Incarto n. 11.2014.21
Lugano 26 maggio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OR.2012.22 (iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 19 ottobre 2012 dalla
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 AP 2 e PI 1 (FL) (patrocinati dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 10 marzo 2014 presentato dalla AP 1 e da AP 2 contro la decisione con cui il Pretore ha respinto il 5 febbraio 2014 un'istanza dell'11 ottobre 2013 volta dagli appellanti alla prestazione di una garanzia in sostituzione dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 21 agosto 2012, rettificata il 20 dicembre 2012, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha ordinato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 433 500.– oltre interessi al 5% in favore della AO 1 sulle 22 proprietà per piani (dalla n. 28 603 alla n. 28 624) della particella n. 802 RFD di __________, sezione di __________, appartenente alla AP 1 (inc. SO.2012.442);
che il 19 ottobre 2012 la AO 1 ha promosso contro la AP 1, la PI 1 in qualità di committente delle opere e AP 2, diventato nel frattempo proprietario di alcune proprietà per piani, la causa volta all'accertamento del credito e all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale;
che nell'ambito di tale causa la AP 1 e AP 2 hanno chiesto l'11 ottobre 2013 di sostituire l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori con una loro garanzia bancaria di fr. 685 000.– fornita dalla __________ di __________ (Liechtenstein);
che con osservazioni del 15 novembre 2013 la AO 1 ha proposto di respingere l'istanza;
che, statuendo il 5 febbraio 2014, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 400.– solidalmente a carico degli istanti, tenuti a rifondere alla AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– per ripetibili;
che contro tale decisione la AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 10 marzo 2014 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la loro istanza e sostituita l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale con la garanzia;
che l'appello non è stato notificato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che a norma dell'art. 839 cpv. 3 seconda frase CC l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori “non può essere chiesta se il proprietario presta sufficiente garanzia per il credito preteso”;
che una garanzia sostitutiva può essere fornita anche in un secondo momento, quando l'iscrizione provvisoria è già avvenuta (I CCA, sentenza incidentale nell'inc. 11.2012.112 del 22 luglio 2013, consid. 1 con riferimenti; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 444 n. 1238; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 315 n. 2885b; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 477 n. 1744);
che, salvo patto contrario, la prestazione di garanzie destinate a evitare o a sostituire l'iscrizione di un'ipoteca legale – come in concreto – lascia sussistere la lite allo stadio in cui questa si trovava, con la differenza che invece di vertere sull'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale e sull'accertamento del credito garantito dal pegno la controversia avrà per oggetto la questione di sapere se e in quale misura la garanzia prestata dovrà definitivamente rispondere (DTF 110 II 36 consid. 1b);
che un'iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è decisa con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC);
che, essendo strettamente connesse, le disposizioni riguardanti l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale si applicano anche alla prestazione di garanzie (DTF 97 I 213 consid. 1a e 216 consid. 3; Trezzini in: Commentario al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 1112), procedura compresa (cfr. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 85 ad § 215);
che, del resto, le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori sono equiparabili a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 267 consid. 3.3; Mazan in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 19 ad art. 249), i quali sono trattati appunto con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC);
che la sostituzione di un'ipoteca legale iscritta in via provvisoria nel registro fondiario con una garanzia prestata dal proprietario del fondo è equiparabile così alla modifica o alla revoca di un provvedimento cautelare, onde l'applicabilità – una volta ancora – della procedura sommaria;
che le decisioni emanate con la procedura sommaria sono appellabili, se il valore litigioso è di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”, nel termine di dieci giorni (art. 319 cpv. 1 CPC);
che in concreto la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dei convenuti il 6 febbraio 2014 (attestazione Track & Trace n. __________), sicché il termine di ricorso è giunto a scadenza domenica 16 febbraio 2014, salvo prorogarsi a lunedì 17 febbraio 2014 (art. 142 cpv. 3 CPC);
che, depositato il 10 marzo 2014 (data del timbro postale sulla busta d'invio raccomandato), l'appello si rivela quindi tardivo;
che nella decisione impugnata il Pretore ha indicato invero un termine d'impugnazione erroneo (30 giorni dalla notificazione);
che la fallace indicazione di un rimedio giuridico non deve cagionare pregiudizio a nessuna delle parti, ma nessuna delle parti può invocare la propria buona fede nell'indicazione se essa medesima – o il suo avvocato – avrebbe potuto scoprire agevolmente l'errore (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2 con rimandi; RtiD I-2008 pag. 1014 consid. 4.2);
che in concreto l'indole cautelare della decisione pretorile non poteva sfuggire agli appellanti, debitamente rappresentati da un avvocato (art. 249 lett. d n. 5 CPC), tanto più che il Pretore era entrato nel merito della richiesta senza esigere un tentativo di conciliazione previa (cfr. l'art. 198 lett. a CPC) e senza tenere alcuna udienza (come consente l'art. 256 cpv. 1 CPC);
che nelle circostanze descritte l'appello del 10 marzo 2014 risulta manifestamente inammissibile;
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), ma per equità si giustifica di rinunciare in via eccezionale a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si assegnano ripetibili alla AO 1, la quale non è stata invitata a formulare osservazioni;
che relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso eccede di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).