Incarto n. 11.2013.73
Lugano 28 aprile 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pontarolo, giudice supplente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2008.525 (rapporti di vicinato: piantagioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 1° settembre 2008 da
e AP 1 AP 2 (patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 13 settembre 2013 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 30 luglio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Il 24 settembre 2001 __________ L__________, proprietario della particella n. 422 RFD di __________, ha scritto a AO 1, proprietario della contigua particella n. 424, invitandolo ad arretrare un pino e una betulla alla distanza minima dal confine prevista dalla legge. Senza esito. Il 25 febbraio 2005 AP 1 e il marito __________ B__________ hanno acquisito, in proprietà comune, metà della particella n. 422, mentre AP 2 è diventata proprietaria dell'altra metà.
B. Il 1° settembre 2008 __________ B__________, AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché ordinasse a AO 1 di “tagliare tutte le piante d'alto fusto (betulle, pini, tuie, cipressi ecc.) che si trovano a una distanza inferiore a 8 m dal confine con la particella n. 422 o che comunque causano immissioni negative eccessive poiché tolgono sole, luce e vista”. Nella sua risposta dell'11 dicembre 2008 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 30 dicembre 2008, gli attori hanno riaffermato le loro domande, postulando in alternativa l'arretramento di tutte le piante d'alto fusto a distanza insufficiente dal confine. Con duplica dell'11 febbraio 2009 il convenuto ha ribadito il proprio punto di vista.
C. L'udienza preliminare si è tenuta il 9 marzo 2009 e l'istruttoria, durante la quale l'ing. __________ di __________ è stato chiamato a rilasciare una perizia, è terminata il 3 gennaio 2012. Il 23 gennaio 2012 __________ B__________, ceduta la sua quota di proprietà alla moglie, ha chiesto al Pretore di essere estromesso dalla lite. Il convenuto è rimasto silente, di modo che il processo è continuato fra i partecipanti originari. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 16 febbraio 2012 AP 1 e AP 2 hanno precisato la loro domanda, postulando l'allontanamento della betulla, del pino e dei due cipressi “indicati con i numeri 6, 7, 8 e 9 sull'annesso 2 della perizia”. Nel suo allegato del 24 febbraio 2012 il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.
D. Statuendo il 30 luglio 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato a AO 1 di tagliare o arretrare a 8 m dal confine con la particella n. 422 i due cipressi, ma non il pino né la betulla. La tassa di giustizia di fr. 1400.– e le spese di fr. 200.– sono state poste per due terzi a carico degli attori in solido e per il resto a carico del convenuto, al quale gli attori sono stati tenuti a rifondere fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello del 13 settembre 2013 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato, ordinando al convenuto di tagliare anche la betulla e il pino. Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2013 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si diano controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è adempiuto, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in “almeno fr. 30 000.–” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà), somma che non appare inverosimile e che non è contestata dalle parti. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore degli attori il 22 agosto 2013. Introdotto il 13 settembre successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Il 23 gennaio 2012 __________ B__________ ha comunicato al Pretore – come detto – di non essere più proprietario comune della particella n. 422, avendo ceduto la sua quota a AP 1 in esito al divorzio, e ha chiesto di essere estromesso dalla lite. Ora, l'art. 110 cpv. 1 CPC ticinese, ancora applicabile davanti al Pretore (art. 404 cpv. 1 CPC), prevedeva che nel caso in cui l'oggetto litigioso fosse alienato, il processo continuasse tra le parti in causa e la sentenza passasse in giudicato anche nei confronti dell'acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l'acquisto del terzo in buona fede. L'acquirente poteva divenire parte in causa solo con l'accordo delle altre parti (art. 110 cpv. 2 CPC ticinese), le quali non erano tenute ad autorizzare il subentro né a giustificare un loro eventuale rifiuto (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 110).
Nella fattispecie AO 1 non ha autorizzato il subingresso di AP 1 in luogo e vece di __________ B__________, sicché davanti al Pretore la causa è proseguita tra le parti originarie. In appello tuttavia fa stato la nuova procedura civile unificata (sopra, consid. 1). E secondo quest'ultima, se l'oggetto litigioso è alienato pendente causa, l'acquirente ha diritto di subentrare all'alienante nel processo, senza che la controparte possa opporvisi (art. 83 cpv. 1 CPC: Graber/Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 83). In appello AP 1 è subentrata così a __________ B__________ anche senza l'autorizzazione di AO 1. Di conseguenza __________ B__________ non è più parte in causa.
3. Le appellanti chiedono preliminarmente l'assunzione “delle prove supplementari che questa Camera ritenesse necessarie” o il rinvio degli atti al Pretore “affinché raccolga gli elementi di giudizio, sottoponendo eventualmente ulteriori domande al perito giudiziario”. In sostanza esse rimproverano al Pretore di non avere sottomesso al perito i quesiti da loro formulati in un primo tempo, ma cui esse avevano rinunciato durante l'istruttoria. A prescindere dal fatto però che l'esistenza di immissioni negative poco importa ai fini del giudizio, come si dirà oltre (consid. 5e in fine), l'art. 247 cpv. 7 CPC ticinese (che le appellanti imputano al Pretore di avere trascurato) conferiva sì al giudice la facoltà di formulare quesiti peritali utili a formare il proprio convincimento, ma non per supplire a carenze probatorie delle parti. A maggior ragione in una procedura ordinaria, governata dal principio dispositivo e da quello attitatorio che rimettono alle parti la responsabilità di allegare i fatti necessari. Della rinuncia a quesiti peritali da loro formulati (e ammessi dal Pretore) le attrici sono le uniche responsabili e devono così assumere le conseguenze.
4. Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che il pino, la betulla e i due cipressi, piante di alto fusto, si trovano a meno di 8 m dal confine con la particella n. 422. Ciò premesso, egli ha ricordato che spetta a chi invoca la tolleranza dell'art. 160 LAC dimostrare il compimento del termine decennale. E sotto questo profilo il perito giudiziario aveva sì appurato l'età delle piante, ma non il momento in cui queste erano state messe a dimora. Il primo giudice ha proceduto così per deduzione. Ha ritenuto che se al momento del sopralluogo peritale (22 luglio 2011) la betulla aveva fra i 20 e i 25 anni, essa doveva essere stata piantata prima del settembre 1991. A maggior ragione il pino, che al momento del sopralluogo aveva fra i 30 e i 35 anni. In entrambi i casi l'opposizione del 24 settembre 2001 risultava dunque tardiva. Il Pretore ha negato del resto che il pino e la betulla provocassero immissioni negative, per altro nemmeno dimostrate dalle attrici. Diversa era la situazione dei cipressi, che al momento del sopralluogo peritale avevano fra i 15 e i 20 anni l'uno, rispettivamente fra i 10 e i 15 anni l'altro. Essendo stati piantati ambedue nello stesso periodo e avendo un'età media di 15 anni, questi dovevano essere stati messi a dimora dopo l'estate del 1996, “anzi più verosimilmente nel 1997 o dopo”, onde la tempestività dell'opposizione per quanto li riguardava. Il Pretore ha ordinato così di arretrare le due conifere a 8 m dal confine.
5. Litigiosa rimane, in questa sede, la rimozione (o l'arretramento) del pino e della betulla. Le appellanti fanno valere che l'età dei due alberi poco interessa, dovendosi conoscere il giorno della loro messa a dimora. Anche perché il pino e la betulla possono essere stati allocati in una fase avanzata di sviluppo, tanto più che in concreto lo stesso vicino riconosce di avere piantato i due alberi agli inizi degli anni novanta.
a) L'art. 155 LAC vieta di piantare o di lasciar crescere alberi d'alto fusto non fruttiferi, così come roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m da altri fabbricati e fondi coltivi. Qualora siano state piantate o lasciate crescere senza diritto piante a una distanza inferiore di quella prevista dalla legge, il vicino deve nondimeno tollerarle – senza indennità – se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 prima frase LAC). Tanto il pino quanto la betulla sono alberi d'alto fusto non fruttiferi (Rep. 1997 pag. 143 consid. 2; RtiD I-2008 pag. 1000 consid. 6a con riferimenti).
b) Chi chiede la rimozione di alberi piantati o lasciati crescere in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare di avere “fatto opposizione”, al cui proposito la legge non prescrive alcuna forma particolare (Rep. 1979 pag. 297). Chi vanta, da parte sua, il diritto di mantenere alberi piantati o lasciati crescere in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare che tali alberi si trovano lì da almeno dieci anni (RtiD I-2005 pag. 744 n. 30c consid. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.72 del 1° giugno 2011, consid. 6). Trattandosi di alberi attecchiti spontaneamente, è sufficiente a tal fine far accertare l'età dell'albero. Trattandosi invece di alberi piantati per mano dell'uomo, tale accertamento non basta necessariamente, poiché l'albero può essere stato messo a dimora quando aveva già una certa età. Se l'albero ha più di dieci anni, di conseguenza, spetta a chi ne chiede la rimozione dimostrare che esso è stato piantato in un secondo momento. Incombe poi al convenuto che vanta il diritto di mantenere l'albero a distanza insufficiente dal confine dimostrare che la piantagione risale a oltre dieci anni prima dell'opposizione.
c) Nel caso in esame è pacifico che __________ L__________, vecchio proprietario della particella n. 422, ha chiesto al convenuto il 24 settembre 2001 di rimuovere il pino e la betulla (doc. D). Le attrici sono diventate comproprietarie della particella n. 422 solo nel 2005, ma poco importa, una tempestiva opposizione potendo essere fatta valere anche da un successivo proprietario del fondo contro i successivi proprietari di fondi vicini (effetto propter rem: RtiD I-2005 pag. 744 n. 30c consid. 3 con riferimenti; v. anche Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 12 ad art. 674). In concreto quindi, contrariamente all'opinione del convenuto, i successori dell'opponente disponevano di una pretesa non soltanto personale, ma di natura reale, ed erano legittimati così a promuovere causa in ogni tempo per far togliere le piante a insufficiente distanza dal confine.
d) Nelle condizioni descritte incombeva a AO 1, il quale eccepisce la tardività della richiesta di rimozione, dimostrare che il pino e la betulla a distanza insufficiente dal confine si trovano sul posto da oltre dieci anni. Per mezzo della perizia egli ha comprovato che al momento del sopralluogo peritale il pino aveva 30–35 anni e la betulla 20–25 anni (referto del 12 ottobre 2011, annesso 1). AP 1 e AP 2 obiettano tuttavia che i due alberi sono stati piantati, sicché la loro età non è determinante. E il convenuto ammette di averli effettivamente piantati “die Birke und die Pinie, die anfangs der 90er Jahre gepflanzt wurden” (doc. 2: lettera del 9 novembre 2005; doc. M: lettera del 31 agosto 2006). Gli incombeva di dimostrare così che la piantagione risale a oltre dieci anni prima dell'opposizione, intervenuta il 24 settembre 2001. Egli si è limitato ad affermare invece che la messa a dimora è avvenuta all'inizio degli anni novanta. Ma tale asserzione non significa – né tanto meno dimostra – che i due alberi sono stati piantati prima del 24 settembre 1991.
e) AO 1 fa valere che __________ L__________ ha tollerato per oltre dieci anni il pino e la betulla prima di esigerne la rimozione il 24 settembre 2001. A prescindere dal fatto però che – come si è appena visto – in concreto non si ravvisa alcuna tolleranza decennale, il solo fatto di indugiare nel far valere i propri diritti non configura abuso (DTF 131 III 443 in basso con rinvii). Nei rapporti di vicinato poi gli estremi dell'art. 2 cpv. 2 CC vanno ravvisati con grande riserbo e devono risultare manifesti (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 146 ad art. 679 CC, condiviso da Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 266 n. 1923). Presuppongono, in particolare, un comportamento contraddittorio oppure devono avere destato un'aspettativa degna di protezione. Mera passività non basta (DTF 127 III 513 consid. 4a con riferimenti), per tacere della circostanza che non si vede nella fattispecie quale legittima aspettativa potesse invocare il convenuto, un comproprietario della particella n. 422 essendosi lamentato del pino e della betulla già nel 2005 e nel 2006 (doc. E e H), mentre alla fine del 2006 i proprietari di tale fondo si sono rivolti a un legale per difendere i loro interessi (doc. I). Se ne conclude che la richiesta di rimuovere o arretrare il pino e la betulla merita tutela senza che occorra esaminare gli estremi di immissioni “negative” dovute alla loro presenza, lamentate dalle appellanti. Fondato, al riguardo l'appello si rivela provvisto di buon diritto e il giudizio del Pretore va riformato di conseguenza.
6. Infine le appellanti criticano il riparto delle spese processuali e delle ripetibili deciso dal Pretore, il quale ha posto due terzi degli oneri a carico loro “per tener conto, oltre che della parziale soccombenza finale, anche della loro parziale desistenza con la riduzione della domanda iniziale in sede di conclusioni”. Esse contestano qualsiasi desistenza, ammettendo unicamente di avere formulato l'iniziale richiesta di giudizio “in modo un po' approssimativo”, non potendo sapere se dietro la siepe a confine fossero stati piantati altri alberi d'alto fusto. La censura non può essere condivisa. Con la petizione gli attori pretendevano in effetti che si togliessero “tutte le piante d'alto fusto (betulle, pini, tuie, cipressi ecc.)” situate a meno di 8 m dal confine, mentre nel memoriale conclusivo essi hanno ridotto la richiesta alla rimozione della betulla, del pino e di due cipressi. Il che connota parziale desistenza, tant'è sulla particella n. 424 v'erano anche cinque palme a distanza insufficiente dal confine (perizia del 12 ottobre 2011, annessi 1 e 2). Che queste fossero celate dalla siepe è chiaramente smentito dalla documentazione fotografica prodotta dagli attori medesimi (doc. L7, L8 e L9). In proposito la critica manca di consistenza. Tenuto conto nondimeno che l'appello va accolto sulla domanda principale, si giustifica di riformare il giudizio circa gli oneri processuali di prima sede ponendo tali spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
7. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 e AP 2 ottengono causa vinta sulla rimozione (o l'allontanamento) del pino e della betulla, ma non – o per lo meno non pienamente – sul riparto delle spese giudiziarie di primo grado. Nel complesso appare equo perciò che sopportino un decimo degli oneri processuali, mentre il resto va addebitato alla controparte, con obbligo di rifondere un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non risulta più raggiungere la soglia di fr. 30 000.– stimata dal Pretore, in appello essendo rimasta controversa la sola rimozione del pino e della betulla.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a AO 1 di tagliare o arretrare ad almeno 8 m dal confine con la particella n. 422 RFD di __________ i due cipressi, il pino e la betulla che si trovano sulla particella n. 424 RFD indicati rispettivamente con i n. 6, 7, 8 e 9 sulla planimetria annesso 2 della perizia giudiziaria del 12 ottobre 2011 (act. XVII).
2. La tassa di giustizia di fr. 1400.– e le spese di fr. 200.–, così come le spese peritali, sono poste per metà a carico delle attrici in solido e per l'altra metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dalle appellanti, sono poste per un decimo solidalmente a carico di queste ultime e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alle controparti i fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
– avv. ; – avv. . .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).