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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.04.2015 11.2015.32

27 aprile 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,358 parole·~7 min·2

Riassunto

Decreto cautelare: decisione non motivata

Testo integrale

Incarto n. 11.2015.32

Lugano 27 aprile 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,  

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2015.119 e CA.2015.9 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 27 febbraio 2015 da

CO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

RE 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

giudicando sul reclamo del 16 aprile 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 3 aprile 2015;

Ritenuto

in fatto:                A.  Nell'ambito di una procedura d'iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori promossa il 27 febbraio 2015 dalla CO 1 di __________ contro la RE 1 di __________ il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, dopo avere citato le parti a un'udienza di dibattimento del 31 marzo 2015, alla quale la convenuta è rimasta assente ingiustificata, ha emanato il 3 aprile 2015 la seguente “Decisione (non motivata)”:

                                         1.  L'istanza è accolta.

1.1  È fatto ordine all'Ufficiale dei registri di Mendrisio di iscrivere un'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e degli imprenditori per l'importo di fr. 6'750.– oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2014 a favore di CO 1, __________ e a carico della PPP __________ fondo base part. no. 802 RFD __________, di proprietà di RE 1, __________ (già iscritta in via supercautelare su decisione del 3 marzo 2015).

2.    L'annotazione dovrà essere mantenuta sino a 15 giorni dopo la decisione definitiva nella causa di merito per l'accertamento del credito e l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva, che dovrà essere introdotta entro il termine di 60 giorni, in difetto di che l'annotazione dell'ipoteca legale provvisoria verrà cancellata.

3.    La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.– (fr. 400.– in caso di motivazione della decisione), sono poste a carico della convenuta. La convenuta rifonderà inoltre alla parte istante fr. 500.– a titolo di ripetibili.

4.    Notificazione alle parti come di rito, nonché all'Ufficio dei registri di Mendrisio perché proceda nei suoi incombenti.

                                  In calce alla decisione, sotto la firma del Pretore e del Segretario assessore, figurava inoltre la seguente “avvertenza”:

                                              È facoltà delle parti di chiedere a questa Pretura la motivazione scritta della presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione. L'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC).

                            B.  Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 aprile 2015 per ottenere che il giudizio sulle spese giudiziarie (dispositivo n. 3) sia riformato nel senso che la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.– (fr. 400.– in caso di motivazione della decisione) siano poste a carico dell'istante. Il memoriale non è stato comunicato alla CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Il giudice può comunicare alle parti la sua decisione in tre modi:

                                  – può consegnare in udienza il solo dispositivo scritto accompagnato da una breve motivazione orale (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC),

                                  – può notificare il solo dispositivo scritto (art. 239 cpv. 1 lett. b CPC),

                                  – può notificare sin dall'inizio alle parti la sua decisione motivata per scritto (“se del caso”: art. 238 lett. g CPC).

                                  Ciò vale per tutti i tipi di procedura. Nei primi due casi il giudice fa seguire la motivazione scritta se una parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione; l'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC).

                                  Ogni decisione dovendo contenere inoltre l'indicazione dei rime­di giuridici (se le parti non hanno rinunciato a ricorrere: art. 238 lett. f CPC), nei due casi appena citati il giudice deve menzionare esplicitamente – come ha fatto in concreto il Pretore – la possibilità di chiedere la motivazione scritta entro dieci giorni. Il solo dispositivo non è impugnabile. Il termine di appello o di reclamo decorre, in tali casi, dalla notificazione della motivazione scritta (art. 311 cpv. 1 CPC e art. 321 cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2014.100 del 4 dicembre 2014, consid. 1 con riferimenti). Trattandosi di decisioni adottate con la procedura sommaria, il giudice deve precisare altresì che il termine di dieci giorni non è sospeso dalle ferie (art. 145 cpv. 3 CPC), in difetto di che le ferie ne interrompono il decorso, seppure il destinatario della decisione disponga di adeguate cognizioni giuridiche (DTF 139 III 83 consid. 5).

                             2.  Nella fattispecie il Pretore ha ordinato – a favore dalla CO 1 e per l'importo di fr. 6750.– (oltre interessi) – l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sulla proprietà per piani n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ appartenente alla RE 1, senza dare ragione dei motivi di questa decisione e dell'addebito alla convenuta delle spese giudiziarie. Per quanto detto sopra (consid. 1) e desumibile dall'”avvertenza” in calce alla decisione, il dispositivo in sé non era impugnabile. RE 1 aveva dieci giorni di tempo per chiedere al Pretore la motivazione scritta della decisione. Il termine d'impugnazione comincerà a decorrere quando la società avrà ricevuto tale motivazione. Ne segue che il reclamo in esame va dichiarato già di primo acchito irricevibile.

                                  Questa Camera ha già avuto modo di precisare tuttavia nella citata sentenza del 14 dicembre 2014 (inc. 11.2014.100, consid. 3) che appelli e reclami prematuri, diretti contro il solo dispositivo di una decisione, vanno trattati come richieste di motivazione e trasmessi al primo giudice, sempre che siano presentati nel termine di dieci giorni. In concreto il reclamo della RE 1 è tempestivo, la decisione impugnata essendo stata notificata alla convenuta il 7 aprile 2015. L'atto va inviato quindi al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta.  

                             3.  Giusta l'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG le Camere della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello decidono nella composizione di un giudice unico segnatamente la non entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente inammissibili. Ciò che, per quanto visto in precedenza, si verifica anche nella fattispecie.

                             4.  Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato alla controparte per osservazioni.

                             5.  Quanto ai rimedi dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà alla convenuta che intenda esperire ricorso al Tribunale federale sostanziare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, la presente decisione non essendo finale nel senso dell'art. 90 LTF (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Per il resto il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è irricevibile.

                             2.  L'atto è trasmesso al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta della decisione del 3 aprile 2015.

                             3.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.

                             4.  Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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