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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.05.2016 11.2014.16

11 maggio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,461 parole·~12 min·4

Riassunto

Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare (ripartizione delle spese relative a un impianto condominiale)

Testo integrale

Incarto n. 11.2014.16

Lugano 11 maggio 2016/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SE.2011.244 (proprietà per piani: contestazione di risoluzione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 27 luglio 2011 dall'

AP 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 1)  

contro  

AO 1   (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 28 febbraio 2014 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 27 gennaio 2014;

Ritenuto

in fatto:                A.  AP 1 è titolare delle proprietà per piani n. 728 (appartamento n. 23, nello stabile “V”), 1380 (appartamento n. __________, nello stabile “U”) e 1401 (autorimessa), pari a 15/1000, 9/1000 e 1/1000 della particella n. 641 RFD di __________, sezione di __________. I due appartamenti si trovano al piano terreno di un complesso immobiliare (AO 1) costituito di tre palazzi (“U”, “V” e “Z”), a valle della via __________, con giardino a lago e darsena.

                            B.  All'assemblea generale del 14 aprile 2011 i comproprietari hanno discusso al punto n. 4 dell'ordine del giorno (approvazione dei conti 2010 e del bilancio 31 dicembre 2010, rapporto del revisore, sgravio all'am­ministrazione e al revisore) la ripartizione delle spese per un intervento costato fr. 14 097.40 alla “colonna di scarico” (condotta verticale che raccorda gli scarichi degli appartamenti al collettore fognario) nello stabile “V”, come pure l'ammontare di oneri assicurativi (fr. 14 116.80) e di tasse demaniali (fr. 3460.–) per la darsena inseriti nei conti del 2010. I comproprietari hanno approvato a maggioranza, con il voto contrario di AP 1 e di un altro condomino, i conti dell'esercizio 2010 e il relativo bilancio. Gli altri oggetti al punto n. 4 dell'ordine del giorno, ossia l'approvazione del rapporto di revisione e lo sgravio all'am­ministrazione, sono stati approvati all'unanimità.

                            C.  Decaduto infruttuoso il 4 luglio 2011 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2011.251), il 27 luglio 2011 AP 1 ha convenuto la AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere l'annullamento della delibera n. 4 “concernente l'approvazione del bilancio consuntivo condominiale” adottata all'assemblea generale. Al dibattimento dell'11 novembre 2011 egli ha confermato la propria domanda, mentre la convenuta ha proposto di respingerla. L'istruttoria, iniziata il 17 ottobre 2012, è terminata il 9 gennaio 2013. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 25 febbraio 2013 in cui hanno mantenuto le rispettive posizioni. Statuendo il 27 gennaio 2014, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 900.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili.

                            D.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 febbraio 2014 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato annullando la risoluzione n. 4 adottata all'assemblea del 14 aprile 2011 per quanto riguarda il riparto delle spese inerenti alla riparazione della “colonna di scarico verticale”. Nelle sue osservazioni del 2 maggio 2014 la AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate dai Pretori con la procedura semplificata sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 17 674.– (sentenza impugnata, pag. 5), importo che non è contestato dalle parti. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 29 gennaio 2014 (tracciamento degli invii n. __________). Introdotto il 28 febbraio 2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

                             2.  Litigiosa rimane unicamente, in questa sede, la suddivisione delle spese per la riparazione della “colonna di scarico verticale”, quella delle spese assicurative e di demanio per la darsena non essendo più contestata. Al riguardo il Pretore ha rammentato anzitutto che la ripartizione delle spese per il risanamento delle “colonne di scarico” era già stata oggetto di precedenti cause fra le stesse parti, ma che la perizia esperita nella attuale procedura consente importanti accertamenti. Se da un lato – egli ha addotto – il referto ha confermato che gli scarichi delle proprietà per piani del­l'attore non sono allacciati alle colonne verticali, ma si raccordano direttamente al collettore fognario orizzontale (il quale passa sotto il soffitto dell'autorimessa), dall'altro esso ha permesso di appurare che tali colonne sono ventilate grazie al loro prolunga­mento fino al tetto e che di tale ventilazione beneficiano in pari tempo i raccordi delle proprietà per piani a pianterreno. Anche l'attore ha interesse così – ha continuato il primo giudice – alla corretta manutenzione delle colonne di scarico verticali, non potendosi dire che esse non servano (o che servano solo minimamente) ai suoi due appartamenti. Il Pretore ha ritenuto altresì improbabile, e in ogni modo non dimostrato, che la mancata riparazione della diramazione al terzo pia­no non avrebbe pregiudicato il funzionamento dell'intero impianto e che il lavoro riguardasse una parte in uso esclusivo di un singolo comproprietario. Infine egli ha ritenuto priva di rilievo la circostanza – addotta dall'attore – che la semplice funzione di ventilazione non arrechi usura alla condotta, “il fatto di beneficiare di una certa parte comune” essendo sufficiente per giustificare la partecipazione di un comproprietario ai costi sotto il profilo del­l'art. 712h cpv. 3 CC. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.

                             3.  L'appellante ribadisce la propria estraneità alla riparazione della tubatura danneggiata, non essendo egli “tributario con gli scarichi del proprio appartamento situato al piano terreno della stessa condotta fognaria verticale e essendo tale riparazione per di più concentrata su una diramazione dalla predetta condotta verso un appartamento superiore”. La suddivisione delle spese fra tutti i comproprietari in proporzione al valore delle singole quote offenderebbe così l'art. 712h cpv. 3 CC. Quanto alla ventilazione della condotta verticale, soggiunge l'interessato, essa sarebbe marginale e non arreca né usura né danneggiamenti, a differenza della “caduta verticale delle acque nere” dagli appartamenti dei piani superiori, che tuttavia non lo concerne. L'attore si duole poi che il Pretore si sia scostato da quanto avrebbe ritenuto questa Camera in una sentenza del 16 gen­naio 2013 fra le stesse parti (inc. 11.2011.63), quando le condotte verticali sarebbero state considerate “giustamente estranee alla posizione dell'ing. AP 1, il quale non le utilizzava per l'evacuazione delle sue acque di scarico”. L'attore rileva ad ogni buon conto che, secondo giurisprudenza, la partecipazione alle spese di riparazione di un impianto condominiale è esclusa in caso di uso estremamente limitato da parte di un comproprietario. Il che si verifica – a suo dire – anche nel caso specifico per l'impiego marginale e limitato alla sola funzione di aerazione della colonna di scarico verticale, funzione che – egli epiloga – non provoca alcuna spesa.

                            4.  Ogni comproprietario ha la facoltà di contestare davanti al giudice, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia consentito (art. 712m cpv. 2 combinato con l'art. 75 CC). La comunione dei comproprietari è libera nella formazione della sua volontà e non spetta al giudice limitarne l'autonomia, se non per far rispettare norme legali o regolamentari. Una risoluzione dell'assemblea incorre nell'annullamento, di conseguenza, solo ove violi prescrizioni di legge formali o sostanziali, oppure principi giuridici generali (come il divieto dell'abuso di diritto o dell'eccesso di potere, il precetto della parità di trattamento o la protezione della personalità) oppure disposizioni convenzionali che disciplinano la proprietà per pia­ni (l'atto costitutivo, il regolamento per l'amministrazione e l'uso, il regolamento della casa, il regolamento del fondo di rinnovazione ecc.). Che una risoluzione sia inadeguata, insoddisfacente, inopportuna o finanche iniqua non basta ancora, invece, per giustificarne l'annullamento. Non tocca al giudice sostituirsi, in simili casi, alla volontà della comunione dei comproprietari (RtiD II-2015 pag. 810 consid. 5 con rinvii).

                             5.  Nella fattispecie è litigiosa la questione di sapere se i costi per la “riparazione della colonna fognaria verticale” (domanda di giudizio B), debbano essere suddivisi fra tutti i comproprietari in proporzione ai rispettivi millesimi o se una simile chiave di riparto sia contraria all'art. 712h cpv. 3 CC. Che l'impianto di evacuazione del AO 1 sia una parte comune della proprietà per piani è già stato rilevato da questa Camera nella parallela sentenza odierna fra le stesse parti (inc. 11.2014.15, consid. 6). Che facciano parte dell'impianto comune anche le diramazioni verso le singole unità, quand'anche attraversino spazi assegnati in diritti d'uso escluso, è stato precisato altresì con riferimento alla dottrina (loc. cit.). Su tali questioni non soccorre pertanto tornare.

                             6.  Ciò posto, secondo l'art. 712h cpv. 1 CC i comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese di amministrazione co­muni propor­zionalmente al valore delle loro quote. Il che vale, segnatamente, per le riparazioni e le rinnovazioni di parti comuni del­l'edificio, delle opere e impianti comuni (art. 712h cpv. 2 n. 1 CC). Se tuttavia si tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve tenere conto nella ripartizione delle spese (art. 712h cpv. 3 CC). L'art. 712h cpv. 1 CC ha carattere dispositivo, nel senso che una diversa chiave di riparto può risultare dall'atto costitutivo della proprietà per piani, dal regolamento per l'uso e l'amministrazione del condominio (art. 712g cpv. 3 CC) o da una risoluzione del­l'assemblea (art. 712m cpv. 1 n. 4 CC), purché rispetti l'art. 712h cpv. 3 CC, il quale ha natura imperativa (I CCA, sentenza inc. 11.2003.131 del 31 maggio 2007, consid. 2 con rinvii). Nel caso in rassegna l'art. 21 del regolamento per l'uso e l'amministrazione della proprietà per piani prevedeva la suddivisione fra i comproprietari di tutte le spese comuni, nessuna esclusa, secondo i millesimi delle rispettive quote. Con sentenza del 23 giugno 2009 tuttavia il Pretore ha accertato la nullità di simile disciplina, giudicata troppo tassativa nella sua formulazione (inc. OA.2002.123). Non risulta, né le parti pretendono, che nel frattempo sia stata adottata una nuova regola, ragione per cui, in mancanza di disposizione contraria, la ripartizione delle spese comuni va definita in concreto a norma del­l'art. 712h CC.

                             7.  L'attore lamenta che il Pretore si sia scostato da quanto avrebbe ritenuto questa Camera in una sentenza del 16 gen­naio 2013 fra le stesse parti (inc. 11.2011.63), quando le condotte verticali sarebbero state considerate “giustamente estranee alla posizione dell'ing. AP 1, che non le utilizzava per l'evacuazione delle sue acque di scarico” (memoriale, pag. 5 seg.). Nella parallela sentenza inc. 11.2014.15 (consid. 8) questa Camera ha rammentato tuttavia, con richiamo alle sue precedenti sentenze emanate fra le stesse parti (inc. 11.2001.22 del 13 agosto 2001, inc. 11.2004.37 del 28 luglio 2005, inc. 11.2009.133 del 21 settembre 2012, inc. 11.2011.63 del 16 gennaio 2013), che – contrariamente a quanto l'attore asserisce – la suddivisione dei costi dovuti alla manutenzione o alla riparazione delle condotte verticali non è mai stata risolta, per un motivo o per l'altro, ai fini del giudizio.

                             8.  Il tema è stato affrontato infine nella parallela sentenza odierna, testé accennata, la Camera avendo avuto modo di accertare che le condotte verticali del AO 1 servono in pari tempo a ventilare tali scarichi degli appartamenti a pianterreno e che il corretto funzionamento dell'impianto comune di evacuazione non può prescindere dalla ventilazione, la quale “assicura il riciclo del­l'aria” di cui beneficiano anche i raccordi a pianterreno. Ciò consente lo sfiato del sistema e permette di mantenere una pressione equilibrata nell'apparato, tanto più importante ove si consideri che nel caso specifico gli scarichi non defluiscono in un collettore a gravità, il quale permetterebbe una maggiore circolazione d'aria, ma in una stazione di pompaggio ermetica (perizia, pag. 7 seg. e 13). Nelle circostanze descritte questa Camera ha ritenuto perciò che le colonne di scarico del “palazzo V” servano – e non solo minimamente – anche ai due appartamenti dell'attore (sentenza inc. 11.2014.15, consid. 9).

                             9.  Nella parallela sentenza odierna questa Camera ha esaminato anche la questione di sapere se per quanto riguarda le spese non fosse il caso di suddividere – come pretendeva l'attore – la funzione di ventilazione da quella di evacuazione assicurata dall'impianto. Ha considerato tuttavia che ciò non giustificasse di scostarsi dal principio del riparto secondo i millesimi delle quote perché l'impianto di scarico del palazzo in cui si trovano le proprietà per piani dell'appellante forma un tutt'uno, a prescindere dalle diverse funzioni svolte. Che le condotte verticali servano all'attore meno che ad altri comproprietari non basta per far capo al­l'eccezione dell'art. 712h cpv. 3 CC, la disposizione dovendo essere interpretata restrittivamente. Una deroga al riparto proporzionale delle spese secondo il valore delle quote sarebbe legittimo solo qualora, da un punto di vista oggettivo, l'impianto fosse praticamente inutile per gli appartamenti dell'attore, ciò

                                  che non è il caso nella fattispecie (sentenza inc. 11.2014.15, consid. 10).

                           10.  Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.

                           11.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle conclusioni rimaste controverse in appello (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) ammonta a fr. 14 097.40 (sopra, lett. B e consid. 2). Non raggiunge così la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv. dott.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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