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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.09.2015 11.2015.16

25 settembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·673 parole·~3 min·3

Riassunto

Stralcio dai ruoli per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2015.16

Lugano 25 settembre 2015/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2014.648 (revoca dell'amministratore di una proprietà per piani) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 15 luglio 2014 da

e AO 1 e AO 3 AO 5 (patrocinati dall'avv. PA 2)  

contro  

AP 1 ˮ,

(rappresentata dalla RA 1 e patrocinata dall'avv. PA 1),  

giudicando sull'appello del 23 febbraio 2015 presentato dalla comunione dei comproprietari del ‟Condominio AP 1ˮ contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 febbraio 2015;

Ritenuto

in fatto:                      che, accogliendo un'istanza presentata il 15 luglio 2014 da AO 1 ed AO 2, AO 3 e AO 4 ed AO 5, con sentenza del 10 febbraio 2015 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha revocato il mandato di amministrazione conferito dalla Comunione dei comproprietari del ‟Condominio AP 1ˮ di __________ alla RA 1;

                                  che contro tale decisione è insorta la comunione dei condomini con un appello del 23 febbraio 2015 in cui postula la riforma della sentenza nel senso di respingere l'istanza del 15 luglio 2014;

                                  che nelle loro osservazioni del 25 marzo 2015 gli istanti concludono per la reiezione dell'appello;

                                  che il 17 settembre 2015 l'appellante ha comunicato a questa Camera – con copia per conoscenza agli istanti – di ritirare l'appello in ossequio a un accordo raggiunto con la controparte in virtù del quale le eventuali spese processuali vanno a carico di chi le ha anticipate, mentre le ripetibili sono da compensare;

e considerando

in diritto:                    che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

                                  che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

                                  che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che in concreto non v'è ragione di scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole;

                                  che per quanto attiene alle ripetibili giova attenersi a quanto le parti hanno liberamente pattuito, compensando le rispettive indennità;

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                             2.  Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv..  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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