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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.09.2016 11.2014.13

26 settembre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·7,299 parole·~36 min·3

Riassunto

Divorzio: contributi di mantenimento per la moglie

Testo integrale

Incarto n. 11.2014.13

Lugano 26 settembre 2016/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2011.344 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su istanza comune con intesa parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 23 dicembre 2011 da

AP 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 10 febbraio 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 gennaio 2014;

Ritenuto

in fatto:                A.  AP 1 (1965) e AO 1 (1967) si sono sposati a __________ il 14 dicembre 1989. Dal matrimonio sono nati L__________, il 12 novembre 1990, ed É__________, il 9 luglio 1995, oggi maggiorenni. Il marito è coordinatore della produzione presso la __________. Priva di una specifica formazione professionale, la moglie lavora a tempo parziale (45%) come ausiliaria di pulizie per la __________. I coniugi vivono separati dal 1° agosto 2009, quando hanno lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi lei con la figlia in un appartamento a __________ e lui con il figlio a __________.

                            B.  Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale presentata dai coniugi l'8 luglio 2009, con decreto cautelare del 3 agosto 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato “nelle more istruttorie” un accordo in cui le parti si davano atto di vivere separate dal 1° agosto 2009 e pattuivano l'affidamento della figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno), AP 1 impegnandosi a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1000.– mensili indicizzati e uno per la figlia di fr. 1300.– mensili indicizzati, oltre all'assegno familiare. A un'udienza del 26 gennaio 2010 i coniugi hanno confermato l'assetto pattuito il 3 agosto 2009, sicché il Pretore ha omologato definitivamente l'accordo (inc. DI.2009.944).

                            C.  Il 23 dicembre 2011 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, postulando in via cautelare la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2012 e l'adattamento del diritto di visita alle esigenze della figlia (inc. CA.2011.373). Nel merito egli ha proposto – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'affidamento di quest'ultima alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il suo diritto di visita) e un contributo alimentare per É__________ di fr. 1300.– mensili, assegno familiare non compreso, dichiarando che la liquidazione del regime dei beni si era già conclusa e sollecitando la suddivisione degli averi di previdenza accumulati dai coniugi durante il matrimonio. AO 1 ha chiesto da parte sua, il 5 gennaio 2012, una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, quanto meno, il beneficio del gratuito patrocinio (inc. CA.2012.12).

                            D.  Il Pretore ha citato le parti a un'udienza del 19 gennaio 2012, durante la quale le parti si sono accordate sulle richieste cautelari, nel senso di mantenere l'assetto in vigore, la moglie rinunciando alla provvigione ad litem e il marito al gratuito patrocinio. Nel merito la moglie ha aderito al principio del divorzio e le parti si sono intese sull'affidamento di É__________ alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, sulla liquidazione del regime matrimoniale (ogni coniuge rimanendo proprietario dei beni in suo possesso) e sulla divisione a metà dei rispettivi averi previdenziali. Esse non hanno trovato un accordo invece sui contributi alimentari per moglie e figlia né sulle spese.

                           E.  Chiamata a formalizzare la sua posizione sui punti oggetto di disaccordo, in un memoriale del 9 ottobre 2012 AO 1 ha preteso un contributo alimentare indicizzato di fr. 2024.– mensili per sé e uno di fr. 1935.– mensili per É__________ (o, in subordine, un contributo alimentare di fr. 2100.– mensili per la sola É__________), assegno familiare non compreso. All'udienza dell'11 dicembre 2012, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le loro richieste, il marito aumentando nondimeno a fr. 1710.– mensili (oltre all'assegno familiare) il contributo offerto per É__________, e hanno notificato prove. Esse hanno concordato altresì che i costi di psicoterapia della figlia sarebbero stati considerati nella definizione del mantenimento. A una successiva udienza deI 26 settembre 2013 i coniugi si sono accordati poi sul versamento di un contributo alimentare per É__________ di fr. 1100.– mensili (assegno familiare non compreso) e di uno spillatico di fr. 50.– settimanali, come pure sull'avvenuta liquidazione del regime dei beni e sulla divisione degli averi previdenziali il 31 ottobre 2013. L'istruttoria è terminata il 24 ottobre 2013.

                             F.  Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 26 novembre 2013 AP 1 ha ribadito l'offerta di contributo per la figlia pattuito il 26 settembre 2013 e ha indicato in fr. 101 528.55 la somma da trasferire alla moglie in liquidazione delle spettanze previdenziali, rifiutando ogni contributo alimentare a quest'ultima. Nel suo allegato del 19 novembre 2013 AO 1 ha formulato identiche conclusioni sul contributo per la figlia e sulla divisione degli averi previdenziali, ma ha rivendicato un contributo alimentare per sé di fr. 2240.– mensili fino al termine della formazione di É__________ e uno di fr. 2890.– dopo di allora, fino al pensionamento ordinario del marito o, in subordi­ne, ove fosse stato fissato un contributo inferiore, vita natural durante.

                            G.  Statuendo il 9 gennaio 2014, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1826.– mensili “sino al termine dell'obbligo alimentare paterno nei confronti di É__________”, di fr. 1951.– mensili dopo di allora fino al pensionamento della convenuta, di fr. 655.– mensili dopo di allora fino al pensionamento di lui e di fr. 225.– mensili in seguito. Per la figlia egli ha omologato l'accordo raggiunto dalle parti su un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili (assegni familiari non compresi), oltre allo spillatico di fr. 50.– settimanali. Il Pretore ha accertato poi, in liquidazione del regime matrimoniale, che ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso e ha ordinato al fondo di previdenza del marito di versare la somma fr. 101 528.55 su un conto della Cassa pensioni dei dipendenti della __________ in favore della moglie. Egli ha ammesso infine la convenuta al beneficio del gratuito patrocinio per complessivi fr. 7973.40, previa deduzione delle ripetibili che essa avrebbe incassato dal marito, e ha posto le spese processuali di fr. 9000.– per un terzo a carico di lei e per il resto a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla moglie fr. 5315.– per ripetibili.

                            H.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 febbraio 2014 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di sopprimere il contributo alimentare per la moglie e di porre le spese processuali con le ripetibili (di fr. 6000.–) a carico di lei. AO 1 ha instato il 27 marzo 2014 per il gratuito patrocinio e per vedere anticipata l'esecutività della sentenza impugnata. Nel merito essa ha proposto il 3 aprile 2014 di respingere l'appello. Con decreto del 5 maggio 2014 il presidente di questa Camera ha respinto la postulata esecutività anticipata della decisione.

                              I.  Su richiesta della Camera, AO 1 ha prodotto il 2 maggio e il 25 luglio 2016 la prospezione delle sue rendite AVS e del “secondo pilastro” calcolate dalla Cassa cantonale di compensazione e dalla Cassa pensioni della __________ sulla base della situazione attuale e

                                  nel­l'ipotesi di un suo (maggior) reddito di fr. 3000.– mensili. Il 28 luglio 2016 il giudice delegato ha trasmesso alle parti un calcolo relativo al sussidio cantonale per il premio di cassa malati di AO 1 nel caso in cui questa fosse chiamata ad aumentare il proprio grado d'occupazione. Entrambe le parti hanno avuto modo di esprimersi al riguardo.

Considerando

in diritto:              1.  Le sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimanga­no in discussio­ne mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari su cui ha deciso il Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'attore il 10 gennaio 2014, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto domenica 9 febbraio 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 10 febbraio 2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

                             2.  In questa sede AO 1 produce nuova documentazione: un certificato di salario 2013 (doc. 55), una polizza di cassa malati e un conteggio della __________ del 12 dicembre 2013 riguardante il premio del 2014 (doc. 56), un attestato dei costi dello stesso assicuratore per il 2013 (doc. 57), una diffida 11 aprile 2013 della __________ relativa al pagamento di fatture scoperte per fr. 6361.– correlate all'appartamento di __________ (doc. 58), due certificati medici del dott. __________ del 13 marzo 2014 (doc. 59), un messaggio di posta elettronica del 10 marzo 2014 in cui l'Ufficio controllo abitanti di __________ comunica l'avvenuto trasferimento dell'appellante a __________ il 31 gennaio 2014 (doc. 60), un precetto esecutivo notificatole dalla __________ il 27 maggio 2013 per la citata pretesa di fr. 6361.– (doc. 61) e un accordo di pagamento rateale delle spese di cassa malati del 17 febbraio 2014 (doc. 62). Il 17 dicembre 2014 l'interessata ha presentato anche un certificato 11 novembre 2014 del dott. __________ (doc. 63), due attestati del 30 settembre (doc. 64) e del 9 ottobre 2014 (doc. 65) del servizio di radiologia della Clinica __________ di __________ per esami alla colonna lombare e alle spalle, come pure un referto 16 ottobre 2014 del servizio di chirurgia e ortopedia dell'Ospedale __________ (doc. 66).

                                  Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto i doc. 55 a 62 sono, tranne i doc. 58 e 61, successivi alla chiusura dell'istruttoria. Non potendo essere sottoposti al Pretore, essi sono pertanto ricevibili. I doc. 63 a 66, prodotti il 17 dicembre 2014, sono invece tardivi. Comunque sia, per quanto si vedrà in appresso (consid. 5d), essi non sussidiano ai fini della causa. Né occorre assumere il nuovo contratto di locazione relativo all'appartamento di __________ in cui l'appellante si è trasferito nel febbraio del 2014, tale prova non giovando all'esito del giudizio (consid. 7 e 8b).

                             3.  Litigioso rimane in appello il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha accertato anzitutto un matrimonio di lunga durata (oltre 19 anni), dal quale sono nati due figli (ora maggiorenni), che quindi ha influito sulla situazione finanziaria della moglie. E quest'ultima ha diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, pari – per quanto si poteva evincere dagli atti – al suo fabbisogno minimo. Ciò posto, il primo giudice ha accertato il reddito della convenuta in fr. 1524.– netti mensili a fronte di un fabbisogno di fr. 3475.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione e spese accessorie [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro della figlia] fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 473.25, franchigia e costi non coperti dalla cassa malati fr. 50.–, assicurazione dell'econo­mia domestica fr. 20.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 10.–, abbonamento “arcobaleno” fr. 64.–, contributi AVS fr. 150.–, contributi al “secondo pilastro” fr. 310.–, imposta comunale fr. 21.–, imposta cantonale fr. 26.–). Egli ha appurato così che l'interessata registra un disavanzo di fr. 1951.– mensili.

                                  Quanto al marito, il primo giudice ha stabilito una capacità contributiva di fr. 7132.– mensili netti rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 3906.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1350.–, spese accessorie fr. 150.–, conguaglio spese accessorie fr. 50.–, premio della cassa malati fr. 368.–, assicurazione responsabilità civile automobile fr. 93.–, imposta di circolazione fr. 54.–, assicurazione economia domestica e responsabilità civile privata fr. 27.–, spese di trasferta fr. 100.–, franchigia e costi non coperti dalla cassa malati fr. 50.–, imposta comunale fr. 210.–, imposta cantonale fr. 220.–, imposta federale fr. 34.–). A quest'ultimo egli ha aggiunto l'importo destinato a É__________ di fr. 1150.– con l'assenso di AO 1 (verbale del 26 settembre 2013, pag. 2) e ulteriori fr. 250.–, accertando così un margine disponibile di fr. 1826.– mensili fintanto che sarebbe durato l'obbligo alimentare verso la figlia e di fr. 2976.– mensili in seguito. Egli ha fissato perciò il contributo alimentare in favore della moglie in fr. 1826.– mensili fino al termine dell'obbligo di mantenimento paterno nei confronti di É__________ e in fr. 1951.– mensili dopo di allora.

4.  I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati rias-sunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente. Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia postmatrimoniale prevale sul diritto al contributo, come si deduce dall'art. 125 cpv. 1 CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di con­seguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).

                                  Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 7).

                             5.  Per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, è pacifico che nella fattispecie il matrimonio, di lunga durata e dal quale sono nati figli, ha influito concretamente sulla situazione finanziaria di AO 1. E per quel che è del proprio tenore di vita, la convenuta si limita a rivendicare la copertura del fabbisogno minimo. La questione è di verificare dunque se e in che misura essa sia in grado di sopperire da sé a tale fabbisogno. Il Pretore ha accertato che essa lavora al 45% quale ausiliaria di pulizie per la __________, guadagnando fr. 1524.– netti mensili. Si è domandato così se si possa pretendere di lei un maggior grado d'occupazione, ma ha risolto il quesito negativamente. Pur non ravvisando impedimenti di natura familiare (come la cura dei figli, ormai maggiorenni) o di salute (natura transitoria dei problemi alla spalla), egli ha ritenuto che un'attività più estesa non sia possibile, poiché tutte le ricerche compiute dall'interessata sono risultate vane. Né il marito – ha soggiunto il Pretore – ha dimostrato il contrario, limitandosi ad asserzioni teoriche, senza indicare un solo datore di lavoro disposto concretamente ad assumere la convenuta.

                                  a)   L'appellante si duole che il Pretore gli ha rimproverato a torto di non avere dimostrato la concreta possibilità, per la moglie, di trovare un'attività lucrativa a tempo pieno. Afferma che la sentenza di questa Camera cui si riferisce il primo giudice (inc. 11.2009.176 del 19 dicembre 2012) non si attaglia al caso specifico per la diversità del “substrato fattuale” e lamenta che il Pretore abbia trascurato – o non debitamente apprezzato – una serie di elementi. Egli sottolinea in particolare l'età della moglie al momento della separazione (42 anni) e l'improbabilità di una riconciliazione, come pure il fatto che al momento in cui è stata introdotta la petizione É__________ aveva ormai 16 anni, sicché la convenuta doveva estendere già allora la propria attività lucrativa. Egli fa valere inoltre che la convenuta ha rinunciato a cercare un'occupazione aggiuntiva o a riqualificarsi professionalmente. Avendo egli comprovato che la moglie non ha intrapreso nulla per migliorare la propria situazione, non vi è spazio nemmeno per un contributo di mantenimento. Tanto meno ove si consideri – egli epiloga – che un maggior grado di occupazione del 30% permetterebbe all'interessata di guadagnare fr. 1070.– mensili, senz'altro alla portata di lei, e di coprire così il disavanzo.

                                  b)  Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo carattere di penalità. Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 9b).

                                       Trattandosi di un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione quegli aveva già 45 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine). La presunzione però è refragabile. Il limite d'età dei 45 anni, poi, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma solo di estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). Siccome la capacità di far fronte al proprio debito mantenimento può essere limitata dalla cura dovuta ai figli, in ogni modo, un coniuge con prole può essere tenuto a cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni. L'applicazione di tali principi dipende a ogni buon conto dalle circostanze del caso specifico (I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 9b).

                                  c)   Per quanto riguarda l'attività di ausiliaria di pulizie che AO 1 svolgeva, su chiamata, già dall'ottobre del 2008 (istanza a tutela dell'unione coniugale dell'8 luglio 2009, pag. 2, n. 3, nell'inc.11.2009.944) e che dal marzo del 2012 essa esercita al 45% per la __________ (doc. 41, 3° foglio), si conviene che per principio essa andava estesa. Al momento della separazione infatti l'interessata non aveva ancora 42 anni. E quando la figlia É__________ ha compiuto 16 anni essa ne aveva 44. Toccava quindi a lei – e non al marito, come crede il Pretore – sovvertire la citata presunzione dei 45 anni. Né AO 1 può invocare problemi comportamentali della figlia (osservazioni, pag. 8). Che questa vivesse una situazione di disagio e seguisse una psicoterapia è indubbio, ma ciò non le impediva di frequentare regolarmente il liceo a __________ (lettera del 24 luglio 2013 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, nella cartella UAP). Né la convenuta pretende che la dott. __________, la quale aveva in cura É__________, le avrebbe sconsigliato di aumentare il tasso di occupazione per accudire alla figlia. In proposito non soccorre dunque dilungarsi.

                                  d)  Relativamente al suo stato di salute, la convenuta non nega la possibilità di aumentare il proprio tasso di occupazione per un lavoro leggero, ma contesta tale possibilità per il lavoro attuale (osservazioni, pag. 10). A sostegno di ciò essa acclude due certificati rilasciati dal proprio medico curante dott. __________, specialista FMH in chirurgia, del 13 marzo 2014, il quale attesta la sua inabilità a svolgere l'attività di ausiliaria di pulizie in misura superiore al 50% per problemi di ‟periartro­patia scapolo-omerale sinistra, tachicardia parossistica, depressione reattiva cronica, struma multinodoso tiroide con ipotiroidismo, discopatia L-S e disturbi circolatori arti inferioriˮ (doc. 59). Se non che, l'accertamento di patologie suscettibili di comportare un'inabilità lucrativa permanente presuppone, se non una perizia, almeno un rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con oggettiva attendibilità una prognosi a medio termine (I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 12 ottobre 2014, consid. 13b con rinvio  a Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, 5ª edizione, n. 22 ad art. 125). Nella fattispecie i certificati in questione si riducono a una lapidaria elencazione di patologie che nemmeno attengono alla specializzazione del medico curante. Quanto alla documentazione esibita il 17 dicembre 2014, a prescindere dalla sua dubbia ricevibilità (sopra, consid. 2), essa non si pronuncia su un'incidenza invalidante degli elementi riscontrati. Ne segue che la convenuta non può definirsi affetta da un'incapacità lucrativa.

                                  e)   Nelle condizioni descritte occorre esaminare se al momento in cui la figlia É__________ ha compiuto 16 anni (luglio del 2011) AO 1 avesse la concreta opportunità di impiegarsi a tempo pieno. A ragione intanto l'appellante sostiene che la sentenza in base alla quale il Pretore gli fa carico di non avere dimostrato ciò (I CCA, inc. 11.2009.176 del 19 dicembre 2012) non è confacente al caso in rassegna, giacché essa riguardava la situazione di una donna di oltre 50 anni che doveva reinserirsi nel mondo del lavoro dopo 26 anni di assenza. In quella fattispecie già l'età della richiedente lasciava presumere come irrealistica la ripresa di un'attività lucrativa, onde l'onere della prova a carico del marito. In concreto la situazione è diversa, incombendo alla moglie dimostrare come impraticabile un maggior tasso d'occupazione. E al riguardo il Pretore si è limitato a rilevare l'infruttuosità delle ricerche da lei eseguite, ma nulla ha accertato né sul tempo o sul numero di tali ricerche, né sul novero delle persone interpellate. Da parte sua l'ap­pellante imputa alla moglie un comportamento rinunciatario, come pure il mancato ricorso alle prestazioni offerte dall'assi­curazione contro la disoccupazione e dalle agenzie interinali di collocamento, ciò che egli censurava già davanti al Pretore (memoriale conclusivo, pag. 4) quando accusava la moglie di non avere cercato seriamente alcun impiego. La questione merita dunque più attenta disamina.

                                  f)   Durante il suo interrogatorio dell'11 dicembre 2012 la convenuta ha dichiarato di avere cercato lavoro, ancor prima della separazione (agosto del 2009), per telefono e consultando inserzioni sui giornali nei settori della vendita e della ristorazione (come cameriera, aiuto cuoca, barista), senza che nes­suno l'abbia convocata per una prova. Essa ha dichiarato di essere stata disposta ad aumentare il grado d'occupazione anche eseguendo sostituzioni, mentre ha rinunciato a cercare lavoro nel­l'ambito della cura e assistenza degli anziani perché non dispone di un'automobile. Sempre all'interrogatorio essa ha dichiarato di non avere chiesto prestazioni all'Assicurazione Invalidità, ma di essersi informata per un'eventuale riqualifica professionale presso l'Ufficio borse di studio, rinunciandovi perché le era stato detto che il limite di età era di 40 anni. Infine essa ha dichiarato di essersi annunciata tre volte all'assicurazione contro la disoccupazione e ad agenzie interinali di collocamento, ma di non essere più iscritta – per il restante 55% – ai ruoli della disoccupazione poiché non ne avrebbe diritto. Agli atti figura infine una risposta (negativa) del 16 giugno 2013 dell'Associazione __________, prodotta all'udienza del 26 settembre 2013, a una richiesta d'impiego nel settore della cura e assistenza agli anziani (doc. 53).

                                       Alla luce di quanto precede è verosimile che la convenuta abbia davvero intrapreso qualche tentativo per impiegarsi al 100%, il che a ben vedere nemmeno il marito contesta. Le incombeva tuttavia l'onere della pro­va piena, visto che al 16° compleanno di É__________ essa non aveva ancora compiuto 45 anni. Se non che, tutto si ignora sul momento, sul numero delle ricerche di lavoro e sull'identità delle persone cui essa si sarebbe rivolta. Gli atti non consentono quindi di accertare se essa abbia effettivamente messo in atto tutto l'impegno da lei esigibile per migliorare il grado d'occupazione. D'altro lato, si fosse debitamente attivata nel 2011 (a 44 anni) per trovare un'attività a tempo pieno, essa potreb­be presumibilmente percepire oggi in un settore non qualificato come quello delle pulizie uno stipendio di fr. 3000.– netti mensili (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 5d con rinvii; si veda anche l'art. 22 del contratto normale di lavoro per il personale domestico e il contratto collettivo imprese di pulizia e facility services, in: http://www.__________.com/

                                       __________). Non avendo dimostrato impedimenti che ostassero a tale prospettiva, essa deve assumerne le conseguenze. In proposito l'appello merita dunque accoglimento.

                             6.  Relativamente al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante sostiene che esso va ridotto da fr. 3475.– a fr. 2594.– mensili, dovendosi moderare il premio della cassa malati da fr. 473.25 mensili a fr. 150.– mensili e stralciare la franchigia e i costi non coperti dalla medesima di fr. 50.– mensili, come pure i contributi AVS di fr. 150.– mensili, quelli del secondo pilastro di fr. 310.– mensili e l'onere fiscale di fr. 47.– mensili complessivi. Le singole voci vanno esaminate singolarmente.

                                  a)   Riguardo al premio della cassa malati, il Pretore lo ha conteggiato per intero (fr. 473.25), precisando che l'eventuale sussidio cantonale è secondario rispetto all'obbligo di mantenimento del marito (sentenza impugnata, pag. 6). L'appellante obietta che la convenuta ha diritto al sussidio e lo riscuote, ciò di cui va tenuto conto nel di lei fabbisogno minimo (memoriale, pag. 6). In effetti AO 1 ha prodotto in appello un conteggio dei premi per il gennaio 2014 dal quale risulta che essa beneficia del sussidio cantonale (fr. 226.70 mensili), sicché il premio a suo carico si riduce a fr. 253.95 (doc. 56). Invitata a esprimersi sulla proiezione di calcolo

                                       nel­l'ipotesi di un suo reddito di fr. 3000.– mensili, la convenuta ha rilevato nondimeno nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2016 a questa Camera che il sussidio per premio della cassa malati configura una prestazione sociale secondo la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps: RL 6.4.1.2) e va trattato come le prestazioni com­plementari e di assistenza, le quali sono sussidiarie rispetto agli obblighi alimentari del diritto di famiglia (sentenza del Tribunale federale 5A_158/2010 del 25 marzo 2010, consid. 3.2). A mente sua non si deve tenere conto perciò del sussidio in questione.

                                       Non si disconosce che il sussidio per il pagamento del premio di cassa malati è una prestazione sociale a norma del­l'art. 2 lett. a Laps. Non è tuttavia una prestazione nel senso della legge sull'assistenza sociale (RL 6.4.11.1). Il suo carattere sussidiario non può desumersi perciò da quello delle prestazioni assistenziali cui si riferisce l'art. 2 Laps. Quanto al fatto che, secondo la giurisprudenza appena citata, le presta­zioni complementari AVS/AI siano sussidiarie rispetto ai contributi alimentari del diritto di famiglia, ciò si deve alla volontà del legislatore. La legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC: RS 831.30) stabilisce infatti che il reddito determinante computabile comprende le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia (art. 11 cpv. 1 lett. h LPC), di modo che le prestazioni complementari AVS/AI sono dovute unica­mente qualora le pensioni alimentari (insieme con gli altri redditi) non siano sufficienti per coprire le spese riconosciute (sentenze del Tribunale federale 5A_158/2010 del 25 marzo 2010, consid. 3.2; sentenza 5A_724/2009 del 26 aprile 2010, consid. 6.2; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizio­ne, pag. 18 n. 01.38 seg.). Tale sussidiarietà non si ritrova invece nella legge di applicazione della LAMal (LCAMal; RL 6.4.6.1), il suo art. 30 facendo riferimento per il calcolo del reddito ai soli dati fiscali.

                                       Nelle circostanze descritte il sussidio cantonale per il premio della cassa malati che la convenuta riceve va conteggiato nel fabbisogno minimo. Ciò non toglie che, facendo stato in concreto il reddito di fr. 3000.– mensili che la convenuta potrebbe conseguire se si fosse debitamente attivata nella ricerca di un impiego al 100% (sopra, consid. 5f), il calcolo del sussidio va adattato di conseguenza. Le parti non discutono le risultanze della proiezione loro trasmessa con il decreto del 26 luglio 2016, il cui calcolo tiene conto di un reddito complessivo dell'unità di riferimento (composta dell'interessata e della figlia) di fr. 52 800.– annui, inclusi il contributo di mantenimento e gli assegni familiari per É__________. Ne segue che, dandosi un premio mensile di fr. 480.65 (doc. 56) e una riduzione dei premi di fr. 166.– mensili, l'onere a carico della con­venuta ammonta a fr. 314.65 mensili. Somma che, senza le entrate e le deduzioni per la figlia, ma con il contributo alimentare per lei (sotto, consid. 7), passerà verosimilmente a fr. 450.– mensili arrotondati, tenuto conto di una riduzione dei premi di fr. 392.– annui (fr. 32.65 mensili) dopo che É__________ andrà ad abitare per conto suo o avrà terminato la formazione scolastica o professionale (‹https://www3.ti.ch/DSS/sw/ struttura/dss/ias/Approfondimenti_AM_simulatore.php?anno =2016›). Entro tali limiti l'appello merita perciò accoglimento.

                                  b)  Quanto alla franchigia e ai costi sanitari non coperti dalla cassa malati, il Pretore li ha inseriti nel fabbisogno minimo della convenuta per fr. 50.– mensili, tenendo conto delle spese sostenute nel 2010, 2011 e 2012 (sentenza impugnata, pag. 6 con rinvio ai doc. 22, 30 e 44). L'appellante eccepisce che esborsi del genere possono essere riconosciuti solo se effettivi, mentre la convenuta non ha mai preteso di dover far capo regolarmente a cure mediche né di dover assumere – in tutto o in parte – la franchigia. Davanti al Pretore però egli si era limitato a far valere che la spesa del 2013 non era stata dimostrata (memoriale conclusivo, pag. 5), dimenticando che quel 26 novembre 2013 ciò non sarebbe nemmeno stato possibile, l'anno essendo ancora in corso. Da parte sua AO 1 aveva comprovato davanti al Pretore spese mediche ricorrenti e l'esaurimento della franchigia dal 2010 al 2012 (risposta, pag. 6; memoriale conclusivo, pag. 5), documentando ciò in appello anche nel 2013 (doc. 57). Se si aggiunge poi che la media dei costi sanitari negli anni dal 2010 al 2013 (doc. 22, 30, 44 e 57) risulta finanche superiore ai fr. 50.– riconosciuti dal Pretore e che nel fabbisogno minimo di AP 1 è stato inserito un importo equivalente nonostante questi non l'abbia documentato (sentenza impugnata, pag. 8), su tal punto l'appello si rivela finanche ai limiti del pretesto.

                                  c)   Per quel che è dell'onere fiscale, il Pretore lo ha calcolato in fr. 47.– mensili complessivi (fr. 21.– per le imposte comunali e fr. 26.– per quelle cantonali) sulla scorta delle tassazioni 2011 (sentenza impugnata, pag. 6). L'appellante oppone che l'imponibile comprende anche il contributo alimentare per la figlia (allora minorenne), contributo che dalla maggiore età di É__________ (9 luglio 2013) non si cumula più al reddito della convenuta. L'argomentazione è nuova e, come tale, di dubbia ricevibilità. Comunque sia, il fatto che il contributo alimentare per la figlia non si cumuli più al reddito della madre sarebbe verosimilmente compensato dalla rivalutazione del reddito della madre stessa, sicché al riguardo poco o punto muterebbe.

                                       La convenuta chiede, da parte sua, che il suo carico tributario sia portato a complessivi fr. 160.– mensili dal giorno in cui É__________ uscirà di casa o terminerà gli studi, perché a quel mo­mento essa non beneficerà più del­l'aliquota fiscale agevolata dell'art. 35 cpv. 2 LT né delle deduzioni sociali (osservazioni all'appello, pag. 4 e 6). La richiesta merita accoglimento. Presumendo infatti un reddito di circa fr. 37 000.– annui complessivi (fr. 3000.– mensili, più il contributo alimentare per sé [sotto, consid. 7]) e le deduzioni di cui al doc. 35 (fr. 9144.– per l'imposta cantonale e comunale, fr. 5844.– per quella federale), ma non quelle sociali che a quel momento decadranno (art. 34 lett. a LT), l'onere fiscale stimato dalla convenuta al momento in cui É__________ andrà ad abitare per conto suo o avrà terminato la formazione professionale appare verosimile (‹www.calcolatori.ti.ch /reddito_sostanza.jsp›). L'onere fiscale di fr. 47.– mensili stimato dal Pretore va rivalutato di conseguenza a fr. 160.– mensili.

                                  d)  Riguardo ai contributi AVS (fr. 150.– mensili) e del “secondo pilastro” (fr. 310.– mensili), il Pretore li ha inseriti nel fabbisogno minimo della convenuta siccome destinati alla costituzio­ne di un'adeguata previdenza per la vecchiaia (sentenza impugnata, pag. 6 e 9). L'appellante obietta che con un'attività lucrativa a tempo pieno la moglie potrebbe finanziare da sé un'adeguata pensione, beneficiando essa inoltre “dello splitting AVS e della suddivisione ex art. 122 CC del secondo pilastro”. Così argomentando, egli disconosce tuttavia che i contributi in oggetto sono destinati a col­mare lacune previdenziali riconducibili all'impossibilità, dovuta alla ripartizione dei ruoli adottata durante la vita in comune, di versare contributi sufficienti per un'ade­guata previdenza di vecchiaia, mentre con lo splitting AVS e la prestazione fondata sull'art. 122 CC si dividono i diritti acquisiti durante il matrimonio. Non a torto l'appellante fa valere invece che con un'attività lucrativa a tempo pieno la moglie avrebbe potuto finanziare da sé un'adeguata pensione. Avesse intrapreso un'occupazione a tempo pieno (sopra, consid. 5f), pur in un settore non qualificato, essa non si ritroverebbe con lacune previdenziali postmatrimoniali estranee alla ripartizione dei ruoli adottata dai coniugi durante la vita in comune (cfr. DTF 135 III 159 consid. 4.1; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 4 ad art. 125 con rinvii). In proposito l'appello risulta provvisto di buon fondamento.

                                  e)   Alla luce di quanto precede il fabbisogno minimo di AO 1 va stabilito in fr. 2856.40 mensili fino al momento in cui É__________ andrà ad abitare per conto proprio o, al più tardi, fino al termine del percorso scolastico o professionale di lei, e in fr. 3104.75 mensili dopo di allora. Ne discende che, se si fosse debitamente attivata nella ricerca di un impiego al 100%, con il guadagno di fr. 3000.– mensili essa potrebbe sopperire a sé medesima fino a quella data, mentre dopo di allora le mancherebbero fr. 104.75 mensili per coprire il debito mantenimento. La decisione impugnata va modificata di conseguenza.

                             7.  Riguardo al terzo stadio del noto ragionamento (sopra, consid. 4), l'appellante non discute il proprio reddito di fr. 7132.– mensili, ma contesta il proprio fabbisogno minimo di fr. 3906.– mensili, che chiede di portare a fr. 4723.– mensili per tenere conto dei costi di psicoterapia della figlia (fr. 300.– mensili), di un debito con la __________ (fr. 381.– mensili), del posteggio aziendale (fr. 50.– mensili), dei dati fiscali corretti, come pure dei notevoli costi di patrocinio della moglie che, stando alla sentenza impugnata, egli dovrebbe assumere (memoriale, pag. 9). In realtà l'esame di tali rivendicazioni appare superfluo. Quand'anche simili pretese andassero riconosciute nel fabbisogno minimo di lui, in effetti, l'appellante conserverebbe – pur tenendo calcolo del contributo alimentare per la figlia maggiorenne, secondo quanto pattuito dalle parti il 26 settembre 2013 (sopra, consid. 3) – un margine disponibile sufficiente per versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 105.– mensili (sopra, consid. 6e).

                             8.  Per quel che è del contributo alimentare dopo il pensionamento ordinario della beneficiaria, nell'agosto del 2031, il Pretore lo ha accertato in fr. 655.– mensili fino al pensionamento del marito e in fr. 225.– mensili dopo di allora, vita natural durante. Prevedendo a quel momento un fabbisogno ridotto a fr. 3015.– mensili per effetto dei cessati contributi AVS e di “secondo pilastro” (sopra, consid. 6d), il primo giudice ha stimato le entrate di lei in fr. 2360.– mensili complessivi (rendita AVS fr. 1170.–, rendita LPP dalla suddivisione della prestazione d'uscita fr. 790.–, rendita dal cumulo dei contributi per la previdenza fr. 400.–), onde un ammanco di fr. 655.– mensili (sentenza impugnata, pag. 10). Quanto alla capacità contributiva del marito dopo il pensionamento, il Pretore l'ha stimata in fr. 4130.– mensili, pari al 60% del reddito prima del pensionamento, a fronte di un fabbisogno di fr. 3906.– mensili, accertando così una disponibilità di fr. 225.– mensili arrotondati (sentenza impugnata, pag. 9).

a)   In realtà il pensionamento ordinario AVS di AP 1 interverrà prima di quello di AO 1, l'uno compiendo egli 65 anni (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS) il 1° no­vembre 2030 e l'altra 64 anni (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS) il 13 agosto 2031. AP 1 asserisce che la richiesta di mantenimento dopo il pensionamento di lui non è valida, poiché presentata tardivamente con il memoriale conclusivo (appello, pag. 10), ma la censura non è seria, AO 1 non avendo posto alcun limite temporale alla sua richiesta di contributo alimentare nella risposta del 9 ottobre 2012. Per il resto l'appellante non discute l'accerta­mento del Pretore, che ha fissato – dopo quel momento – in fr. 4130.– mensili le sue entrate e in fr. 3906.– mensili il suo fabbisogno minimo. Egli si limita infatti a pretendere che non potrà finanziare il proprio fabbisogno ove fosse tenuto a versare un contributo di mantenimento alla moglie. Privo di motivazione, l'assunto sfugge però a ogni disamina. Ne segue che con un margine disponibile di fr. 225.– mensili arrotondati, egli può sovvenzionare il debito mantenimento della moglie, scoperto per fr. 104.75 mensili (sopra, consid. 6e), versando fr. 105.– mensili arrotondati fino al pensionamento di lei.

b)  Dopo il pensionamento della moglie l'appellante fa valere che quest'ultima, “se necessario, limiterà le poste di fabbisogno (locazione, spese di trasporto)”. Egli non indica però di quanto debbano essere decurtate tali spese. E contestazioni pecuniarie vanno cifrate, alla stessa stregua delle pretese pecuniarie, sotto pena di irricevibilità (DTF 137 III 617). Posto ciò, non v'è ragione di scostarsi dalla conclusione per cui a quel momento l'appellante potrà destinare il suo margine disponibile di fr. 225.– mensili per ridurre l'ammanco nel fabbisogno di AO 1, il quale in esito all'aggiornamento ordinato da questa Camera l'8 aprile 2016, risulta di fr. 295.– mensili arrotondati (rendita AVS fr. 1777.–, rendita LPP fr. 1034.–, fabbisogno minimo fr. 3104.75). Nella misura in cui l'interessata propone invece di ridurre il fabbisogno dell'appellante (in particolare il costo dell'alloggio e le spese d'automobile) per tale periodo, la richiesta sfugge a qualsiasi esame. Non avendo essa impugnato la sentenza del Pretore, essa non può chiedere infatti di aumentare il contributo alimentare da questi stabilito.

                             9.  Le spese dell'appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la pressoché integrale soppressione del contributo alimentare per la moglie fino al pensionamento di lei, mentre soccombe per il periodo successivo. Si giustifica così che sopporti un terzo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'attuale giudizio impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che il Pretore ha posto per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, cui ha riconosciuto un'indennità di fr. 5315.– per ripetibili ridotte. Considerato che le parti hanno regolato transattivamente le altre questioni e che le spese processuali dell'unico punto rimasto litigioso possono essere stimate in tre quarti degli oneri complessivi, si giustifica di addebitare a AO 1 cinque ottavi delle spese che saranno anticipate dallo Stato del Cantone Ticino in virtù del gratuito patrocinio che le ha riconosciuto il primo giudice. La convenuta va tenuta inoltre a rifondere all'attore un'equa indennità per ripetibili ridotte di primo grado.

                           10.  La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 davanti a questa Camera non può essere accolta. Nelle cause di stato una simile richiesta va preceduta, in ogni grado di giudizio, da un'istanza di provvigione ad litem. Il principio è quello, infatti, per cui i costi di una causa di divorzio sono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 135 I 96 consid. 2.4.2.2 con rinvio a DTF 119 Ia 11 consid. 3a; Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, op. cit., n. 49 alle note introduttive degli art. 117–123). Nella fattispecie l'istante non pretende che sarebbe stato inutile chiedere al marito una provvigione ad litem per la causa in appello, tanto meno se si pensa che una simile partecipazione le era stata prospettata in prima sede dallo stesso attore (verbale del 19 gennaio 2012, pag. 2). Il beneficio del gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare in linea di conto.

                           11.  Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari controversi.

Per questi motivi,

decide:                  I.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

3.  Dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza AP 1 verserà a AO 1 i seguenti contributi di mantenimento:

fr. 105.– mensili dal momento in cui la figlia É__________ andrà ad abitare per conto proprio o avrà terminato il percorso scolastico o professionale, fino al pensionamento ordinario della beneficiaria;

fr. 225.– mensili dopo di allora, vita natural durante.

Il contributo è dovuto anticipatamente, entro il 5 di ogni mese.

6.  Le spese processuali di fr. 9000.– sono poste per tre ottavi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà al marito fr. 5500.– per ripetibili ridotte.

7.  AO 1 è ammessa il beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino anticiperà per lei all'avv. PA 2 la seguente retribuzione:

onorario                        fr. 6750.—                   

spese                           fr.   632.80      

IVA (8%)                       fr.   590.60      

                                               fr. 7973.40

                                  Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             II.  Le spese di appello, di fr. 2500.–, sono poste per un terzo a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

                            III.  La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in appello è respinta.

                           IV.  Notificazione a:

– avv.; – avv.; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, consid. 9 con dispositivi n. I, II, III e IV).

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2014.13 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.09.2016 11.2014.13 — Swissrulings