Incarto n. 11.2014.70
Lugano 23 marzo 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2014.1337 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 marzo 2014 da
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
RI 1 e ora di ignota dimora,
giudicando sull'appello (“ricorso”) del 21 agosto 2014 presentato da RI 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 agosto 2014;
Ritenuto
in fatto: A. RI 1 (1952), cittadino svizzero, e CO 1 (1970), cittadina vietnamita, si sono sposati a __________ il 25 luglio 1997. Dal matrimonio non sono nati figli. Ingegnere meccanico, il marito ha percepito dal 2011 indennità di disoccupazione e dopo il 1° gennaio del 2013 non ha più conseguito alcun reddito. La moglie lavora come operaia per la ditta __________ SA di __________. I coniugi si sono separati nel giugno del 2013, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 9169, pari a 13/1000 della particella n. 1136 RFD di __________, intestata al marito) per trasferirsi prima da amici e poi a __________.
B. Il 12 marzo 2014 RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il permesso di prelevare dal suo capitale di previdenza fr. 41 448.– per “pensionamento anticipato” (inc. SO.2014.1114). Il 27 marzo 2014 CO 1 si è rivolta anch'essa al Pretore con un'istanza a tutela dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata e ottenere l'attribuzione dell'alloggio coniugale. Il Pretore ha congiunto i due procedimenti per l'istruttoria e ha citato le parti al dibattimento. In un memoriale del 15 aprile 2014 RI 1 ha chiesto di poter prelevare dal suo capitale di previdenza fr. 147 874.–. Circa l'autorizzazione a vivere separati egli si è rimesso al giudizio del Pretore, mentre ha rivendicato l'attribuzione dell'alloggio coniugale. Al contraddittorio del 6 maggio 2014 le parti hanno elaborato un accordo. Nel termine assegnato dal Pretore la moglie ha comunicato di ratificare l'intesa, mentre il marito ha dichiarato di non approvarla.
C. A una nuova udienza del 6 agosto 2014 le parti sono addivenute – con l'aiuto del Pretore – a un accordo che riprendeva integralmente quello del 6 maggio precedente. Accettata senza indugio dalla moglie, l'intesa è stata respinta un'altra volta dal marito. Il Pretore ha ordinato così il proseguimento del contraddittorio sulle due istanze, durante il quale RI 1 ha ribadito la propria, ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, ha rivendicato l'alloggio coniugale e ha preteso dalla moglie un contributo alimentare di fr. 1404.90 mensili. CO 1 ha proposto di respingere l'istanza del marito e ha riaffermato le sue richieste, salvo rinunciare all'abitazione coniugale. Non dovendosi assumere prove, le parti hanno proceduto seduta stante alle arringhe finali, confermando le rispettive domande. Con decisione presa a verbale seduta stante il Pretore ha respinto l'istanza del marito, senza prelevare spese.
D. Statuendo con sentenza dell'11 agosto 2014 sull'istanza della moglie, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito e ha rifiutato a
quest'ultimo ogni contributo alimentare. Le spese processuali di fr. 1045.– sono state poste a carico di RI 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili. Le parti non sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
E. Contro la sentenza appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un appello (“ricorso”) del 21 agosto 2014 in cui critica il comportamento della moglie, chiede di correggere talune indicazioni figuranti nei fatti accertati dal Pretore, ripete di avere diritto a un contributo alimentare e propone di porre a carico della moglie le spese processuali per quanto eccede fr. 495.–. Nelle sue osservazioni dell'8 settembre 2014 CO 1 conclude per la reiezione del ricorso.
F. Il 30 settembre 2014 RI 1, che nel luglio del 2014 ha venduto la proprietà per piani di __________, è partito per il Vietnam senza lasciare indirizzo.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi in discussione. La sentenza
dell'11 agosto 2014 inoltre è pervenuta al convenuto il 12 agosto 2014. Introdotto il 22 agosto 2014 l'appello (“ricorso”) è quindi tempestivo.
2. Una decisione in materia di spese (giudiziarie) è impugnabile mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa interviene tuttavia – come in concreto – nel quadro di una sentenza finale appellabile e il soccombente impugna, oltre al contenuto di quest'ultima, anche il dispositivo sulle spese, non occorre un reclamo separato. In simili circostanze la parte che intende ricorrere è abilitata a impugnare quel dispositivo direttamente con l'appello (I CCA, sentenza inc.11.2012.27 del 12 agosto 2014, consid. 3 con richiamo). Anche su questo punto l'appello in esame è pertanto ammissibile.
3. Nella sentenza impugnata il Pretore, constatato che la comunione domestica era già stata sospesa, ha autorizzato le parti a vivere separate e ha attribuito l'abitazione coniugale al marito. Relativamente al contributo alimentare preteso da quest'ultimo, egli ha accertato le entrate della moglie in fr. 2382.30 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 1899.50 mensili. Quanto al marito, senza redditi, egli ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 2889.25 mensili. Non gli ha riconosciuto tuttavia alcun contributo alimentare, poiché con il suo margine disponibile la moglie deve ancora far fronte al costo dell'alloggio, non computato nel fabbisogno di lei.
4. RI 1 deplora anzitutto il comportamento della moglie nei suoi confronti, rilevando che costei ha rivendicato l'attribuzione dell'alloggio coniugale – e quindi il suo allontanamento da casa – senza curarsi che egli è ammalato e nullatenente. Alla moglie egli rimprovera inoltre di avergli impedito il prelievo di averi previdenziali in un momento di grave disagio, dimostrando ingratitudine nei suoi confronti. Per di più, CO 1 lo ha “trascinato in tribunale per una causa non imputabile a lui e deve sopportare grandi spese”. Ora, che l'interessato nutra rancore verso la moglie può essere comprensibile, ma così argomentando egli non muove alcuna critica alla sentenza impugnata. Completamente avulse dalle motivazioni del Pretore, le sue doglianze si esauriscono in recriminazioni senza rilievo ai fini del giudizio.
5. L'appellante sostiene che i fatti accertati dal Pretore sono incompleti e chiede di integrarli, precisando che la moglie è andata a stare con un altro uomo prima ancora di essere autorizzata a vivere separata, che i costi dovuti all'intervento di un interprete giudiziario sono dovuti a lei medesima, che egli non ha mai postulato il beneficio del gratuito patrocinio e che gli oneri ipotecari con le spese accessorie dell'abitazione coniugale sono sempre stati da lui corrisposti fin dal 1997. Si tratta di argomentazioni prive di consistenza. Quanto l'appellante adduce potrà anche essere vero, ma nulla muta ai fini della decisione. Solo i dispositivi della sentenza pretorile infatti sono impugnabili, poiché essi soli sono suscettibili di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b). L'unica eccezione – estranea alla fattispecie – riguarda l'eventualità in cui un ricorso sia accolto o respinto “nel senso dei considerandi”, nel qual caso i considerandi entrano a far parte del dispositivo (DTF 126 III 355 consid. 1 in principio). In concreto l'appellante non chiede però di modificare il dispositivo della sentenza impugnata, ma solo di completare le motivazioni del Pretore. Ciò non è ammissibile, proprio perché tali motivazioni non esplicano alcun effetto sul giudicato.
6. In merito al contributo alimentare da lui preteso l'appellante asserisce che le entrate della moglie non ammontano a fr. 2382.30 mensili, come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 3304.40 mensili, CO 1 conseguendo redditi non dichiarati. Egli soggiunge che la moglie dovrebbe versargli “per solidarietà” l'intero suo margine disponibile di fr. 482.80 mensili, se non altro in compenso dell'alloggio gratuito ricevuto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Simili argomentazioni cadono nel vuoto, ove appena si consideri che per finire l'interessato non rivendica alcun contributo alimentare né, tanto meno, alcuna modifica del dispositivo della sentenza impugnata. In proposito il ricorso sfugge così a ulteriore disamina.
7. Il ricorrente contesta infine il dispositivo del Pretore sulle spese processuali, facendo valere che quanto eccede fr. 495.– va a carico della controparte. Sull'autorizzazione a vivere separate e sul contributo alimentare – egli sottolinea – le parti sono uscite “neutrali”, mentre sull'attribuzione dell'alloggio coniugale la moglie ha desistito e in materia di gratuito patrocinio nulla ha ottenuto. Su questo punto il rimedio giuridico non è privo di consistenza.
a) Secondo l'art. 106 cpv. 1 CPC il giudice addebita alla parte soccombente le spese processuali e le ripetibili (cpv. 1). Dandosi soccombenza reciproca, egli suddivide le spese secondo l'esito della procedura (cpv. 2). Da tali principi il giudice può scostarsi e ripartire i costi secondo equità, segnatamente nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) o ravvisando “altre circostanze speciali” (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Nella fattispecie è pacifico che le parti sono sempre state concordi sull'autorizzazione a vivere separate. Sull'abitazione coniugale la moglie ne ha prima chiesto l'attribuzione (petizione, pag. 5), salvo poi desistere (verbale del 6 agosto 2014, pag. 5 a metà). Relativamente al contributo alimentare, il marito è risultato soccombente. Quanto al gratuito patrocinio, la procedura intesa al suo ottenimento va – di principio – esente da spese (art. 119 cpv. 6 CPC). Nelle circostanze descritte l'addebito a RI 1 di tutti gli
oneri processuali non è condivisibile, la desistenza della moglie su una richiesta di giudizio equivalendo a soccombenza (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.3).
b) CO 1 rileva che la decisione del Pretore è ad ogni modo giustificata, il marito non essendosi comportato correttamente per avere respinto almeno a due riprese gli accordi proposti. Ora, che il rifiuto di una ragionevole offerta della controparte a titolo di transazione giustifichi un riparto delle spese processuali diverso dal grado di soccombenza è possibile (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 107). A prescindere dal fatto però che si tratta di una mera possibilità, in concreto non bisogna dimenticare che la lite verte su questioni del diritto di famiglia e che in simili circostanze la clausola generale dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC permette già di tenere conto di un simile comportamento (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 30 ad art. 117).
c) Premesso ciò, RI 1 si è invero comportato in modo contraddittorio per lo meno quando ha respinto l'8 agosto 2014 il secondo accordo a lui proposto dopo avere contribuito a elaborarlo in udienza, senza addurre giustificazioni e senza che – come ha accertato il Pretore – fossero intercorsi errori di comprensione o di interpretazione. Per di più,
quell'intesa rispecchiava la decisione finale, impugnata ora senza esito. Dato ciò, si giustificava equitativamente di porre a carico di lui due terzi delle spese processuali, con obbligo di rifondere alla moglie un'adeguata indennità per ripetibili ridotte, mentre non si intravedono ragioni per addebitare alla sola moglie le spese per l'interprete di fr. 550.–, tale costo rientrando nelle spese processuali (art. 95 cpv. 2 lett. d CPC) che seguono il destino degli altri oneri. Ne segue che al riguardo l'appello merita parziale accoglimento.
8. Le spese dell'attuale giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si deve disconoscere tuttavia che, per quanto riguarda il ricorrente, la riscossione di oneri si tradurrebbe con verosimiglianza prossima alla certezza in un costo aggiuntivo per l'ente pubblico, del debitore essendosi perse le tracce in Vietnam. Tanto vale, in simili frangenti, soprassedere a ogni prelievo. E ciò, equitativamente, anche per la quota a carico della controparte. L'esonero dalle spese non dispensa in ogni modo RI 1 dal versare alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
9. Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali di fr. 1045.– (comprese quelle di interprete di fr. 550.–) sono poste per un terzo a carico di CO 1 e per il resto a carico di RI 1, che rifonderà alla controparte fr. 1350.– per ripetibili ridotte.
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
2. Non si riscuotono spese. RI 1 rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte di appello.
3. Notificazione a:
–nelle vie edittali; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).