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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.06.2016 11.2014.6

17 giugno 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,462 parole·~7 min·3

Riassunto

Provvedimenti cautelari in rapporti di vicinato: appello privo d'interesse

Testo integrale

Incarto n. 11.2014.6

Lugano 17 giugno 2016/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OR.2013.4 (rapporti di vicinato: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 30 settembre 2013 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 e AO 2,

giudicando sull'appello del 17 gennaio 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 3 gennaio 2014;

Ritenuto

in fatto:                A.  AP 1 è proprietaria della particella n. 649 RFD di __________, situata nella frazione di __________, su cui sorge un'abitazione. Il fondo confina a est con la particella n. 3298 appartenente a AO 1 sulla quale si trovava una stalla. Il 30 agosto 2012 AO 1 e il marito AO 2 hanno chiesto al Comune di __________ il permesso di trasformare la stalla in una casa di abitazione secondaria. Il Comune ha rilasciato la licenza edilizia 7 dicembre 2012, respingendo un'opposizione inoltrata da AP 1. Un ricorso presentato da quest'ultima contro il rilascio del permesso di costruzione è stato respinto dal Consiglio di Stato il 27 marzo 2013.

                            B.  Decaduto infruttuoso il 28 giugno 2013 il tentativo di conciliazione (CM 2013.12), il 27 settembre 2013 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina perché vietasse a AO 1 e AO 2 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di aprire quattro finestre a prospetto sulla facciata sud dell'edificio posto sul loro fondo, rispettivamente fosse ordinato loro di chiuderle. In via cautelare essa ha instato per l'immediata sospensione dei lavori di costruzione, segnatamente quelli volti all'apertura delle quattro finestre. All'udienza del 4 novembre 2013, indetta per il contraddittorio cautelare, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza. Non essendoci altre prove da assumere oltre ai documenti prodotti con i rispettivi memoriali, le parti hanno proceduto seduta stante alle arringhe finali, ribadendo una volta di più i loro argomenti. Statuendo in via cautelare il 3 gennaio 2014, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 300.– a carico dell'istante, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 500.– per ripetibili.

                            C.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 gennaio 2014 per ottenere che il decreto cautelare sia riformato nel senso di accogliere

                                  l'istanza. In una lettera dell'11 febbraio 2014 AO 1 e AO 2 hanno concluso per la reiezione dell'appello. Preso atto che nel frattempo i lavori di costruzione erano terminati, così interpellata dal vicepresidente di questa Camera, AP 1 ha confermato un interesse attuale e concreto all'emanazione della sentenza da parte di questa Camera.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore non ha fissato il valore litigioso, ma l'istante, così invitata dal primo giudice, ha indicato lo stesso in almeno fr. 30 000.–, cifra che non ha dato adito a reazioni e che a prima vista può apparire verosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto in rassegna è stato notificato alla patrocinatrice dell'istante il 7 gennaio 2014. Introdotto il 17 gennaio successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                             2.  Il Pretore, in sintesi, ha respinto l'istanza poiché trattandosi di una trasformazione parziale, la situazione attuale rimane acquisita. E siccome le finestre esistevano da tempo non si riscontra una violazione delle norme sulle distanze degli art. 125 e segg. LAC, donde l'infondatezza della causa di merito. Nell'appello AP 1 ribadisce che le finestre sono nuove, quelle esistenti essendo semplici prese d'aria, e che esse non rispettano le norme legali sulle distanze. Se non che, come si è detto, i lavori di costruzione sono terminati e le quattro finestre litigiose sono ormai state aperte. In tali circostanze l'appello, volto a ordinare ai convenuti di “interrompere immediatamente i lavori di costruzione” è manifestamente superato dagli eventi.

                                  L'appellante fa invero valere che il rimedio giuridico ha tuttora un interesse concerto attuale poiché “ciò che sarà stabilito riguardo al fumus boni iuris potrà avere un carattere pregiudiziale” in particolare sulla “prescrittibilità dell'azione”. In realtà essa si diparte dalla convinzione che il giudizio cautelare dia un'anticipazione sulla fondatezza dell'azione. A torto. Chiamato a statuire su una richiesta di provvedimenti cautelari il giudice esamina se siano dati i presupposti del­l'art. 261 cpv. 1 CPC, non se sia fondata la causa. Certo, l'istante deve rendere verosimile che “un suo diritto è leso o minacciato di esserlo” (lett. a), ma a tal fine è sufficiente ch'egli adduca elementi idonei a far apparire la lesione oggettivamente plausibile, nulla escludendo poi che la situazione possa essere diversa. Allo stesso gli incombe così di rendere verosimile le prospettive di successo dell'azione e non invece di recare una prova piena (I CCA, sentenza inc. 11.2015.49 del 2 febbraio 2016, consid. 5 con riferimenti; v. anche Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 261 con rinvii). Ne segue che l'appello va pertanto stralciato dai ruoli (art. 242 CPC).

                             3.  Nelle circostanze descritte rimane unicamente da statuire sulle spese e le ripetibili dell'attuale decreto, fermo restando che le spese giudiziarie di una causa diventata senza interesse vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende perciò delle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/ Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 16 ad art. 107).

                             4.  In concreto l'istante potrà fors'anche avere reso verosimile la lesione di un suo diritto (alla proprietà), senza che i convenuti siano al beneficio di un diritto di sporgenza ma non ha mai accennato nemmeno di scorcio all'ipotesi di un pregiudizio “difficilmente riparabile”. E chi postula provvedimenti cautelari deve rendere verosimile anche tale secondo requisito cumulativo (art. 261 cpv. 1 lett. b CPC). Che l'apertura di finestre a prospetto possa causare qualche inconveniente al vicino è possibile. Ma per tacere del fatto che l'interessata non ha sostanziato il pregiudizio patito, nulla rende verosimile che lo stesso sia difficilmente risarcibile. Né l'apertura delle finestre appariva irrimediabile, giacché in esito all'azione di merito esse potrebbero essere chiuse o adattate senza particolari accorgimenti. In definitiva, non fosse diventato caduco, l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto.

                             5.  Le spese processuali seguono così la soccombenza dell'appellante, ma nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che il processo di appello termina senza sentenza (art. 21 LTG). Non si pone problema di ripetibili, i convenuti non essendosi avvalsi di un legale per la redazione di una semplice lettera di cinque righe.

                             6.  Relativamente ai mezzi di ricorso esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decreta:                1.  L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; –e.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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