Incarto n. 11.2014.47
Lugano 19 settembre 2016/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2013.118 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 18 marzo 2013 da
AO 1 (FR) (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello dell'11 giugno 2014 presentato da AP 1 contro la sen-tenza emessa dal Pretore il 12 maggio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 novembre 1996 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato, in luogo e vece del Pretore, il divorzio tra AP 1 (1966) e N__________ (1972), omologando una convenzione in cui il primo si impegnava – fra l'altro – a versare un contributo alimentare indicizzato per la figlia AO 1, nata il 21 agosto 1993, di fr. 830.– mensili (assegno familiare non compreso) dal “diciassettesimo anno di età sino al compimento della maggiore età o eventualmente a compimento della formazione scolastica”. AP 1, che lavora per la A__________ SA di __________, si è risposato il 24 agosto 2001 con Ma__________, dalla quale ha avuto due figlie (Mi__________, nata il 29 agosto 2003, e Mo__________, nata il 12 ottobre 2005). N__________, senza attività lucrativa, si è risposata a sua volta il 18 aprile 2002 con L__________, dal quale ha avuto tre figli (R__________, nato il 9 giugno 2002, J__________, nato il 2 settembre 2004, e V__________, nata il 17 ottobre 2005).
B. Nel 2007 AO 1, che dal 1999 viveva in Brasile con la madre e il patrigno, è rientrata a __________, dove nel giugno del 2011 ha ottenuto un diploma di impiegata qualificata alla scuola media di commercio dell'__________. Nel settembre del 2011 essa ha cominciato a frequentare la scuola alberghiera “__________, __________” a __________ e a tal fine si è trasferita a __________ (Canton Friburgo) dalla madre, nel frattempo rientrata in Svizzera con la famiglia. Intanto, al compimento del 18° anno di età della figlia (21 agosto 2011), AP 1 ha cessato il versamento del contributo alimentare.
C. Decaduto infruttuoso il 28 novembre 2012 il tentativo di concilia-zione (inc. CM.2012.672), il 15 marzo 2013 AO 1 ha con-venuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili dall'ottobre del 2011. Invitato a presentare osservazioni, AP 1 ha proposto il 23 aprile 2013 di respingere l'azione, contestando la propria legittimazione passiva con l'argomento che le rette scolastiche della figlia erano già state pagate dal patrigno. Al dibattimento del 22 maggio 2013 le parti hanno riconfermato le rispettive posizioni. L'istruttoria è iniziata quello stesso giorno ed è terminata il 24 ottobre 2013. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 31 gennaio 2014 l'attrice ha ridotto la richiesta di contributo alimentare a fr. 1500.– mensili, sempre dall'ottobre del 2011. Nel proprio memoriale, del 4 febbraio 2014, il convenuto ha ribadito il suo punto di vista, sostenendo che l'attrice non aveva alcun interesse degno di protezione a procedere nei suoi confronti.
D. Statuendo il 12 maggio 2014, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha condannato AP 1 a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili dal 23 ottobre 2011 al 30 giugno 2014, assegni familiari non compresi. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3045.– per ripetibili ridotte. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'attrice è stata respinta.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 giugno 2014 nel quale chiede che la petizione sia respinta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 23 luglio 2014 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello, sollecitando una provvigione ad litem di fr. 1500.– per la procedura di secondo grado. AP 1 non ha formulato osservazioni a quest'ultima richiesta.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, qualora si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza del Pretore è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 13 maggio 2014. Introdotto l'11 giugno 2014, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che l'attrice aveva un interesse legittimo ad agire, il diritto al mantenimento di un figlio essendo “di natura inalienabile, non cedibile, rispettivamente non soggetto a scadenze di sorta, quindi non destinato a prescriversi né a essere dichiarato perento”. A suo parere, salvo la limitazione temporale di un anno prevista dall'art. 279 cpv. 1 CC, il fatto di non chiedere prestazioni alimentari non estingue il diritto al mantenimento. Poco importa dunque che nel frattempo L__________ avesse finanziato gli studi dell'attrice, tale circostanza non comportando la perdita della legittimazione attiva da parte di AO 1 e non rendendo l'azione abusiva.
Ciò posto, il Pretore ha verificato le premesse dell'art. 277 cpv. 2 CC per il mantenimento di un figlio maggiorenne, giungendo alla conclusione che in concreto la mancanza di rapporti personali tra padre e figlia dal settembre del 2011 in poi non era imputabile alla sola figlia. A mente sua, quand'anche AP 1 avesse saputo al più tardi fra il 21 giugno 2011 e la fine di luglio del 2011 quali fossero gli intendimenti dell'attrice e i relativi costi di formazione, in proposito egli era già stato coinvolto “sia prima della maggiore età della figlia, sia in un'ottica di continuità rispetto alle modalità di coinvolgimento del padre in passate occasioni (vedi il trasferimento in e dal Brasile) e al clima di incomunicabilità tra i genitori”. Tanto più, egli ha soggiunto, che già prima di terminare la scuola di commercio AO 1 aveva manifestato l'intenzione di continuare la formazione professionale. E il Pretore ha escluso che la frequentazione della scuola alberghiera costituisse una seconda formazione, poiché già nella primavera del 2011 era chiaro che il traguardo della figlia non consisteva nel mero ottenimento di un diploma di commercio presso l'__________.
Quanto all'ammontare del contributo alimentare, il Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 8499.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo (maggiorato del 20%) di fr. 3967.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, oneri ipotecari fr. 76.70 [già dedotte le quote comprese nei fabbisogni della moglie e dei figli], spese accessorie fr. 142.90, premio della cassa malati fr. 315.85, assicurazione complementare fr. 33.20, previdenza fr. 547.15, imposta di circolazione fr. 87.–, assicurazione dell'automobile fr. 135.60, assicurazione giuridica fr. 36.75, quota TCS fr. 8.60, assicurazione dell'economia domestica fr. 62.40, onere fiscale fr. 1010.–). Stimato il fabbisogno in denaro di Mi__________, di fr. 883.– mensili, e di Mo__________, di fr. 852.–, il Pretore ha constatato un margine disponibile del convenuto di fr. 2797.– mensili.
Relativamente a AO 1, il primo giudice ha ritenuto che, riducendo la pretesa a fr. 1500.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 4000.– mensili, essa “sembrerebbe aver considerato l'opportunità per un figlio maggiorenne di sopperire di principio da sé – foss'anche vedendosi imputare un reddito ipotetico – al proprio sostentamento”. In definitiva, “dandosi la necessità di considerare l'insieme delle circostanze, tra le quali in concreto la situazione di stallo in punto alle relazioni personali e la corresponsabilità nella rottura dei rapporti”, il Pretore ha accolto la pretesa della figlia dall'ottobre del 2011 (un anno prima dell'introduzione dell'istanza di conciliazione) fino al 30 giugno del 2014, momento in cui la figlia avrebbe dovuto concludere gli studi.
3. L'appellante ripete che la figlia non ha alcun interesse degno di protezione ad agire nei suoi confronti, poiché le rette della scuola alberghiera sono già state pagate tutte da L__________, attuale marito dell'ex moglie. AO 1 non può pertanto esigere da lui quanto ha già ricevuto dal patrigno. Onde l'inutilità e la caducità
dell'azione da lei promossa.
a) Dagli atti risulta che nella primavera del 2011, quando frequentava ancora la scuola media di commercio __________, AO 1 ha superato gli esami di ammissione alla scuola alberghiera “____________________”, ricevendo conferma dell'iscrizione (doc. I, 3° e 4° foglio). La retta dei primi due semestri, che comprendevano il vitto, l'alloggio, il premio della cassa malati, i libri, il materiale didattico e
l'uniforme scolastica (doc. 11), è stata pagata da L__________ patrigno di AO 1, tra l'aprile e il giugno del 2011 (doc. O). Durante l'estate successiva (nel mese di giugno per l'attrice, nel mese di agosto per il convenuto), AO 1 e la madre hanno incontrato AP 1 a __________, sottoponendogli la documentazione scolastica e chiedendogli di partecipare ai costi di formazione nella misura prevista nella convenzione di divorzio, ossia con fr. 800.– mensili (deposizioni di N__________ e di AO 1, del 22 maggio 2013: verbali, pag. 4 e 6). La figlia ha poi cominciato a frequentare la scuola alberghiera nel settembre del 2011, trasferendosi nel Canton Friburgo presso la madre e la di lei famiglia. Tra il maggio e il luglio del 2012 L__________ ha pagato le rette scolastiche del terzo e quarto semestre (doc. P). La figlia ha poi promosso causa nei confronti del padre (l'istanza di conciliazione è del 23 ottobre 2012, la petizione del 18 marzo 2013). Nel frattempo anche le rette dei semestri successivi sono state saldate da L__________ (doc. R).
b) Che il mantenimento dei figli sia a carico dei genitori, i quali sono chiamati a finanziarlo secondo le rispettive possibilità, è pacifico (art. 276 cpv. 1 e 285 cpv. 1 CC), così com'è indubbio che tale obbligo duri fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale del figlio (ove questa intervenga più tardi: art. 277 CC; DTF 139 III 401). Il diritto di famiglia non contempla invece norme specifiche sugli effetti legati al pagamento di contributi di mantenimento da parte di terzi, salvo l'art. 289 cpv. 3 CC, il quale prevede che l'ente pubblico è surrogato nei diritti del figlio quando ne assume il mantenimento. Tornano applicabili così le disposizioni generali del diritto delle obbligazioni (art. 7 CC), in virtù delle quali il terzo che estingue un debito in luogo e vece del debitore libera quest'ultimo fino a concorrenza di quanto ha pagato, anche se il versamento è avvenuto all'insaputa o contro la volontà del debitore. “Terzo” nel senso dell'art 68 CO è chi fornisce la prestazione con la volontà riconoscibile di saldare il debito. Il terzo che contribuisce volontariamente al sostentamento di un figlio, di conseguenza, estingue l'obbligo di mantenimento dei genitori fino a concorrenza di quanto ha pagato, ma può – per principio – esercitare regresso contro i genitori valendosi delle norme sulla gestione d'affari senza mandato. In tal caso il figlio non può più convenire in giudizio i genitori per l'ammontare delle prestazioni versate dal terzo (DTF 123 III 163 consid. 4b e 4c con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5C. 55/2004 del 19 luglio 2004, consid. 3 in: FamPra.ch 2005 pag. 175; v. anche Perrin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 6 seg. ad art. 289; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 38 ad art. 289 CC).
c) In concreto l'attrice non ha mai precisato a che titolo L__________ abbia sopperito al mantenimento di lei. Eppure già nel memoriale di risposta il convenuto aveva contestato la legittimazione attiva della figlia, facendo valere che L__________ l'aveva sostentata in sua vece (“oggetto del contendere è semmai un credito da parte di un terzo che ha pagato le rette per tutta la formazione scolastica e questa non è la sede corretta”: risposta del 23 aprile 2013, pag. 3 in alto). A quella obiezione l'attrice non aveva replicato alcunché, tranne affermare che la sua formazione professionale sarebbe durata almeno fino al giugno del 2014 (udienza del 22 maggio 2013: verbali, pag. 3). Essa non ha mai preteso, tuttavia, di dover rimborsare al patrigno le prestazioni da lui ricevute, né ha mai asserito che – per avventura – il patrigno l'avesse sovvenzionata con riserva, purché ricuperasse almeno parte dell'esborso con l'azione da lei promossa a titolo di mantenimento. Né ciò può essere presunto, le prestazioni che un patrigno o una matrigna fornisce al figlio del coniuge costituendo – di regola – donazioni o prestazioni eseguite in assolvimento di un dovere morale (Piotet in: Commentaire romand, op. cit., n. 4 ad art. 286 CC).
d) L'art. 278 cpv. 2 CC prevede invero che i coniugi si devono vicendevole e adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo alimentare verso i figli non comuni nati prima del matrimonio. Tale norma si applica anche a figli maggiorenni (sentenza del Tribunale federale 5A_440/2014 del 20 novembre 2014, consid. 4.3.2.2 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.1998.111 del 3 febbraio 2000, consid. 7b in: FamPra.ch 2001 pag. 151). Essa istituisce tuttavia un dovere di assistenza meramente sussidiario e non conferisce al figlio una pretesa di mantenimento verso il patrigno o la matrigna. Il figlio può agire solo contro il genitore. Tocca poi al genitore, dandosene il caso, procedere contro il proprio coniuge (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 4 ad art. 278; Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 5ª edizione, pag. 686 n. 1048). Nella fattispecie il patrigno ha assicurato volontariamente il mantenimento dell'attrice dal settembre del 2011 fino al termine degli studi, nel giugno 2014. AO 1 non era più legittimata pertanto ad agire verso il padre per ottenere un contributo alimentare in relazione al medesimo periodo. La sua pretesa è passata, se mai, al patrigno.
e) Non si disconosce che l'azione di mantenimento intentata dal figlio (minorenne o maggiorenne) contro il genitore può rivelarsi infruttuosa se per il proprio sostentamento in pendenza di causa il figlio fa capo a un terzo. In simili circostanze le volontarie prestazioni del terzo estinguono infatti il debito del genitore a mano a mano che il debito sorge, sicché il figlio si vede disconoscere con la stessa progressione la possibilità di procedere nei confronti del genitore. Per ovviare a simile stato di cose il figlio può chiedere nondimeno che il genitore sia tenuto a erogare cautelarmente adeguati contributi in forza dell'art. 303 cpv. 1 CPC (art. 281 cpv. 2 vCC). Nel caso specifico non solo ciò non è avvenuto, ma l'attrice ha adito l'autorità di conciliazione solo nell'ottobre 2012, allorché AP 1 rifiutava ogni versamento sin dal 22 novembre 2011 (doc. 2 nell'inc. CM.2012.672) e il patrigno aveva già pagato le rette scolastiche dei primi quattro semestri (doc. O e P). Il problema della legittimazione attiva era riconoscibile perciò fin dall'inizio.
4. Nelle osservazioni all'appello AO 1 chiede che il padre sia tenuto a corrisponderle una provvigione ad litem di fr. 1500.– per la procedura davanti a questa Camera. Ora, l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti di figli maggiorenni comprende anche – per principio – l'aggravio correlato a spese legali e di patrocinio, in particolare per l'ottenimento di contributi alimentari (DTF 127 I 208 consid. 3f; I CCA, sentenza inc. 11.2013.63 del 30 settembre 2015, consid. 10). La protezione giuridica del figlio in effetti va finanziata anzitutto dai genitori, sempre che sia necessaria e non senza possibilità di esito favorevole (I CCA, sentenza inc. 11.2011.94 del 7 aprile 2014 consid. 12 con rinvio a Hegnauer in: Berner Kommentar, op. cit., n. 39 ad art. 276 CC). Premesso ciò, è verosimile che nel caso in rassegna l'attrice non disponga di mezzi sufficienti per coprire i costi di patrocinio. Né in concreto le sue osservazioni all'appello apparivano del tutto inutili o completamente destituite di buon esito, ove si pensi che il Pretore aveva accolto l'azione. Si giustifica pertanto di riconoscere all'attrice un contributo alle spese processuali per l'introduzione del memoriale del 23 luglio 2014. L'interessata postula il versamento di fr. 1500.–, che all'atto pratico corrisponde alla retribuzione del tempo e dell'impegno che un legale solerte e diligente avrebbe profuso nell'assolvimento di un mandato analogo, senza sollevare contestazioni sovrabbondanti né cadere in prolissità. Il convenuto risultando senz'altro in grado di erogare la somma, la richiesta va accolta di conseguenza.
5. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'attrice (art. 106 cpv. 1 CPC), con obbligo di rifondere al convenuto un'equa indennità per ripetibili. Tenuto conto del fatto che AO 1 non dispone di risorse finanziarie né di mezzi propri, si giustifica tuttavia di prescindere eccezionalmente dal prelievo di oneri. Ciò non esonera l'attrice, in ogni modo, dal versamento di ripetibili. L'esito del giudizio odierno impone altresì una modifica del dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado, che vanno poste a carico dell'attrice. Per quel che è delle ripetibili, il convenuto ha prodotto una nota professionale del suo patrocinatore di complessivi fr. 15 109.20 (onorario fr. 13 440.–, spese fr. 550.– e IVA fr. 1119.20) calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 168 000.– (fr. 4000.– x 12 x 3.5 anni) e dell'aliquota medio-alta dell'8% prevista dall'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Il metodo per la determinazione delle ripetibili fondate sul valore litigioso è di per sé corretto, ma conduce nel caso specifico a un'indennità palesemente esagerata già a prima vista, ove appena si consideri che remunera 48 ore di lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'una (art. 12 del citato regolamento). La causa era sì di una certa complessità in fatto e in diritto, ma ha pur sempre richiesto al patrocinatore del convenuto un dispendio di tempo relativamente contenuto (tre allegati e due udienze). Si può ragionevolmente presumere che un legale solerte e speditivo non avrebbe dedicato a un caso analogo più di 25 ore di lavoro, comprese un paio d'ore per i colloqui con la cliente e la corrispondenza indispensabile.
Nelle condizioni descritte occorre dunque far capo all'art. 13 cpv. 1 del noto regolamento, secondo cui “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e
l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”. Ove un onorario di patrocinio definito ad valorem risultasse insostenibile, il vecchio Consiglio di moderazione ricorreva, applicando l'abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati, a una combinazione del criterio ad valorem con quello ad horam attraverso la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
in cui O era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Non v'è ragione per cui in circostanze analoghe la combinazione del parametro ad valorem con il parametro ad horam non debba valere anche in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria (I CCA, sentenza inc. 11.2014.84 del 3 agosto 2016, consid. 17b). Quanto alla retribuzione a tempo, essa è di fr. 280.– l'ora (art. 12 del noto regolamento). Sulla scorta dei fattori che precedono, l'indennità per ripetibili ammonta così a:
O = 2 x 13 440 x 7000 = fr. 9200.– (arrotondati).
13 440 + 7000
A ciò si aggiungono le spese di fr. 550.– (come figura nella nota professionale) e l'IVA, per un totale di fr. 10 500.– (arrotondati).
6. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. la petizione è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.–, incluse le spese della procedura di conciliazione, sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 10 500.– per ripetibili.
II Non si riscuotono spese processuali. AO 1 rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
III. AP 1 è tenuto a versare a AO 1 un'indennità di fr. 1500.– per il finanziamento delle spese processuali.
IV. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).