Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.11.2016 11.2014.91

3 novembre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,641 parole·~18 min·4

Riassunto

Iscrizione di un'ipoteca provvisoria degli artigiani e imprenditori

Testo integrale

Incarto n. 11.2014.91

Lugano 3 novembre 2016/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DI.2006.943 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 28 luglio 2006 dalla

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro

e AP 1 (ora patrocinati dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 16 ottobre 2014 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 30 settembre 2014;

Ritenuto

in fatto:                A.  Nel maggio del 2005 l'impresa generale M__________ SA di __________ ha appaltato alla AO 1, opere da capomastro per un prezzo a corpo di fr. 415 000.– (IVA inclusa) destinate all'edificazione di una casa d'abitazione sulla particella n. 1072 RFD di __________ (“casa C”). Tale fondo è costituito in proprietà per piani e consta di tre unità: la n. 25 553 (282/1000) appartenente a AO 2, la n. 25 554 (449/1000) appartenente alla di lui moglie AP 1 e la n. 25 555 (269/1000) nuovamente in proprietà di AP 2.

                            B.  Il 21 marzo 2006 la AO 1, ha trasmes­so alla committente M__________ SA una fattura “provvisoria” di fr. 438 555.44, cui ha fatto seguire l'11 luglio 2006 una liquidazione “approvata dalla com­mittente” per complessivi fr. 437 726.74: fr. 438 555.44 della fattura provvisoria meno fr. 11 359.05 di “deduzioni arch. Ma__________” più fr. 10 530.35 per “regie dopo liquidazioni”, onde un saldo in suo favore di fr. 155 482.35. L'importo è rimasto impagato. Il 26 settembre 2006 la M__________ SA è stata dichiarata in fallimento.

                            C.  Nel frattempo, il 28 luglio 2006 la AO 1, si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in suo favore di fr. 69 811.58 con interessi sulla proprietà per piani n. 25 553, di fr. 43 846.02 con interessi sulla proprietà per piani n. 25 554 e di fr. 41 824.75 sulla proprietà per piani n. 25 555. Con decreto cautelare del 31 luglio 2006, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato le iscrizioni richieste. L'addebito delle spese (fr. 900.–) e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio.

                            D.  La procedura è stata sospesa dal 14 settembre 2006 al 5 giugno 2007 per trattative, rivelatesi infruttuose. Al contraddittorio del 12 luglio 2007 i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza. Al termine dell'udienza il Pretore ha nuovamente sospeso la

                                  procedura per negoziati, rimasti una volta ancora senza esito. Il 4 giugno 2009 la causa è stata riattivata e all'udienza del 13 luglio 2009, destinata al seguito della discussione, l'istante ha replicato e la convenuta ha duplicato, entrambi sulla base di memoriali scritti, ribadendo le loro tesi. L'istruttoria è iniziata il 29 aprile 2010 ed è terminata il 5 marzo 2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 26 aprile 2012 l'attrice ha ribadito le proprie doman­de. Nel loro allegato del 2 maggio 2012 i convenuti hanno ulteriormente postulato il rigetto della petizione.

                            E.  Statuendo il 30 settembre 2014, il Pretore ha accolto l'istanza e ha confermato l'iscrizione provvisoria delle ipoteche legali decretate senza contraddittorio, non senza impartire all'istante un termine di 60 giorni per promuovere la causa intesa alle iscrizioni definitive. Le spese processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 1600.–, così come le spese della decisione superprovvisionale, sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante fr. 3500.– per ripetibili.

                             F.  Contro la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un appello del 15 ottobre 2014 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato l'istanza di iscrizione provvisoria delle ipoteche legali sia respinta o, quanto meno, che il giudizio impugnato sia annullato e gli atti rinviati al Pretore per nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 10 no­vembre 2014 la AO 1, propone di respingere l'appello. Così richiesto, con ordinanza del 12 novem­bre 2014 il Pretore ha sospeso dal 27 ottobre 2014 fino al passaggio in giudicato della propria sentenza la decorrenza del termine per presentare l'azione volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali, ordinando all'ufficiale del registro fondiario l'annotazione della proroga.

                            G.  Accertato che il 19 novembre 2014 AO 1 aveva donato la proprietà per piani n. 25 553 alla moglie AP 1, il vicepresidente di questa Camera ha impartito all'alienante il 5 ottobre 2016 un breve termine per comunicare se la donataria intendesse subentrargli nel processo e se egli fosse d'accordo. Il 27 ottobre 2016 AP 1 ha dichiarato di subentrare nella causa e AP 2 ha dichiarato di approvare il subingresso.

Considerando

in diritto:              1.  Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita le cause pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze riguardanti iscrizioni provvisorie di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori, trattate dai Pretori sotto il vecchio diritto con la procedura sommaria (art. 961 cpv. 3 vCC) di camera di consiglio (art. 4 n. 19 vLAC e 361 segg. CPC ticinese), sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è sicuramente adempiuto, vista l'entità delle somme in gioco (fr. 69 811.58, fr. 43 846.02 e fr. 41 824.75). Quanto alla tempestività dell'impugnazione, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 6 ottobre 2014. Inoltrato il 16 ottobre 2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                             2.  Il 19 novembre 2014 AP 1 è divenuta – come detto – titolare della proprietà per piani n. 25 553. L'art. 83 cpv. 1 CPC prevede che qualora l'oggetto litigioso sia alienato pendente causa il nuovo proprietario ha il diritto di subentrare all'alienante nel processo, con l'accordo di quest'ultimo, senza che la controparte possa opporsi. In concreto la donataria ha dichiarato di subentrare nella causa al marito, il quale ha consentito al subingresso. La sostituzione di parte si è quindi perfezionata.

                             3.  Nella fattispecie sono controversi la tempestività dell'iscrizione provvisoria e l'ammontare del credito. Ora, per ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e art. 76 cpv. 2 ORF). Deve recare così elementi idonei a far apparire attendibile il rispetto del termine per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario e l'entità della spettanza. La procedura essendo sommaria, il giudice non pone esigenze trop­po severe al proposito; in caso di dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità

                                  del­l'ipoteca legale alla decisione di merito (RtiD I-2015 pag. 897 consid. 5 con richiami di dottrina). L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole, solo se l'esistenza del diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare esclusa o altamente inverosimile, in particolare quando già a un sommario esame il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC appaia chiaramente decorso (I CCA, sentenze inc. 11.2015.23 del 16 marzo 2016, consid. 6 e inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015, consid. 4 con riferimenti).

                             4.  Nella fattispecie l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale è avve­nuta – come detto – il 31 luglio 2006, ragion per cui occorre verificare che i lavori svolti dall'istante siano terminati non più di tre mesi prima dell'iscrizione (art. 839 cpv. 2 CC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011). Il Pretore ha ritenuto ciò verosimile sulla scorta dei rapporti giornalieri esibiti dalla AO 1, accertando che ancora nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2006 questa aveva eseguito opere nella “casa C” (doc. AA), tanto che un rapporto per lavori effettuati il 18 giugno 2006 era stato controfirmato dalla committente e che tra le carte del fallimento della M__________ SA figurava un rapporto giornaliero del 21 luglio 2006 controfirmato anch'esso dalla committente.

                                  a)   Gli appellanti ribadiscono che la documentazione prodotta dall'istante è “palesemente” inveritiera, il capo muratore della ditta istante, G__________, avendo dichiarato di non essere più stato sul cantiere dopo il 10 marzo 2006. A loro dire pertanto l'istanza del 28 luglio 2006 è chiaramente tardiva. E l'evidente falsità della documentazione prodotta – essi continuano – inficia anche gli altri documenti di cantiere, “che non sono più credibili”, men che meno ove si consideri la testimonianza dall'arch. C__________ e una dichiarazione bancaria agli atti (doc. 13).

                                  b)  Bollettini di lavoro non vidimati dal committente sono semplici scritture private, insufficienti per rendere verosimili le opere svolte (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c; I CCA, sentenza inc. 11.2009.183 del 19 dicembre 2012, consid. 5d; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 90). Ove siano controfirmati senza riserve dal committente, invece, essi sono atti a rendere attendibile la prestazione, in specie per quanto si riferisce al tempo impiegato e al materiale usato. Tale verosimiglianza può essere sovvertita nondimeno da elementi atti a infondere seri dubbi sull'attendibilità dei bollettini medesimi (I CCA, sentenza inc. 11.2013.71 del 23 gennaio 2015, consid. 6b con rinvio a Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 413 n. 1020 con riferimenti e pag. 414 n. 1028 e a Chaix in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 15 ad art. 374).

                                  c)   In concreto i lavori attestati dai bollettini del 21 aprile 2006 (rapporto giornaliero n. 6512: doc. AA, 1° foglio) sono ininfluenti ai fini del giudizio, giacché risalgono a più di tre mesi prima dell'iscrizione dell'ipoteca legale. Quanto ai rapporti giornalieri del 10 maggio 2006 (n. 6513: doc. AA, 2° foglio) e del 6 giugno 2006 (n. 6515: doc. AA, 3° foglio), palesemente diversi da quelli che figurano agli atti del fallimento della M__________ SA, essi non sono vidimati dalla committente, né l'estensore è stato sentito come testimone. Sono equiparabili così a mere dichiarazioni di parte. Relativamente infine al rapporto del 18 giugno 2006 (n. 6516: doc. AA, 4° foglio), esso è sì vistato da N__________, dipendente della M__________ SA, ma è stato redatto da G__________, capo muratore dalla AO 1, il quale ha dichiarato di non essere più stato sul cantiere dopo il 10 mar­zo 2006 se non per ‟ritirare i ferriˮ (verbale del 4 giugno 2010, pag. 2). Simili rapporti non bastano dunque per rendere verosimili i lavori cui si riferiscono.

                                  d)  Dagli atti relativi al fallimento della M__________ SA è emerso invero un rapporto (n. 6519) che attesta l'esecuzione di lavori da parte della AO 1, il 20 e 21 luglio 2011. Il bollettino è firmato dal titolare dell'impresa edile ed è vidimato da N__________. All'udienza del 29 aprile 2010 davanti al Pretore quest'ultima non ne ha confermato la sottoscrizione, ma essa è stata sentita prima che il documento fosse versato agli atti. Certo, il documento è una fotocopia e la sua datazione (21 luglio 2006) precede quella dei rapporti n. 6630 e 6631 allestiti il 9 marzo 2006, ma a un esame sommario ciò non lo rende inattendibile. Né basta a infirmarne la verosimiglianza, a un giudizio di verosimiglianza, l'assunto apodittico degli appellanti, secondo cui se taluni bollettini si rivelano alterati, lo stesso vale anche per tutti gli altri.

                                  e)   Il bollettino in questione non può dirsi smentito nemmeno da altre risultanze istruttorie. L'arch. C__________, che dal marzo o dall'aprile del 2006 ha funto da “direttore dei lavori” per i convenuti, ha dichiarato che a quel momento le opere da impresario costruttore erano terminate “nella misura del 98% e restavano quindi, come di solito avviene, le finiture e alcuni lavori esterni” (deposizione del 15 settembre 2010: verbali, pag. 2). Quanto alla lettera inviata il 2 dicembre 2012 dalla __________ alla M__________ SA e al __________ di __________, nulla essa indizia circa lo stato dei lavori alla fine di aprile del 2006. G__________ V__________, che per l'istituto bancario si era occupato delle pratiche ipotecarie dei convenuti, si è limitato a indicare un avanzamento dei

                                        lavori quantificabile nel 50–55% (doc. 13). Rivolgendosi il 27 luglio 2006 all'avv. S__________, che “si occupava per conto di tutti i proprietari di tentare di arrivare in fondo all'operazione immobiliare” (petizione, pag. 3), il rappresentante dei convenuti ha dichiarato anzi che i suoi clienti aderivano al­l'ac­cordo nel senso che “AO 1 e M__________ SA dovrebbero impegnarsi a concludere la costruzione della casa C” (doc. Q).

                                  f)   Non che nel caso specifico non rimangano dubbi. Ciò non è sufficiente tuttavia per concludere che il termine entro cui ottenere l'iscri­zione dell'ipoteca legale fosse già chiaramente scaduto, né può dirsi che quanto eseguito dall'impresa edile nel luglio del 2006 (‟scarico palette con lastre di pavimentazione al nostro deposito [19 palette]ˮ) fosse manifestamente un lavoro accessorio o secondario. Tanto meno ove si pensi che in questa sede gli appellanti non rimproverano più all'attrice di essersi limitata a opere meramente marginali o di messa a punto e che l'istante ha spiegato, senza essere contraddetto dai convenuti, che quel lavoro si era reso necessario perché in seguito alla rescissione del contratto egli aveva dovuto sgomberare il cantiere e portar via le lastre per i lavori esterni già preparate per l'accesso alla proprietà e al posteggio. Se non che, il “compimento del lavoro” da parte di un impresario costruttore comprende anche lo sgombero e la pulizia del cantiere (I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015, consid. 6 con riferimenti). Nelle circostanze descritte il diritto alle iscrizioni definitive delle ipoteche legali non appare pertanto escluso o altamente inverosimile d'acchito. Su questo punto l'appello si dimostra infondato.

                             5.  Relativamente all'ammontare del credito, secondo il Pretore la liquidazione finale di fr. 155 482.35, dell'11 luglio 2006, è corretta e controfirmata da N__________, dipendente della ditta M__________ SA, mentre altri conteggi “sui quali si appoggiano i convenuti” costituiscono mere liquidazioni parziali allestite quando i lavori non erano ancora terminati.

                                  a)   Gli appellanti sostengono che la ditta istante può vantare “nella contabilità della M__________ SA prodotta all'Ufficio dei fallimenti soltanto un importo di fr. 66 000.– per la casa C, considerato comunque che il saldo esposto dall'impresa generale in favore della ditta AO 1 di fr. 122 430.15 non era nemmeno ripartito in tale sede tra tutte le case costruite sul cantiere di __________”. A loro avviso, anche il direttore dei lavori arch. __________ Ma__________ aveva stimato un saldo residuo di soli fr. 35 000.– per tutto il cantiere di __________ e la AO 1, l'aveva accettato. Per di più, essi soggiungono, il responsabile della AO 1, aveva affermato di “non avere nulla da pretendere

                                       dal­l'impresa generale, avendo regolato i propri rapporti con la stessa in forma diretta e senza coinvolgimento dei coniugi AP 1 e degli altri proprietari delle abitazioni costruite nel quartiere di __________”. Il che è stato confermato anche dall'arch. C__________, intervenuto sul cantiere come loro consulente. Senza trascurare – essi epilogano – che N__________, la quale nemmeno si occupava della fatturazione per l'impresa generale, ha visionato per la prima volta la documentazione in udienza, riconoscendola in modo superficiale.

                                  b)  Come si è ricordato, per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o imprenditore deve recare elementi idonei a far apparire attendibile l'entità della sua spettanza. A tal fine egli non può limitarsi a produrre documenti confezionati esclusivamente da lui medesimo o da suoi ausiliari, a meno che il convenuto non li contesti (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c). Deve confortare tali atti anche con altri elementi. Ammettere il contrario significherebbe iscrivere un'ipoteca legale – fosse solo provvisoria – in base a semplici affermazioni di parte. In concreto l'istante ha prodotto il contratto d'appalto del 2 maggio 2005 riguardante l'edificazione della ‟casa Cˮ per una mercede di fr. 415 000.02, sottoscritto dalla committente M__________ SA e dalla AO 1 (doc. A, pag. 3). Ha esibito inoltre i preventivi per i singoli lavori, sottoscritti da M__________ (plico doc. C), come pure una liquidazione provvisoria del 21 marzo 2006 di fr. 416 957.75, controfirmata da N__________ (doc. D), e una liquidazione dell'11 luglio 2006, sempre vidimata da N__________ e M__________, per l'ammontare di fr. 155 482.35 (doc. G). Il titolare dell'impresa generale e la sua collaboratrice, cui è stato sottoposto quest'ultimo documento, hanno confermato che “il saldo doveva essere quello indicato” (deposizioni del 29 aprile 2010 e del 4 giugno 2010: verbali, pag. 1). Che alla fine dei lavori N__________ si sia occupata del controllo e della liquidazione appare per altro plausibile se si pon mente al fatto che l'arch. __________ Ma__________ ha rinunciato al mandato “prima che venisse finita la casa C” (deposizione del 29 aprile 2010: verbali, pag. 2).

                                  c)   Visto quanto precede, a un sommario esame l'ammontare della pretesa avanzata dall'istante appare verosimile, la liquidazione dell'appaltatore vidimata dalla committente non esaurendosi in una semplice affermazione di parte. Nella misura in cui si riferiscono ad altri conteggi, gli appellanti non si confrontano inoltre con la motivazione del Pretore, secondo cui solo la liquidazione dell'11 luglio 2006 è finale, come ha dichiarato anche l'arch. __________ Ma__________, a quel tempo direttore dei lavori per conto della committente (deposizione del 29 aprile 2010: verbali, pag. 2). Che liquidazioni parziali potessero presentare saldi diversi e finanche inferiori a quelli della liquidazione finale poco giova.

                                       Certo, l'avv. __________ ha dichiarato che nel corso di una riunione tenutasi il 10 aprile 2016 per trovare un accordo fra artigiani e proprietari immobiliari “il signor AO 1 dichiarò che la ditta AO 1 nulla più aveva da ricevere dalla M__________ SA per i lavori ese­guiti a __________” (deposizione del 15 settembre 2010: verbali, pag. 3). Egli ha soggiunto tuttavia che l'interlocutore “aveva detto questo per dimostrare che la ditta AO 1 era ormai disinteressata all'accordo e per spingere gli altri interessati a trovare una soluzione bonale”. Mal si comprende invero perché ancora nel maggio o giugno del 2006 l'avv. S__________ abbia prospettato alla AO 1, la possibilità di versare “importi tali da coprire l'80% delle prestazioni fornite da tutti gli artigiani” (doc. I e L). Sta di fatto che ciò non è poi avvenuto (doc. P: lettera del 26 luglio 2006). A un esame di apparenza l'affermazione del responsabile della AO 1, risulta quindi formulata a scopi transattivi e non basta per desumere che l'istante non vanti più alcun credito nei confronti della committente o dei proprietari. Che poi nell'ottobre del 2005 il medesimo titolare della ditta abbia dichiarato di avere ricevuto, a quel momento, tutti gli acconti richiesti alla M__________ SA (doc. 9; deposizione del­l'arch. C__________ del 15 settembre 2010: verbali, pag. 1) non esclude – per lo meno a un giudizio sommario – l'esistenza di altri crediti in favore dell'istante, tanto meno se si pensa che dal dicembre del 2005 i lavori sono continuati e che la ditta ha chiesto alla committente un acconto di fr. 230 000.– (doc. 6¹).

                                  d)  Non si disconosce che, stando agli atti del fallimento della M__________ SA, il credito della AO 1, parrebbe limitarsi a fr. 122 309.– (doc. 2), di cui fr. 66 000.– per la casa “C” (v. doc. 1). Ancora una volta tuttavia ciò non basta per ritenere già di primo acchito che

                                       l'istante non vanti più spettanze verso i convenuti, anche perché nell'ottobre del 2005 gli stessi convenuti avevano intimato alla ditta istante di continuare i lavori, indipendentemente dalla posizione assunta dalla M__________ SA (doc. P). Secondo i convenuti, di fronte a una liquidazione contestata dai proprietari, ancorché accettata dalla M__________ SA, non rimaneva alcun saldo in favore di quest'ultima, ma forse fr. 35 000.– per tutto il cantiere o fr. 66 000.– per la sola “casa C” o ancora, magari, fr. 122 309.– per l'intero cantiere. Sia come sia, così argomentando essi danno atto che in definitiva la situazione è poco chiara, sicché il giudice poteva solo – nel dubbio – ordinare l'iscrizione provvisoria per l'importo fatto valere dall'istante e rinviare l'accertamento esatto del credito alla causa per l'iscrizione definitiva dell'ipoteca (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.23 del 16 marzo 2016, consid. 7b con rinvii). Anche al proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

                             6.  Le spese del giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

                             7.  Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di fr. 850.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione:

                                  – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano;

                                  – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2014.91 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.11.2016 11.2014.91 — Swissrulings