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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.2016 11.2014.19

29 marzo 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,130 parole·~11 min·2

Riassunto

Modifica di contributo alimentare per i figli fissato in una convenzione di mantenimento

Testo integrale

Incarto n. 11.2014.19

Lugano 29 marzo 2016/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SE.2013.218 (filiazione: modifica di contributo di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 29 maggio 2013 da

AP 1 e AP 2

(rappresentati dalla madre RA 1 e patrocinati ora dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 ora in,

giudicando sull'appello del 10 marzo 2014 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 febbraio 2014;

Ritenuto

in fatto:                A.  RA 1 (1973) ha dato alla luce l'8 ottobre 2004 una figlia, AP 1, e il 2 marzo 2007 un figlio, AP 2. Entrambi sono stati riconosciuti da AO 1 (1971), che con la madre ha sottoscritto il 5 settembre 2010 una convenzione sul mantenimento, il diritto alle relazioni personali e l'esercizio dell'autorità parentale, approvata il 20 settembre 2010 dall'allora Commissione tutoria regionale 9. Quanto all'obbligo di mantenimento l'accordo prevedeva:

                                  Accertato che il signor AO 1 attualmente non percepisce alcuna entrata, egli non verserà alcun contributo alimentare per il mantenimento dei figli AP 1 e AP 2 sino a quando la sua situazione reddituale non si modificherà (…).

                            B.  L'8 maggio 2013 AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere, previo tentativo di conciliazione, la modifica della citata convenzione e l'obbligo per AO 1 di versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 650.– mensili per ciascuno di loro fino alla maggiore età. Decaduto infruttuoso il 29 maggio 2013 il tentativo di conciliazione, al quale il convenuto non è comparso, gli istanti hanno chiesto seduta stante di “registrare l'istanza di conciliazione a valere quale istanza di mantenimento”, confermandosi nelle allegazioni e nelle richieste dell'8 maggio 2013.

                            C.  Invitato dal Pretore il 31 maggio 2013 a esprimersi entro 15 giorni per scritto, AO 1 ha risposto (in tedesco) di essere a carico della pubblica assistenza nel Canton Zugo, dove era domiciliato, e di non essere in grado di versare alcun contributo alimentare per i figli. Al dibattimento del 3 settembre 2013, cui il convenuto non si è presentato, gli attori hanno ribadito le loro richieste, limitandosi a offrire prove documentali. Il Pretore ha ordinato d'ufficio il richiamo delle tassazioni di entrambi i genitori e ha sollecitato informazioni sul convenuto dai servizi sociali del Canton Zugo, come pure dall'Istituto ticinese delle assicurazioni sociali. L'istruttoria è terminata il 13 novembre 2013 e le parti sono state citate al dibattimento finale del 28 gennaio 2014, cui il convenuto è rimasto assente ingiustificato, mentre gli attori hanno mantenuto il loro punto di vista. Statuendo il 4 febbraio 2014, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese di fr. 800.– complessivi a carico degli attori in solido.

                            D.  Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 10 marzo 2014 in cui chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per “accertare il reddito ipotetico” di AO 1 e “decidere la modifica del contratto di mantenimento” del settembre 2010. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Le sentenze relative ad azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare (emanate con la procedura semplificata: art. 295 CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si considerino l'entità dei contributi alimentari pretesi e la loro durata. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è stata notificata agli attori il 6 febbraio 2014, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto sabato 8 marzo 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 10 marzo 2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

                             2.  Gli appellanti chiedono che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti ritornati al primo giudice per “accertare il reddito ipotetico da attribuire al signor AO 1 e “decidere la modifica del contratto di mantenimento”. Un appello tuttavia è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata la sentenza appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione con rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).

                                  a)   Nella fattispecie gli appellanti si limitano – come detto – a postulare il rinvio della causa al Pretore per accertare il reddito ipotetico imputabile al convenuto e “decidere la modifica del contratto di mantenimento”, senza formulare conclusioni di merito. Essi lamentano che il Pretore avrebbe omesso di assumere non meglio specificate prove per accertare il reddito imputabile al convenuto, ma non sollecitano questa Camera ad assumerle essa medesima (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1), né invocano eccezioni che permetterebbero il rinvio degli atti al giudice di primo grado (segnatamente l'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Ci si limitasse alle constatazioni che precedono, di conseguenza, l'appello andrebbe dichiarato irricevibile, il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione non giustificando richieste indeterminate (DTF 137 III 621 consid. 5.2 con citazioni;

                                       RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.73 dell'11 dicembre 2014, consid. 3a).

                                  b)  Un appello senza conclusioni di merito può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii). Nel caso specifico si può desumere dall'appello – invero non senza difficoltà – che gli attori mirano alla modifica del contratto di mantenimento nel senso di vedersi attribuire un contributo alimentare di fr. 650.– per ciascuno di loro, pari a quanto hanno postulato in prima sede. Seppure al limite, l'appello adempie quindi i requisiti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e può essere vagliato nel merito.

                             3.  Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che il contratto di mantenimento approvato il 20 settembre 2010 dalla Commissione tutoria regionale non prevedeva alcun contributo a carico del convenuto perché questi non svolgeva alcuna attività lucrativa. Secondo gli attori – egli ha continuato – nel frattempo AO 1 aveva ripreso a lavorare, migliorando la propria situazione finanziaria. Se non che, nulla era dato di sapere al riguardo, mentre gli atti richiamati dall'autorità fiscale del Canton Zurigo attestavano unicamente un reddito di fr. 3000.– annui derivante da una non meglio specificata attività indipendente nel 2007, la totale assenza di reddito dal gennaio al maggio del 2008 (periodo di assoggettamento nel Cantone) e un reddito imponibile di fr. 900.– nel dicembre del 2011. Dagli atti pervenuti dall'Istituto delle assicurazioni sociali risulta poi – ha soggiunto il Pretore – che dal 22 ottobre 2012 al 18 gennaio 2013 il convenuto aveva lavorato per la W__________ di __________, guadagnando fr. 11 193.–, e successivamente era entrato alle dipendenze della B__________ di __________ (senza che se ne conosca la retribuzione). Il fascicolo trasmesso dall'Ufficio sociale del Canton Zugo conferma infine che dal 1° marzo 2013 AO 1 non lavora e riceve prestazioni assistenziali.

                                  Accertata la precaria situazione economica del convenuto, il primo giudice si è domandato se a AO 1 fosse imputabile un reddito ipotetico per un impiego regolare e a tempo pieno, come l'età, il presumibile buono stato di salute e le esperienze professionali sembravano ragionevolmente lasciar supporre. Tutto ignorandosi però sul settore professionale in cui il soggetto fosse collocabile, egli non è stato in grado di risolvere l'interrogativo. Il Pretore ne ha desunto così che niente era stato dimostrato circa l'asserito miglioramento della situazione economica del convenuto e nulla consentiva di intravedere modifiche di rilievo rispetto alla situazione in cui AO 1 versava alla firma del contratto di mantenimento. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.

                             4.  Nell'appello gli attori invocano il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. A mente loro il Pretore, prospettandosi la possibilità di ascrivere al convenuto un reddito potenziale, avrebbe dovuto raccogliere d'ufficio gli elementi necessari per chiarire tale eventualità, la contumacia e l'irreperibilità del convenuto rendendo loro impossibili indagini al proposito. La doglianza non è fondata. Certo, il giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare il contributo alimentare per il figlio ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Ciò vale anche nel caso in cui i contributi alimentari siano stati fissati per convenzione, salvo stipulazione contraria approvata dal­l'au­torità di protezione dei minori” (art. 297 cpv. 2 CC). E una causa del genere è retta dal principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC). Sta di fatto che il principio inquisitorio illimitato non solleva le parti dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le situazioni loro conosciute, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami; cfr. anche DTF 133 III 511; recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_808/2012 del 29 agosto 2013, consid. 4.3.2). L'onere di allegare e di dimostrare – per quanto possibile – le circostanze che giustificano una modifica del contributo alimentare continua a gravare, in altri termini, su chi chiede la modifica.

                             5.  Nella fattispecie il Pretore non si è accomodato di quanto gli attori allegavano né, tanto meno, delle loro prove meramente documentali. Al contrario: vista la difficoltà di accertare la situazione finanziaria dei genitori, egli ha ordinato indagini d'ufficio, richiamando le tassazioni di entrambi i genitori, domandando informazioni sul convenuto dai servizi sociali del Canton Zugo e sollecitando ragguagli da parte dell'Istituto ticinese delle assicurazioni sociali. Pur assistiti da un legale, gli attori non dicono quali altre inchieste il primo giudice dovesse promuovere, né indicano quali prove essi non sarebbero stati in grado di assumere e il Pretore avrebbe potuto esperire. Del resto essi non contestano nemmeno che dal 1° marzo 2013 il convenuto non eserciti alcuna attività lucrativa e si trovi a carico della pubblica assistenza. Anzi, insistendo perché sia imputato a AO 1 un reddito virtuale, essi argomentano come se i contributi alimentari andassero definiti per la prima volta e la convenzione del 20 settembre 2010 non esistesse. Che cosa sia apprezzabilmente cambiato nella disponibilità economica del convenuto dopo di allora, in realtà, rimane un'incognita. Anche da questo profilo l'appello vede dunque la propria sorte segnata.

                             6.  Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato al convenuto per osservazioni.

                             7.  Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico degli appellanti in solido.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; –.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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