da attuare (mezzi di coercizione diretta: art. 343 cpv. 1 lett. d CPC; v. Kofmel Ehrenzeller in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad art. 343). Nel caso specifico le sanzioni comminate dal Pretore il 13 marzo e il 27 novembre 2015 non hanno avuto seguito. Anzi, AP 1 ha ribadito più volte di non voler ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui è chiesta l'esecuzione. Il nuovo ordine impartito dal Pretore appare pertanto giustificato.
3. In definitiva, limitandosi a ribadire le sue contestazioni previe senza spiegare perché l'adempimento sostitutivo (e non la decisione da eseguire) sarebbe errato, il reclamo risulta privo di motivazione pertinente (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC). Sfugge così a ogni disamina. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato invitato a formulare osservazioni.
4. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso fissato dal Pretore in fr 10 000.– (sentenza del 28 ottobre 2014, pag. 3) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–;
– avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).