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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2015 11.2015.22

28 dicembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·690 parole·~3 min·3

Riassunto

Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

Testo integrale

Incarto n. 11.2015.22

Lugano 28 dicembre 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

Giannini

sedente per statuire nella causa SO.2014.397 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 2 maggio 2014 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )  

giudicando sull'appello del 27 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 16 febbraio 2015;

Ritenuto

in fatto:                     che con sentenza del 16 febbraio 2015, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha obbligato AP 1 (1971) a versare per il figlio N__________ (nato il 24 luglio 2010), affidato alla madre AO 1 (1972), un contributo alimentare di fr. 1280.– mensili, oltre l'assegno familiare se percepito, dal giugno del 2015;

                                  che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 febbraio 2015 nel quale chiede – previa concessione del gratuito patrocinio – di annullare il contributo ali­mentare per il figlio modificando in tal senso il giudizio del Pretore;

                                  che non sono state chieste osservazioni all'appello;

                                  che con lettera del 23 novembre 2015 AP 1 comunica ora a questa Camera la sopraggiunta carenza d'interesse all'appello, i coniugi avendo sottoscritto una convenzione sugli effetti del divorzio, omologata dal Pretore, in cui hanno regolato la questione;

e considerando

in diritto:                    che l'intervenuta sentenza di divorzio, nella quale il contributo alimentare per il figlio è stato regolato anche per il passato, ha reso l'appello del convenuto senza oggetto, come da lui riconosciuto;

                                  che in tale misura l'appello va quindi tolto dai ruoli (art. 242 CPC);

                                  che le spese giudiziarie di una causa divenuta priva d'oggetto andrebbero attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

                                  che le particolarità del caso inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

                                  che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni;

                                  che per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dall'appellante dinanzi a questa Camera, essa risulta priva d'interesse;

                                  che il diritto all'assistenza giudiziaria è infatti di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso);

                                  che, di conseguenza, ove una parte in causa perda tale sua qualità durante il processo, il gratuito patrocinio cui essa eventualmente beneficia si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti);

                                  che ciò vale a maggior ragione qualora al momento di perdere tale sua qualità la parte non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, in condizioni del genere venendo meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.);

decreta:                1.  L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

                             3.  La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è dichiarata senza interesse.

                             4.  Notificazione a:

– avv.; – avv..  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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