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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2013 11.2013.96

15 novembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·631 parole·~3 min·2

Riassunto

Modifica di contributo alimentare: ritiro dell'appello

Testo integrale

Incarto n. 11.2013.96

Lugano 15 novembre 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,  

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2011.134 (modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 novembre 2011 da

 AO 1   (patrocinato dal MLaw PA 1 )  

contro

 PI 1 (2005), (rappresentata dalla madre  AP 1, e già patrocinata dall'avv. PA 2, )   e    PI 2 (1996),  e  PI 3 (2000), (rappresentati dalla madre  ,  e patrocinati dall'avv.  )

giudicando sull'appello del 6 novembre 2013 presentato da PI 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 4 ottobre 2013;

                                         premesso che con sentenza del 4 ottobre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto un'azione di AO 1, riducendo a fr. 465.– mensili fino al 12° anno di età e a fr. 665.– mensili dopo di allora fino alla maggiore età o al termine di una formazione appropriata il contributo alimentare dovuto alla figlia PI 1 (2005), ma non quello dovuto ai figli PI 2 (1996) e PI 3 (2000) PI 3;

                                         rammentato che in una lettera indirizzata al Pretore il 6 novembre 2013 PI 1 lamenta, in estrema sintesi, il mancato adeguamento del contributo per sé dopo la fine della formazione di PI 2 concludendo che “se ciò non fosse possibile questa lettera vale come ricorso in appello”;

                                         osservato che il Pretore ha trasmesso lo scritto a questa Camera per competenza;

                                         ricordato che l'atto non è stato notificato per osservazioni;

                                         preso atto che il 14 novembre 2013 PI 1 ha dichiarato di ritirare l'appello “per evitare spese inutili”;

                                         ricordato che il ritiro di un appello comporta desistenza, indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite sicché il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

                                         stabilito che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese processuali e delle ripetibili (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC);

                                         rilevato che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma il fatto che questi abbia agito da sé senza l'ausilio di un patrocinatore inducono a prescindere equitativamente da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         ritenuto che non si pone problema di ripetibili, l'appello essendo stato ritirato prima dell'eventuale notificazione alla controparte;

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         –  , .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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