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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.02.2017 11.2016.119

8 febbraio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,297 parole·~6 min·2

Riassunto

Spese ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 11.2016.119

Lugano 8 febbraio 2017/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2016.248 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 14 settembre 2016 da

RE 1  

contro  

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sul reclamo del 15 settembre (recte: novembre) 2016 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 7 novembre 2016;

Ritenuto

in fatto:                A.  Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da CO 1 (1979) nei confronti di RE 1 (1973) all'udienza del 24 febbraio 2015 il Pretore del Distretto di Riviera ha omologato un accordo sulla vita separata che prevedeva – tra l'altro – l'affidamento del figlio S__________ (nato il 18 febbraio 2008) alla madre, riservato il diritto di visita paterno, CO 1 impegnandosi da parte sua a versare un contributo alimentare di fr. 900.– mensili per la moglie e di fr. 1000.– mensili per il figlio, assegno familiare compreso.

                            B.  Il 14 settembre 2016 RE 1 si è rivolta al Pretore perché ordinasse di trattenere dallo stipendio del marito fr. 1900.– mensili, riversandoglieli a titolo di contributo alimentare per sé e il figlio. Il Pretore ha convocato le parti a un'udienza del 28 settembre 2016. Il 21 settembre 2016 la patrocinatrice del convenuto ha scritto al Pretore che CO 1 aveva sempre fatto fronte al versamento dei contributi, di modo che “per una questione di economia processuale e di risparmio di spese legali” essa proponeva di respingere l'istanza senza ulteriori formalità. Invitata a esprimersi, con osservazioni del 26 settembre 2016 l'istante ha ribadito la propria domanda. Il Pretore ha statuito il 7 novembre 2016, respingendo l'istanza e ponendo le spese di complessivi fr. 300.– a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 500.– per ripetibili.

                            C.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 settembre (recte: novembre) 2016 nel quale chiede di “cancellare o almeno diminuire le tasse di giustizia” e le ripetibili. Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2016 CO 1 condivide il giudizio impugnato, ma per la quantificazione delle ripetibili dichiara di rimettersi al giudizio della Camera.

Considerando

in diritto:              1.  Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), il termine per ricorrere è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato è stato notificato all'istante il 9 novembre 2016. Introdotto il 16 novembre 2016, il reclamo è pertanto tempestivo.

                             2.  Il Pretore ha posto le spese processuali a carico dell'istante, soc­combente, condannando inoltre quest'ultima a rifondere al marito un'indennità per ripetibili “stabilite d'ufficio in fr. 500.–, in assenza di indicazioni e ritenuta la particolare semplicità del caso”, non senza soggiungere che le ripetibili sarebbero state dovute quand'an­che l'istante fosse stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. La reclamante contesta l'addebito delle spese giudiziarie, chiedendo in sintesi di annullare o di ridurre gli oneri processuali, e censura siccome “alquanto sproporzionato” l'ammontare delle ripetibili in favore della controparte.

                             3.  Relativamente alle spese processuali, è pacifico che in concreto l'istanza di diffida ai debitori è stata respinta. E giusta l'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente, di modo che sotto questo profilo la decisione del Pretore è ineccepibile. La reclamante sostiene che l'iniziativa da lei promossa non era priva di fondamento. Se non che, come ha ricordato il primo giudice, una diffida ai debitori nel senso degli art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC non si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o ritardi sporadicamente il versa­mento di singoli contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 598 n. 29c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 19a con rinvii). Con tale motivazione l'interessata non si confronta. Quanto al fatto che la situazione economica di lei renda il pagamento delle spese “insostenibile”, ciò non basta per ottenere l'esonero automatico dal pagamento di oneri processuali, né l'indigenza è sufficiente – da sé sola – per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 CPC). Su questo punto il reclamo è destinato di conseguenza all'insuccesso.

                             4.  In merito all'ammontare delle ripetibili, una volta ancora la reclamante sorvola sulla propria soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per di più, una richiesta di riduzione dell'indennità fissata dal Pretore andrebbe cifrata, come in tutte le controversie patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 2 pubblicato in: RSPC 2012 pag. 92; I CCA, sentenza inc. 11.2016.23 del 29 dicembre, consid. 5). A ragione la reclamante fa valere per contro che il marito non ha mai postulato ripetibili. Ora, contrariamente a quella che era la vecchia prassi ticinese (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 150 con rinvio alla nota 518), nell'odierno ordinamento processuale un'indennità per ripetibili non è più assegnata d'ufficio (DTF 139 III 344 consid. 4.3 con riferimenti; v. anche Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 430). Nella fattispecie la patrocinatrice del convenuto ha chiesto per finire “che la tassa e le spese di giudizio, sempre che prelevate, siano poste a carico della parte istante”, ma non ha preteso ripetibili (lettera al Pretore del 21 settembre 2016). Ne segue che, attribuendo al convenuto un'indennità non richiesta, il primo giudice ha violato il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC). In proposito il reclamo merita dunque accoglimento.

                             5.  Gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv, 2 CPC). Sulle ripetibili tuttavia il convenuto non ha proposto di respingere il reclamo e non può essere ritenuto soccombente, di modo che non è il caso di addebitargli costi (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Tanto vale di conseguenza, nelle circostanze descritte, rinunciare al prelievo di oneri in questa sede.

                             6.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato come segue:

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                             2.  Non si riscuotono spese per il reclamo.

                             3.  Notificazione a:

–;

–Cesare.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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