Incarto n. 11.2013.92
Lugano 9 maggio 2016/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa CA.2013.316 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 17 settembre 2013 dall'
avv. prof. AO 1
contro
AP 1 e AP 2 (patrocinati dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 24 ottobre 2013 presentato da AP 2 e dalla AP 2 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 18 ottobre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 settembre 2013 sul diario (bacheca) della pagina facebook ‹www.facebook.com/__________ › è apparso quanto segue:
__________
ha condiviso un link.
10 settembre nei pressi di __________
Vien da sé che siete tutti invitati a partecipare alla conferenza a favore del burqa... rigorosamente a volto coperto...
AO 1 e D__________ difendono il burqua?
www.__________
BURQUA – AO 1 e D__________ parteciperanno a un congresso a __________ dove si difenderà il Burqua. E poi si ergono a paladini dei diritti umani...
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B. Il giorno seguente sul diario della medesima pagina è apparso quanto segue:
__________
ha condiviso un link.
11 settembre nei pressi di __________
Rettifica: il dibattito pro burqa è stato organizzato dai __________. Quel partito di cui fa parte M__________, che l'anno scorso aveva proposto in Consiglio comunale di abolire l'hockey in Ticino perché non faceva parte delle tradizioni locali...
AO 1 e D__________ difendono il burqua?
www. __________
BURQUA – AO 1 e D__________ parteciperanno a un congresso a __________ dove si difenderà il Burqua. E poi si ergono a paladini dei diritti umani.
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C. Il 16 settembre 2013 è apparso, sempre sulla medesima pagina, quanto segue:
__________
ha condiviso un link.
22 ore fa nei pressi di __________
AO 1 e D__________ difendono il burqua: “Le donne che lo portano non sono oppresse”
www. __________
BURQUA – L'avvocato AO 1 si allea con __________ per difendere il burqa sul __________ e sul __________: “Un abito non può essere contrario ai diritti umani”.
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I tre articoli sono stati commentati da vari utenti che hanno postato messaggi testuali.
D. Il 17 settembre 2013 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché ordinasse in via cautelare a AP 1 (direttore responsabile del sito ‹www.__________ ›) e alla AP 3 (editrice del medesimo sito internet) di cancellare dal sito online e dal profilo Facebook tutti i commenti ai tre articoli lesivi della sua personalità “che sono menzionati nell'istanza”. Egli ha chiesto inoltre che fosse vietato ai convenuti di scrivere e di far divulgare mediante il sito ‹www. __________ › e il profilo Facebook, come pure attraverso altre pubblicazioni e media correlati al sito internet e/o da loro controllati, in forma cartacea o elettronica, articoli, notizie, commenti, sue fotografie, suoi disegni, sue immagini e simili, veritiere o alterate, e simili in qualsiasi modo lesivi della sua personalità, il tutto con la comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.– per ogni contravventore. L'attore ha preteso inoltre la pubblicazione della decisione superprovvisionale e provvisionale sul sito internet e sul profilo Facebook a spese dei convenuti.
E. Con decreto cautelare del 19 settembre 2013, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato ai convenuti, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.–, di “cancellare immediatamente dal profilo Facebook, dal sito internet __________ e da ogni archivio e sito informatico collegato, tutti i commenti lesivi della personalità dell'attore, da lui menzionati nell'istanza”, “riserva fatta per le lettere K, NeOa pag. 6”. I tre articoli e i commenti correlati sono stati rimossi dalla pagina internet ‹www.facebook.com/__________ ›. All'udienza del 14 ottobre 2013, indetta per il contraddittorio, i convenuti hanno proposto di respingere l'azione, contestando la loro legittimazione passiva.
F. Statuendo il 18 ottobre 2013, il Pretore ha confermato – senza riprodurne il contenuto – il provvedimento emesso inaudita parte il 19 settembre 2013 “a valere quale assetto cautelare di merito”, ha ordinato la pubblicazione della decisione, così come del provvedimento supercautelare sul sito ‹www.__________ › e sulla pagina ‹www.facebook.com/__________ › a spese dei convenuti e ha assegnato all'istante un termine di 30 giorni per intentare l'azione di merito. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 e la AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 24 ottobre 2013 nel quale chiedono di riformare il giudizio impugnato respingendo l'istanza cautelare e revocando il provvedimento ordinato senza contraddittorio. Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2013 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale esigenza non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi particolari estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 21 ottobre 2013. L'appello in esame, depositato il 24 ottobre 2013, è pertanto ricevibile.
2. Per quel che è della legittimazione passiva, il Pretore ha accertato che i messaggi censurati dall'istante sono sì stati caricati su una pagina di Facebook dedicata al __________, il quale ne condivide un link, e non sul sito internet ‹www.__________ ›, ma ha ritenuto che l'editore e il responsabile di quest'ultimo sito potessero essere convenuti in un'azione volta alla cessazione cautelare di una lesione della personalità. Egli ha ritenuto che ogni account di Facebook ha un proprietario, noto al social network, ma in concreto anche ai convenuti “per il semplice motivo che essi hanno potuto intervenire nei suoi confronti per implementare l'ordine supercautelare di cancellazione di alcuni messaggi”. A mente sua, visto che la responsabilità di chi ospita un blog è comparabile a quella dell'editore di un giornale che pubblica scritti di lettori, “la medesima logica dell'ospitare fa sì che anche la stessa Facebook sarebbe legittimata passivamente, visto che tutti i relativi accounts sono ospitati sui loro server”. Siccome però nella fattispecie il proprietario dell'account “non si è palesato, pur essendo noto ai convenuti, la legittimazione passiva di questi ultimi va ammessa perché la vittima può convenire in causa chiunque abbia avuto un coinvolgimento, anche marginale, nella creazione o nello sviluppo di una lesione.
Secondo il Pretore, il comportamento appena descritto “è da ricercare in due scenari, ognuno dei quali genera la legittimazione passiva”. Dapprima nel fatto che la pagina in questione è dedicata al progetto politico dei convenuti, “di modo che essi hanno certamente la possibilità d'influenzare e finanche di determinare la volontà del proprietario dell'account Facebook (ciò che hanno appunto già dimostrato in via supercautelare) cosicché il non farlo (ossia l'omissione) costituisce senz'altro una partecipazione all'offesa, laddove quella pagina ospiti messaggi lesivi della personalità dell'istante”. Poco importa – egli ha soggiunto – che Facebook metta a disposizione strumenti per difendersi da lesioni della personalità, giacché ciò non riduce il cerchio delle persone legittimate passivamente. In secondo luogo – ha continuato il Pretore – la condivisione del link da parte del sito ‹__________ › “ha creato all'account qui in esame e in particolare ai messaggi lesivi della personalità dell'istante una visibilità accresciuta, che mai quell'account avrebbe raggiunto senza quel link. Di conseguenza, anche questo agire rientra in quella logica di collaborazione attiva all'offesa della personalità, contro la quale il leso ha diritto di ottenere tutela”.
3. Gli appellanti ribadiscono la loro carenza di legittimazione passiva, sostenendo che i messaggi incriminati, scritti da terzi, sono stati caricati su una pagina Facebook dedicata al __________ e non sul sito ‹__________ ›. Essi fanno valere che il responsabile di un sito internet risponde per lesioni illecite della personalità solo ove si tratti di un host provider, ovvero quando le lesioni appaiano sul suo sito o su un blog da lui ospitato. In concreto – essi proseguono – l'host provider di una pagina Facebook è l'omonimo social network. Che la pagina Facebook sia dedicata al progetto politico dei convenuti è irrilevante già per il fatto che su tale social network è possibile dedicare una pagina a chiunque, senza nemmeno che questi ne sia a conoscenza o condivida l'operazione. Ciò non basta per ritenere che sia data la possibilità di influire sulla volontà del proprietario degli accounts. Per di più, secondo gli appellanti, opinare il contrario sarebbe “potenzialmente rischiosissimo, in quanto potrebbe sollecitare delle manovre apposite per rendere civilmente responsabili le persone a cui le più disparate pagine Facebook sono dedicate”. Il tutto, osservano, senza dimenticare che non sussiste alcuna prova secondo cui la AP 2 sia proprietaria dell'account Facebook in questione.
Ciò posto, gli appellanti non negano che dopo l'emanazione del decreto supercautelare AP 1 abbia fatto in modo che si ottemperasse al decreto del Pretore per evitare eventuali sanzioni penali. Sottolineano tuttavia che egli non aveva alcuna garanzia di riuscita. E “tra il chiedere e determinare la volontà esiste una differenza sostanziale”. Gli appellanti contestano altresì che la pagina Facebook avesse una visibilità accresciuta per avere essi condiviso il link che rinviava all'articolo. Anzi, affermano, a quel momento l'articolo “era vergine, scevro da qualsiasi commento, positivo o negativo che fosse”, sicché una loro responsabilità non può entrare in linea di conto, tanto meno ove si pensi che non era loro intenzione fomentare commenti neppure immaginabili. Inoltre, ricordato che chiunque può condividere un link su una pagina qualsiasi di Facebook, si giungerebbe in caso contrario alla paradossale situazione per cui si potrebbe innescare la responsabilità di chi ha condiviso il link, pur nell'ipotesi in cui egli critichi l'articolo e difenda la vittima della lesione. A dire degli appellanti, condividere un link non può e non deve bastare, di per sé, a configurare la partecipazione a un'eventuale offesa “scaturita in seguito e in maniera del tutto indipendente della volontà del condivisore”.
4. Nella fattispecie risulta che tra il 10 e il 16 settembre 2013 il sito ‹www.__________ › ha condiviso sulla pagina Facebook a esso dedicata tre notizie riguardanti AO 1, le quali sono stati oggetto di commenti (doc. C, D ed E). AO 1 reputa 16 dei commenti postati su quella pagina lesivi della propria personalità. I convenuti non negano che i commenti in questione siano “oggettivamente insultanti” e ledano la personalità di lui. Contestano però di avere partecipato alla lesione, opponendo – in sintesi – di essersi limitati a portare a conoscenza una notizia segnalandola ai propri “amici” su Facebook, mentre si proclamano estranei all'account Facebook dedicato al sito ‹www.__________ ›.
a) Nell'ambito dei provvedimenti cautelari relativi a mass media la legittimazione passiva non pertiene all'autore della lesione, bensì all'editore dell'organo di informazione (Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 6 e 7 ad art. 266; Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 20a ad art. 266; Güngerich in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 8 ad art. 266; Hofmann/ Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ª edizione, pag. 252). Come per l'azione inibitoria e l'azione di rimozione, in materia di protezione della personalità può essere convenuto, anche nell'ambito di provvedimenti cautelari, “chiunque partecipi all'offesa” (art. 28 cpv. 1 CC; cfr. Jeandin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 9 ad art. 28c vCC; Bohnet in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 266). In tali azioni difensive, quindi, la legittimazione passiva compete anche a chi cagioni, consenta o favorisca la lesione attraverso la propria partecipazione, indipendentemente da una sua colpa. Il solo fatto di concorrere al pregiudizio costituisce – oggettivamente – una lesione della personalità altrui, quand'anche l'autore non se ne renda conto o possa rendersene conto.
Trattandosi di lesioni causate da un mezzo di comunicazione sociale di carattere periodico pubblicato su internet, possono essere convenuti tanto l'editore del sito quanto il responsabile del motore di ricerca che fa apparire il contenuto litigioso sulla lista di risultati. Non invece il fornitore dell'accesso a internet (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 244 n. 622c). Commette una partecipazione nel senso appena descritto, di conseguenza, chi ospita su un proprio sito un blog gestito da terzi in piena autonomia (hosting provider: sentenza del Tribunale federale 5A_792/2011 del 14 gennaio 2013, consid. 6.2 con riferimenti, in: sic! 5/2013 pag. 293), ma non chi ospita su un proprio sito internet un link generico di rimando a un altro sito di un giornale o di una stazione radio, nemmeno ove questi fossero controllati sotto il profilo societario ed economico dalla stessa persona (sentenza del Tribunale federale 5A_658/2014 del 6 maggio 2015, consid. 4.2). Ove il mezzo di comunicazione sociale non avesse carattere di periodicità, i provvedimenti cautelari possono fondarsi sulla norma generale dell'art. 261 CPC (Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 240 n. 620; per Facebook: pag. 242 n. 621i).
b) In ambito informatico l'atto lesivo della personalità consiste nell'immettere in una pagina internet un testo nel quale si svilisce l'onorabilità di una persona (Rosenthal in: AJP/PJA 1997, pag. 1342; I CCA, sentenza inc. 11.2009.199 del 28 dicembre 2012, consid, 5 con riferimenti). In concreto è pacifico che lesivi della personalità dell'istante sono i commenti lasciati da internauti a una notizia apparsa sulla pagina Facebook dedicata dal ‹www.__________ ›, sito che di per sé non conteneva offese all'interessato. Ora, se i post lasciati su un blog sono assimilabili agli scritti che lettori inviano a un giornale stampato (con conseguente partecipazione dell'editore del giornale alla lesione in virtù dell'art. 28 cpv. 1 CC: DTF 106 II 100 consid. 3), nella fattispecie incombeva all'istante rendere per lo meno verosimile che i convenuti, dichiaratisi estranei a Facebook, avessero partecipato alla lesione. Che la AP 2 sia editrice della pagina Facebook dedicata al ‹www.__________ › non è preteso tuttavia nemmeno da lui.
Quanto a AP 1, seri dubbi planano invero sul fatto che egli non c'entri con l'account della pagina Facebook dedicata al sito ‹www.__________ ›, sito di cui è direttore responsabile (doc. A). Tanto più che la pagina in questione riporta unicamente articoli condivisi dal sito e che sotto la voce “informazioni della pagina” l'indirizzo di posta elettronica e il sito internet rinviano a quelli del ‹www.__________ ›. Sta di fatto che, nonostante la recisa contestazione di AP 1, l'istante non ha neppure tentato di individuare il proprietario dell'account in Facebook. Certo, l'impresa sarebbe stata ardua, soprattutto in mancanza di un indirizzo internet (IP). In concreto però AP 1 ha ammesso di essere intervenuto presso il responsabile abilitato a operare sulla pagina Facebook e nulla impediva all'istante di chiedere l'interrogatorio di lui, il quale sarebbe stato tenuto a cooperare (art. 160 CPC). Avesse rifiutato di rispondere, il giudice ne avrebbe tenuto conto nell'apprezzamento della prova (art. 164 CPC). Nulla di tutto ciò è stato tentato. E siccome una partecipazione alla lesione della personalità presuppone un comportamento dell'autore, una responsabilità per il comportamento di terzi non essendo deducibile dall'art. 28 cpv. 1 CC (DTF 141 III 515 consid. 5.3.1), in mancanza di accertamenti sulla proprietà dell'account in questione non si può ritenere che AP 1 ne fosse l'editore e potesse filtrarne i contenuti o eliminare commenti illeciti rilasciati da utenti. Il solo fatto che egli sia intervenuto non basta, in altri termini, per accertare la sua legittimazione passiva.
c) Non si disconosce che il concorso in una lesione della personalità può ravvisarsi anche in comportamenti passivi. Ciò presuppone tuttavia la violazione di un obbligo di agire da parte del convenuto (DTF 141 III 515 consid. 5.3.1). E nella fattispecie i convenuti non avevano alcuna posizione di garante. Certo, essi avrebbero potuto attivarsi per far cancellare i commenti offensivi, ma ciò non basta per fondare una loro responsabilità (DTF 141 III 517 consid. 5.3.2). Nemmeno l'istante pretende del resto di averli sollecitati invano, prima di rivolgersi al Pretore il 17 settembre 2013, a rimuovere gli scritti lesivi. Che la nota pagina Facebook sia dedicata al “progetto politico dei convenuti” ancora non significa, contrariamente a quanto l'istante assume, che costoro ne potessero automaticamente influenzare e determinare il contenuto.
d) Né trova riscontro, fosse solo a livello di verosimiglianza, il fatto che la condivisione del link abbia contribuito ad accrescere in concreto la visibilità dei messaggi lesivi della personalità dell'istante. Non risulta – né l'istante assevera – che i convenuti abbiano approvato i commenti offensivi postati dai vari utenti o che i commenti abbiano dispiegato un effetto virale, men che meno ove si pensi che al momento della condivisione del link non v'era alcun commento postato dai visitatori della pagina Facebook. Che nel caso specifico la notizia potesse anche scatenare un dibattito acceso era prevedibile, ma la semplice condivisione di un link dal contenuto lecito su un social network il cui scopo non è manifestamente quello di fornire contenuti illeciti non è di per sé adeguata a offendere la personalità di un soggetto. Anche nell'accezione più estesa di partecipante all'offesa, chi immette in internet una notizia lecita non può ritenersi favorire per ciò solo una violazione della personalità.
e) Si aggiunga che una partecipazione dei convenuti alla lesione della personalità non può riscontrarsi per la circostanza che il sito ‹www.__________ › ospiti un generico link di rimando a ‹www.facebook.com/__________ ›. Un collegamento siffatto è troppo indeterminato per cagionare, consentire o favorire una lesione da parte di un concreto articolo (sentenza del Tribunale federale 5A_658/2014 del 6 maggio 2015, consid. 4.2; I CCA, sentenza inc. 11.2013.105 del 18 febbraio 2016, consid, 8b). Né risulta che, per avventura, i commenti dei vari utenti postati su ‹www.facebook.com/__________ › possano essere visti sul sito ‹www.__________ ›. Ne segue che, in ultima analisi, AP 1 e la AP 2 non possono ritenersi editori del sito internet ‹www.facebook.com/__________ › né, di conseguenza, avere partecipato alla lesione, favorendo le offese a AO 1 o contribuendo alla loro trasmissione. Difettando loro la legittimazione passiva, un provvedimento cautelare non poteva essere diretto nei loro confronti (DTF 122 III 356 consid. 3b/ bb). In condizioni del genere non soccorre interrogarsi oltre sul verificarsi degli elementi oggettivi che caratterizzano la domanda (DTF 138 III 540 consid. 2.2.1 con rinvii; RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2 con rimando; I-2008 pag. 1092 consid. 5a).
5. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale giudizio impone anche di modificare il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che seguono la medesima sorte. Quanto all'ammontare dell'indennità, gli appellanti chiedono di fissarla in fr. 1500.–, importo che tenuto conto delle presumibili prestazioni eseguite appare equo.
6. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non avendo carattere pecuniario (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1. L'istanza è respinta e il decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 19 settembre 2013 è revocato.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà ai convenuti fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
II. Le spese di appello, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste a carico dell'istante, che rifonderà agli appellanti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
III. Notificazione a:
– avv.; – avv. prof..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).