Incarto n. 11.2015.23
Lugano 16 marzo 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2014.4549 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 22 ottobre 2014 dalla
AP 1
contro
AO 1, e AO 2 (patrocinati dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello dell'8 marzo 2015 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 febbraio 2014 (recte: 2015);
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ottobre del 2013 __________ ha commissionato alla ditta AP 1 la ristrutturazione di un bagno nella casa d'abitazione situata sulla particella n. 1007 RFD di __________, appartenente a lei e al marito __________ in ragione di metà ciascuno. I lavori sono iniziati il 4 novembre 2013, ma in seguito a problemi finanziari della committente sono stati interrotti. Le prestazioni svolte dalla AP 1 ammontano a complessivi fr. 22 610.62. __________ ha versato acconti per fr. 9000.–. Il 26 giugno 2014 la particella n. 1007 è stata acquistata da AO 1 e AO 2 in ragione di un mezzo ciascuno.
B. Il 22 ottobre 2014 la AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, postulando l'iscrizione provvisoria sulla particella n. 1007 di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 13 610.62 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2014. Con decreto cautelare del 27 ottobre 2014, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA.2014.423). All'udienza del 24 novembre 2014, indetta per il dibattimento, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza. L'attrice ha replicato e i convenuti hanno duplicato, ognuno mantenendo le rispettive posizioni.
C. Statuendo con sentenza del 24 febbraio 2014 (recte: 2015), il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha confermato l'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori iscritta in via cautelare senza contraddittorio sulla particella n. 1007 in favore della AP 1 fino a concorrenza di fr. 7500.– con interessi al 5% dal 22 ottobre 2014. Contestualmente egli ha impartito all'istante un termine di 30 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale con la comminatoria che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione sarebbe stata cancellata. Le spese processuali di fr. 250.– “nonché la tassa e le spese della decisione superprovvisionale” sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico dei convenuti. Non sono state assegnate ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 marzo 2015 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato ordinando l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per l'intero importo richiesto. Nelle loro osservazioni del 1° aprile 2015 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, controversa davanti al Pretore essendo l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale per fr. 13 610.62. Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta all'istante il 27 febbraio 2015. Introdotto il 9 marzo 2015 (data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Con la sentenza impugnata il Pretore ha confermato nei limiti di fr. 7500.– l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata il 27 ottobre 2014 senza contraddittorio per fr. 13 610.62. Ora, le decisioni emanate dai Pretori in materia di iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori sono equiparate a decreti cautelari (DTF 137 III 565 consid. 2). Un eventuale appello introdotto contro di esse è privo così di effetto sospensivo, a meno che l'effetto sospensivo sia conferito dall'autorità giudiziaria superiore (art. 315 cpv. 5 CPC). Se l'appellante non ottiene la concessione di tale beneficio, la sentenza impugnata è esecutiva (art. 314 cpv. 4 lett. b CPC).
3. Nella fattispecie la AP 1 ha presentato appello contro la decisione del 24 febbraio 2015, ma non ha chiesto che all'appello fosse accordato effetto sospensivo. La decisione del Pretore era pertanto esecutiva, sicché l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per fr. 13 610.62 decretata il 27 ottobre 2014 sarebbe stata da cancellare per quanto eccedeva i fr. 7500.– stabiliti dal Pretore. E una volta cancellata un'ipoteca legale non può più essere reinscritta dopo la decorrenza dei quattro mesi fissati dall'art. 839 cpv. 2 CC. Sta di fatto che nel caso specifico la sentenza impugnata non è (ancora) stata eseguita, il Pretore avendone disposto la comunicazione all'ufficiale del registro fondiario solo dopo il passaggio in giudicato della medesima. L'iscrizione decretata in via cautelare il 27 ottobre 2014 figura quindi tuttora nel registro fondiario e continua a salvaguardare il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC. In condizioni del genere l'appello continua a essere provvisto di interesse pratico e attuale (DTF 119 II 433 consid. 3c; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 326 n. 2900b).
4. Nella sentenza impugnata il Pretore, accertata la tempestività dell'iscrizione provvisoria, ha rimproverato ai convenuti di non avere reso verosimile una rescissione dell'appalto né una dilazione abusiva dei lavori da parte della ditta istante. E siccome l'ultimazione dei lavori previsti non era più possibile, egli ha ritenuto di limitare l'ammontare dell'ipoteca legale al valore delle opere concretamente svolte, non senza rilevare tuttavia che “sulla base delle fatture e dei conteggi allestiti dall'istante non era “possibile cifrare, nemmeno a livello di verosimiglianza, la mercede relativa ai lavori effettivamente eseguiti”. Nelle circostanze descritte egli ha ordinato così l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per i fr. 7500.– “riconosciuti dalla committente (doc. F) con interessi a decorrere dall'istanza”.
5. L'appellante contesta che i lavori commissionati non possano essere conclusi, tanto meno ove si pensi che i contratti d'appalto non sono stati rescissi né dalla committente né dagli attuali proprietari dell'immobile. A suo avviso inoltre il Pretore si è fondato a torto sulle affermazioni della committente per stimare l'entità delle opere svolte, la lettera in cui costei riconosceva lavori eseguiti per fr. 7500.– essendo unicamente una proposta transattiva dovuta alle di lei ristrettezze finanziarie. Infine l'appellante fa valere di aver dovuto ordinare in ogni modo le forniture commissionate per l'appalto. L'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 13 610.62 più interessi del 5% dal 1° gennaio 2014 le deve essere così – essa conclude – interamente riconosciuta.
6. Per ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e art. 76 cpv. 2 ORF, corrispondente al vecchio art. 22 cpv. 4 vRRF). Deve addurre quindi elementi idonei a far apparire attendibile la sua qualità di artigiano o imprenditore, l'entità del lavoro e dei materiali forniti, l'individuazione dell'immobile oggetto dell'intervento, l'ammontare della pretesa, come pure il rispetto del termine per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario. La procedura essendo sommaria, il giudice non deve porre esigenze troppo severe al proposito; in caso di dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca legale alla decisione di merito (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.98 del 27 marzo 2015, consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 320 n. 2891 con rinvii; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 511 n. 1395).
7. Nella fattispecie risulta dagli atti, invero scarni, che nell'ottobre del 2013 __________ ha commissionato alla AP 1 la ristrutturazione di un bagno nella propria casa d'abitazione, e ciò dopo vari preventivi, conferme d'ordine e contratti di compravendita (doc. da C a C4). I lavori sono cominciati il 4 novembre 2013 (doc. D), ma sono stati interrotti – senza che sia dato di sapere quando – in seguito a problemi finanziari della committente. Dagli atti risulta altresì che la AP 1 ha fatturato prestazioni per fr. 22 610.62 e che __________ ha versato acconti per fr. 9000.–, onde uno scoperto di fr. 13 610.62 (doc. E). Nel giugno del 2014 l'immobile oggetto dei lavori è poi stato – come detto – acquistato dai convenuti.
a) In concreto sarà anche vero che – come l'appellante sottolinea – la rescissione dei contratti d'appalto non è stata resa verosimile. È pacifico però che a un certo momento l'istante medesima ha interrotto i lavori a causa dei problemi finanziari accusati dalla committente, tant'è che le opere sono state ultimate dai convenuti (risposta del 24 novembre 2014, pag. 1). E in casi del genere l'ipoteca legale garantisce unicamente all'artigiano o imprenditore le pretese riferite ai lavori eseguiti, non eventuali pretese di risarcimento (Steinauer, op. cit., pag. 316 n. 2888b con rinvii; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, op. cit., pag. 151 n. 446). Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
b) Quanto all'entità delle opere svolte, si conviene che nella lettera del 6 settembre 2014 la committente proponeva unicamente all'istante di liquidare le pendenze dietro versamento di fr. 7500.–, invocando ristrettezze economiche (doc. F). Resta il fatto che in concreto tutto si ignora sulle prestazioni effettivamente eseguite dall'appellante. È vero che iscrivere in via provvisoria un'ipoteca legale non significa accertare
l'esatta spettanza dell'artigiano o imprenditore, ma unicamente sapere qual è il verosimile ammontare del pegno che va a lui riconosciuto in garanzia del credito, la cui fondatezza andrà chiarita nella causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca (I CCA, sentenza inc. 11.2015.110 del 28 dicembre 2015, consid. 7b). Ciò non esonera tuttavia l'artigiano o imprenditore dal rendere verosimili quali opere siano state svolte e quali materiali siano stati forniti, mentre nella fattispecie il conteggio allestito dall'istante (doc. E) si limita a un riepilogo delle posizioni di dare e avere, il che è lungi dal rendere verosimile l'ammontare del saldo rivendicato.
c) Non si disconosce che, come l'istante ha dichiarato, nel caso specifico restavano “ancora da eseguire e montare un mobile lavabo, un box doccia e diversi accessori, tutte prestazioni previste nei contrattiˮ (istanza, pag. 2 n. 2; verbale del 24 novembre 2014, pag. 2). Se non che, pur stralciando dai preventivi dell'istante le poste riconducibili al lavabo (per complessivi fr. 2125.74: doc. C2 e C3) e al “box doccia” (per complessivi fr. 3895.53: doc. C2, C3 e C4), così come la relativa imposta sul valore aggiunto, per un totale di fr. 6503.–, le pretese della ditta ammonterebbero a fr. 7107.62, importo inferiore a quello riconosciuto dal Pretore. Anche sotto questo profilo l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
8. L'appellante chiede che gli interessi sull'ammontare di fr. 7500.– decorrano dal 1° gennaio 2014. Non spiega tuttavia perché la data dell'istanza dalla quale il Pretore ha fatto partire gli interessi sarebbe erronea, né risultano precedenti messe in mora da parte dell'istante. Al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.
9. Gli oneri processuali seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1 e AO 2, che hanno presentato una risposta all'appello per il tramite di un patrocinatore, hanno diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza delle osservazioni
10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 e AO 2 fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
– avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).