Incarti n. 11.2016.11 11.2016.20
Lugano, 27 aprile 2016/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2013.173 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del
30 dicembre 2013 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1)
contro
dott. AO 1 (, GB) (patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello 26 febbraio 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 5 febbraio 2016 (inc. 11.2016.11) e sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2016.20);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AP 1 (entrambi del 1980) si sono sposati a __________ il 30 luglio 2011. Dal matrimonio è nato L__________, il
19 agosto 2012. Dottore in lettere e in scienze politiche, il marito insegna storia nell'università inglese di __________ e svolge ricerche per l'__________, __________ et __________ dell'Università di __________. Laureata in storia dell'arte, la moglie lavora a metà tempo per il Museo __________ della Città di __________. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2013: il marito a __________, la moglie ad __________ insieme con il figlio.
B. Nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 30 dicembre 2013 da AP 1, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha regolato in via cautelare il 13 febbraio 2015 il diritto di visita paterno al figlio L__________ nel seguente modo:
– un fine settimana ogni due oppure un blocco di cinque giorni mensili consecutivi, comunicando la scelta a AP 1 entro il 20 di ogni mese per il mese successivo e indicando le date in occasione delle quali egli avrebbe preso il figlio con sé;
– indipendentemente dal numero dei giorni a disposizione, obbligo per AO 1 di prendere in consegna il figlio il mattino alle ore 9.00 ad __________ e di riportarlo dalla madre ad __________ la sera alle ore 21.00.
C. Il 14 agosto 2015 AO 1 si è rivolto al Pretore aggiunto per essere autorizzato a esercitare il diritto di visita a __________. Sentite le parti a un'udienza del 13 ottobre 2015, il Pretore aggiunto ha formulato una proposta conciliativa. Il 23 ottobre 2015 AP 1 ha comunicato di non aderire a diritti di visita fuori del Cantone Ticino fino al marzo del 2016, dopo di che si sarebbe potuto “organizzare il graduale trasferimento del diritto di visita oltre alpe a condizione che il luogo di pernottamento e delle visite del bambino sia definito e stabile”, non potendo essa tenere con sé il bambino a __________. Statuendo con decreto cautelare del 5 febbraio 2016, il Pretore aggiunto ha così modificato l'assetto delle visite pendente causa:
1. Il padre è autorizzato a tenere con sé il figlio L__________ anche durante la notte. Ciò avverrà secondo le modalità indicate nei considerandi che precedono, e meglio: almeno una volta al mese la madre porterà con sé il figlio L__________ a __________: la prima volta la madre consegnerà L__________ al papà al mattino per riprenderlo con sé alla sera; L__________ dormirà con la mamma (il papà potrà portare con sé L__________ a __________ per famigliarizzarlo con la casa del nonno paterno); la seconda volta L__________ resterà a dormire con il papà almeno una notte; dalla terza volta L__________ dormirà almeno due notti consecutive dal papà.
2. Per i restanti giorni a saldo dei cinque giorni mensili, l’esercizio del diritto di visita potrà avvenire a __________ o in Ticino secondo accordi tra le parti (in caso di disaccordo comunque in Ticino) e i giorni a saldo di un mese potranno essere congiunti con quelli a saldo del mese successivo.
3. Questo nuovo assetto entra immediatamente in vigore. La prima visita a __________ così come le successive dovranno essere concordate tra le parti con almeno 10 giorni di anticipo, ritenuto che la prima volta dovrà avvenire entro e non oltre mercoledì 9 marzo 2016, la seconda entro il 15 aprile 2016 e le successive sempre entro il 15 di ogni mese. A far tempo dal terzo esercizio del diritto di visita con pernottamento a __________, il padre sarà in diritto di tenere con sé L__________ durante la notte anche in occasione dei suoi eventuali esercizi dei diritti di visita in Ticino.
La decisione sulle spese processuali e le ripetibili è stata rinviata al giudizio di merito.
D. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera il 26 febbraio 2016 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – l'annullamento della decisione impugnata, la condanna di AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per lei e uno di fr. 2025.– mensili per il figlio retroattivamente dal 1° gennaio 2014 (subordinatamente il rinvio degli atti al Pretore aggiunto perché obblighi AO 1 a versare contributi di mantenimento), come pure l'istituzione di una curatela educativa in favore di L__________. Nelle sue osservazioni dell'8 aprile 2014 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. I provvedimenti cautelari sono emanati, anche nelle cause di divorzio, con la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC). Sono appellabili così entro 10 giorni dalla loro emanazione, sempre che non siano stati decretati senza contraddittorio (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Ove riguardino controversie meramente patrimoniali, inoltre, il loro valore litigioso doveva raggiungere almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'adozione del decreto cautelare è stata preceduta da un'udienza il 13 ottobre 2015 (sopra, lett. C) e
l'esercizio di un diritto di visita non è una questione patrimoniale (cfr. DTF 112 II 291 consid. 1). Quanto alla decisione del Pretore, essa è stata notificata al patrocinatore di AP 1 il 16 febbraio 2016. Presentato il 26 febbraio successivo, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Nell'ambito di una causa di divorzio “il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari” (art. 276 cpv. 1 CPC) anche per quanto concerne i figli. E in pendenza di causa i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia, come pure il figlio minorenne, hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Si tratta di un diritto e di un dovere reciproco, da definire in primo luogo secondo il bene del minorenne alla luce delle particolarità concrete (DTF 122 III 232 consid. 3a/bb, 406 consid. 3b; v. anche DTF 131 III 212 consid. 5). Ora, è unanimemente riconosciuto che per uno sviluppo equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori risulta essenziale, quantunque i genitori stiano divorziando (DTF 127 III 298 consid. 4a con numerosi riferimenti). I contatti di un figlio con il genitore non affidatario meritano dunque di essere promossi per quanto possibile. Eventuali conflitti tra coniugi non sono motivi sufficienti per restringere – né tanto meno per sopprimere – il diritto alle relazioni personali (DTF 131 III 209).
3. Il Pretore aggiunto ha motivato la propria decisione, nel decreto cautelare impugnato, con l'argomento che la modifica dell'assetto provvisionale decretato il 13 febbraio 2015 si iscrive nel quadro degli accordi intercorsi fra le parti, la stessa attrice avendo dichiarato nelle proprie osservazioni del 23 ottobre 2015 di consentire a “organizzare il graduale trasferimento del diritto di visita” oltralpe dopo il marzo del 2016, a condizione di definire un luogo stabile di pernottamento e delle visite al bambino. Onde il parziale trasferimento delle relazioni tra padre e figlio a __________ mediante un procedimento mensile a tappe (senza pernottamento dal padre la prima volta, con un pernottamento dal padre la seconda e con due pernottamenti dalla terza volta in poi), salvo diverso accordo tra genitori. Dovesse il tentativo fallire – ha rilevato il Pretore aggiunto – occorrerà “ordinare un ascolto per il tramite di un esperto al fine di determinare le migliori modalità di esercizio nell'interesse di L__________”.
4. L'appellante sostiene che la regolamentazione delle visite prevista nel decreto impugnato non è attuabile perché la sera essa non saprebbe dove far dormire il figlio, non potendo permettersi un albergo e nemmeno tenere il bambino con sé nell'appartamento di chi la ospita per una o due notti settimanali quando lavora a __________. Essa disconosce tuttavia che tale problema si porrà solo per il primo ed, eventualmente, il secondo esercizio del diritto di visita fuori del Cantone Ticino. Dalla terza volta in poi il figlio rimarrà due notti con AO 1, il cui padre e la sorella abitano nella regione, ciò che non le causerà spese supplementari. Quanto al paio di notti complessive da trascorrere in albergo con il figlio, l'interessata non ha mai preteso che fossero troppo onerose per lei né ha chiesto al Pretore aggiunto di obbligare il marito ad assumere o ad anticipare la spesa. Al riguardo non giova pertanto diffondersi.
5. Afferma l'appellante che la disciplina delle relazioni personali prospettata nel decreto cautelare non è adeguata perché le imporrebbe di rientrare nel Ticino con il bambino dopo la fine del lavoro, affrontando quattro ore di trasferta in treno. Per quel che è del figlio, tuttavia, non si vede come mai L__________ potrebbe sopportare il viaggio di andata e non quello di ritorno nei giorni successivi, tanto meno ove si consideri che la stessa AP 1 aveva dichiarato di consentire al “graduale trasferimento del diritto di visita” oltralpe dopo il marzo del 2016 (sopra, lett. C). L'appellante, da parte sua, non pretende di trattenersi a __________ più di due notti la settimana (memoriale, pag. 3, punto 10), sicché mal si capisce perché dopo la fine del lavoro essa può rientrare nel Ticino quando è sola, ma non quando è con il figlio. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
6. A parere dell'appellante il regime delle visite decretato dal Pretore aggiunto è “totalmente irrealistico e al di fuori della [di lei] portata”, dal momento che AO 1 versa per L__________ un contributo provvisionale di appena fr. 250.– mensili. Se non che, non fosse in grado di sopperire alle spese di viaggio per il figlio allorché il marito conduce – pare – “una vita molto agiata” (memoriale, pag. 2 in fondo), l'appellante avrebbe dovuto chiedere (e quantificare) un aumento del contributo in favore di L__________. Essa si è limitata invece a lamentare davanti al Pretore aggiunto l'esigua somma corrisposta da AO 1. Solo dinanzi a questa Camera essa sollecita il versamento di fr. 2025.– mensili per il figlio (oltre a fr. 2000.– mensili per sé), ma ciò non è ammissibile, nuove domande essendo proponibili in appello unicamente ove ricorrano i requisiti cumulativi dell'art. 317 cpv. 2 CPC (ipotesi cui l'appellante neppure accenna). Ne segue che in proposito l'appello sfugge a ogni esame
7. Per l'appellante “non è possibile modificare l'attuale assetto di visita del bambino senza una approfondita indagine della fattispecie, la protezione del minore tramite un'apposita figura,
l'ascolto dello stesso tramite esperto” (memoriale, pag. 4 in fondo). L'assunto è infondato. Il potere cognitivo di un giudice chiamato a emanare provvedimenti d'urgenza è puramente sommario, circoscritto alla verosimiglianza (art. 261 cpv. 1 CPC), sicché “approfondite indagini” vanno esperite se mai nella causa di merito, non in sede provvisionale. Quanto all'audizione di figli di età inferiore ai sei anni, essa non entra per principio in linea di conto (DTF 131 III 553). In considerazione potrebbe entrare tutt'al più la designazione di un curatore educativo (art. 308 cpv. 2 CC) preposto alla vigilanza delle relazioni personali con il figlio (RtiD I-2005 pag. 785 consid. 12a), ma ciò è a dir poco prematuro, non potendosi scorgere difficoltà nell'esercizio del diritto di visita a __________ prima ancora che esso cominci. Se ne conclude in definitiva che, privo di reale consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
8. L'emanazione del presente giudizio rende caduca l'istanza di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Superate risultano altresì le richieste di prova avanzate da AO 1 nelle osservazioni all'appello (pag. 7 in fondo). Devono essere nuovamente fissate invece le scadenze che il Pretore aggiunto ha stabilito nel terzo dispositivo del decreto impugnato per l'avvio del diritto di visita a __________ (mercoledì 9 marzo 2016 la prima volta, entro venerdì 15 aprile 2016 la seconda), decorse in pendenza di appello.
9. Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha formulato osservazioni con l'assistenza di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, commisurata al dispendio di tempo che un legale solerte e conciso avrebbe impiegato per rispondere a un appello le cui censure si compendiavano sostanzialmente in una ventina di righe (pag. 4, dalla metà in poi). L'indennità per ripetibili non risultando di difficile o di impossibile incasso, la richiesta di gratuito patrocinio diviene così senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine), per tacere del fatto ch'essa era lungi dal risultare documentata.
10. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla disciplina di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella decisione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato. Il primo diritto di visita a
__________l dovrà avvenire entro il 15 maggio 2016, il secondo entro il 15 giugno 2016 e i successivi entro il 15 di ogni mese.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
– avv. dott.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).