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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.05.2017 11.2015.58

29 maggio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,763 parole·~24 min·3

Riassunto

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per la moglie

Testo integrale

Incarto n. 11.2015.58

Lugano 29 maggio 2017/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SO.2014.4969 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 novembre 2014 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 31 luglio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 21 luglio 2015;

Ritenuto

in fatto:                A.  AO 1 (1971), cittadino italiano, e AP 1 (1974), cittadina brasiliana, si sono sposati a __________ il 30 ottobre 2007. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito, comandante di yacht commerciali, ha lavorato fino al 16 novembre 2014 per la N__________, __________ (Portogallo). La moglie, dopo essere stata attiva come collaboratrice domestica, ha costituito nel 2011 la ditta individuale __________ di __________, avente lo scopo di condurre una pensione per cani, che però non ha conseguito utili ed è stata cancellata dal registro di commercio per cessazione dell'attività il 4 marzo 2015. I coniu­gi si sono domiciliati prima a __________ e poi ad __________, dove il 5 maggio 2012 hanno acquistato la particella n. 729 (ora proprietà esclusiva del marito), frazionandola nel novembre di quell'anno nella particella n. 1520 RFD su cui sorge l'abitazione familiare (comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno). I coniugi si sono separati nel settembre del 2014, quando il marito si è trasferito a __________. Il 28 novembre 2014 AO 1 è divenuto padre di V__________, nato da E__________.

                            B.  Nel frattempo, il 24 novembre 2014, AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale e di una F__________, oltre a un contributo alimentare di fr. 7840.75 mensili dal novembre del 2013. Invitato a presentare osservazioni scritte, AO 1 ha aderito il 15 dicembre 2014 alla richiesta di vita separata e all'assegnazione in uso – condizionata all'assunzione delle relative spese – dell'abitazione coniugale e della F__________, ma ha rifiutato alla moglie ogni contributo di mantenimento.

                            C.  All'udienza del 29 dicembre 2014, indetta per il dibattimento, i coniugi hanno raggiunto un accordo sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione in uso alla moglie dell'abitazione coniugale (con mobili e suppellettili) e della F__________ (con assunzione da parte di lei del premio di assicurazione e dell'imposta di circolazione), sul pagamento di alcune fatture inerenti alla casa (oneri ipotecari e ammortamento fr. 5900.–, assicurazione dello stabile fr. 1389.90, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 260.–), come pure su un contributo di mantenimento di fr. 1600.– per il dicembre del 2014 e di fr. 2500.– mensili per gennaio e febbraio del 2015. Infine il marito si è impegnato ad accantonare, dal gennaio del 2015, fr. 916.40 mensili come partecipazione alla metà degli oneri ipotecari, dell'ammortamento e delle spese relative all'abitazione coniugale. L'accordo è stato omologato in via cautelare dal Pretore aggiunto seduta stante.

                            D.  A una successiva udienza del 23 febbraio 2015, destinata al seguito del dibattimento, AP 1 ha ribadito le proprie richieste sulla scorta di una replica scritta e ha notificato prove, mentre il patrocinatore del convenuto, rimasto assente ingiustificato, ha lasciato l'aula per l'impossibilità di duplicare. L'indomani AP 1 ha presentato al Pretore un'istanza cautelare in cui chiedeva, già inaudita parte, un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili dal marzo del 2015 e l'edizione dal marito o della T__________ di __________ del contratto di lavoro, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.– in caso di mancato adempimento. Con decreto emesso senza contraddittorio il 25 febbraio 2015 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza “supercautelare”.

                            E.  Convocato a un'udienza del 15 aprile 2015 per la deposizione delle parti, AO 1 è rimasto una volta ancora assente ingiustificato, mentre la moglie, dopo essere stata sentita, ha notificato ulteriori prove. Il 5 maggio 2015 AP 1 ha introdotto un'istanza cautelare volta a ottenere un contributo alimentare di fr. 6612.10 mensili dal maggio del 2015, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.– in caso di inadempienza. Con decreto emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istan­za, fissando un contributo di mantenimento cautelare per lei di fr. 2500.– mensili.

                             F.  Terminata l'istruttoria, le parti sono state convocate alle arringhe finali del 24 giugno 2015, alle quali il convenuto è rimasto – una volta di più – assente ingiustificato, mentre la moglie ha introdotto un memoriale conclusivo in cui ha ribadito le proprie domande, salvo aumentare a fr. 9362.30 mensili il contributo richiesto. Data l'assenza ingiustificata del convenuto, il Pretore aggiunto ha respinto l'allegato conclusivo che il legale di lui intendeva depositare.

                            G.  Statuendo con sentenza del 21 luglio 2015, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito in uso

                                  l'abitazione coniugale (con arredi e suppellettili) e la F__________ alla moglie e ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare per quest'ultima di fr. 917.– mensili dal 1° aprile 2014. Le spese processuali di fr. 3200.– sono state poste solidalmente per tre quarti a carico del marito e per il resto a carico della moglie, alla quale il convenuto è stato tenuto a versare fr. 4000.– per ripetibili.

                            H.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 luglio 2015 nel quale chiede che, conferito l'effetto sospensivo al ricorso, il contributo alimentare si aumentato a fr. 6582.85 mensili dal novembre del 2013 al marzo del 2014 e a fr. 7449.85 mensili dopo di allora, che le spese processuali siano addebitate interamente al marito e che le ripetibili in suo favore siano portate a fr. 11 000.–. Nelle sue osservazioni del 25 agosto 2015 AO 1 propone in sostanza di respingere l'appello e di sopprimere ogni contributo in favore della moglie, obbligando quest'ultima ad assumere tutte le spese giudiziarie.

                              I.  Il giudice delegato della Camera ha invitato il 3 marzo 2017 l'Ufficio cantonale della migrazione a precisare la situazione di AP 1 dal punto di vista della polizia degli stranieri. L'ufficio ha risposto l'8 marzo 2017 che la domanda di rinnovo del permesso di dimora B è tuttora pendente, ma che ciò non impedisce all'interessata di soggiornare nel Ticino e di svolgere un'attività lucrativa. L'appellante ha poi precisato, il 20 marzo 2017, che dal 1° novembre 2015 essa lavora come aiuto domestico 35 ore la settimana guadagnando fr. 4000.– lordi mensili. La nuova documentazione assunta dalla Camera è stata comunicata al convenuto, che non ha reagito.

Considerando

in diritto:              1.  Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare chiesto da AP 1 alle arringhe finali davanti al Pretore aggiunto (fr. 9362.30 mensili dal novembre del 2013). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'istante il 22 luglio 2015. Depositato il 31 luglio 2015, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

                             2.  L'invito a formulare osservazioni all'appello è stato notificato al patrocinatore di AO 1 il 18 agosto 2015, sicché il memoriale da lui inoltrato il 25 agosto 2015 è anch'esso tempestivo. In procedura sommaria non è ammissibile tuttavia esperire appello incidentale (art. 314 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui chiede di modificare la sentenza impugnata e di sopprimere il contributo alimentare per la moglie deciso dal Pretore aggiunto, ponendo le spese giudiziarie a carico di lei, il convenuto formula quindi conclusioni improponibili.

                             3.  Litigioso rimane in questa sede l'ammontare del contributo alimentare per l'appellante e la sua decorrenza. A tal fine il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che giusta l'art. 176 cpv. 1 CC il giudice deve partire dall'accordo, espresso o tacito, concluso dalle parti circa la suddivisione dei compiti durante la vita in comune e le risorse apportate da ciascun coniuge per finanziare il bilancio familiare. In seguito – egli ha soggiunto – il debito mantenimento della famiglia impone la partecipazione dei coniugi, secondo le rispettive possibilità, ai costi supplementari delle due economie domestiche separate (art. 163 cpv. 1 CC). Dandosi nuove circostanze dovute alla separazione, il giudice adatta così l'assetto concordato durante la vita comune.

                                  Ciò premesso, nel caso specifico il Pretore aggiunto ha accertato che fino al marzo del 2014 il convenuto partecipava ai costi della famiglia pagando la metà delle spese – ordinarie e straordinarie – dovute al­l'abitazione di __________, mentre per coprire l'altra metà delle spese e finanziare il proprio fabbisogno la moglie svolgeva qualche lavoretto oppure faceva capo all'aiuto di suo padre o alla propria sostanza (fr. 90 000.– ricavati dalla vendita di un'abitazione a __________ e fr. 100 000.– frutto di una donazione del suo ex datore di lavoro, in parte usati per l'acquisto della casa ad __________). Ne ha dedotto, il Pretore aggiunto, che durante la vita in comune i coniugi provvedevano autonomamente al rispettivo mantenimento, dividendo a metà unicamente i costi dell'alloggio.

                                  Nelle circostanze descritte il primo giudice ha ritenuto così che la separazione non abbia mutato la situazione dei coniugi né generato costi supplementari suscettibili di giustificare una modifica dell'assetto concordato dalle parti durante la vita in comune. Di conseguenza egli ha stabilito il contributo alimentare per la moglie sulla base di tale assetto e non – come chiedeva l'istante – sulla base di quanto le sarebbe spettato a copertura del fabbisogno minimo più la metà dell'eccedenza registrata dal bilancio familiare, poiché ciò avrebbe – secondo il Pretore aggiunto – consentito alla moglie un tenore di vita addirittura più alto di

                                  quello sostenuto durante la comunione domestica. A favore del­l'istante il primo giudice ha riconosciuto pertanto una spettanza di fr. 917.– mensili (metà degli oneri ipotecari e dell'ammortamento fr. 705.–, metà delle spese accessorie fr. 212.–), somma che il marito corrispondeva prima della separazione e che poteva senz'altro continuare a erogare, dato un reddito (ipotetico) di fr. 11 470.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3182.40 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 607.40, assicurazione del­l'automobile e imposta di circolazione fr. 125.–, contributo di mantenimento per la figlia V__________ fr. 1000.–, imposte fr. 600.–). Quanto alla decorrenza, il Pretore aggiunto ha fissato il contributo dall'aprile del 2014, momento in cui AO 1 ha smesso di pagare la sua quota di spese per l'immobile di __________.

                             4.  L'appellante censura anzitutto il metodo di calcolo adottato dal primo giudice per determinare il contributo litigioso in suo favore. A suo dire nel caso specifico non soccorrono gli estremi per scostarsi dal metodo abituale fondato sul riparto dell'eccedenza registrata dal bilancio familiare, nemmeno alla luce del precedente citato dal Pretore aggiunto (DTF 137 III 385). Ora, tale sentenza ricorda che, quand'anche non ci si possa più seriamente attendere dai coniugi una ripresa della vita in comune, il vicendevole obbligo di mantenimento continua a essere disciplinato dall'art. 163 CC. E l'art. 163 cpv. 2 CC prevede che durante la comunione domestica i coniugi “s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nel­l'impresa dell'altro”. Il giudice chiamato a fissare contributi di mantenimento giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC prende quindi come punto di partenza l'intesa dei coniugi (espressa o tacita) sul riparto dei compiti e delle risorse durante la vita in comune, modificandola quanto occorre per tenere conto della nuova situazio­ne, in specie delle spese supplementari dovute all'esistenza di due economie domestiche separate (pag. 387). In tale prospettiva egli non si scosta senza necessità da quanto i coniugi medesimi hanno pattuito. Al metodo di calcolo cui l'appellante accenna, in altri termini, si fa capo solo qualora i coniugi non abbiano disposto altrimenti.

                             5.  Nella fattispecie l'appellante non mette in dubbio che, dopo l'acquisto della casa ad __________, il marito si sia limitato a pagare, fino al marzo del 2014, la metà delle spese inerenti all'immobile. Afferma tuttavia che ciò è avvenuto soltanto dal 2013, mentre in precedenza egli elargiva cospicui bonifici su un conto intestato a entrambi i coniugi presso la Banca __________, accrediti che le permettevano di sopperire al proprio fabbisogno. Secondo interessata “gli accordi vigenti durante l'ultimo anno prima della richiesta di misure a protezione dell'unione coniugale non possono essere considerati quali accordi presi dai coniugi durante la vita in comune”. Inoltre – essa prosegue – tali accordi riguardavano soltanto la gestione dell'immobile, non il mantenimento della famiglia. Onde la richiesta di contributo alimentare con effetto retroattivo giusta l'art. 173 cpv. 3 CC, il marito avendola obbligata con il suo comportamento a consumare la propria sostanza e a ricorrere a prestiti di terzi, come pure all'aiuto economico del padre. A parere dell'appellante, in definitiva, la decisione di limitare il contributo di mantenimento del marito alla partecipazione ai costi dell'abitazione coniugale, senza considerare la copertura del fabbisogno di lei, offende il sentimento di giustizia e di equità.

                                  a)   In realtà non è dato a divedere perché accordi intercorsi fra i coniugi durante l'ultimo anno precedente l'istanza a tutela dell'unione coniugale”, quando la comunione domestica ancora sussisteva, sarebbero irrilevanti. Nemmeno l'appellante dà spiegazioni al proposito. La questione è di sapere, piuttosto, se nel caso specifico con quell'accordo i coniugi abbiano realmente raggiunto un'intesa sul mantenimento della famiglia o abbiano semplicemente regolato l'assunzione delle spese relative al­l'abitazione di __________.

                                  b)  Entro i limiti dell'art. 27 CC i coniugi sono liberi di definire la loro partecipazione al mantenimento della famiglia, così come di modificare accordi precedenti. Ogni forma di consenso è valida, compresa quella tacita che consiste nell'accomodar­si di un determinato assetto (Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 33 e 36 ad art. 163). I coniugi possono prevedere altresì una ripartizione disuguale della loro partecipazione al sostentamento della famiglia, purché tale partecipazione garantisca il debito mantenimento di entrambi (Zeiter in: Handkommentar zum Schweizer Privat­recht, 2ª edizione, n. 8 ad art. 163 CC). In concreto il Pretore aggiunto ha accertato, sulla scorta delle deposizioni verbalizzate alle udienze del 29 dicembre 2014 e del 15 aprile 2015, che – quanto meno dopo l'acquisto del­l'immobile ad __________ – il marito pagava la metà dei costi correlati all'abitazione coniugale, mentre la moglie copriva l'altra metà delle spese e finanziava il proprio fabbisogno attingendo alla sua sostanza personale o svolgendo piccoli lavori.

                                  c)   Che l'assetto appena descritto sia stato effettivamente pattuito, fosse solo per atti concludenti, è possibile. Sta di fatto che esso non garantiva alla moglie la copertura del fabbisogno minimo. Senza reddito fisso, l'interessata non poteva contare su una sostanza che le permettesse di sovvenire durevolmente al proprio mantenimento. Dei fr. 90 000.– ricavati dalla vendita dell'abitazione a __________, fr. 40 000.– erano già stati versati al marito in acconto della quota a lui spettante per la casa di __________ (versione della moglie) o, comunque sia, in restituzio­ne di un finanziamento per l'acquisto dell'abitazione a __________ (versione del marito: verbale del 29 dicembre 2014, pag. 2). Dei rimanenti fr. 50 000.–, una parte non meglio quantificata era stata usata per l'acquisto di mobili e suppellettili indispen­sabili dopo l'incendio della precedente abitazione coniugale a __________ (verbale del 15 aprile 2015, pag. 2 in basso). Quanto alla somma di fr. 100 000.– rice­vuta dall'istante in donazione da un ex datore di lavoro, fr. 25 000.– sono confluiti nella pri­ma rata del pagamento della casa ad __________. Inoltre AP 1 ha dovuto farsi carico della metà dei costi del trapasso immobiliare, di fr. 35 000.–, come pure delle spese notarili, di fr. 15 000.– (loc. cit.). Senza contare che, sempre per finanziare la sua quota dell'abitazione ad __________, essa ha contratto un debito di fr. 100 000.– nei confronti di __________ C__________ (doc. G8).

                                       Certo, l'appellante ha svolto “qualche lavoretto saltuario”, ma ciò non le ha evitato di ricorrere all'aiuto finanziario del padre (verbale del 15 aprile 2015, pag. 2) né dal far capo ad almeno un ulteriore prestito di terzi per fr. 4000.– (doc. AA). Con ogni verosimiglianza già nell'ultimo anno della vita in comune, ma a maggior ragione dal momento in cui il marito ha smesso – contrariamente agli impegni – di pagare anche la sua quota di spese per l'immobile di __________ (aprile del 2014), essa non aveva più quindi risorse sufficienti per provvedere a sé medesima. Quand'anche i coniugi si fossero intesi nel senso che durante la vita in comune il marito pagasse la metà dei costi correlati all'abitazione coniugale, mentre la moglie coprisse l'altra metà delle spese e finanziasse il proprio fabbisogno attingendo alla sua sostanza personale o svolgendo piccoli lavori, AP 1 non poteva consentire a un accordo del genere, che la riduceva all'indigenza. Nelle circostanze illustrate la decisione del primo giudice di limitare il contributo finanziario del marito alla metà dei costi della casa ad __________ non resiste alla critica.

                             6.  L'appellante chiede che il marito sia tenuto a garantirle il tenore di vita anteriore alla separazione, più la quota di mezza eccedenza risultante dal bilancio familiare. Partendo da un red­dito coniugale di fr. 11 470.– mensili (conseguito dal solo marito) e da un fabbisogno complessivo di fr. 9794.50 mensili (fr. 6612.10 lei, fr. 3182.40 il marito), essa rivendica perciò un contributo alimentare di fr. 7449.85 mensili (fr. 6612.10, più la mezza eccedenza di fr. 837.75), da cui deduce quanto il marito ha versato per la partecipazione alle spese della casa (fr. 917.– mensili) nel periodo intercorso dal novembre del 2013 al marzo del 2014.

                                  a)   Riguardo al metodo di calcolo, i criteri che disciplinano la definizione dei contributi alimentari che un coniuge deve all'altro nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (o nelle procedure cautelari in cause di divorzio) giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC sono già stati partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6). Al proposito basti ricordare, in sintesi, che il metodo invocato dall'appellante (méthode du calcul du minumum existentiel élargi avec répartition de l'excédent; zwei­stufige Methode) si applica quando le entrate coniugali sono interamente assorbite – o pressoché interamente assorbite – dall'esistenza di due economie domestiche separate (RtiD I-2015 pag. 881 consid. b). In tal caso i fabbisogni dei coniugi sono calcolati, proprio perché i mezzi a disposizione non lasciano margini disponibili (o lasciano una mera “eccedenza”), ispirandosi ai parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.72 del 7 aprile 2017, consid. 6).

                                  b)  Qualora invece i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano coperti senza problemi, il coniuge richiedente può pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla separazione. Per il calcolo del contributo alimentare fa stato allora il metodo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo (méthode du calcul concret; einstufig konkrete Methode). Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a). Determinanti a tal fine non sono i parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì le spese che il richiedente affrontava in concreto per finanziare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza, già per il fatto che il coniuge richiedente non può aspirare a un livello di vita più alto di quello sostenuto durante la comunione domestica. Il metodo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo non va confuso quindi, né tanto meno combinato, con quello consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà.

                                  c)   Nella fattispecie l'istante ha sempre invocato, fin dall'inizio della procedura, il diritto di vedersi assicurato il tenore di vita anteriore alla separazione. Già nell'istan­za essa quantificava le spese per garantire il proprio livello di vita durante la comunione domestica in fr. 6606.45 mensili, ammontare calcolato non sulla scorta dei principi che governano il fabbisogno minimo, bensì sommando tutte le spese necessarie per finanziare quel tenore di vita. Del resto nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2014 il convenuto non ha messo in dubbio il metodo di calcolo fondato all'ammontare del dispen­dio effettivo, limitandosi a contestare talune voci di spesa. In seguito poi egli è rimasto assente ingiustificato alle convocazioni del Pretore aggiunto, precludendosi ulteriori contestazioni. Ne segue che il contributo alimentare per l'appellante va definito in base al criterio del dispendio effettivo, a maggior ragione ove si consideri che secondo la stessa appellante il reddito coniugale non è interamente assorbito – o pressoché interamente assorbito – dal costo di due economie domestiche separate, ma presenta un saldo attivo di fr. 1675.50 mensili. Ed essa non può pretendere di vedersi sovvenzionare più del tenore di vita sostenuto prima della separazione.

                                  d)  Per quel che è del dispendio effettivo, l'appellante lo quantifica in fr. 6612.10 men­sili: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio (interessi ipotecari e spese accessorie) fr. 1832.85, premio della cassa malati fr. 394.80, assicurazione dell'automobile fr. 109.–, imposta di circolazione fr. 30.85, assicurazione dell'economia domestica fr. 43.30, debito personale verso __________ C__________ fr. 1833.30, assicurazione “animalia” fr. 16.75, contributi AVS fr. 211.50, abbonamento della palestra fr. 84.40, “tassa cani” fr. 43.30, quota Automobile Club Svizzero fr. 12.10, spese legali fr. 200.–, imposte fr. 600.–. Tali esborsi non sono contestati. È vero che nel dispendio effettivo della moglie dovrebbe figurare solo la metà delle spese relative all'immobile di __________, l'altra metà rientrando nel dispendio effettivo del marito. Se non che, come detto, dopo l'aprile del 2014 AO 1 non ha più tenuto fede all'impegno, di modo che la moglie ha dovuto sovvenire anche all'altra metà delle spese. Deve invece essere adattato ai giustificativi il contributo AVS, che negli anni 2013 e 2014 è passato a fr. 40.– (fr. 480.– annui; doc. G10), così come si giustifica di riconoscere il debito nei confronti di __________ C__________ limitatamente alla sua scadenza del 10 maggio 2017 (doc. G8, pag. 2). Ne discende un dispendio effettivo dell'istante di fr. 6440.60 mensili fino al 10 maggio 2017 e di 4607.30 mensili dopo di allora.

                             7.  Il convenuto reputa che l'appellante potrebbe guadagnare almeno fr. 2000.– mensili, in analogia all'offerta di lavoro che le era stata sottoposta all'udienza del 29 dicembre 2014 (osservazioni all'appello, pag. 3; verbale del 29 dicembre 2014, pag. 1). La documentazione assunta in questa sede dimostra tuttavia che dal 1° novembre 2015 l'istante consegue un reddito di fr. 3450.– netti mensili, di cui va tenuto conto. Prima di allora non risulta che il marito l'abbia sollecitata ad attivarsi professionalmente, se non alla citata udienza in Pretura del 29 dicembre 2014. Ma a quel momento il permesso di dimora B dell'istante era scaduto (dal 21 ottobre 2014) e il convenuto non ha preteso che la moglie potesse lavorare ugualmente (verbale di udienza, pag. 1 in fondo).  In seguito poi AO 1 non è più comparso in tribunale, disinteressandosi del processo. Non è il caso perciò di ascrivere un reddito da attività lucrativa a AP 1 prima del novembre del 2015.

                             8.  Sempre nelle osservazioni all'appello il convenuto afferma di essere disoccupato (pag. 3). A parte il fatto però che l'assunto si esaurisce in un'autocertificazione (del 15 gennaio 2015: doc. 13), il Pretore aggiunto ha ritenuto che, “considerata l'esperienza professionale (…) e l'assenza di ostacoli all'esercizio di tale professione”, il convenuto sia in grado di conseguire il reddito percepito nel 2013 e nel 2014 di fr. 11 470.– mensili (sentenza impugnata, pag. 7 in basso). Con tale motivazione l'interessato non si con­fronta. Tanto meno egli assume che, per un motivo o per l'altro, la sua capacità di guadagno sia in qualche modo venuta  meno. La questione non può di conseguenza essere vagliata oltre.

                             9.  Da ultimo l'appellante insta perché il contributo alimentare le sia riconosciuto con effetto retroattivo dal novembre 2013, ovvero dall'anno precedente l'istanza, e non solo dall'aprile del 2014. In effetti l'art. 173 cpv. 3 CC consente di chiedere prestazioni pecuniarie “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Per ottenere prestazioni pecuniarie prima dell'istanza occorre però averne almeno chiesto il versamento prima dell'istanza, eventualmente avere avviato trattative sin da quel momento per ottenerle. In concreto non risulta – né l'interessata pretende – di avere sollecitato il versamento di contributi alimentari prima del 24 novembre 2014. Anzi, se mai essa sembra essersi accomodata dell'accordo raggiunto con il marito durante l'ultimo anno della vita in comune. Non può quindi dolersi della circostanza che il Pretore ag­giunto le abbia riconosciuto prestazioni pecuniarie dal 1° aprile 2014.

                           10.  In definitiva, il contributo alimentare per l'istante corrisponde al di lei dispendio effettivo, di fr. 6440.– mensili fino al 31 ottobre 2015 (sopra, consid. 6 in fine), di fr. 2990.– mensili dal 1° novembre 2015 (inizio dell'attività lucrativa: sopra, consid. 7) e di fr. 1155.– mensili dal 10 maggio 2017 in poi (estinzione del debito verso __________ C__________: sopra, consid. 6d in fine). Entro questi limiti l'appello merita parziale accoglimento.

                           11.  L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

                           12.  Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Con l'appello l'istante chiedeva di portare il contributo alimentare di fr. 917.– mensili stabilito dal Pretore aggiunto dal 1° aprile 2014 a fr. 6582.85 mensili sin dal 1° novembre 2013 e a fr. 7449.85 mensili dal 1° marzo 2014, di addebitare tutte le spese giudiziarie al marito e di aumentare le ripetibili in suo favore a fr. 11 000.–. In ultima analisi essa ottiene un contributo alimentare di fr. 6440.– mensili dal 1° aprile 2014 fino al 31 ottobre 2015, di fr. 2990.– mensili dal 1° novembre 2015 e di fr. 1155.– mensili dal 10 maggio 2017 in poi. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti due terzi delle spese processuali e che rifonda al marito un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

                                  L'esito del presente giudizio dovrebbe riflettersi, di per sé, anche sulle spese processuali e le ripetibili di primo grado, che il Pretore aggiunto ha posto per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. L'appellante non può dolersi tuttavia di tale chiave di riparto, a lei favorevole (a maggior ragione ove si consideri che in prima sede essa rivendicava un contributo alimentare di fr. 9362.30 mensili), mentre AO 1 non ha impugnato il dispositivo del Pretore aggiunto. Non è il caso dunque di intervenire al riguardo.

                           13.  Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:

                                         fr. 6440.– mensili dal 1° aprile 2014 al 31 ottobre 2015,

                                         fr. 2990.– mensili dal 1° novembre 2015 al 9 maggio 2017,

                                         fr. 1155.– mensili dal 10 maggio 2017 in poi.

                                  Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese di appello, di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due terzi a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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