Incarto n. 11.2014.104
Lugano 28 ottobre 2016/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa CA.2014.256 (divorzio: provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 luglio 2014 da
AO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2)
contro
AP 1 (già patrocinata dall’avv. PA 1),
giudicando sull’appello del 5 dicembre 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 24 novembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1956) ha chiesto l'11 aprile 2013 il divorzio dalla moglie AP 1 (1957) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. La causa è in fase istruttoria (inc. DM.2013.95). In tale ambito l'attore ha preteso dalla moglie, il 7 luglio 2014, una provvigione ad litem di fr. 10 000.– per coprire le spese processuali e un'altra provvigione, del medesimo importo, per finanziare le spese di avvocato. In subordine egli ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio. Chiamata a formulare osservazioni scritte, AP 1 ha proposto il 17 luglio 2014 di respingere l'istanza.
B. Con decreto cautelare del 21 luglio 2014 il Pretore ha autorizzato il marito a ritirare dall'abitazione coniugale talune figure in sabbia arenaria e a venderle, come pure a realizzare ogni altro bene con l'accordo della moglie, destinando il ricavo alle sue spese di patrocinio (inc. CA.2014.179). Al contraddittorio del 21 agosto 2014 AO 1 ha limitato così la sua richiesta a una provvigione ad litem di fr. 10 000.– per la copertura delle spese processuali, mentre la moglie ha ribadito la propria opposizione. Non dovendosi assumere prove, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, confermando le rispettive posizioni.
C. Statuendo con decreto cautelare del 24 novembre 2014, il Pretore ha accolto l'istanza e ha condannato AP 1 a versare al marito una provvigione ad litem di fr. 10 000.– per coprire la tassa di giustizia e le spese processuali della causa di divorzio. Egli non ha riscosso oneri. La convenuta è stata tenuta a rifondere al marito fr. 300.– per ripetibili.
D. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 dicembre 2014 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere l'istanza di provvigione ad litem e di riconoscerle congrue ripetibili. Con decreto del 15 dicembre 2014 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Non sono state chieste osservazioni all'appello.
E. Il Pretore ha trasmesso per conoscenza alla Camera, il 19 maggio 2016, un decreto di quello stesso giorno con cui ha respinto una nuova istanza di provvigione ad litem di fr. 30 000.– e di gratuito patrocinio presentata da AO 1 (inc. CA.2016.90). Le parti hanno ricevuto la possibilità di esprimersi sulla rilevanza di tale decisione ai fini della procedura di appello. Solo il marito si è espresso il 4 ottobre 2016, lamentando l'impossibilità di vendere gli oggetti rimasti nell'abitazione coniugale per l'ostruzionismo dimostrato della moglie.
Considerando
in diritto: 1. L'obbligo impartito a un coniuge di corrispondere pendente causa una provvigione ad litem all'altro coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese del processo è una misura provvisionale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 33c consid. 6). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, litigiosa essendo rimasta dinanzi al Pretore la provvigione ad litem di fr. 10 000.– appunto per la copertura delle spese processuali. Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore della convenuta il 25 novembre 2014. Depositato il 5 dicembre 2014, ultimo giorno utile, l'appello è quindi tempestivo.
2. Alle sue osservazioni del 4 ottobre 2016 AO 1 acclude documentazione nuova relativa all'incasso della provvigione ad litem e agli sforzi intrapresi – senza successo – per organizzare la vendita di svariati oggetti rimasti nell'abitazione coniugale. Successivi al decreto impugnato, tali documenti sono di per sé proponibili, anche se – come si vedrà in appresso – poco sussidiano ai fini del giudizio. Giovi dunque esaminare l'appello senza indugio.
3. Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo. Lo stanziamento di una provvigione ad litem presuppone che il coniuge richiedente non disponga – o non possa disporre in tempo utile – di mezzi propri per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il proprio debito mantenimento. Se può contare su capitali propri, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa da sé, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere provvigioni, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirle o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue (I CCA, sentenza inc. 11.2011.33 del 21 giugno 2013, consid. 3 con riferimenti).
4. In concreto il Pretore ha limitato l'ambito del giudizio alla richiesta di provvigione ad litem di fr. 10 000.– per la copertura degli oneri processuali, rilevando come quella per le spese di patrocinio fosse superata in esito al decreto cautelare del 21 luglio 2014 (decisione impugnata, pag. 2). Posto ciò, egli ha accertato che il marito ha redditi per fr. 2576.– mensili (fr. 1626.– da una rendita dell'Assicurazione per l'invalidità e fr. 950.– dal contributo alimentare) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3461.– mensili, la differenza essendo coperta dalla pubblica assistenza del Comune di domicilio. Quanto alla moglie, egli ha rilevato che AP 1 ha redditi per fr. 6035.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 5083.– mensili, di modo che può destinare il margine disponibile al mantenimento del marito.
Il Pretore ha vagliato inoltre la possibilità di attingere al patrimonio dei coniugi, osservando, per quel che è del marito, che AO 1 già devolve i propri beni alle spese di patrocinio. Riguardo alla moglie, il primo giudice ha constatato che AP 1 è proprietaria delle particelle n. 164 e 489 RFD di __________, sezione di __________, le quali non sembrano “completamente sfruttate”, il debito ipotecario nei confronti della Banca __________ di fr. 569 663.35 con interessi essendo garantito da cartelle ipotecarie per un valore nominale di fr. 570 000.– (gravanti la particella n. 164) e di fr. 160 000.– (gravanti la particella n. 489 e in mano al marito). Né l'interessata ha reso verosimile di non poter alienare quest'ultimo fondo (destinato a “ripostiglio e viticoltura”) separatamente dall'altro, su cui sorge l'abitazione coniugale, “traendo un guadagno al netto delle pretese del marito”, o di non poter appigionare l'appartamento da quegli lasciato libero sulla particella n. 164. Titolare poi di un conto “terzo pilastro” con un saldo di fr. 31 027.–, di cui non si conosce né la natura né la possibilità di riscatto, la moglie possiede di conseguenza – ha concluso il Pretore – sostanza sufficiente per anticipare al marito la provvigione ad litem controversa (loc. cit., pag. 3 seg.).
5. L'appellante sostiene anzitutto di avere sempre contestato “la posizione del marito circa la sua disponibilità finanziaria” e di essersi “sempre opposta (…) alla richiesta di una provisio ad litem, senza distinzioni sia per le spese di patrocinio, come anche per le tasse di giudizio e spese di procedura”. Reputa di conseguenza inveritiera l'affermazione del Pretore, secondo cui essa non avrebbe mosso contestazioni al riguardo. In realtà la doglianza si deve a un equivoco. L'accertamento del primo giudice circa la mancata contestazione della moglie si riferiva al fatto che in seguito al decreto cautelare del 21 luglio 2014 la richiesta di provvigione conservava attualità per le spese processuali, mentre era divenuta invece senza interesse la richiesta di provvigione per i costi di patrocinio (decreto impugnato, pag. 2). Neppure in questa sede la convenuta pretende il contrario. Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
6. Relativamente alla possibilità per il marito di stare in causa con mezzi propri, l'appellante riconosce che AO 1 destina già le sue risorse al finanziamento dei costi di patrocinio. Dubita tuttavia che i mezzi a disposizione non gli bastino per sopperire anche alle spese del processo, essendo a suo dire “molto probabile” che egli consegua redditi non dichiarati con il commercio di antichità e dell'“oggettistica” che le ha in parte sottratto. Che poi il marito sia a carico della pubblica assistenza – essa soggiunge – ancora non dimostra che AO 1 non abbia sostanza occulta o altre entrate, come indizia il fatto che egli ha abbandonato la richiesta di provvigione per le spese di patrocinio. Da quest'ultima congettura, tuttavia, va subito sgombrato il campo. La mancata “riconferma” della provvigione ad litem per le spese di patrocinio si spiega manifestamente con l'autorizzazione rilasciata dal Pretore al marito di vendere le statue in arenaria a copertura delle proprie spese legali (sopra, lett. A). Per il resto, l'appellante si limita in mere ipotesi o asserzioni, inidonee a rimettere in causa la decisione impugnata.
7. Quanto ai nuovi accertamenti emersi dal decreto cautelare del 19 maggio 2016 con cui il Pretore ha respinto un'ulteriore provvigione ad litem sollecitata dal marito, la convenuta non ha ritenuto neppure di invocarli, pur essendo stata sollecitata a esprimersi in proposito. A prescindere da ciò, che il Pretore abbia accertato l'esistenza di beni d'antiquariato – non meglio specificati – in possesso del marito e abbia obbligato AO 1 ad attivarsi per la loro realizzazione non è irrilevante, ma non basta per accogliere l'appello. Ammesso e non concesso infatti che tali beni abbiano un valore di mercato pari a quello fiscale o assicurativo dichiarato dall'interessato, l'importo indicato in fr. 50 000.– sembra comprendere, per lo meno a un sommario esame, anche i beni rimasti nell'abitazione coniugale (lettera dell'8 luglio 2016 di AP 1, pag. 2, allegata alle osservazioni 4 ottobre 2016 del marito), la cui vendita è però osteggiata dalla moglie.
Per di più, non si può presumere che le sculture in possesso del marito siano verosimilmente realizzabili a breve termine per finanziare l'anticipo delle spese di fr. 10 000.– chiesto all'udienza del 21 maggio 2014 (decreto impugnato, pag. 1). Intanto tali beni sono già destinati – come figura nel decreto cautelare del 19 maggio 2016 (pag. 1) – a sovvenzionare l'acconto di fr. 10 000.– sulle spese della perizia (preventivate in fr. 15 000.–) per accertare il valore dell'abitazione coniugale e le spese di patrocinio (correnti e future) dell'avv. PA 2. Inoltre i precedenti tentativi di monetizzare tali beni hanno avuto scarso successo, ove si consideri che il Pretore ha quantificato in fr. 1430.– “gli importi minimi finora incassati” a copertura delle spese legali (decreto cautelare del 1° ottobre 2014, pag. 3). Ne segue che, a un esame di apparenza, AO 1 non risulta disporre in tempo utile di mezzi propri per stare in causa senza intaccare il proprio fabbisogno minimo. In avvenire la situazione potrà anche rivelarsi diversa, nel senso che prima di ottenere altre provvigioni AO 1 dovrà rendere verosimile di avere intrapreso sforzi adeguati anche sul medio termine per alienare le opere.
8. Sostiene l'appellante che il Pretore le ha rimproverato a torto di essere “criptica sul destino” dei propri immobili “malgrado la sua attività professionale sia concentrata fuori Cantone”. Essa fa valere che il Pretore non dovrebbe ingerirsi nella sua vita privata né, tanto meno, lasciar intendere arbitrariamente che la circostanza di lavorare fuori del Ticino sia sufficiente per giustificare una vendita dei suoi immobili. Una volta ancora però essa fraintende le motivazioni del Pretore, il quale è lungi dal revocare in dubbio il suo diritto di risiedere nel Ticino e di lavorare fuori Cantone, come è lungi dall'asserire che ciò basti per indurla a vendere le sue proprietà per garantire le spese di causa. Quanto il Pretore ha rilevato è un certo ermetismo della convenuta, ricordando che al più tardi nel maggio del 2014 i coniugi sapevano di dover trovare risorse per finanziare la causa di divorzio. E l'interessata non pretende che ciò non sia vero.
9. Secondo l'appellante la vendita di parte dei suoi fondi non è attuabile, la situazione del mercato immobiliare non permettendo di conseguire un utile adeguato, sicché l'operazione si tradurrebbe in una svendita in fretta e furia. L'argomento è nuovo, senza che AP 1 adduca di non averlo potuto recare dinanzi al Pretore (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC), e riesce pertanto irricevibile. Comunque sia, esso si esaurisce in semplici affermazioni. Quanto alla presunta avventatezza dell'operazione, l'appellante trascura che – come detto (consid. 8) – i coniugi sapevano sin dal maggio del 2014 di dover finanziare la causa di divorzio, tant'è che l'interessata medesima aveva già commissionato una perizia privata per stimare il valore venale della proprietà ad __________, quantunque non intendesse privarsene (verbale del 21 agosto 2014, pag. 2). Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.
10. L'appellante censura una disattenzione del principio della proporzionalità e del divieto dell'arbitrio per il motivo che, fosse essa tenuta a vendere i propri fondi, ciò “genererebbe nuovi acquisti che andrebbero suddivisi col marito in una fase della procedura di divorzio non ancora matura per tale scopo”. Ora, a parte il fatto che l'interessata non spiega in che cosa consista la violazione dei due precetti costituzionali, mal si intravede come la vendita di beni in proprietà esclusiva della moglie potrebbe creare “nuovi acquisti” quando i coniugi hanno, come nella fattispecie (doc. X nell'inc. DM.2013.95, classificatore nero), adottato il regime della separazione dei beni. Al proposito non soccorre diffondersi.
11. Riguardo alla possibilità di vendere la particella n. 489 separatamente dall'altro fondo (su cui sorge l'abitazione coniugale), l'appellante non contesta che da tale operazione possa ricavarsi verosimilmente “un guadagno al netto delle pretese del marito”. Si limita a far valere di non capire perché il Pretore le abbia addebitato la provvigione ad litem se la cartella ipotecaria (recte: le tre cartelle ipotecarie) gravante tale particella per un valore nominale di fr. 160 000.– si trova in mano al marito. Sta di fatto che il marito non risulta detenere le cartelle ipotecarie in proprietà o in garanzia di un credito nei confronti di lei. Che i titoli si trovino in possesso del marito e non della banca creditrice fa sì che il credito incorporato nella cartella e il diritto di pegno abbiano un'esistenza puramente formale, latente, di cui il legittimo titolare può liberamente disporre (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 398 n. 2181). L'opinione del primo giudice non è quindi criticabile.
12. La convenuta pretende altresì di non poter trovare la somma di fr. 10 000.– in tempi ragionevoli. L'assunto però è nuovo, e di conseguenza inammissibile. In prima sede non è stato sollevato difatti né con le osservazioni del 17 luglio 2014 né all'udienza del 21 agosto 2014. Senza dimenticare poi che AP 1 ha rinunciato deliberatamente ad attivarsi nella prospettiva di una qualsiasi vendita immobiliare, pur sapendo sin dal maggio del 2014 almeno di dover reperire i mezzi indispensabili per finanziare la causa di divorzio (sopra, consid. 9 in fine). In condizioni del genere è superfluo approfondire se gli spazi lasciati liberi da AO 1 nell'abitazione coniugale possano essere appigionati e se il conto di “terzo pilastro” della convenuta sia suscettibile di riscatto.
13. Quanto all'entità della provvigione litigiosa, l'appellante imputa al Pretore di non averla giustificata in alcun modo. In realtà Pretore ha pur sempre motivato la somma con “l'ampiezza del litigio e le prove notificate dalle parti”. Toccava pertanto all'appellante indicare di quanto l'ammontare andasse ridotto, le contestazioni pecuniarie dovendo essere cifrate (DTF 137 III 617). E in concreto la ricorrente non allega nemmeno per ordine di grandezza di quanto, a mente sua, andrebbe ridotta la provvigione.
14. L'appellante sembra invocare poi la restituzione di somme che il marito avrebbe ricevuto da lei in passato e che avrebbe usato per scopi personali. Se non che, la pretesa è fuori tema. Andrà esaminata se mai nella causa di merito, in esito alla liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le parti. In quella sede andrà definito altresì l'eventuale rimborso della provvigione ad litem, che per sua natura configura un anticipo e va – almeno di regola – restituita in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o alla liquidazione del regime matrimoniale (RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a).
15. L'appellante assume infine che, non disponesse effettivamente di mezzi sufficienti, il marito potrebbe ricorrere a un prestito o instare per un pagamento a rate dell'anticipo in garanzia delle spese processuali. L'asserto non è serio, non immaginandosi chi elargirebbe un mutuo a un coniuge che neppure riesce a coprire il proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 4). Quanto alla rateazione dell'anticipo, l'interessato non risulta avere i mezzi nemmeno per onorare le rate. Anche su quest'ultimo punto l'appello denota tutta la sua infondatezza.
16. Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1 non è stato chiamato a esprimersi sull'appello, ma ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, avendo formulato osservazioni il 4 ottobre 2016 sulla rilevanza ai fini del giudizio del decreto cautelare emesso dal Pretore del 19 maggio 2016.
17. Circa i rimedi giuridici dati sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
– avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).