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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.07.2015 11.2015.56

22 luglio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·967 parole·~5 min·2

Riassunto

Reclamo contro una decisione in materia di spese processuali

Testo integrale

Incarto n. 11.2015.56

Lugano, 22 luglio 2015/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SO.2014.221 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 19 febbraio 2014 da

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro

RE 1 (già patrocinato dall'avv.),

giudicando sul ricorso del 14 luglio 2015 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 1° luglio 2015;

Ritenuto

in fatto:                      che con decreto del 1° luglio 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha stralciato dal ruolo una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 19 febbraio 2014 da RE 1 (1979) nei confronti del marito RE 1 (1950), essendo stato pronunciato quello stesso giorno il divorzio tra le parti;

                                  che le spese della procedura a tutela dell'unione coniugale, di fr. 5300.– complessivi, sono addebitate ai coniugi in ragione di metà ciascuno, la quota a carico dell'istante essendo anticipata dallo Stato del Cantone Ticino in regime di gratuito patrocinio;

                                  che contro il dispositivo sulle spese del decreto di stralcio RE 1 è insorto il 14 luglio 2015 dinanzi al Pretore aggiunto, chiedendo di porre anche la propria quota di oneri processuali a carico dello Stato;

                                  che il Pretore aggiunto ha trasmesso l'atto al Tribunale d'appello per competenza;

                                  che lo scritto non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni;

e considerando

in diritto:                    che una decisione di primo grado in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC);

                                  che lo scritto del convenuto può unicamente essere trattato, di conseguenza, come reclamo a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8a LOG);

                                  che, trattandosi nella fattispecie di una decisione emanata con la procedura sommaria (protezione dell'unione coniugale: art. 271 lett. a CPC), il termine di reclamo contro la medesima era di dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                  che nella fattispecie il decreto in questione, intimato il 2 luglio 2015, è giunto a RE 1 l'indomani, venerdì 3 luglio 2015 (ricerca postale 98.__________, agli atti), di modo che il termine d'impugnazione è scaduto lunedì 13 luglio 2015;

                                  che il ricorso di RE 1 è pervenuto alla Pretura del Distretto di Bellinzona il 15 luglio 2015, ma non risulta quando il plico sia stato consegnato alla posta (art. 143 cpv. 1 CPC), la cancelleria della Pretura avendo smarrito la busta d'impostazione;

                                  che nelle circostanze descritte lo scritto va, per lo meno nel dubbio, ritenuto tempestivo, a maggior ragione ove si consideri che il Pretore aggiunto ha omesso di indicare nel decreto di stralcio – contrariamente a quanto prescrive l'art. 238 lett. f CPC, applicabile anche alla procedura sommaria per il rinvio dell'art. 219 CPC – i rimedi giuridici esperibili;

                                  che, ciò premesso, l'interessato contesta il noto dispositivo sulle spese, sostenendo “a chiare lettere” di non essere in grado di versare fr. 2650.– di oneri processuali, i suoi redditi consistenti in “una misera entrata di fr. 954.– mensili più circa fr. 1000.– mensili” dovendo già finanziare contributi di mantenimento per fr. 1200.– mensili;

                                  che una parte sprovvista dei mezzi finanziari per sopperire alle spese legali e processuali di una causa può instare per il beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 lett. a CPC), ma le sue sole ristrettezze economiche non giustificano di porre automaticamente tali costi a carico dello Stato, come chiede in concreto

                                  RE 1;

                                  che nella misura in cui reputava di non poter far fronte ai costi del processo RE 1 poteva dunque sollecitare dinanzi al Pretore aggiunto il beneficio del gratuito patrocinio, circostanza che non poteva sfuggirgli sia perché sua moglie aveva fatto altrettanto sin dall'inizio del procedimento sia perché almeno fino al 16 marzo 2015 (verbale d'udienza agli atti) egli era assistito da un legale di fiducia;

                                  che di conseguenza, nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è destinato all'insuccesso;

                                  che in ogni modo, al momento in cui lo Stato deciderà di procedere all'incasso degli oneri processuali, RE 1 si vedrà assicurare il minimo esistenziale del diritto esecutivo, garanzia intangibile per qualsiasi debitore oggetto di pignoramento;

                                  che, data la particolarità del caso, non si prelevano spese in esito alla presente decisione, né si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni;

                                  che per quanto riguarda i rimedi giuridici dati sul piano federale contro l'odierna decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                             2.  Non si riscuotono spese.

                             3.  Notificazione:

–; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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