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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.11.2014 11.2014.96

13 novembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·824 parole·~4 min·4

Riassunto

Rettifica di una sentenza per errore di scritturazione

Testo integrale

Incarto n. 11.2014.96

Lugano, 13 novembre 2014/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2011.977 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 15 marzo 2011 dalla

AP 1 ora in liquidazione,

(patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2) AO 3 per sé e come unica erede del marito arch. AO 2 deceduto in pendenza di causa il 10 aprile 2014 (patrocinata dall'avv. PA 3) e AO 4 (patrocinato dall'avv. PA 4),

accertato che in seguito al fallimento dell'istante, decretato l'11 aprile 2013, la pretesa di quest'ultima verso i convenuti è stata aggiudicata il 5 agosto 2014 ai pubblici incanti alla

                                  P SA, ora in

                                  (patrocinata dall'avv.),

esaminata l'istanza di rettifica presentata da AO 3 riguardante il dispositivo n. II (spese e ripetibili) della decisione emessa da questa Camera il 21 ottobre 2014 (inc. 11.2012.96/II);

Ritenuto

in fatto:                A.  In accoglimento di un appello presentato da AO 1, come pure di un appello presentato da AO 2 e AO 3 contro una sentenza emessa il 16 agosto 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con sentenza del 21 ottobre 2014 questa Camera ha così statuito in una causa che opponeva gli appellanti alla AP 1:

                                   II.  Le spese processuali di appello, di fr. 900.– complessivi, da anticipare

                                             nella misura di fr. 450.– da AO 1 e nella misura di fr. 450.–

                                             da AO 2 e AO 3 in solido, sono poste a carico dell'appel­lante, che rifonderà a AO 1 fr. 1800.– e a AO 2 e AO 3 altri fr. 1800.– complessivi per ripetibili.

                            B.  Il 28 ottobre 2014 AO 3 ha segnalato a questa Camera un errore di scritturazione contenuto nel dispositivo appena citato, le spese processuali dovendo essere assunte dall'appellata, non dall'appellante, in conformità a quanto risulta del resto dal consid. 4 della decisione medesima (“Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'istante”). Non sono state chieste osservazioni alla domanda di rettifica.

Considerando

in diritto:              1.  Ove il dispositivo di una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Se la rettifica concerne semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC). La rettifica mira a correggere manifeste inavvertenze di redazione, di scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali (non di errori di apprezzamento nel merito) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione.

                             2.  Nella fattispecie il dispositivo n. II della decisione citata sulle spese e le ripetibili di appello è palesemente viziato da un errore di scritturazione, “l'istante” cui si riferisce il consid. 4 della sentenza medesima essendo l'appellata, cioè la AP 1. Il termine “appellante” si deve perciò a un'evidente svista e va emendato.

                             3.  In esito al presente giudizio non è il caso di prelevare spese né di assegnare ripetibili, per altro nemmeno richieste.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il dispositivo n. II della sentenza emanata da questa Camera il 21 ottobre 2014 nella causa 11.2012.96 è rettificato come segue:

                                   II.  Le spese processuali di appello, di fr. 900.– complessivi, da anticipare

                                             nella misura di fr. 450.– da AO 1 e nella misura di fr. 450.–

                                             da PA 4 e AO 3 in solido, sono poste a carico dell'istante AP 1 in liquidazione, che rifonderà a AO 1 fr. 1800.– e a AO 2 e AO 3 altri fr. 1800.– complessivi per ripetibili.

                             2.  Non si riscuotono spese.

                             3.  Notificazione:

– avv.; – avv.; – avv..

                                  Comunicazione:

                                  – avv.;

                                  – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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