Incarto n. 11.2013.74
Lugano 29 dicembre 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2012.322 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 17 aprile 2012 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 († 2014), già (patrocinato dall'avv. PA 1)
statuendo sull'appello del 16 settembre 2013 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 3 settembre 2013 dal Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 3 settembre 2013, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha in particolare affidato V__________ (2002) alla madre AO 1 (1972), ha sospeso il diritto di visita a AP 1 (1957), ha vietato a quest'ultimo – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di avvicinarsi a meno di 200 metri dalla moglie e dalla figlia e l'ha obbligato a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 300.– mensili dal 1° aprile 2012 al 31 gennaio 2013 aumentati a fr. 700.– mensili in seguito, assegno familiare non compreso;
che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 settembre 2013 nel quale chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio – di ripristinare il suo diritto di visita, di revocare il divieto di avvicinare la moglie e la figlia, di fissare il contributo alimentare per V__________ in fr. 400.– mensili e di suddividere tra i coniugi le spese straordinarie della figlia e i debiti coniugali;
che l'appello non è stato comunicato per osservazioni;
che il 10 dicembre 2014 il patrocinatore di AP 1 ha comunicato il decesso del proprio assistito, intervenuto il 25 novembre 2014, formulando – con l'accordo di controparte – istanza di stralcio dai ruoli della procedura;
e considerando
in diritto: che ci si può chiedere se, con il decesso in pendenza di appello di AP 1, il rimedio giuridico sia diventato privo d'oggetto, considerato che dandosi decesso del debitore
alimentare gli oneri di mantenimento scaduti nel periodo precedente la morte restano dovuti;
che, ad ogni modo, instando per lo stralcio della procedura il patrocinatore dell'appellante ha reso il rimedio giuridico privo d'oggetto ai sensi dell'art. 242 CPC;
che le spese giudiziarie di una causa divenuta priva d'oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che le particolarità del caso inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni;
che per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dall'appellante dinanzi a questa Camera, essa risulta priva d'interesse;
che il diritto all'assistenza giudiziaria è infatti di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso);
che, di conseguenza, ove una parte in causa perda tale sua qualità durante il processo, il gratuito patrocinio cui essa eventualmente beneficia si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti);
che ciò vale a maggior ragione qualora al momento di perdere tale sua qualità la parte non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, in condizioni del genere venendo meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.);
che nella fattispecie AP 1, deceduto in pendenza di appello, non aveva ancora ottenuto il gratuito patrocinio sicché il beneficio richiesto non entra più in linea di conto;
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).