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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.03.2015 11.2015.18

16 marzo 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,600 parole·~8 min·2

Riassunto

Diffida ai debitori richiesta dalla collettività pubblica

Testo integrale

Incarto n. 11.2015.18

Lugano 16 marzo 2015/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2015.51 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 20 gennaio 2015 dallo

Stato del Cantone Ticino (rappresentato dal RA 1 RA 1)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 25 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la decisone emessa dal Pretore il 16 febbraio 2015;

Ritenuto

in fatto:                A.  AP 1 (1971) e __________ (1971), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 12 ottobre 2006. Dal matrimonio

                                  è nata A__________, il 30 novembre 2006. I coniugi si sono separati il

                                  1° set­tembre 2013 e il 29 gennaio 2014 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha “dato atto”, a protezione dell'unione coniugale, che in una convenzione sugli effetti della vita separata del 15 ottobre 2013 AP 1 si impegnava a versare per la figlia, affidata alla madre, un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili, assegni familiari non compresi. A quel tempo AP 1 lavorava al 50% come macellaio per la __________ a __________ e per il rimanente 50% era in malattia.

                            B.  Nell'ottobre del 2014 AP 1, nel frattempo licenziato, ha cominciato a riscuotere indennità dalla Cassa di disoccupazione __________. Con decisione del 9 dicembre 2014 lo Stato del Cantone Ticino, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ha stanziato a __________, che lamentava il mancato pagamento del contributo alimentare per A__________, fr. 700.– mensili dal novembre del 2014 al 31 ottobre 2015.

                            C.  Il 20 gennaio 2015 lo Stato del Cantone Ticino si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché ordinasse alla Cassa disoccupazione __________, già in via cautelare, di trattenere dalle indennità dovute a AP 1 la somma di fr. 1000.– mensili e di riversarla alla cassa cantonale. All'udienza del 3 febbraio 2015, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza o, in subordine, di respingerla per quanto

                                  ledesse il suo fabbisogno minimo di fr. 3410.– mensili, postulando il beneficio del gratuito patrocinio. Con sentenza del 16 febbraio 2015 il Pretore ha ordinato la trattenuta richiesta. Le spese processuali di fr. 200.– complessivi sono state poste a carico

                                  del convenuto, tenuto a rifondere allo Stato del Cantone Ticino un'indennità di fr. 200.–. AP 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

                            D.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto il 25 febbraio 2015 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, la riduzione della trattenuta a fr. 763.– mensili. Egli sollecita inoltre la concessione del gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni del 10 marzo 2015 lo Stato del Cantone Ticino ha dichiarato di aderire “temporaneamente” all'appello.

Considerando

in diritto:              1.  Una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) chiesta al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC), onde l'appellabilità della decisione entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove si consideri l'entità (fr. 1000.– mensili) e la durata della trattenuta in discussione. La sentenza impugnata inoltre è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 17 febbraio 2015. Introdotto il 25 febbraio 2015, l'appello in esame è quindi tempestivo.

                             2.  Nella decisione impugnata il Pretore, ravvisata la trascuranza alimentare del convenuto, ha accertato le entrate di quest'ultimo per fr. 3804.85 mensili, considerando le sole indennità di disoccupazione, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2779.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1000.– [acconto delle spese accessorie e autorimessa compresi], premio della cassa malati fr. 131.– [già dedotto il sussidio cantonale], assicurazione per la cauzione dell'appartamento fr. 9.–, leasing dell'automobile fr. 339.10, assicurazione RC dell'automobile fr. 87.55, imposta di circolazione fr. 12.50). Onde un margine disponibile di fr. 1025.10 mensili che giustifica il provvedimento chiesto dall'istante.

                             3.  L'appellante contesta il premio della cassa malati inserito dal Pretore nel suo fabbisogno minimo, facendo valere di ricevere non fr. 262.80 mensili, come ha reputato il primo giudice, ma solo fr. 262.80 annui. Per di più, egli soggiunge, tale contributo non raggiunge la soglia minima di fr. 300.– annui, sicché non è nem­meno comunicato all'assicuratore. Considerato il premio effettivo di fr. 393.80 mensili, il convenuto allega che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 3014.95 mensili, onde una disponibilità di appena fr. 763.– mensili.

                                  a)   Davanti al Pretore il convenuto ha esibito la sua polizza di cassa malati, la quale attesta un premio LaMal di fr. 393.80 mensili (doc. 2, primo foglio). Ha prodotto altresì una decisio­ne del 30 novembre 2011 con cui l'Istituto delle assicurazioni sociali, in accoglimento di una sua richiesta, gli ha riconosciuto una riduzione del premio per il 2014 (“ripam”) di fr. 262.80 (doc. 2, secondo foglio). Da tale decisione si evince che l'importo “ripam” è riconosciuto per il “periodo assicurativo 01-12”, ovvero per l'intero anno, come figura sulla seconda pagina in alto del documento. L'importo di fr. 262.80 è quindi annuo e andrebbe ripartito su dodici mesi. Se non che, trattandosi di una cifra inferiore a fr. 300.– annui, il versamento della riduzione dei premi decade (art. 21 del regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie: RL 6.4.6.1.1), sicché in definitiva l'assicurato non riceve nulla. In che consista l'accoglimento della sua richiesta da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali non è dato pertanto di capire. Comunque sia, a ragione l'appellante fa valere di aver dovuto pagare nel 2014 l'intero premio della cassa malati di fr. 393.80 mensili. Il suo fabbisogno minimo risulta così di fr. 3014.95 mensili. Riducendosi la sua disponibilità a fr. 763.– mensili, l'ordine di trattenuta va adeguato di conseguenza.

                                  b)  Il Pretore ha invero ricordato che, ad ogni modo, un debitore escusso per contributi di mantenimento con redditi insufficienti a coprire il proprio minimo esistenziale (compresi i contributi alimentari necessari al sostentamento del creditore) deve tollerare che tale minimo sia intaccato nella stessa proporzione in cui il creditore veda intaccato il proprio. Il che è corretto (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 7; II-2012 pag. 793 n. 3c). Sta di fatto che ciò non vale ove la diffida ai debitori sia chiesta dalla collettività pubblica cessionaria a norma dell'art. 289 cpv. 2 CC (DTF 138 III 149 consid. 3.4.3 con riferimenti; Bastons Bulletti in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 9 ad art. 291 con rinvio alla nota 32 e a DTF 116 II 10 consid. 2). Ne segue che, fondato, l'appello merita accoglimento. L'emanazione della presente decisione rende senza oggetto inoltre la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

                             4.  Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dello Stato, acquiescente (art. 106 cpv. 1 CPC). Vista la particolarità del caso si giustifica tuttavia di prescindere da ogni incasso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà nondimeno all'appellante

                                  un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla relativa stringatezza del memoriale. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio presentata con l'appello. L'esito del giudizio odierno non impone invece una modifica del pronunciato sulle spese di prima sede. Per tacere del fatto che la decisione poco chiara emessa dall'Istituto delle assicurazioni sociali ha indotto il primo giudice in errore, l'esiguo ammontare delle spese processuali tiene debitamente conto del maggior grado di soccombenza del convenuto.

                             5.  Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è accolto e il dispositivo 1.1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         Alla Cassa disoccupazione __________, via __________, __________, è ordinato di trattenere con effetto immediato l'importo di fr. 673.– mensili dall'indennità di disoccupazione spettante a AP 1 (n. persona __________), __________, e di versarlo a titolo di contributo alimentare in favore della figlia A__________ sul conto corrente postale n. __________ intestato all'Ufficio __________, __________, con l'avvertenza che il versamento di tale somma direttamente all'assicurato non avrà effetto liberatorio per la Cassa.

                             2.  Non si riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'appellante fr. 800.– per ripetibili.

                             3.  La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata priva d'interesse.

                             4.  Notificazione a:

– avv.;–; – Cassa di disoccupazione.

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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