Incarto n. 11.2015.102
Lugano, 10 febbraio 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa SO.2015.2977 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 7 luglio 2015 dalla
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
PI 1
giudicando sull'appello del 16 novembre 2015 presentato da
AP 1 e AP 2
(patrocinati dall'avv. PA 1),
contro la sentenza emessa dal Pretore l'8 settembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. La proprietà per piani n. 33 462 RFD di __________ (pari a 38/1000 della particella n. 739), gravata di un diritto di compera in favore di AP 1 e AP 2, apparteneva alla PI 1. Nel novembre del 2014 la ditta AO 1 ha installato in tale appartamento un impianto di climatizzazione e il 2 dicembre 2014 ha inviato a AP 1, che aveva commissionato i lavori, una fattura di fr. 14 904.–. La committente non ha accettato l'esecuzione dell'opera perché i condizionatori erano stati alloggiati senza la rasatura a gesso delle pareti. Il 18 marzo 2015 la AO 1 ha così rimosso gli apparecchi, rimontandoli il 27 maggio successivo, giorno in cui è stato collaudato l'impianto. L'8 giugno 2015 la AO 1 ha trasmesso a AP 1 una nuova fattura di fr. 1905.10 per il rimontaggio, il collaudo e la messa in funzione dell'impianto. L'intero importo di fr. 16 809.10 è rimasto scoperto.
B. Il 7 luglio 2015 la AO 1 ha convenuto la PI 1 dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, postulando l'iscrizione provvisoria – già in via cautelare – di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla proprietà per piani n. 33 462 per fr. 16 809.10 con interessi. Con decreto cautelare dell'indomani, emesso senza contraddittorio il Pretore aggiunto ha ordinato l'iscrizione richiesta. Le spese processuali di fr. 200.– sono state rinviate al giudizio sull'iscrizione provvisoria (inc. CA.2015.274). All'udienza dell'8 settembre 2015, indetta per il contraddittorio, si è presentata la sola istante, che ha ribadito la propria domanda. La PI 1 è rimasta assente ingiustificata. Statuendo con sentenza di quello stesso giorno, il Pretore ha accolto l'istanza, ha confermato
l'iscrizione provvisoria decretata l'8 luglio 2015 e ha impartito alla AO 1 un termine di 60 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– e quelle del decreto cautelare sono state poste a carico della PI 1, tenuta a rifondere all'istante fr. 600.– per ripetibili.
C. Il 19 ottobre 2015 AP 1 e AP 2 hanno scritto al Pretore, comunicandogli di avere esercitato l'8 settembre 2015 il diritto di compera sulla proprietà per piani n. 33 462, domandando a che punto fosse la procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale e chiedendo di poter subentrare alla PI 1 nella causa. Il Pretore ha risposto il 22 ottobre 2015 che la sentenza era stata pronunciata l'8 settembre precedente. Il 23 ottobre 2015 AP 1 e AP 2 hanno invitato il Pretore a notificare loro la sentenza, “in modo da poter valutare il da farsi”. Il Pretore ha inviato loro copia della sentenza il 5 novembre 2015.
D. AP 1 e AP 2 sono insorti il 16 novembre 2015 a questa Camera contro la sentenza appena citata per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere ridotto l'ammontare dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori iscritta provvisoriamente sulla loro proprietà per piani n. 33 462 a fr. 1905.10 con interessi (l'ammontare della seconda fattura). Essi chiedono inoltre di porre tutte le spese processuali a carico dell'istante e di obbligare quest'ultima a rifondere loro fr. 600.– per ripetibili di primo grado, come pure un'indennità per ripetibili di appello. Il memoriale non è stato intimato alla AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, visto l'ammontare dell'ipoteca legale chiesta dall'istante nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (contraddittorio dell'8 settembre 2015: fr. 16 809.10). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata intimata il 9 settembre 2015 alla PI 1, che a quel momento tuttavia non era già più intestataria della proprietà per piani n. 33 462, iscritta l'8 settembre 2015 nel registro fondiario a nome di AP 1 e AP 2 in ragione di un mezzo ciascuno per intervenuto esercizio del diritto di compera. Il Pretore ha ripetuto così l'intimazione il 5 novembre 2015 ai nuovi proprietari, cui la sentenza è stata notificata l'indomani. Presentato il 16 novembre 2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella fattispecie AP 1 e AP 2 sono divenuti titolari della proprietà per piani n. 33 462 – come detto – l'8 settembre 2015, prima che il Pretore intimasse il 9 settembre 2015 alla PI 1 la sentenza di quello stesso 8 settembre 2015. Ora, trattandosi di un'obbligazione reale (propter rem), l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani o imprenditori – provvisoria o definitiva che sia – va chiesta al proprietario attuale del fondo oggetto delle forniture o dei lavori (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 312 n. 2882b con richiami). Qualora il proprietario del fondo cambi pendente causa, “l'acquirente può subentrare nel processo al posto dell'alienante” (art. 83 cpv. 1 CPC) con l'assenso di quest'ultimo (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 13 ad art. 83 e riferimenti). Se subentra, la causa prosegue nei suoi confronti. Se non subentra, la richiesta di iscrizione va respinta, l'alienante non avendo perduto la legittimazione passiva (Schmid/ Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 473 n. 1730 con rimandi). In tal caso però l'artigiano o imprenditore ha diritto di vedersi assegnare un termine entro cui postulare nuovamente l'iscrizione – provvisoria o definitiva – dell'ipoteca legale nei confronti del nuovo proprietario del fondo (I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015, consid. 2 con richiamo a Schmid/Hürlimann-Kaup, loc. cit.; Steinauer, op. cit., pag. 313 nota 82; Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 24a ad art. 839/840; Vogel, nota in: BR 1999 pag. 74 n. 106).
3. In concreto AP 1 e AP 2 hanno instato il 19 ottobre 2015 davanti al Pretore per subentrare nella lite alla PI 1 e il 23 ottobre successivo hanno chiesto di vedersi notificare la sentenza intimata a quest'ultima, richiesta cui il primo giudice ha dato seguito il 5 novembre 2015. Così facendo, essi hanno dichiarato di subentrare in causa all'alienante (art. 83 cpv. 1 CPC). È vero ch'essi non hanno documentato il consenso della PI 1 al subingresso. La questione di sapere se spetti a questa Camera fissare loro un termine entro cui rimediare alla mancanza può nondimeno rimanere irrisolta, giacché – come si spiegherà senza indugio – l'appello risulta in ogni modo destinato all'insuccesso.
4. Nell'appello AP 1 e AP 2 fanno valere che alla AO 1 sono stati commissionati in realtà due appalti: il primo per l'installazione dell'impianto di aria condizionata, eseguita dall'istante nel novembre del 2014 e consegnata il 2 di/cembre successivo; il secondo per la rimozione degli apparecchi (avvenuta il 18 marzo 2015) e per il loro rimontaggio (eseguito il 27 maggio successivo) dopo la rasatura a gesso delle pareti. Il primo appalto ha formato oggetto di una fattura (fr. 14 904.–), il secondo di un'altra (fr. 1905.10). E per quel che è del primo, continuano gli appellanti, il termine di quattro mesi dal compimento del lavoro entro cui ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori a norma dell'art. 839 cpv. 2 CC è decorso infruttuoso. Solo per quanto riguarda il secondo appalto – essi soggiungono – può giustificarsi, se mai, l'iscrizione di un'ipoteca legale limitatamente all'ammontare di fr. 1905.10 con interessi.
5. L'acquirente che subentra nella lite a un alienante riprende la causa nello stato in cui si trova, poiché il processo continua verso di lui in luogo e vece del suo predecessore. Non può quindi rimettere in discussione le fasi anteriori della procedura né può modificare l'oggetto del litigio, non avendo egli maggiori diritti del suo dante causa. Le azioni e le omissioni di quest'ultimo, in altre parole, gli vanno ascritte come se fossero proprie (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 83 CPC con rimandi; Gross/Zuber in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 11 ad art. 83; Graber/Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 23 ad art. 83; Schwander in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 83; Livschitz in: Baker & McKenzie, Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 26 ad art. 83; Domej in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 8 ad art. 83). Ciò vale anche per la proponibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, al cui proposito si applica in appello l'art. 317 cpv. 1 CPC (Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 68, n. 130).
6. Nel caso specifico la PI 1 non ha reagito all'istanza del 7 luglio 2015 con cui la AO 1 postulava l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale. La citazione al contraddittorio dell'8 settembre 2015 contenuta nel decreto cautelare dell'8 luglio 2015 è rimasta senza seguito, la convenuta non essendo comparsa all'udienza. Così facendo, tuttavia, essa ha rinunciato alla possibilità di far valere le proprie ragioni. Certo, l'art. 147 cpv. 3 CPC prevede che “il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell'inosservanza di un termine”. Sta di fatto che in concreto l'assenza ingiustificata al contraddittorio non avrebbe comportato – né ha comportato – sanzioni particolari. Semplicemente, la procedura ha continuato il suo corso. Il comportamento della PI 1 va imputato nondimeno a AP 1 e AP 2 come se fosse il loro. Essi non possono quindi far valere per la prima volta in appello argomenti che la PI 1 avrebbe potuto allegare in prima sede. Identico principio vale per i nuovi documenti che essi accludono all'appello e che la PI 1 avrebbe potuto sottoporre al Pretore (una fattura del 2 dicembre 2014, sette fotografie scattate tra il 9 dicembre 2014 e il 27 aprile 2015, un messaggio di posta elettronica del 25 marzo 2015, un rapporto di lavoro allestito dalla AO 1 il 27 maggio 2015 e una fattura dell'8 giugno 2015). Nemmeno gli appellanti, del resto, pretendono che per la convenuta ciò fosse ragionevolmente impossibile (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC).
7. Ne segue che, fondato su argomenti e documenti irricevibili, l'appello sfugge a ulteriore disamina. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato all'istante per osservazioni.
8. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso in appello (fr. 14 904.– complessivi) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico degli appellanti in solido.
3. Notificazione:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).