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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.09.2017 11.2015.106

6 settembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,483 parole·~12 min·4

Riassunto

Ammontare della tassa di giustizia per la pubblicazione di testamenti

Testo integrale

Incarto n. 11.2015.106

Lugano 6 settembre 2017/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2015.1302 (pubblicazione di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 16 marzo 2015 dall'

 PA 1  

nell'ambito della successione fu CE 1 (1936), cittadino britannico, domiciliato a e ivi deceduto il 16 febbraio 2015,  

giudicando sul reclamo del 25 novembre 2015 in materia di spese processuali presentato da

                                         RE 1

                                         RE 2

                                         RE 3 ed

                                         RE 4

                                         (patrocinati dallo stesso avv. PA 1)

contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 novembre 2015;

Ritenuto

in fatto:                   A.   CE 1 (1936), cittadino britannico, è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il 16 febbraio 2015. Egli ha lasciato la seconda moglie RE 1 (1954), i figli del primo matrimonio RE 2 (1960), RE 3 (1963) ed RE 4 (1966), come pure un figlio nato dal secondo matrimonio, F__________ (1991). Con testamento pubblico del 13 dicembre 2013 CE 1 ha sottoposto la propria successione al diritto inglese, ha istituito eredi universali la moglie RE 1 con i figli nati dal primo matrimonio RE 2, RE 3 ed RE 4, ha stabilito determinate norme divisionali e ha designato la moglie quale sua esecutrice testamentaria.

                                  B.   Il notaio PA 1 ha pubblicato il 2 aprile 2015 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il citato testamento pubblico (inc. SO.2015.1302). Lo stesso giorno il Pretore ha rilasciato un certificato in cui dichiara che RE 1 è esecutrice testamentaria. Le spese processuali per l'emanazione di tale certificato, di fr. 250.– complessivi (tassa di giustizia fr. 200.–, spese fr. 50.–), sono state poste a carico della successione.

                                         Così richiesto dall'avv. PA 1, e dopo avere accertato che F__________ non sollevava opposizioni alla richiesta, il Pretore ha emesso 20 agosto 2015 un certificato ereditario fu CE 1 in cui RE 1, RE 2, RE 3 ed RE 4 risultano unici eredi del testatore. Le spese processuali per il rilascio di quest'ultimo certificato, di fr. 1100.– comples­sivi (tassa di giustizia fr. 1000.–, spese fr. 100.–) sono state poste una volta ancora a carico della successione (inc. SO.2015.2339).

                                  C.   Nel frattempo, il 7 aprile 2015, l'Ufficio cantonale dell'incasso

                                         e delle pene alternative ha trasmesso all'avv. PA 1

                                         un conteggio con l'indicazione “pubblicazione di testamento 02.02.2015/ese­cutore testamentario” di fr. 5350.–, di cui fr. 5200.– per “tassa di giudizio Pretura Lugano” e fr. 150.– per “spese diverse Pretura Lugano”. Un reclamo interposto il 23 aprile 2015 contro simile bolletta da RE 1, RE 2, RE 3 ed RE 4 è stato dichiarato inammissibile dalla terza Camera civile del Tribunale di appello, che con decisione del 28 aprile 2015 ha rilevato come in materia di spese giudiziarie solo una decisione formale può essere impugnata con reclamo (inc. 13.2015.27).

                                  D.   Il 15 ottobre 2015 l'avv. PA 1 si è rivolto così al Pretore perché emanasse una decisione formale sulle spese della pubblicazione testamentaria. Dando seguito il 30 ottobre 2015 a un interpello del Pretore, egli ha indicato in fr. 9 750 000.– l'ammontare del compendio ereditario fu CE 1. Con decisione del 12 novembre 2015 il Pretore ha “evaso la procedura SO.2015.1302”, nel senso che ha fissato formalmente la tassa di giustizia in fr. 5200.– complessivi (fr. 5000.– per la procedura di pubblicazione del testamento, fr. 200.– per l'emanazione del certificato di esecutore testamentario) e le spese in fr. 150.– complessivi, il tutto posto a carico della successione.

                                  E.   Contro la tassa di giustizia stabilita dal Pretore RE 1, RE 2, RE 3 ed RE 4 hanno introdotto

                                         un reclamo del 25 novembre 2015 davanti a questa Camera per ottenere la riduzione del­l'emolumento da fr. 5000.– a fr. 1200.–. Non esistendo una controparte, l'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                 1.   In una procedura di ricorso sull'ammontare di spese processuali nel­l'ambito della quale non esista una controparte il Cantone assume un ruolo analogo a quello di una parte avversa, giacché in causa sono i suoi interessi finanziari (Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 11 ad art. 107). Ci si potrebbe domandare così se in concreto il Pretore non vada chiamato a formulare osservazioni al reclamo (art. 324 CPC). Nella decisione impugnata tuttavia il primo giudice ha già motivato il proprio punto di vista, spiegando in che modo ha determinato la tassa di giustizia di fr. 5000.– per la pubblicazione del testamento. Invitarlo a esprimersi un'altra volta non sarebbe dunque di apprezzabile utilità. Giova così statuire senza indugio sul reclamo.

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato che il patrimonio relitto da CE 1 ammonta a fr. 9 753 663.– e che per cause di tale valore l'art. 7 cpv. 1 (procedura ordinaria) combinato con l'art. 9 cpv. 1 LTG (procedura sommaria) prevede una tassa di giustizia compresa tra fr. 27 500.– e fr. 50 000.–. “Tenuto conto dei dettami dell'art. 2 LTG e avuto riguardo ai principi della proporzionalità e dell'equivalenza”, egli ha ritenuto così di fissare la tassa di giustizia per la pubblicazione del testamento nel caso specifico in fr. 5000.–.

                                   3.   I reclamanti chiedono di ridurre la tassa di giustizia a fr. 1200.–, compresa quella per il rilascio del certificato di esecutore testamentario (fr. 200.–). Ricordano che la pubblicazione del testamento è consistita in una sola udienza di una decina di minuti, senza che il Pretore abbia dovuto svolgere particolari attività. Fanno valere inoltre che, sebbene la legge prescriva un intervento attivo del giudice in simili procedure, per prassi invalsa spetta in realtà al notaio cercare le persone cui va recapitata copia della disposizione per causa di morte. A loro parere una tassa di giustizia di fr. 5000.– in circostanze del genere si rivela perciò proibitiva e lede la garanzia dell'accesso alla giustizia. Per tenere conto della manifesta sproporzione tra il valore del compendio successorio, da un lato, e la natura e la sem­plicità della causa, dall'altro, in situazioni analoghe una tassa di fr. 1000.– (più fr. 200.– per l'emissione del certificato di esecutore testamentario) appare a loro avviso più che adeguata.

4.   Le tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una parte per finanziare – in certa misura – il funzionamento dell'apparato giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, tanto nel settore civile quanto nel settore penale. Analogo precetto è consolidato del resto nel diritto pubblico (DTF 143 I 227 consid. 4.3. 1).

      Il principio della copertura dei costi vuole che il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non superi il totale dei costi a carico della collettività per l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche. (DTF 143 I 233 consid. 4.2.2). Le tasse di giustizia sogliono coprire fra il 30 e il 50% degli oneri complessivi, il resto rimanendo a carico dell'ente pubblico (Wurzburger, De la constitutionnalité des émoluments judiciaires en matière civile, in: Études de procédure et d'arbitrages en l'honneur de Jean-François Poudret, Losanna 1999, pag. 306 in fondo; v. anche DTF 143 I 234 consid. 4.3.1).

       Il principio dell'equivalenza vuole che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dal­l'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria in causa. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria. Non occorre che in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissare l'ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia. Tali principi sono già stati richiamati da questa Camera (sentenza inc. 11.2010.140 del 16 di­cembre 2010, consid. 4; più recentemente: DTF 141 I 108 consid. 3.3.2, 143 I 225 consid. 5.2.2 e 143 I 233 consid. 4.2.2).

5.   La pubblicazione delle disposizioni di ultima volontà (art. 556 a 558 CC), provvedimento assicurativo della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), è un atto di volontaria giurisdizione (Meier/Reymond-Eniaeva in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 7 ad art. 557; Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n 17 ad art. 557). Ora, la legge ticinese sulla tariffa giudiziaria (LTG: RL 3.1.1.5) non prevede norme specifiche sulla tassa di giustizia applicabile alla giurisdizione non contenziosa. Trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC, a valere come diritto cantonale sussidiario: DTF 139 III 225), si fa capo dunque all'art. 9 cpv. 1 LTG, che riguarda le procedure sommarie in genere e che prevede in tali casi tasse di giustizia pari alla metà di quelle applicabili alla procedura ordinaria. Posto ciò, l'art. 7 cpv. 1 LTG riguardante la procedura ordinaria dispone per cause dal valore litigioso variante da fr. 5 000 000.– a fr. 10 000 000.– una tassa di giustizia compresa tra fr. 55 000.– e fr. 100 000.–. Dandosi una procedura sommaria, la tassa di giustizia si riduce così a un importo oscillante tra fr. 27 500.– e fr. 50 000.–, come rileva il Pretore. Entro tali limiti l'emolumento va poi fissato in considerazione “del valore, della natura e della complessità dell'atto o della causa” (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa prevista dalla legge, “l'autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa” (art. 2 cpv. 2 LTG).

                                   6.   Nel caso in esame la procedura di pubblicazione del testamento non ha richiesto al tribunale alcun particolare impegno. Ricevuta l'istanza, il Pretore ha indetto un'udienza, durante la quale il notaio ha letto la disposizione di ultima volontà. Non è occorso alcun atto istruttorio e il tutto è compendiato in un verbale di poche righe (del 2 aprile 2015, agli atti). Né il Pretore ha dovuto verificare che tutti gli eredi fossero convocati all'udienza (art. 557 CC) o ha dovuto vigilare a che tutti gli interessati ricevessero copia della pubblicazione (art. 558 CC), tali incombenze essendo state assunte dal notaio. Non si disconosce il ragguardevole valore del compen­dio ereditario (fr. 9 750 000.–) né si trascura l'interesse e l'utilità della pubblicazione per gli eredi, senza la quale il Pretore non avrebbe rilasciato il certificato di esecutore testamentario. Sta di fatto che la procedura di pubblicazione si è rivelata semplice e non ha gravato apprezzabilmente sul tribunale né per l'impegno né per il dispendio di tempo richiesto. In simili condizioni la tassa di giustizia di fr. 5000.– non trova oggettiva giustificazione e offende il principio dell'equivalenza. Ponderate le circostanze del caso specifico, e nel rispetto della proporzionalità che governa il principio dell'equivalenza, si giustifica di moderare l'emolumento a fr. 1500.–, importo che rientra nell'ambito di quanto il Pretore avrebbe potuto riscuotere valendosi del suo legittimo potere d'apprezzamento. Le spese di fr. 100.– non sono contestate. Le spese processuali ammontano così a fr. 1600.– complessivi.

                                   7.   Nella decisione impugnata il Pretore ha risindacato anche la tassa di giustizia (fr. 200.–) e le spese (fr. 50.–) riscosse per il rilascio del certificato di esecutore testamentario. Tale prelievo formava già oggetto però del dispositivo n. 2 contenuto nel certificato medesimo, del 2 aprile 2015, passato in giudicato. Esistendo già un valido titolo esecutivo al proposito, sulla questione non occorreva statuire di nuovo, né l'ammontare di tali spese – non controverse – rientra nel quadro del presente giudizio.

                                   8.   In definitiva, l'appello in esame merita accoglimento entro i limiti appena descritti e il dispositivo sulle spese processuali di prima sede dev'essere modificato di conseguenza. Si aggiunga che a norma dell'art. 95 cpv. 2 lett. c CPC le spese processuali vanno fissate in modo forfettario. Nel dispositivo della decisione non si distingue più, come nella vecchia procedura civile ticinese, fra tassa di giustizia, disborsi, sportule di cancelleria e quant'altro (FF 2006 pag. 6664 verso l'alto). Si indicano separatamente soltanto le spese dell'assunzione delle prove (art. 95 cpv. 2 lett. c), le spese di traduzione e interpretariato (art. 95 cpv. 2 lett. d) e le eventuali spese per la rappresentanza del figlio (art. 95 cpv. 2 lett. e CPC). Nessuna di siffatte ipotesi ricorre nel caso specifico, di modo che l'ammontare delle spese processuali va indicato in modo forfettario.

                                   9.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). I reclamanti ottenendo causa vinta in misura preponderante, conviene tuttavia rinunciare a percepire la minuscola quota dei costi che andrebbe a loro carico, così come conviene rinunciare a riscuotere la quota dei costi che andrebbe addebitata al Cantone. I reclamanti hanno diritto invece a un'indennità per ripetibili lievemente ridotte. Se difatti, in una procedura che implica una sola parte, quest'ultima risulta vincente dinanzi all'autorità di ricorso, il Cantone deve rifonderle adeguate ripetibili per la procedura di secondo grado (DTF 142 III 110), a meno che il diritto cantonale dispensi lo Stato dal pagamento di spese giudiziarie (art. 116 CPC). L'ordinamento ticinese non prevede tuttavia un'esenzione del genere.

                                10.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         Le spese processuali per la pubblicazione del testamento, di fr. 1600.– complessivi, anticipate dall'avv. PA 1, sono poste a carico della successione.

                                   2.   Non si riscuotono spese di appello. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli appellanti un'indennità di fr. 500.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione all'avv..

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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