Incarto n. 11.2014.48
Lugano 11 agosto 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa SO.2013.176 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 gennaio 2013 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 12 giugno 2014 presentato da AO 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 30 maggio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1960) e AO 1 (1966) si sono sposati a __________ il 14 settembre 2000. Dal matrimonio sono nate C__________, il 31 marzo 2002, e L__________, il 25 marzo 2004. Il marito è socio e gerente della AP 1 Sagl, attiva nella vendita e riparazione di elettrodomestici. La moglie lavora a tempo parziale per lo Stato del Cantone Ticino ed esercita parallelamente l'attività di __________ in proprio.
B. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 17 gennaio 2012 da AO 1, con sentenza del 16 gennaio 2013 Il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo in cui i coniugi dichiaravano di vivere separati dal 20 settembre 2011 e pattuivano l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie (proprietà per piani n. 18 632 della particella n. 302 RFD di __________), alla quale sono state affidate le figlie, riservato il diritto di visita paterno (inc. SO.2012.191).
C. Nel frattempo, il 15 gennaio 2013, AO 1 si è rivolta nuovamente al Pretore per ottenere un contributo alimentare di fr. 3136.– mensili, uno di fr. 1971.– mensili per C__________ e uno di fr. 1817.– mensili per L__________, assegni familiari non compresi, oltre a un contributo straordinario di fr. 2537.50 per le figlie. Chiamato a esprimersi per scritto, con memoriale del 13 febbraio 2013 AP 1 ha offerto unicamente un contributo alimentare di fr. 615.– mensili per ogni figlia, assegni familiari non compresi. Alla discussione del 18 febbraio 2013 il Pretore aggiunto ha omologato un accordo raggiunto dai coniugi sull'assegnazione dell'alloggio coniugale al marito e ha preso atto che AP 1 si impegnava a versare, pendente causa, un contributo alimentare per moglie e figlie di complessivi fr. 3200.– mensili. Per il resto le parti hanno riaffermato i loro punti di vista.
D. Ultimata l'istruttoria, il 18 marzo 2014 i coniugi hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 6 maggio 2014 l'istante ha aumentato la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 3529.35 mensili “oltre agli oneri fiscali” dal 1° agosto al 31 dicembre 2012 e a fr. 3393.75 mensili dopo di allora, confermando la citata richiesta di contributo alimentare per le figlie. Nel proprio memoriale conclusivo di quello stesso giorno il convenuto ha offerto un contributo alimentare di fr. 295.– mensili per C__________ e uno di fr. 331.– mensili per L__________.
E. Statuendo con sentenza del 30 maggio 2014, il Pretore aggiunto ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 450.75 mensili dal 1° agosto al
31 dicembre 2012, di fr. 676.85 mensili dal 1° gennaio al
31 dicembre 2013 e di fr. 694.60 mensili dal 1° gennaio 2014 in poi, come pure un contributo alimentare per C__________ di fr. 2010.– mensili dal 1° agosto 2012 e uno di fr. 1650.– mensili per L__________, sempre dal 1° agosto 2012, assegni familiari non compresi. Egli ha obbligato inoltre il convenuto a versare all'istante fr. 2464.65 per spese straordinarie in favore delle figlie. Gli oneri processuali di complessivi fr. 3000.– sono stati posti per un quinto a carico dell'istante e per la rimanenza a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 4800.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 giugno 2014 nel quale chiede che – previa concessione dell'effetto sospensivo – la decisione impugnata sia riformata, sopprimendo il contributo alimentare per la moglie e riducendo quello in favore delle figlie come segue:
per C__________:
fr. 422.10 mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2012, più l'assegno familiare e
fr. 440.70 mensili dal 1° gennaio 2013, più l'assegno familiare;
per L__________:
fr. 346.500 mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2012, più l'assegno familiare e
fr. 361.80 mensili dal 1° gennaio 2013, più l'assegno familiare.
Egli postula altresì l'annullamento della partecipazione alle spese straordinarie per le figlie. Con decreto del 9 luglio 2014 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per i contributi alimentari dovuti dal 1° agosto 2012 al 31 maggio 2014, ma non per il resto. Nelle sue osservazioni del 14 luglio 2014 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi in discussione (la differenza tra la richiesta dell'istante e l'offerta del convenuto calcolata sull'arco di vent'anni, la durata di misure a protezione dell'unione coniugale essendo incerta: art. 92 cpv. 2 CPC). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione del Pretore aggiunto è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 2 giugno 2014. Presentato il 12 giugno 2014 (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è quindi ricevibile.
2. Litigiosi rimangono, anche in questa sede, il contributo alimentare per la moglie e quello per le figlie. A tal fine il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del marito quale dipendente della propria ditta in fr. 5855.60 mensili (senza gli assegni familiari) nel 2012 e in fr. 5919.50 mensili (senza assegni familiari) nel 2013, constatando che dal 2008 al 2014 costui aveva percepito anche gratifiche per una media di fr. 3500.– mensili. Tuttavia il primo giudice ha appurato che durante la vita in comune la famiglia non destinava l'intero stipendio del marito al proprio mantenimento, ma accantonava risparmi. Egli ha ritenuto così che AP 1 andasse chiamato a sostentare la famiglia in base al reddito effettivo che devolveva a tale scopo durante la comunione domestica, esclusa la quota destinata al risparmio, in modo da finanziare il livello di vita sostenuto dalla moglie prima della separazione.
Premesso ciò, il Pretore aggiunto ha calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3443.45 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 38.85, ammortamento fr. 79.95, spese accessorie fr. 181.85, premio della cassa malati fr. 288.45, assicurazione dello stabile fr. 32.15, assicurazione dell'automobile fr. 192.85, imposta di circolazione fr. 63.90, assicurazione dell'economia domestica fr. 36.55, assicurazione sulla vita fr. 288.50, protezione giuridica fr. 40.40, onere fiscale fr. 1000.–). Quanto alla moglie, egli ne ha definito il reddito in fr. 3365.40 (fr. 1228.80 quale funzionaria del Cantone, fr. 2136.60 da attività lucrativa indipendente) e il fabbisogno minimo in fr. 3930.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione con spese accessorie fr. 826.15, posteggio fr. 120.–, premio della cassa malati fr. 284.50, franchigia della cassa malati e costi della salute fr. 42.55, tassa rifiuti fr. 29.35, assicurazione dell'automobile fr. 119.30, imposta di circolazione fr. 63.90, assicurazione dell'economia domestica fr. 36.60, assicurazione RC privata fr. 16.90,
protezione giuridica fr. 40.40, onere fiscale fr. 1000.–), portato a fr. 4060.– mensili dal 1° gennaio 2014, visto l'aumento a fr. 412.75 del premio per la cassa malati.
Il fabbisogno in denaro delle figlie, infine, è stato stimato dal Pretore aggiunto sulla scorta dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 2010.– mensili per C__________ e in fr. 1650.– mensili per L__________. Fondandosi su tali accertamenti, il primo giudice ha obbligato così il convenuto a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 450.75 mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2012, di fr. 676.85 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 e di fr. 694.60 mensili dal 1° gennaio 2014 in poi, come pure uno di fr. 2010.– mensili per C__________ e uno di fr. 1650.– mensili per L__________ assegni familiari non compresi. Egli ha condannato inoltre AP 1 a versare alla moglie fr. 2464.65 di contributo per le spese straordinarie delle figlie.
3. L'appellante chiede di accertare il proprio fabbisogno in fr. 5117.– mensili, rimproverando al Pretore aggiunto di avere ridotto il costo dell'alloggio (ovvero l'onere ipotecario) da fr. 1000.– a fr. 38.85 mensili, così come le spese accessorie da fr. 306.85 a fr. 181.85 mensili. Egli chiede inoltre di riconoscergli il premio dell'assicurazione RC (fr. 11.80) e l'imposta di circolazione di quattro motociclette (fr. 41.15), la franchigia della cassa malati (fr. 125.–), gli interessi di un prestito elargitogli dalla propria ditta per l'acquisito di un immobile a __________ (fr. 187.50), gli oneri ipotecari (fr. 141.65), il premio per l'assicurazione dello stabile (fr. 39.80) e dell'economia domestica di tale abitazione (fr. 17.60). Simili pretese vanno esaminate singolarmente.
a) Per quel che è dell'onere ipotecario gravante l'abitazione a __________, è fuori dubbio che dopo la fine della comunione domestica entrambi i coniugi debbano beneficiare – possibilmente – di condizioni abitative paritarie (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4, 1995 pag. 142 n. 21). Tuttavia l'uguaglianza non si rispetta necessariamente riconoscendo ad ambedue lo stesso costo dell'alloggio, bensì riconoscendo abitazioni – per quanto possibile – equivalenti dal profilo qualitativo (I CCA, sentenza inc. 11.2010.37 del 16 settembre 2013, consid. 13b con richiamo). Né la parità di trattamento è destinata a riconoscere costi inesistenti (I CCA, sentenza inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio 2012, consid. 5a). Posto ciò, in concreto per l'abitazione coniugale di __________ l'interessato spende non più di fr. 38.55 mensili, corrispondenti nel 2013 agli interessi ipotecari (doc. 27). Nulla giustifica di includere nel suo fabbisogno minimo un costo superiore all'ammontare della spesa effettiva (sentenza del Tribunale federale 5A_266/2015 del 24 giugno 2015, consid. 7.2.2.3 con riferimenti), tanto meno se si pensa che dal profilo qualitativo l'appartamento locato dalla moglie a __________ appare sostanzialmente equivalente all'abitazione occupata dal solo marito.
b) In merito alle spese accessorie, un coniuge che vive in casa propria deve assumere – per comune esperienza – la manutenzione ordinaria dello stabile, alla stregua di qualsiasi proprietario immobiliare (RtiD I-2015 pag. 867 consid. 5a). Se non che, nella fattispecie il Pretore aggiunto ha riconosciuto proprio nel fabbisogno minimo di AP 1 i costi comprovati. Il convenuto non indica a quali altri esborsi egli debba far fronte. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello sfugge finanche a ulteriore disamina.
c) Per quel che riguarda il premio della cassa malati, l'appellante si limita a esporre la cifra di fr. 323.95 mensili, ma non spiega perché l'importo riconosciuto dal primo giudice (fr. 288.45 mensili) sarebbe erroneo, tanto meno ove si pensi che tale cifra figura sul conteggio del gennaio 2013 (doc. 2) 1° foglio). Né egli illustra a che cosa si riferisca la richiesta di pagamento di fr. 35.50 mensili “per LCA”, limitata a tre mesi, di cui al doc. 27 (2° foglio). Quanto alla franchigia, l'interessato non si confronta con l'argomentazione del Pretore aggiunto, secondo cui egli non soffre di particolari problemi di salute. E una franchigia va inserita nel fabbisogno minimo solo qualora l'assicurato sia solito esaurirla (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c), ciò che in concreto non è reso verosimile (contrariamente a quanto ha reso verosimile la moglie), il fatto di esibire la polizza di assicurazione non essendo sufficiente al proposito (I CCA, sentenza inc. 11.2013.18 del 16 aprile 2015, consid. 6). Il precetto della parità di trattamento non serve per altro – come detto – a riconoscere nel fabbisogno minimo di un coniuge spese virtuali.
d) Per quanto attiene ai costi delle motociclette, a ragione l'appellante ricorda invece che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. Il coniuge che durante la vita in comune aveva a disposizione un veicolo ha diritto così di vedersi inserire nel proprio fabbisogno i costi del veicolo anche dopo la separazione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2014.8 del 17 novembre 2014, consid. 7e). Nel caso specifico la moglie ha contestato la spesa del convenuto (“ognuno si paga i propri hobby”: memoriale conclusivo, pag. 9), ma non ha preteso che durante la comunione domestica il marito non avesse in dotazione le quattro moto. E siccome anche al marito dev'essere garantito il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, ciò che il bilancio della famiglia consente, la spesa di complessivi fr. 152.95 mensili – verosimile (doc. 32 e 33) – va ammessa nel fabbisogno del convenuto.
e) In merito all'abitazione secondaria di __________, l'appellante non revoca in dubbio che i relativi costi siano sorti dopo la fine della comunione domestica, al punto da giustificarli con l'affermazione che “erano già in previsione”. La moglie contesta l'assunto (osservazioni, pag. 5 a metà), che per di più è nuovo e come tale irricevibile (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC), oltre che non reso verosimile. L'abitazione di __________, in effetti, non faceva parte del tenore di vita della famiglia e nel fabbisogno del marito non può essere incluso un debito contratto dopo la separazione dei coniugi. Senza trascurare che l'appellante cade in palese contraddizione, giacché da un lato pretende di mantenere il tenore di vita precedente inserendo un tale costo nel proprio fabbisogno, e dall'altro lato lamenta un ammanco nel bilancio familiare, dimenticando che in tal caso solo le spese strettamente necessarie possono essere riconosciute. Ne segue, in definitiva, che il fabbisogno dell'appellante si attesta a fr. 3596.40 mensili.
4. AP 1 critica altresì il fabbisogno della moglie, chiedendo di ridurlo da fr. 3930.– mensili, rispettivamente
fr. 4060.– mensili, a fr. 3217.45 mensili. Fa valere che l'onere fiscale di fr. 1000.– stimato dal primo giudice è inverosimile a fronte di un reddito della moglie di fr. 3356.40 mensili e va ricondotto a fr. 200.–. Per l'appellante, inoltre, nemmeno la franchigia della cassa malati dev'essere ammessa, sia perché a lui la franchigia non è stata riconosciuta, sia perché neppure la moglie accusa particolari problemi di salute.
a) Per quel che concerne l'onere fiscale, il Pretore ha ripreso la stima di fr. 1000.– mensili prospettata dalla moglie sulla scorta della richiesta d'acconto 2012 relativa all'imposta cantonale (doc. OO). È vero che quella richiesta si riferiva a entrambi i coniugi ed è altrettanto vero che, si considerasse il solo reddito della moglie, un carico fiscale di fr. 1000.– mensili appare poco verosimile. Resta il fatto che la moglie deve pagare ormai le imposte federali, cantonali e comunali non solo sul reddito conseguito, ma anche sui contributi di mantenimento che riceve (art. 22 lett. f LT e 23 lett. f LIFD), il cui ammontare è dedotto dal reddito del coniuge debitore (art. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Tenuto conto di ciò, l'onere tributario di fr. 1000.– mensili non può dirsi privo di verosimiglianza.
b) Circa la franchigia della cassa malati, già si è detto che la moglie ha – contrariamente al marito – documentato la spesa (doc. N1), onde la verosimiglianza delle premesse per il suo riconoscimento (sopra, consid. 3c). Se ne conclude che il fabbisogno minimo della moglie va confermato in fr. 3930.– mensili fino al 31 dicembre 2013 e in fr. 4060.– mensili dopo di allora.
5. Riguardo alle figlie, l'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di avere fissato i contributi alimentari senza tenere conto del suo diritto di visita più esteso rispetto a quello usuale. Egli rammenta di ospitare le figlie due notti la settimana, oltre a un fine settimana
su due, provvedendo mediamente a quattro pasti la settimana contro i due usuali. Ciò sgrava la madre dei costi del vitto – egli soggiunge – nella misura del 30%, di modo che il contributo alimentare per C__________ va ridotto di fr. 106.50 mensili e quello per L__________ di fr. 85.50 mensili.
a) Nella fattispecie AP 1 ospita le figlie due notti infrasettimanali, il mercoledì e il giovedì (con cena), e un fine settimana su due (dal sabato mattina al lunedì). Si tratta di incontri più estesi di quelli abitualmente riconosciuti, nel Cantone Ticino, a un genitore non affidatario con figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Ora, nell'ambito di un consueto diritto di visita (di norma, un fine settimana su due) il genitore non affidatario deve provvedere mediamente a un pranzo e a una cena la settimana, senza che ciò giustifichi – per principio – riduzioni del contributo alimentare a suo carico (RtiD I-2013 pag. 718 consid. 7, II-2012 pag. 795 consid. 8). Nella fattispecie però il diritto di visita comprende due sere la settimana con pernottamento più della regola. Per rapporto all'ordinario diritto di visita quindicinale, in cui il genitore non affidatario deve farsi carico di due pranzi e due cene in 15 giorni (due pasti la settimana in media), nel caso specifico l'appellante offre alle figlie due cene supplementari la settimana. La madre si vede sgravare così, ogni settimana, di due pasti sui 12 cui essa dovrebbe provvedere se il marito beneficiasse soltanto di un abituale diritto di visita (due pasti settimanali rimangono – come detto – a carico del genitore non affidatario). Di ciò è giusto tenere conto, inserendo nel fabbisogno minimo del marito un sesto delle spese per il vitto previste dalle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.
La stessa cifra va tolta dal contributo alimentare che l'appellante deve versare nelle mani della moglie (analogamente: RtiD I-2013 pag. 719 consid. 7c, II-2012 pag. 795 consid. 8). Il fabbisogno in denaro delle figlie non muta, ma il genitore non affidatario si vede riconoscere una quota di tale fabbisogno nella misura in cui sgrava l'altro genitore. Per quanto riguarda C__________, l'appellante assicura così il vitto fino a concorrenza di fr. 52.– mensili (dei fr. 315.– previsti dalla tabella 2012 correlata alle note raccomandazioni) e per quel che è di L__________ fino a concorrenza di fr. 55.– mensili (dei fr. 335.– previsti dalla medesima tabella).
b) Come si vedrà in appresso (consid. 6d), nel fabbisogno in denaro di C__________ vanno inseriti nondimeno fr. 77.– mensili per le ricorrenti cure di psicoterapia. Il fabbisogno in denaro di lei passa di conseguenza a fr. 2087.– mensili, mentre quello di L__________ va confermato in fr. 1650.– mensili. AP 1 essendo abilitato a trattenere dal contributo di mantenimento fr. 52.– mensili per il vitto di C__________ e fr. 55.– mensili per quello di L__________, in ultima analisi egli deve versare fr. 2035.– mensili per la figlia maggiore e fr. 1595.– mensili per la minore.
6. Per quel che attiene alle spese straordinarie delle figlie (art. 286 cpv. 3 CC), il Pretore aggiunto ha riconosciuto le tasse di iscrizione ai corsi seguiti dalle ragazze (fr. 1675.–), i costi per la psicoterapia di C__________ (fr. 920.–), le quote delle associazioni cui le figlie aderiscono (fr. 120.–), le spese per l'acquisto di sci e di una chitarra (fr. 462.–) e quelle per le cure di ortodonzia in favore di C__________ (parte non rimborsata dalla cassa malati: fr. 1752.25) per complessivi fr. 4929.25, di cui la metà a carico del convenuto (fr. 2464.65). L'appellante contesta ciò, facendo valere – sostanzialmente – che non si tratta di esborsi straordinari né imprevisti, ma di bisogni già noti al momento in cui è stato fissato il contributo alimentare, senza dimenticare che egli non è nemmeno stato interpellato al momento dell'assunzione dei costi.
a) I criteri per il riconoscimento di spese straordinarie sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati riassunti dal primo giudice. Al riguardo basti rammentare che tali spese devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state prese in considerazione quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che quest'ultimo non permette di coprire. Se l'esigenza è già nota o prevedibile al momento in cui è fissato il contributo alimentare ordinario, essa va presa in considerazione nell'ambito di tale contributo (sentenza del Tribunale federale 5C. 204/2002 del 31 marzo 2002, consid. 5.1 in: Fam.Pra.ch 2003 pag. 731).
b) Per converso, un genitore affidatario non può affrontare spese per i figli a piacimento e pretenderne poi automaticamente il rimborso dall'altro. Al contrario: dandosi una spesa straordinaria, egli deve rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le concrete possibilità di entrambi i genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2011.85 dell'11 ottobre 2012, consid. 8). Nel caso specifico l'appellante si duole a ragione di non essere stato previamente interpellato sui costi. Non asserisce tuttavia che questi fossero inutili e che non possano essere assunti nell'interesse delle figlie nell'ambito di un normale sviluppo educativo o sportivo. L'omissione può dunque ritenersi sanata.
c) Nelle circostanze descritte il costo di attività che fanno parte della normale offerta scolastica, come la settimana verde (doc. T, 2° foglio) o quella bianca (doc. T, 9° foglio), rientra nel fabbisogno ordinario del figlio. Straordinaria è invece la spesa per attività extrascolastiche come la partecipazione a corsi di chitarra (doc. T, 2° foglio: fr. 700.–), a corsi estivi (doc. T, 5° e 6° foglio: fr. 100.– ) o a trasferte organizzate da associazioni sportive per corse d'orientamento (doc. T, 4°,7° e 9° foglio: fr. 560.–). Tali costi, in altri termini, non possono ritenersi compresi nelle “altre spese” previste dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11). Compresa in quella voce è invece l'ordinaria quota di iscrizione a sodalizi sportivi o a organizzazioni analoghe (doc. T, 30° foglio).
d) Relativamente ai costi della psicoterapia in favore di C__________, dagli atti risulta che la ragazza segue tali corsi almeno dall'agosto del 2011, quando i genitori vivevano ancora assieme. Trattandosi di una spesa prevedibile e ricorrente, già nota al momento in cui è stato chiesto il contributo alimentare, l'esborso non andava riconosciuto come spesa straordinaria, bensì calcolato nel fabbisogno in denaro della figlia. In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, la spesa di fr. 77.– mensili, documentata (doc. T, dall'11° al 14° foglio), va inclusa così nell'ordinario contributo alimentare.
e) Carattere straordinario hanno di contro le spese per cure di ortodonzia non coperte della cassa malati (fr. 1752.25: doc. LL), di norma imprevedibili e temporanee (v. Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 19 ad art. 286 CC), e per l'acquisto di strumenti musicali o di specifici articoli sportivi, come gli sci (doc. T, 32° e 33° foglio; Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13). In definitiva la quota di spese straordinarie a carico del convenuto ammonta così a fr. 1787.15. L'appello va accolto entro tali limiti.
7. AP 1 invoca la garanzia del proprio fabbisogno minimo, sostenendo che con un reddito di fr. 5855.60 mensili nel 2012 e di fr. 5919.50 mensili in seguito tale fabbisogno (fr. 5117.– mensili) non è coperto. Di conseguenza – egli afferma – con il proprio margine disponibile egli può partecipare soltanto al mantenimento delle figlie, senza nulla dovere alla moglie. L'argomentazione è infondata. Che nel caso in cui un bilancio coniugale registri un ammanco il coniuge debitore di un contributo alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è pacifico (DTF 140 III 339 consid. 4.3 con numerosi rinvii). A prescindere dal fatto però che in concreto il fabbisogno minimo di AP 1 non eccede fr. 3596.40 mensili (sopra, consid. 3e), il Pretore aggiunto ha accertato, oltre allo stipendio di fr. 5855.60 mensili nel 2012 e di fr. 5919.50 mensili nel 2013, l'incasso di gratifiche tra il 2008 e il 2014 per una media di fr. 3500.– mensili. Il reddito del convenuto ammontava perciò a fr. 9355.60 mensili nel 2012 ed è passato a fr. 9419.50 mensili dal 2013.
Ne discende che all'appellante rimangono, una volta versati i contributi alimentari per moglie e figlie di complessivi fr. 4080.75 mensili nel 2012, fr. 4324.85 nel 2013 e fr. 4324.60 mensili da allora in poi, rispettivamente fr. 5274.85, fr. 5030.75 e fr. 5031.– mensili con cui può finanziare senza problemi il proprio fabbisogno minimo di fr. 3596.40 mensili. Certo, il Pretore aggiunto ha rilevato che durante la vita in comune non tutto lo stipendio del marito era destinato al mantenimento famiglia. A quanto ammontasse la quota destinata al risparmio non è dato tuttavia di sapere. Né l'appellante pretende che la sostanza accantonata, di fr. 704 600.– nel 2011 (tassazione agli atti), generi redditi insufficienti per finanziare il proprio fabbisogno minimo. E quand'anche i redditi non fossero sufficienti, nelle condizioni illustrate egli sarebbe tenuto a usare parte della sostanza (RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4 con riferimenti di giurisprudenza). Sia come sia, egli non può seriamente asserire di essere costretto a vivere sotto il minimo esistenziale e dirsi sprovvisto di mezzi sufficienti per far fronte ai contributi alimentari o alla quota di spese straordinarie per le figlie. Su questo punto l'appello denota la sua inconsistenza.
8. Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una leggera diminuzione del contributo alimentare per L__________ e una riduzione della sua quota di partecipazione alle spese straordinarie per le figlie, ma esce sconfitto sul resto. Si giustifica così che sopporti quattro quinti degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Nel complesso il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo relativo alle spese giudiziarie e alle ripetibili di prima sede, che può rimanere invariato.
9. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
3. AO 1 è condannato a versare anticipatamente dal 1° agosto 2012 un contributo alimentare per la figlia C__________ di fr. 2035.– mensili, assegni familiari non compresi, e un contributo alimentare per la figlia L__________ di fr. 1595.– mensili, assegni familiari non compresi.
4. AP 1 è condannato a versare a AO 1 la somma di fr. 1787.15 per spese straordinarie delle figlie.
Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
II. Le spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per quattro quinti a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).