Incarto n. 11.2014.83
Lugano 15 dicembre 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa OA.2009.603 (annullamento o sospensione giudiziale dell'esecuzione a norma dell'art. 85a LEF) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione dell'8 ottobre 2009 da
AP 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 già in (patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 15 settembre 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 7 agosto 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 ha fatto intimare il 22 gennaio 2007 al fratello AO 1 un precetto esecutivo di fr. 60 000.– più interessi al 5% dal 1° aprile 2005, indicando come titolo di credito una convenzione del 1° settembre 2004 in cui l'escusso si impegnava – fra altre prestazioni – a versargli quella somma in contropartita della sua estromissione dalla comunione ereditaria del padre __________ (1918-2002). Il 21 febbraio 2007 AO 1 ha sollevato opposizione al precetto esecutivo.
B. Adito da AP 1, con sentenza del 5 giugno 2007, il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in luogo e vece del Pretore l'opposizione in via provvisoria per l'importo di fr. 39 359.60 più interessi dal 1° aprile 2005. Tale sentenza è stata riformata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, cui AP 1 si è rivolto, che il 13 novembre 2007 ha rigettato per intero l'opposizione in via provvisoria (inc. 14.2007.53).
C. Il 17 dicembre 2007 AO 1 ha promosso un'azione di inesistenza del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per l'ammontare di fr. 60 000.– più interessi al 5% dal 1° aprile 2005. AP 1 ha proposto di respingere l'azione. Statuendo il 18 giugno 2009, il Pretore ha respinto l'azione per tardività fino a concorrenza di fr. 39 359.60 più interessi al 5% dal 1° aprile 2005. Per la differenza egli ha stralciato la causa dai ruoli il 29 dicembre 2011 in seguito a perenzione processuale. Un appello presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio è stato respinto dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello con sentenza del 6 marzo 2012 (inc. 12.2012.14).
D. L'8 ottobre 2009 AP 1 ha intentato un'azione fondata sull'art. 85a LEF davanti al medesimo Pretore, sostenendo l'inefficacia della nota convenzione siccome viziata da timore (art. 29 seg. CO). Egli ha chiesto così che, sospesa provvisoriamente l'esecuzione nei suoi confronti, fosse accertata l'inesistenza del credito di fr. 39 359.60 più interessi e che in tale misura fosse annullata l'esecuzione stessa. Inoltre egli ha chiesto di accertare l'inesistenza di un suo obbligo di consegnare al fratello – sempre in virtù del citato accordo – sei “note di credito” (al portatore) di fr. 12 500.– ciascuna e tre “note di credito” di nominali fr. 5000.– ciascuna per prestazioni di ristorazione e di cura al __________ SA, di cui egli era direttore, azionista e membro del consiglio di amministrazione. Nella sua risposta del 23 ottobre 2009 AP 1 ha proposto di respingere l'azione, opponendo anzitutto che l'attore non poteva valersi dell'art. 85a LEF dopo avere lasciato decorrere infruttuoso il termine per far accertare l'inesistenza della pretesa (fr. 39 359.60 più interessi) a norma dell'art. 83 cpv. 2 LEF e nemmeno poteva censurare il titolo esecutivo siccome viziato da timore senza avere dichiarato nel termine di un anno di considerare il negozio giuridico non vincolante (art. 31 cpv. 1 CO).
E. Sulla sospensione provvisoria dell'esecuzione le parti sono state sentite in contraddittorio il 27 ottobre 2009. L'udienza preliminare si è tenuta il 30 novembre 2009 e in tale occasione il Pretore ha deciso di statuire in primo luogo sulle due questioni sollevate da AP 1: sapere se l'attore potesse valersi dell'art. 85a LEF dopo avere lasciato decorrere infruttuoso il termine per far accertare l'inesistenza della pretesa a norma dell'art. 83 cpv. 2 LEF e sapere se potesse censurare il titolo esecutivo siccome viziato da timore senza avere dichiarato nel termine di un anno di considerare il negozio giuridico non vincolante (art. 31 cpv. 1 CO). Giudicando con “decreto” del 10 marzo 2011, egli ha poi respinto entrambe le questioni sollevate da AO 1 e ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione. Adita da AO 1, questa Camera ha confermato tale decisione con sentenza del 24 giugno 2011 (inc. 11.2011.48).
F. L'istruttoria è terminata il 20 agosto 2013 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 29 e 31 ottobre 2013 in cui hanno ribadito le rispettive posizioni. Statuendo il 7 agosto 2014, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto gli oneri processuali di complessivi fr. 2400.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto fr. 4000.– per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15 settembre 2014 nel quale chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché prenda una nuova decisione o, in subordine, di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 5 novembre 2014 AO 1 propone di respingere l'appello e postula il versamento di fr. 4800.– per ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere disciplinati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Il termine per appellare una decisione in materia di “annullamento o sospensione giudiziali dell'esecuzione” (art. 85a LEF) dipende, nel nuovo diritto, dalla procedura con cui tale azione è trattata (si veda il nuovo titolo marginale dell'art. 85a LEF). In concreto il valore litigioso supera fr. 30 000.–, di modo che la causa è disciplinata dal rito ordinario (art. 243 cpv. 1 combinato con l'art. 219 CPC). La sentenza del Pretore è perciò impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) nel termine di 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 14 agosto 2014. Sospeso fino al 15 agosto 2014 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il 16 agosto 2014 e sarebbe giunto a scadenza domenica 14 settembre successivo, salvo protrarsi al lunedì 15 settembre 2014 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato che il contenzioso si riduceva al quesito di sapere se la convenzione del 1° settembre 2004 fosse nulla poiché sottoscritta dall'attore per timore ragionevole. Egli ha risolto la questione negativamente. Ambedue le parti – ha accertato il primo giudice – erano consapevoli che solo l'estromissione del convenuto dalla comunione ereditaria fu __________ e la firma di una convenzione a tal fine avrebbero sbloccato la grave situazione in seno alla società (di famiglia) __________ SA, la quale necessitava di nuovi finanziamenti bancari per essere salvata. La pressione esercitata dal convenuto per giungere a un'intesa si iscriveva, secondo il Pretore, nel quadro di una lecita “guerra di interessi” in cui era chiaro a tutti e due i fratelli che un mancato accordo avrebbe reso inevitabile il fallimento della società e avrebbe potuto intaccare i loro beni personali. La convenzione rappresentava pertanto il tentativo dell'attore di salvare dal fallimento i beni ereditati dal padre e allo stesso tempo l'unica strada percorribile per rendere possibile un accordo con la banca finanziatrice (__________), la quale, dopo avere disdetto i crediti ipotecari, aveva indicato come possibile via d'uscita quella di dimettere il convenuto dalla comunione ereditaria dietro pagamento di una “buonuscita”. Alla stregua di un “contratto di salvataggio” stipulato da chi si trova in uno stato di bisogno – ha soggiunto il primo giudice – l'accordo non poteva considerarsi come una minaccia imputabile alla controparte, bensì come il risultato dello stato di necessità che si era venuto a creare in seguito alla cattiva gestione del __________, oltre che alla crisi del settore turistico. In ogni caso – ha epilogato il Pretore – l'attore ha ratificato per atti concludenti il contenuto della convenzione, permettendo al convenuto, almeno fino all'ottobre o novembre del 2006, di fruire gratuitamente di svariati servizi alberghieri. Onde, per finire, il rigetto della petizione.
3. L'appellante censura anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, dolendosi del fatto che il Pretore si sia limitato a esaminare la “nullità” della convenzione per timore ragionevole, ma abbia omesso di esaminare l'inesigibilità del credito e la compensazione ch'egli aveva fatto valere nel caso in cui la convenzione risultasse valida. E siccome su tali questioni il Pretore non si è espresso, egli postula l'annullamento della sentenza impugnata per violazione del diritto di essere sentito.
a) AP 1 ha adito il Pretore valendosi dell'art. 85a LEF – come detto – per far accertare l'inesistenza del credito di fr. 39 359.60 più interessi vantato dal fratello AO 1 nei suoi confronti. Egli ha fondato l'azione su più ordini di motivi. In via principale ha sostenuto che la convenzione del 1° settembre 2004 in cui figura l'obbligo di versare al fratello la somma di fr. 60 000.– più interessi per l'avvenuta estromissione dalla comunione ereditaria (doc. OO) è nulla, poiché egli l'ha dovuta firmare sotto l'influsso di un timore ragionevole. Subordinatamente egli ha allegato che, seppure la convenzione risultasse valida, il credito vantato dal fratello sarebbe inesigibile, poiché nel successivo atto di divisione ereditaria rogato il 14 settembre 2004 dal notaio __________ (doc. PP) le parti si sono dichiarate tacitate – previo assolvimento degli obblighi contenuti in quell'atto pubblico – anche rispetto a quanto prevedeva la convenzione del 1° settembre 2004 (clausola n. 7).
In via ancor più subordinata l'attore ha fatto valere che, ad ogni modo, la pretesa del fratello è estinta perché la convenzione del 1° settembre 2004 prevedeva una possibilità liberatoria da parte sua “nel caso di fallimento della __________ SA oppure in caso di perdita di reddito da attività dipendente economicamente parificabile a quella attualmente svolta” se egli non avesse “trovato un altro impiego” (clausola n. 2, ultima frase). Impiego che egli ha definitivamente perduto – soggiunge – il 31 gennaio 2007 (doc. SS) con la vendita forzata del pacchetto azionario della __________ SA. In via di ulteriore subordine l'attore ha eccepito la compensazione almeno parziale del credito avanzato dal fratello con le prestazioni alberghiere di cui questi ha beneficiato presso la __________ SA a spese di lui (doc. TT, UU, VV, ZZ).
b) L'appellante si duole che il primo giudice abbia esaminato unicamente l'argomentazione da lui addotta in via principale, fondata sulla nullità della convenzione sottoscritta il 1° settembre 2004 per timore ragionevole, senza affrontare nessuna delle argomentazioni recate in subordine. Nelle osservazioni all'appello il convenuto riconosce che il Pretore non ha trattato simili argomenti. Reputa nondimeno che, sollevata nel solo memoriale conclusivo, la prima argomentazione subordinata non è passata al vaglio del contraddittorio e non era quindi ricevibile.
L'assunto non può essere condiviso. È vero che l'attore ha eccepito solo nel memoriale conclusivo l'inesigibilità della pretesa avversaria invocando la clausola n. 7 contenuta nell'atto di divisione ereditaria rogato il 14 settembre 2004 dal notaio __________. Ed è altrettanto vero che secondo il vecchio diritto di procedura l'attore doveva addurre negli allegati preliminari tutti i fatti e le eccezioni (art. 78 cpv. 1 CPC ticinese). Ove una parte non rispettasse tale principio, tuttavia, incombeva alla controparte eccepire il vizio. Non spettava al Pretore intervenire d'ufficio, non sussistendo estremi di nullità a mente dell'art. 142 cpv. 1 CPC ticinese (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.362/1994 del 3 novembre 1994, consid. 3 citata in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 231 nota 266). In concreto AO 1 ha rinunciato al dibattimento finale e non ha reagito nemmeno dopo essersi visto notificare il memoriale conclusivo di AP 1 in cui figurava l'argomento nuovo (pag. 9 seg.). Non vi era motivo, di conseguenza, perché il Pretore dichiarasse l'argomentazione irricevibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.9 del 25 febbraio 2015, consid. 15 con rinvio a Rep. 1995 pag. 227 n. 55).
c) Quanto alle altre argomentazioni esposte dall'attore in subordine, il convenuto dà atto una volta ancora che il Pretore ha ignorato sia l'eventuale estinzione della pretesa correlata dall'attore alla clausola n. 2, ultima frase, della convenzione del 1° settembre 2004, sia la compensazione opposta dall'attore con prestazioni alberghiere fornite dalla __________ SA (osservazioni all'appello, pag. 4 verso il basso). Reputa tuttavia che, come nel caso della prima argomentazione subordinata, AP 1 ha potuto far valere simili ragioni con l'appello davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti, sicché un'eventuale violazione del diritto d'essere sentito si considera sanata.
L'opinione è pertinente, ma una sanatoria come quella evocata da AO 1 rimane eccezionale. Una disattenzione del diritto d'essere sentito comporta infatti – per principio – l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza di tale decisione nel merito (DTF 140 I 75 consid. 9.3 con richiami). Se l'interessato nondimeno ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto, la violazione può ritenersi sanata. Sta di fatto che ciò vale solo per disattenzioni non particolarmente gravi o per disattenzioni che, pur gravi, l'autorità di ricorso può sanare essa medesima poiché rinviare gli atti al primo giudice sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 138 I 103 consid. 4.1.6.1, 137 I 197 consid. 2.3.2 con rinvii; nel nuovo diritto di procedura: Sutter-Somm/ Chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 27 ad art. 53).
d) Nella fattispecie la disattenzione del diritto di essere sentito lamentata dall'attore non è di poco momento. Dal profilo quantitativo intanto si tratta di una disattenzione triplice, giacché il Pretore non ha trattato nessuna delle tre argomentazioni avanzate dall'attore in subordine per far accertare l'inesistenza della pretesa avversaria. Dal profilo qualitativo inoltre le argomentazioni potrebbero di per sé, l'una indipendentemente dall'altra, comportare l'accoglimento – in tutto o in parte – della petizione. Esaminasse essa medesima simili questioni per la prima volta, questa Camera agirebbe per metà del litigio non come autorità di ricorso, ma come tribunale di primo grado, sostituendosi al giudice naturale e sottraendo alle parti il doppio grado di giurisdizione su questioni determinanti ai fini della decisione. In condizioni del genere la sanatoria richiamata dianzi diverrebbe da eccezione la regola e una disattenzione del diritto d'essere sentito rimarrebbe in pratica senza sanzione, l'autorità di ricorso conducendo essa medesima la parte di processo mancante. Ciò non sarebbe ammissibile. Nelle circostanze del caso non rimane quindi che annullare la sentenza impugnata e ritornare gli atti al Pretore perché si pronunci sulle argomentazioni subordinate dell'attore, statuendo di nuovo.
4. Un rinvio degli atti al primo giudice sarebbe invero superfluo ove l'attore non fosse vincolato alla convenzione del 1° settembre 2004 per averla conclusa sotto l'influsso di un “timore ragionevole” (art. 29 e 30 CO). Fosse da accogliere l'argomentazione principale, in effetti, le argomentazioni subordinate dell'attore risulterebbero superate. Giovi dunque esaminare la questione.
a) Un contratto è viziato per timore – e non vincola quindi la parte che lo ha concluso – se è stato stipulato sotto la minaccia di un pericolo grave e imminente per la parte stessa o una persona a lei vicina (Schmidlin in: Berner Kommentar, Mängel des Vertragsabschlusses, edizione 2013, n. 37 in fine ad art. 29/30 con riferimento a DTF 111 II 350 consid. 2). Gli art. 29 e 30 CO distinguono tra il timore dovuto a un fatto illecito (art. 29 cpv. 1 CO) e quello derivante dall'esercizio abusivo di un diritto per estorcere indebiti vantaggi (art. 30 cpv. 2 CO). In entrambi i casi il contratto può essere invalidato (Schmidlin in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 3 ad art. 29/30).
b) Nella fattispecie l'appellante invoca la seconda ipotesi, dolendosi che il Pretore ha trascurato le continue pressioni esercitate sia dal fratello sia dalla banca (il __________) con cui erano in corso trattative per il salvataggio della __________ SA. La banca in particolare – precisa l'attore – aveva minacciato a più riprese di disdire i mutui, e per finire li ha anche disdetti, rendendo imminente il rischio di fallimento della società con conseguenze “catastrofiche”. Il contesto, la durata e l'intensità delle pressioni subìte lo avrebbero indotto così a firmare la convenzione del 1° settembre 2004, sebbene ciò non corrispondesse alla sua “libera e spontanea volontà contrattuale”. In tal modo – egli epiloga – la controparte ha profittato dello stato di necessità in cui egli versava per ottenere vantaggi successori esorbitanti rispetto a quanto aveva disposto il padre __________, il quale aveva ridotto il convenuto alla porzione legittima di 3/16.
Quali fossero le pressioni esercitate dal fratello nei suoi confronti per giungere alla firma della convenzione l'attore non sostanzia, limitandosi a menzionare le minacce della banca. Al proposito l'appello potrebbe finanche essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Comunque sia, la minaccia di disdire mutui non è di per sé un mezzo di pressione indebito se si iscrive nel quadro di una – pur aspra – “lotta d'interessi” (cfr. Schmidlin in: Berner Kommentar, op. cit., n. 37 in fine ad art. 29/30 CO). Del resto l'appellante non revoca in dubbio l'accertamento del Pretore, secondo cui il comportamento del fratello poteva apparire al limite “giustificato”. Né l'attore pretende che un “contratto di salvataggio” stipulato da una parte per uscire da una situazione di bisogno configuri di per sé una minaccia imputabile alla controparte, sempre che questa non ne abusi per ottenere vantaggi ingiustificati (Schmidlin in: Commentaire romand, op. cit., n. 3 ad art. 29/30 CO). Infine l'appellante non contesta che lo “stato di necessità” venutosi a creare in concreto si riconducesse alla cattiva gestione della struttura alberghiera e alla crisi del settore turistico, non al comportamento del convenuto.
Ciò posto, rimane da esaminare se – come assevera l'appellante – il convenuto abbia profittato della situazione per trarne vantaggi eccessivi cui non avrebbe avuto diritto (v. DTF 76 II 369 consid. 4). A tale riguardo però l'appellante, cui incombeva l'onere della prova, si limita ad asseverare apoditticamente che “quanto stipulato con la convenzione del 1° settembre 2004 (doc. OO) (che prevede unicamente obblighi in capo all'appellante e diritti in favore dell'appellato) unitamente a quanto previsto nella convenzione di estromissione ereditaria (doc. PP) costituiscono dei vantaggi eccessivi rispetto a quanto riconosciuto per testamento (doc. C)”. In difetto di ogni accenno al compendio della successione paterna e al valore dei beni attribuiti all'una e all'altra parte, tuttavia, questa Camera è lungi dal poter stabilire, anche solo per ordine di grandezza, se la prestazione pattuita nella nota convenzione fosse dal profilo quantitativo – come in caso di lesione (art. 21 CO; Schmidlin in: Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 29/30) – in evidente sproporzione rispetto alla spettanza ereditaria del convenuto. Ciò rende superfluo vagliare la questione legata all'eventuale ratifica della convenzione per atti concludenti.
5. In definitiva l'appello merita parziale accoglimento, nel senso che gli atti vanno rinviati al primo giudice perché esamini le argomentazioni subordinate addotte dall'attore per far accertare l'inesistenza del credito di fr. 39 359.60 più interessi vantato dal fratello AO 1. Circa l'inefficacia della convenzione 1° settembre 2004 per timore ragionevole, l'appello è destinato invece all'insuccesso.
6. Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto – come detto – sul preteso vizio della convenzione, ma ottiene causa vinta sull'esame delle tre questioni che il Pretore avrebbe dovuto vagliare. L'esito finale della causa rimane tuttavia incerto. Si giustifica così di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili. Quanto agli oneri processuali di prima sede, il Pretore statuirà al riguardo al momento in cui prenderà la nuova decisione.
7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché statuisca nel senso dei considerandi sulle argomentazioni addotte dall'attore in subordine. Per il resto l'appello è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a carico di AP 1 e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).