Incarto n. 11.2014.37
Lugano 29 settembre 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente,
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2011.141 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 dicembre 2011 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
giudicando sull'appello del 5 maggio 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 18 aprile 2014;
Ritenuto
in fatto: che nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Bellinzona ha condannato il 10 febbraio 2009 AP 1 (1962) a versare per la figlia G__________, nata il 27 febbraio 2007, un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili (assegni familiari non compresi);
che in una causa di divorzio promossa il 14 dicembre 2011 da AO 1 (1978) il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha sospeso in via cautelare, con decreto del 4 settembre 2013, il contributo alimentare per la figlia relativamente ai mesi di settembre e ottobre del 2013;
che con decreto cautelare del 18 aprile 2014 il Pretore ha poi ridotto il contributo in questione a fr. 400.– mensili (non indicizzati) dal 1° novembre 2013, assegni familiari non compresi;
che contro tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 maggio 2014 per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – che il contributo alimentare sia “ridotto a fr. 400.– mensili non indicizzabili, assegno familiare escluso, a far tempo da quando il padre percepirà un salario di almeno fr. 3000.– mensili netti”;
che una richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata dichiarata senza interesse dal presidente di questa Camera con decreto del 13 maggio 2014;
che non sono state chieste osservazioni all’appello;
che il 25 settembre 2014 AP 1 ha dichiarato a questa Camera di ritirare l’appello e chiesto di “procedere allo stralcio senza ulteriori formalità”;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);
che tuttavia le condizioni finanziarie verosimilmente difficili in cui versa l’appellante, la natura della causa (di diritto di famiglia: art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) e la necessità di moderare la tassa di giustizia, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG), inducono equitativamente a rinunciare a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni;
che per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dall'appellante dinanzi a questa Camera, essa risulta priva d'interesse;
che il diritto all'assistenza giudiziaria è infatti di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso);
che, di conseguenza, ove una parte in causa perda tale sua qualità durante il processo, il gratuito patrocinio cui essa eventualmente beneficia si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti);
che ciò vale a maggior ragione qualora al momento di perdere tale sua qualità la parte non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, in condizioni del genere venendo meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.);
che nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo;
che quando ha ritirato l'appello AP 1 non beneficiava del gratuito patrocinio, ragion per cui è venuto meno il suo interesse a ottenere una decisione in proposito;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione:
avv. avv.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).