Incarto n. 11.2014.46
Lugano 28 aprile 2016/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa CA.2014.3 (successioni: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 20 gennaio 2014 da
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 (patrocinati dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (I) (patrocinato dall'avv. PA 1)
giudicando sull'appello del 2 giugno 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 20 maggio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del 20 maggio 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha confermato il blocco ordinato senza contraddittorio di una cassetta di sicurezza n. __________ appoggiata al conto deposito n. __________ e del conto di risparmio – investimento n. __________ e ogni altra relazione riconducibile a B__________ e/o C__________ presso la __________, succursale di __________. Contestualmente egli ha ordinato all'istituto bancario di produrre gli estratti di tali conti bancari dal 1° gennaio 2004 e “se possibile per ogni anno antecedente”, fissando a AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 un termine di 60 giorni per promuovere l'azione di merito, pena la decadenza del provvedimento cautelare. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 4000.–, sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alle controparti fr. 5000.– per ripetibili.
B. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 giugno 2014 con cui chiede che il decreto impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza o quanto meno limitatamente al blocco della cassetta di sicurezza e di ripartire diversamente le spese giudiziarie. Nelle loro osservazioni del 14 luglio 2014 AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 concludono per il rigetto dell'appello.
C. In pendenza di appello, il 19 aprile 2016, il Pretore ha trasmesso alla Camera una transazione stragiudiziale in cui le parti hanno pattuito di stralciare la causa e il verbale di un'udienza “di prosecuzione della discussione” tenuta dinanzi a lui quello stesso giorno in cui le parti hanno modificato l'accordo e lo invitano a revocare il blocco della cassetta di sicurezza disposto in via cautelare il 20 maggio 2014. In quello stesso verbale il Pretore ha omologato l'accordo a valere “come transazione” e ha revocato i provvedimenti cautelari.
Considerando
in diritto: 1. Una transazione, un'acquiescenza o una desistenza hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), ragion per cui il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Parimenti il giudice stralcia la causa dal ruolo se il procedimento termina per altri motivi (art. 242 CPC). “Transazione” nel senso dell'art. 241 cpv. 2 CPC significa transazione giudiziale, sottoposta al giudice per essere verbalizzata. Come tale, essa vincola poi il giudice in materia di spese (art. 109 cpv. 1 CPC), intendendosi con ciò le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC). Una transazione stragiudiziale invece rimane un contratto di diritto privato e non equivale a una decisione, tant'è che in sede esecutiva costituisce un titolo di rigetto meramente provvisorio dell'opposizione (sentenza del Tribunale federale 4A_191/2013 del 5 agosto 2013, consid. 3.1 con richiami).
2. Nella fattispecie v'è da domandarsi anzitutto se il Pretore potesse ancora disporre della causa, fosse solo per stralciarla dal ruolo. Dal momento che un appello ha pieno effetto devolutivo, solo l'autorità superiore sarebbe stata abilitata a modificare la decisione impugnata. Comunque sia, le parti medesime hanno invitato il Pretore ad agire in tal modo all'udienza del 19 aprile 2016 e non v'è motivo nelle condizioni descritte perché al riguardo questa Camera intervenga d'ufficio. Ciò premesso, in concreto le parti hanno sottoposto al giudice l'accordo da loro concluso per essere messo a verbale. La causa va quindi stralciata dal ruolo per intervenuta transazione. Quanto alle spese del presente decreto, non risulta essere stato pattuito alcunché. Sta di fatto che nell'accordo le parti hanno stabilito di porre le tasse di giustizia e le spese per due terzi a carico di AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 e per un terzo a carico di AP 1, compensate le ripetibili. Ai fini dell'attuale decisione conviene quindi attenersi a tale chiave di riparto.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dal ruolo per transazione.
2. Le spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due terzi a carico di AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 e per un terzo a carico di AP 1, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).