Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2013 11.2013.95

15 novembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,882 parole·~9 min·2

Riassunto

Protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari inerenti al diritto di visita

Testo integrale

Incarto n. 11.2013.95

Lugano, 15 novembre 2013/mc      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2013.739 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 5 luglio 2013 da

 AP 1    (patrocinata   PA 1 )  

contro

 AO 1 (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 5 novembre 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 24 ottobre 2013;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'ambito di un'istanza presentata il 1° marzo 2013 a tutela del­l'unione coniugale, AP 1 (1978) ha raggiunto il 20 marzo 2013 un accordo con il marito AO 1 (1979) sulla vicendevole autorizzazione alla vita separata, sull'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento dei figli D__________ (23 settembre 2008) e Y__________ (2 settembre 2011) a quest'ultima e sulla regolamentazione del diritto di visita paterno (ogni settimana alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 9 alle 20, come pure tutti i mercoledì dalle ore 15 alle 20). Il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha omologato la convenzione seduta stante e ha stralciato la causa dal ruolo (inc. SO.2013.237).

                                  B.   Il 5 luglio 2013 AP 1 si è rivolta nuovamente al Pretore aggiunto, sollecitandolo a modificare la disciplina del diritto di visita perché gli incontri del marito con D__________ e Y__________ avvenissero “presso il Punto di incontro [a __________], in vista di allestire un programma di sostegno alle relazioni fra padre e figli”. Al contraddittorio del 22 agosto 2013 i coniugi si sono accor­dati nel senso che il diritto di visita sarebbe stato esercitato sull'arco di mezza giornata la settimana (senza sorveglianza), di regola il sabato pomeriggio dalle ore 14 alle 18. AO 1 si è impegnato inoltre “a chiedere all'__________, presso la quale egli già si reca per risolvere i propri problemi di alcolismo, di essere sottoposto a regolari controlli in modo da poter attestare una evoluzione positiva della problematica legata all'abuso di alcol”.

                                  C.   AP 1 ha presentato al Pretore aggiunto il 10 settembre 2013 un'istanza cautelare in cui rimproverava al marito di non rispettare gli orari delle visite e di recarsi al bar durante gli incontri con i figli per bere birra, onde la necessità che quelle relazioni personali avvenissero “presso il Punto di incontro, alla presenza di personale specializzato”. Al contraddittorio del 10 ottobre 2013 AO 1 non ha negato di avere bevuto birra nel corso di un incontro, ma ha contestato gli estremi per imporgli un diritto di visita sorvegliato, facendo valere di adoperarsi seriamente “per risolvere la propria problematica legata all'abuso di alcol”. Statuendo con decreto cautelare del 24 ottobre 2013, il Pretore aggiunto ha “ripristinato un diritto di visita libero da parte del padre a favore dei figli D__________ e Y__________”, da esercitare una mezza giornata la settimana, di regola il sabato pomeriggio, dalle ore 14 alle 18. Egli non ha prelevato spese e ha compensato le ripetibili.

                                  D.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 novembre 2013 per ottenere che – conferitole il beneficio del gratuito patrocinio – in via cautelare il diritto di visita ai figli sia esercitato presso il Punto di incontro a __________, il sabato dalle ore 14 alle 18, e che la decisione del Pretore aggiunto sia riformata di conseguenza. Essa chiede altresì che identica regolamentazione sia adottata già a titolo supercautelare, senza contraddittorio. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha rilevato anzitutto che, stando a un certificato medico del 15 ottobre 2013 (nella rubrica “corrispondenza”), il convenuto non risultava più abusare

                                         di alcolici. Da lui interpellato, il dott. __________ di __________,

                                         estensore del certificato medico, gli ha confermato che tale stato di cose sussiste da un paio di mesi, gli esami da lui eseguiti sul paziente denotando parametri “nella norma”. Se di conseguenza non si può escludere l'assunzione di alcol da parte dell'interessato – ha concluso il Pretore aggiunto – nemmeno si possono accertare abusi etilici. Nulla osta perciò al “ripristino” del diritto di visita libero in favore dei figli deciso durante l'udienza del 22 ago­sto 2013.

                                   2.   L'appellante si duole che il primo giudice abbia trascurato la lunga dipendenza alcolica del marito, considerando a torto il ricovero coatto di lui a __________ nel maggio del 2013 come un episodio isolato. Lamenta altresì che il Pretore aggiunto abbia sottovalutato la necessità di una totale astinenza da alcolici in casi simili, sopravvalutando per converso i due mesi di consumo moderato da parte del convenuto, ciò che espone i figli a pericoli e al rischio di situazioni diseducative. Secondo l'appellante, solo al momento in cui il marito “inizierà un vero percorso riabilitativo” si potrà – con l'andare del tempo – fissare un diritto di visita libero. Fino ad allora la protezione dei figli incomberà a lei medesima e alle autorità preposte.

                                   3.   Contrariamente all'opinione del primo giudice, intanto, non si tratta nella fattispecie di “ripristinare” cautelarmente un diritto di visita libero, ma – tutt'al più – di confermarlo, le relazioni personali di AO 1 con i figli non risultando essere mai state men che libere. Quanto all'udienza del 22 agosto 2013 menzionata nel decreto impugnato, il diritto di visita fissato in quella occasione (mezza giornata la settimana, di regola il sabato pomeriggio dalle ore 14 alle 18) non consta essere stato sottoposto a misure restrittive, né allora né in seguito. Ciò premesso, la questione non è di sapere se la sorveglianza delle relazioni personali tra padre e figli vada tolta, come sembra evincersi dal decreto del Pretore aggiunto, ma se una sorveglianza vada istituita già in via provvisionale.

                                   4.   I provvedimenti cautelari nelle procedure a tutela dell'unione coniugale soggiacciono – per principio – agli stessi requisiti che informano le misure provvisionali nelle cause di divorzio (art. 276 prima frase CPC). Un provvedimento del genere, quindi, non deve solo imporsi con urgenza, ma rispettare anche il principio della proporzionalità, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (v. Tappy in: CPC com­menté, Basilea 2011, n. 35 ad art. 276 con richiami; sulla nozione di proporzionalità: Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, edizione 2010, n. 47 segg. ad art. 262). Ne segue che un intervento cautelare sulla disciplina del diritto di visita deve apparire impellente e non incidere più di quanto occorra per proteggere il bene oggettivo del figlio.

                                   5.   In concreto è pacifico che il convenuto ha bevuto birra durante un incontro con i bambini verso la fine agosto, verosimilmente un sabato pomeriggio tra le ore 14 e le 18. Per l'appellante ciò giustifica la messa sotto sorveglianza immediata del diritto di visita. Ora, il fatto ammesso dal convenuto non va relegato nella banalità, visti i pesanti trascorsi di etilismo. Non bisogna dimenticare tuttavia che nei due mesi precedenti quell'episodio AO 1 ha consumato alcolici con moderazione, come ha confer­mato il dott. __________ al Pretore aggiunto sulla base degli esami da lui condotti. Nel corso del citato diritto di visita non risulta poi – né l'interessata pretende – che il marito abbia mostrato comportamenti aggressivi, indecorosi, inadeguati, inaffidabili o anche solo inopportuni. A ragione dunque il Pretore aggiunto non ha ravvisato gli estremi per un intervento urgente, tanto meno nel quadro di una protezione dell'unione coniugale, che è già di per sé una procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC) equiparabile a un procedimento cautelare (DTF 137 III 475).

                                   6.   Si conviene con l'appellante che l'equilibrio del convenuto rimane fragile e la dipendenza etilica di lui un assillo. È legittimo così pretendere ch'egli non sorbisca alcolici durante le visite a D__________ e Y__________. Un conto però è il verificar­si di un unico episodio e un altro la reiterazione. A prescin­dere dal difetto di urgenza, in concreto non sarebbe nemmeno conforme al precetto della proporzionalità istituire una sorveglianza sine die del diritto di visita per una singola mancanza che non ha avuto riper­cussioni sui figli (salvo l'eventuale aspetto diseducativo censurato dall'appellante). Certo, AO 1 va ammonito nel senso che per il suo stato di salute gli è vietato bere alcolici quando incontra i figli e che, dovesse trasgredire la consegna, potrà vedersi limitare o condizionare le sue relazioni personali con i bambini (anche con l'istituzione di una possibile sorveglianza). Ma la regolamentazione del diritto di visita non può essere fatta dipendere – come sembra presumere l'appellante – dalla disponibilità del soggetto a intraprendere terapie, per quanto auspicabili. Tanto meno l'appellante può pretendere che fino al termine del percorso curativo la tutela del bene dei figli sia suo esclusivo appannaggio (memoriale, pag. 4 in fondo). Le relazioni personali di un genitore con i figli vanno disciplinate unicamente in funzione dell'oggettivo interesse dei bambini. Finché non pregiudicano il bene dei figli esse non dipendono perciò da comportamenti che il genitore tiene in altri ambiti.

                                   7.   Se ne conclude che, manifestamente privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. E l'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di provvedimenti supercautelari contestuale all'appello.

                                   8.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La situazione finanziaria verosimilmente difficile in cui versa l'appellante induce nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. c e f CPC). Né si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni. Non può entrare in linea di conto, ad ogni modo, il beneficio del gratuito patrocinio postulato dall'appellante, il cui ricorso appariva fin dall'inizio senza possibilità di buon esito (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato intimato alla controparte.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a possibili questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   Notificazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2013.95 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2013 11.2013.95 — Swissrulings