Incarto n. 11.2014.36
Lugano 9 novembre 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa DI.2009.402 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 31 marzo 2009 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 3)
contro
AP 1 (ora patrocinata dagli avvocati e PA 1),
giudicando sull'appello del 28 aprile 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 15 aprile 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1958), cittadino italiano, e AP 1 (1963), cittadina britannica, si sono sposati a __________ il 23 agosto 1993. Dal matrimonio sono nati B__________, il 6 ottobre 1995, e J__________, il 26 gennaio 1999. Attivo nella gestione di patrimoni, il marito ha lavorato fino al 31 luglio 2012 per la __________ di __________, di cui è stato anche amministratore e azionista all'80%, e dopo di allora per la __________ di __________ (ora __________), di cui è stato amministratore unico fino al settembre del 2015. Dal 1° dicembre 2015 egli è iscritto ai ruoli della disoccupazione. La moglie non risulta avere esercitato attività lucrativa durante la comunione domestica. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1233 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________, e poi in un appartamento a __________.
B. Il 15 settembre 2006 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo – fra l'altro – l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale, un contributo alimentare per sé di fr. 20 760.– mensili vita natural durante e di fr. 4000.– mensili per ciascun figlio fino ai 12 anni, aumentato a fr. 4800.– mensili fino al termine della formazione scolastica o professionale, la suddivisione degli averi previdenziali conformemente all'art. 122 CC e un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni (inc. OA.2006.593). Contestualmente essa ha sollecitato già in via cautelare una provvigione ad litem di fr. 10 000.–, l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno) e il versamento di un contributo alimentare di fr. 14 000.– mensili per sé e di fr. 3000.– mensili per ogni figlio fino ai 12 anni.
C. Dopo una sospensione della causa in vista di una soluzione amichevole, decaduta infruttuosa, con decreto cautelare del 2 giugno 2008, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie, cui ha affidato i figli, e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili per lei e uno di fr. 1675.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi), come pure ad assumere il costo delle rette scolastiche dell'__________ di __________ e le spese straordinarie dei figli, facendosi carico altresì delle spese di gestione ordinaria dell'abitazione coniugale, delle spese straordinarie di manutenzione, dei premi assicurativi degli interessi ipotecari e degli ammortamenti (inc. DI.2006.1130).
D. Con decreto “supercautelare nelle more istruttorie” dell'11 dicembre 2008 il Pretore, omologando un accordo stipulato dai coniugi, ha modificato in fr. 1535.– mensili il contributo per B__________ e in fr. 1345.– mensili quello per J__________ (inc. DI.2008.1343). Tali importi sono stati adeguati il 14 febbraio 2011, sempre a titolo cautelare, in fr. 1605.– mensili per B__________ e in fr. 1305.– mensili per J__________ (inc. DI.2010.1579, DI.2010.464, DI. 2010.949 e DI.2010.1063). Con ulteriore decreto cautelare del 6 dicembre 2011, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha poi affidato B__________ al padre, ha regolato il diritto di visita materno e ha soppresso il contributo di mantenimento dovuto dal padre al figlio (inc. CA.2011.345 e CA.2011.347).
E. Nel frattempo, il 31 marzo 2009, AO 1 ha instato per una modifica dell'assetto provvisionale, nel senso di vedere soppresso dal 1° aprile 2009 il contributo alimentare per la moglie e ridotti a complessivi fr. 1366.– mensili i costi dell'abitazione coniugale assegnata alla medesima (inc. DI.2009.402). All'udienza del 5 maggio 2009, indetta per la discussione cautelare, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Entrambe le parti hanno notificato mezzi istruttori.
F. Con nuovo decreto “supercautelare nelle more istruttorie” del 22 novembre 2013 il Pretore ha ridotto il contributo per la moglie a fr. 1581.40 mensili dal 1° novembre 2013, lasciando invariato il resto. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 17 febbraio 2014 AO 1 ha presentato un memoriale in cui ha chiesto di modificare il decreto cautelare del 2 giugno 2008 nel senso di esonerarlo dall'obbligo di assumere integralmente le spese straordinarie per i figli e le rette scolastiche, come pure di liberarlo dagli oneri relativi all'abitazione coniugale, proponendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 926.75 mensili. La convenuta è rimasta assente ingiustificata.
G. Statuendo con decreto cautelare del 15 aprile 2014, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza 31 marzo 2009 del marito e ha fissato il contributo di mantenimento per AP 1 come segue:
fr. 1058.15 dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009,
fr. 1463.70 dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010,
fr. 1476.70 dal 1° gennaio 2011 al 13 febbraio 2011,
fr. 1446.70 dal 14 febbraio 2011 al 5 ottobre 2011,
fr. 1396.70 dal 6 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011,
fr. 1277.80 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012,
fr. 1561.20 dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 e
fr. 958.80 dal 1° luglio 2013 in poi.
AO 1 è stato liberato inoltre dalle spese di gestione ordinaria dell'abitazione coniugale, così come dalle relative spese straordinarie di manutenzione, dal pagamento dei premi assicurativi, degli interessi ipotecari e degli ammortamenti. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono state poste per un quinto a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
H. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 aprile 2014 per ottenere che l'istanza 31 marzo 2009 del marito sia respinta. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 2014 AO 1 propone di rigettare l'appello. L'8 maggio 2015 l'appellante ha trasmesso a questa Camera un suo atto scritto del 4 maggio 2015 all'attenzione del Pretore in cui informa delle difficoltà incontrate nel prestare l'anticipo delle spese di fr. 2500.– nella causa di divorzio. Contestualmente essa si duole che il suo precedente patrocinatore non l'abbia avvisata del dibattimento del 17 febbraio 2014, precludendole in tal modo di controbattere “con valide prove molto importanti” le richieste del marito. In un memoriale del 29 luglio 2016 quest'ultimo ha illustrato alla Camera la sua nuova situazione finanziaria.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie meramente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore di AP 1 il 16 aprile 2014 (tracciamento dell'invio n. __________), di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto sabato 26 aprile 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 28 aprile 2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Al memoriale l'appellante acclude copia di una fattura del 25 dicembre 2013 a carico della carta di credito “__________” intestata al marito e relativa ad acquisti per fr. 2602.60 eseguiti fra il 23 novembre e il 22 dicembre 2013 (doc. B di appello), come pure l'attestato di immatricolazione di un fuoristrada __________ “__________” intestato alla __________ (doc. C di appello). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto i documenti prodotti sono anteriori al dibattimento finale del 17 febbraio 2014. L'interessata chiede nondimeno di tenerne conto, poiché il primo giudice li ha ingiustamente rifiutati e ritenuti tardivi, quantunque essa li abbia offerti il 10 aprile 2014, “il giorno successivo alla loro scoperta” (memoriale, pag. 4). Se non che, in quella occasione AP 1 si era limitata a postulare una breve udienza per interrogare il marito su alcuni fatti da essa “recentemente” appresi, come la disponibilità “di una discreta somma di denaro”, la prenotazione e il probabile pagamento di una vacanza nell'agosto del 2014, oltre all'assunzione di varie spese che mal si conciliavano con la presunta indigenza di lui (nell'inc. DI.2009.402, rubrica “corrispondenza”). Contrariamente a quanto opina, essa non ha dunque notificato quelle prove già in prima sede, né ha spiegato come di tali prove sarebbe venuta a conoscenza “casualmente”, né perché le sarebbe stato impossibile recarle prima. Posto ciò, si tratta di documenti improponibili in appello.
Analoga motivazione vale per la richiesta dell'appellante intesa all'edizione dalla controparte, rispettivamente dalla “__________”, degli estratti del conto n. __________ – della cui esistenza la convenuta era già a conoscenza (allegati al doc. 33 nell'inc. OA.2006.593) – per gli anni dal 2012 al 2014, come pure della documentazione comprovante il pagamento di tali fatture e della locazione dal 1° gennaio 2013. Quanto all'interrogatorio delle parti, giovi ricordare che esse se ne sono precluse il diritto in prima sede, lasciando decorrere infruttuoso il termine per presentare le domande (citazione del 17 gennaio 2014 al dibattimento finale). In ultima analisi non soccorrono dunque le premesse perché tali mezzi istruttori siano assunti in appello.
3. AO 1 annette alle osservazioni all'appello la documentazione relativa all'apertura, il 22 novembre 1999, di un conto congiunto dei coniugi (n. __________) presso la banca __________. Il 29 luglio 2016 egli ha fatto seguire ulteriori documenti: un'attestazione in cui l'__________ certifica l'11 dicembre 2015 il suo diritto a indennità di disoccupazione nel termine quadro dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2017, il relativo conteggio del mese di giugno 2016, copia di una sua nuova istanza di modifica del contributo alimentare del 21 dicembre 2015, un estratto della Banca __________ di __________ relativo a un accredito, il 7 ottobre 2013, di fr. 200 000.– su un conto corrente intestato alla moglie, copia di una convenzione di quello stesso giorno in cui la madre della convenuta si impegnava a mettere a disposizione della figlia valori patrimoniali per oltre fr. 800 000.– in garanzia di una ripresa ipotecaria e, infine, un estratto del menzionato conto n. __________ attestante un saldo di € 565 953.66 il 30 aprile 2005.
Di per sé i documenti relativi all'entrata in disoccupazione di AO 1 sono ricevibili. Essi saranno esaminati tuttavia nell'ambito della nuova istanza di modifica del 21 dicembre 2015, sicché non giovano alla presente vertenza. Tutti gli altri documenti invece sono o superflui, poiché già agli atti (doc. 34, nell'inc. OA.2006.593, come pure i doc. B e C negli inc. CA.2013.342 e CA.2013.343) o non sussidiano ai fini del giudizio, come si vedrà in appresso. Il marito chiede altresì la trasmissione delle note professionali dei quattro precedenti patrocinatori della moglie e dei documenti che ne attestano il pagamento, così come l'edizione dalla controparte “dell'estratto dettagliato delle sue carte di credito” per gli anni 2012-2014. Egli non pretende però che gli fosse impossibile chiedere l'assunzione di tali prove davanti al Pretore. Non può quindi pretenderne l'assunzione in appello.
4. Nella decisione impugnata il Pretore ha calcolato anzitutto il reddito netto del marito in fr. 7354.85 mensili dal 1° aprile al 31 dicembre 2009, in fr. 7760.40 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, in fr. 7773.40 mensili dal 1° gennaio 2011 al 5 ottobre 2011, in fr. 7723.40 mensili dal 6 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, in fr. 7604.50 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 e in fr. 7887.90 mensili dopo di allora (pag. 6 seg.). Egli ha accertato poi il fabbisogno minimo di lui in fr. 6296.70 mensili fino al 14 febbraio 2011 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, alloggio fr. 1300.–, spese accessorie fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 318.95, contributo alimentare per B__________ fr. 1535.–, contributo alimentare per J__________ fr. 1345.– [senza assegni familiari], assicurazioni economia domestica e responsabilità civile fr. 26.80, imposta di circolazione motocicletta fr. 10.80, assicurazione responsabilità civile motocicletta fr. 10.15, imposte fr. 400.–), di fr. 6326.70 mensili dal 14 febbraio 2011 al 30 giugno 2013 (adeguamento dei contributi alimentari per B__________ e J__________, rispettivamente di fr. 1605.– e fr. 1305.–) e di fr. 6929.10 mensili dal 1° luglio 2013 in poi (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, alloggio fr. 2000.–, spese accessorie fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 318.95, contributo alimentare per B__________ fr. 1555.–, contributo alimentare per J__________ fr. 1305.– [senza assegni familiari], assicurazioni economia domestica e responsabilità civile fr. 24.90, imposta di circolazione motocicletta fr. 9.60, assicurazione responsabilità civile motocicletta fr. 54.15, imposte fr. 61.50.–). Constatato ciò, il Pretore ha destinato l'intero margine disponibile mensile del marito al mantenimento della moglie, liberando di conseguenza il medesimo dagli oneri relativi all'abitazione coniugale (sentenza impugnata, pag. 5 a 7).
5. L'appellante contesta in primo luogo il reddito del marito, dolendosi che il Pretore abbia definito quest'ultimo alla stregua di un lavoratore dipendente anziché come imprenditore finanziario. Essa fa valere che, seppure alle dipendenze della __________ sino al 31 luglio 2012, costui è stato anche azionista totalitario (o quanto meno di “grande maggioranza”) di tale ditta fino al momento della cessione, avvenuta “in circostanze piuttosto fosche” a __________ nel 2012. Quanto all'attività dal 1° agosto 2012 per conto della __________, egli avrebbe acquistato la totalità delle azioni divenendone amministratore unico dal 1° gennaio 2013. In seguito AO 1 avrebbe costituito la __________ di __________, di fatto amministrata da lui solo, la __________ con recapito presso di lui, come pure “diversi trust esteri”. È così “immaginabile” – soggiunge la convenuta – che il marito percepisca emolumenti o almeno una retribuzione di “domiciliazione". Alla luce anche delle spese effettuate con la “__________” essa stima in almeno
fr. 40 000.– mensili le entrate di lui e in vari milioni di franchi il suo patrimonio.
L'attività del marito come amministratore della __________ (fino all'ottobre del 2013), della __________ (fino al settembre del 2015) e della __________ (fino al luglio del 2015) si evince direttamente dal registro di commercio ed è notoria (DTF 138 II 564 in alto con riferimenti). Per quel che è dei redditi supplementari da lui conseguiti, invece, l'appello si esaurisce in affermazioni che, oltre a essere per lo più nuove (e quindi di dubbia ammissibilità), non trovano riscontro nelle risultanze istruttorie. Che il doc. B di appello sia irricevibile già si è detto (consid. 2). Certo, non può escludersi che AO 1 disponesse di altre entrate rispetto a quelle accertate dal primo giudice. Spettava tuttavia alla convenuta rendere quanto meno verosimile la circostanza, mentre nulla di tutto ciò emerge dagli atti. Con riferimento all'attività per la __________, in particolare, né i documenti richiamati dalla società (nell'inc. OA.2006.593) né l'audizione di __________, che ha rilevato la quota azionaria di AO 1 (verbale del 12 settembre 2013), consentono deduzioni in tal senso. Al contrario, la testimone – con le cui dichiarazioni l'appellante non si confronta – ha spiegato come la cessione societaria, senza corrispettivo, dovesse compensarla degli esborsi eseguiti negli ultimi anni per garantire lo stipendio di AO 1 (loc. cit., pag. 2). Quanto alle altre attività, l'appellante si esaurisce in mere illazioni. Non soccorrono dunque gli estremi per scostarsi dall'accertamento del primo giudice.
6. La convenuta chiede di ridurre il fabbisogno minimo del marito a fr. 2994.80 mensili, diminuendo a fr. 1300.– mensili il costo dell'alloggio, togliendo i costi per la motocicletta, le imposte e gli oneri di mantenimento per i figli. Le censure vanno esaminate singolarmente.
a) In merito ai costi dell'alloggio, l'appellante sostiene che il marito ha mentito circa il suo domicilio, il quale non si trova in via __________ a __________, come egli ha dichiarato il 21 ottobre 2013, bensì ancora in via __________. Essa eccepisce pertanto di falso il contratto di locazione prodotto il 21 ottobre 2013 e postula il rinvio della causa al primo giudice perché accerti la pigione effettiva, che spetta al marito comprovare, chiedendo di stralciare inoltre le spese accessorie, che il marito non avrebbe nemmeno allegato e che il contratto non quantifica. Se non che, la convenuta ha rinunciato al dibattimento finale davanti al Pretore e non ha reagito al memoriale conclusivo del marito in cui questi esponeva un canone di fr. 2000.– mensili (dal 1° luglio 2013) con spese accessorie per fr. 250.– mensili (loc. cit., pag. 7). Essa non può quindi contestare per la prima volta la questione in appello (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.38 del 27 settembre 2016, consid. 9c con rinvii; il principio era già invalso del resto nel vecchio diritto: Rep. 1995 pag. 227 n. 55). Al proposito non soccorre dunque attardarsi.
b) Per quel che riguarda i costi per la motocicletta, vale una volta ancora quanto precede. L'appellante obietta che il marito non possiede né tanto meno dimostra di usare una motocicletta ma – nuova – la censura sfugge a qualsiasi esame (art. 317 cpv. 1 CPC).
c) Relativamente alle imposte, l'appellante contesta che tale onere vada inserito nel fabbisogno minimo del marito, poiché il bilancio familiare versa in ammanco. Essa non ha invero sollevato il problema davanti al Pretore, ma l'argomento verte sulla corretta applicazione del diritto (art. 57 CPC) ed è perciò ricevibile. Ora, è corretto affermare che “in presenza di ristrettezze economiche” non si tiene calcolo delle imposte (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, ripreso in DTF 127 III 70 consid. 2b). E nella fattispecie si conviene che il Pretore si è dipartito da un bilancio familiare deficitario. Egli non ha accertato in effetti alcun reddito di lei e ha destinato tutto il margine disponibile del marito, tolto il fabbisogno in denaro dei figli, al mantenimento dell'interessata in misura variante da un minimo di fr. 958.80 mensili a un massimo di fr. 1561.20 mensili, nondimeno insufficiente per coprirne il fabbisogno minimo (al cui proposito non ha indagato). Sta di fatto che, provvisto di buon diritto, al riguardo l'appello merita accoglimento.
d) A ragione l'appellante si duole inoltre che nel fabbisogno minimo del marito il Pretore abbia incluso il contributo alimentare per i figli. Quanto concerne i figli, a maggior ragione se maggiorenni (DTF 132 III 209), non è mai rientrato per giurisprudenza nel fabbisogno minimo del genitore affidatario (Rep. 1998 pag. 176 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2005.50 del 25 giugno 2008, consid. 5) né in quello del debitore alimentare (in tal senso: I CCA, sentenza inc. 11.1998.153 del 5 settembre 2000, consid. 9e). Dovendosi di conseguenza togliere anche questa voce, il fabbisogno minimo di AO 1 risulta di fr. 3016.70 mensili fino al 30 giugno 2013 e di fr 4007.60 mensili dopo di allora.
7. Lamenta la convenuta che il Pretore ha condannato il marito a finanziare l'intero fabbisogno in denaro dei figli e solo in parte (per gli “scarti”) il suo. Essa ricorda come, in mancanza di risorse sufficienti, la disponibilità di AO 1 vada suddivisa tra lei e i figli in proporzione. Tale margine ammontando a fr. 4400.– mensili, essa riconosce ai figli fr. 1000.– mensili ciascuno (assegni familiari inclusi) fino alla maggiore età (per B__________ nell'ottobre del 2013) e rivendica la differenza per sé. Essa chiede così di fissare il contributo alimentare per lei a fr. 2400.– mensili fino ai 18 anni di B__________ e fr. 3400.– mensili in seguito, quanto meno ove non fosse respinta l'istanza 31 marzo 2009 del marito e, di conseguenza, non fosse confermato il precedente assetto “supercautelare”.
a) Verificandosi un ammanco nel bilancio familiare, quanto eccede il fabbisogno minimo del coniuge debitore va suddiviso proporzionalmente – di regola – fra moglie e figli minorenni (RtiD II-2004 pag. 616 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.68 del 2 luglio 2015, consid. 6). Il problema è che per attuare tale precetto occorre conoscere non solo il fabbisogno in denaro dei figli, ma anche il fabbisogno minimo del coniuge creditore. E l'appellante, cui incombeva di rendere verosimile tale fabbisogno minimo, non indica nemmeno approssimativamente a quanto esso ammonti. Non è dato a divedere in simili condizioni come procedere a un diverso riparto del margine disponibile del marito tra moglie e figli. Per la medesima ragione non è possibile determinare nemmeno in che misura il contributo alimentare per la moglie sia prioritario rispetto a quello per il figlio maggiorenne (tuttora in formazione: allegato alla lettera dell'8 maggio 2015 dell'appellante a questa Camera e osservazioni all'appello, pag. 13). La doglianza dell'appellante si esaurisce di conseguenza in una recriminazione di principio.
b) Ciò posto, di fronte a un reddito medio di fr. 7655.75 mensili netti (sopra, consid. 4) e a un fabbisogno minimo di fr. 3016.70 mensili (consid. 6d), il margine disponibile di AO 1 risulta di fr. 4639.05 mensili dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2013. Con esso l'istante può versare contributi alimentari di fr. 1535.– mensili per B__________ e di fr. 1345.– mensili per J__________ fino al 13 febbraio 2011, rispettivamente di fr. 1605.– mensili per B__________ e fr. 1305.– mensili per J__________ dal 14 febbraio 2011 al 30 giugno 2013, e versare alla moglie fr. 1760.– mensili (arrotondati) dal 1° aprile 2009 al 13 febbraio 2011, rispettivamente fr. 1730.– mensili (arrotondati) dal 14 febbraio 2011 al 30 giugno 2013.
Dal 1° luglio 2013 la differenza tra il reddito netto di AO 1, di fr. 7887.90 mensili (sopra, consid. 4), e il relativo fabbisogno minimo, di fr. 4007.60 mensili, si riduce a fr. 3880.30 mensili. L'istante può finanziare così il fabbisogno in denaro dei figli, di fr. 1555.– mensili (B__________) e di fr. 1305.– mensili (J__________), versando alla moglie fr. 1020.– mensili fino al 21 dicembre 2015. Modifiche successive andranno esaminate nella procedura di modifica introdotta quello stesso giorno da AO 1 davanti al Pretore e tuttora in fase istruttoria. Entro questi limiti, in definitiva, l'appello merita parziale accoglimento.
8. L'appellante deplora che né l'istanza del marito né il decreto cautelare indichi quali circostanze siano mutate, di modo che la decisione impugnata denota arbitrio e diniego di giustizia. In realtà, contrariamente a quanto crede l'interessata, il decreto appellato non modifica un precedente provvedimento cautelare, ma configura la prima decisione finale che pone termine al procedimento cautelare. Che il marito abbia designato la propria domanda del 31 marzo 2009 come “istanza di modifica di decreto cautelare” poco importa, quest'ultima tendendo chiaramente alla modifica dei “dispositivi n. 6 e 7 del decreto supercautelare 2 giugno 2008” (loc. cit., richiesta di giudizio n. 1) e quindi alla sostituzione di una decisione emanata senza contraddittorio (v. DTF 139 III 88 consid. 1.1.1).
9. La convenuta censura infine una lesione del suo diritto di essere sentita per avere, il primo giudice, omesso di sottoporre al vaglio del contraddittorio “l'istanza” del marito del 21 ottobre 2013. Postula così il rinvio degli atti al Pretore perché “provveda alla relativa istruzione”. Per tacere della circostanza tuttavia che il memoriale parrebbe essere stato notificato all'udienza del 18 novembre 2013, indetta nella causa di merito (timbro della Pretura sul retro del memoriale, nella rubrica “corrispondenza” dell'inc. DI.2009.402), la critica è – comunque sia – tardiva. Ancora nell'allegato conclusivo presentato al dibattimento finale del 17 febbraio 2014 (al quale la convenuta non è comparsa), AO 1 ha accennato in effetti all'istanza del 21 ottobre 2013 e agli elementi ivi addotti. Non consta che alla convenuta sia stato negato l'accesso a tali atti, né essa pretende ciò. Vizi di forma che una parte può sollevare prima della sentenza devono però essere eccepiti senza indugio e non possono più essere fatti valere in seguito, salvo offendere l'art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona fede processuale (DTF 141 III 216 consid. 5.2, 135 III 336 consid. 2.2, 134 I 21 consid. 4.3.1, 132 II 496 consid. 4.3). Una parte non può, in altri termini, attendere l'emanazione del giudizio per formulare censure d'ordine che avrebbe potuto opporre in precedenza. Anche su quest'ultimo punto l'appello riesce perciò destinato così all'insuccesso.
10. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 vede accogliere per circa un quarto le sue richieste di giudizio. Si giustifica perciò di porre i costi per tre quarti a carico di lei e per il resto a carico del marito, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale e ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che segue identica sorte.
11. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1.1 AO 1 è condannato a versare alla moglie AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 1760.– mensili dal 1° aprile 2009 al 13 febbraio 2011,
fr. 1730.– mensili dal 14 febbraio 2011 al 30 giugno 2013 e
fr. 1020.– mensili dal 1° luglio 2013 al 20 dicembre 2015.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–, da anticipare da AO 1, sono poste per un quarto a carico di lui e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà al marito fr. 850.– per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare da AP 1, sono poste per un quarto a carico di AO 1 e per tre quarti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
– avvocati e; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).