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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.01.2015 11.2013.71

23 gennaio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,297 parole·~21 min·2

Riassunto

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva

Testo integrale

Incarto n. 11.2013.71

Lugano 23 gennaio 2015/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SE.2011.161 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 31 maggio 2011 dalla

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

 e AO 1 (patrocinati dall'avv. dott. PA 2),

giudicando sull'appello del 10 settembre 2013 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 5 agosto 2013;

Ritenuto

in fatto:                A.  Dal 28 aprile al 21 luglio 2006 la ditta di scavi e trasporti AP 1 ha eseguito, su incarico dell'impresa generale M__________ SA di __________, lavori di sgombero e di sistemazione esterna in un “cantiere a __________”. Tale cantiere comprendeva – con altri fondi – la particella n. 1072 RFD, su cui sorge una proprietà per piani (“casa C”) di tre unità: la n. 25 553 (pari a 282/1000 del fondo base), la n. 25 554 (pari a 449/1000) e la n. 25 555 (pari a 269/1000). La prima e la terza unità appartengono a AO 2, la seconda alla moglie AO 3.

                            B.  Per le opere svolte in quel periodo la AP 1 ha inviato alla M__________ SA quattro fatture: una del 28 aprile 2006 (fr. 281.90), una del 18 maggio 2006 (fr. 7836.–), una

                                  del 31 maggio 2006 (fr. 10 043.60) e una del 31 luglio 2006 (fr. 654.90). Il 3 agosto 2006 la M__________ SA ha riconosciuto per scritto tutti i lavori eseguiti dalla AP 1 “per la casa C” dal 28 aprile al 23 maggio 2006 fino a concorrenza di fr. 17 353.60. La somma è rimasta impagata.

                            C.  Il 7 agosto 2006 la AP 1 ha convenuto AO 2 e AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, postulando l'iscrizione provvisoria di tre ipoteche legali degli artigiani e imprenditori per fr. 17 353.60 complessivi: l'una di fr. 4893.70 sulla proprietà per piani n. 25 553, l'altra di fr. 7791.75 sulla proprietà per piani n. 25 554 e l'ultima di fr. 4668.10 sulla proprietà per piani n. 25 555, il tutto con interessi al 5% dal 30 giugno 2006. Statuendo con sentenza del 20 agosto 2007, il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato la cancellazione delle ipoteche legali iscritte cautelarmente in via provvisoria sulle tre proprietà per piani. Un appello presentato il 29 ago­sto 2007 dall'attrice contro tale sentenza è stato nondimeno accolto da questa Camera il 27 aprile 2011, che ha disposto l'iscrizione provvisoria delle ipoteche legali e ha assegnato all'istante un termine di 30 giorni per promuovere la causa volta alla loro iscrizione definitiva (inc. 11.2007.133).

                            D.  La ditta AP 1 ha convenuto il 31 maggio 2011 AO 1 e AO 2 davanti al medesimo Pretore, chiedendo di accertare il diritto del proprio credito alla garanzia per complessivi fr. 17 353.60 con interessi al 5% dal 30 giugno 2006 “fino alla data del pagamento o vendita degli immobili oggetto di ipoteca legale, attinente a lavori e relativo a materiali da essa forniti in favore dei convenuti e dei fondi gravati (credito totalmente ammesso dal fallimento della committente M__________ SA, rimasto impagato come da ACB, a seguito di fallimento)”. Essa ha chiesto inoltre l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 4893.70 sulla proprietà per piani n. 25 553, di fr. 7791.75 sulla proprietà per piani n. 25 554

                                  e di fr. 4668.10 sulla proprietà per piani n. 25 555. Il Pretore ha citato le parti al dibattimento del 27 giugno 2011, poi rinviato al 12 luglio successivo, in occasione del quale i convenuti hanno proposto di respingere la petizione sulla scorta di un memoriale.

                            E.  L'istruttoria è iniziata il 9 novembre 2011 ed è terminata il 22 marzo 2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi ad allegati conclusivi. Nel proprio, del 7 maggio 2012, l'attrice ha ribadito le sue domande, riducendo nondimeno – in subordine – la richiesta di accertare il diritto del suo credito alla garanzia fino a concorrenza di fr. 15 891.20 e quella di iscrizione definitiva delle ipoteche legali a fr. 4481.30 sulla proprietà per piani n. 25 553, a fr. 7135.15 sulla proprietà per piani n. 25 554 e a fr. 4274.75 sulla proprietà per piani n. 25 555. Nel loro allegato conclusivo di quello stesso giorno i convenuti hanno postulato una volta ancora il rigetto della petizione.

                             F.  Statuendo con sentenza del 5 agosto 2013, il Pretore ha respinto la petizione e ha ordinato la cancellazione delle ipoteche legali iscritte in via provvisoria. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 2200.– complessivi per ripetibili.

                            G.  Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10 settembre 2013 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la petizione e iscritte le ipoteche legali in via definitiva. Nelle loro osservazioni del 25 ottobre 2013 AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello. Nel novembre del 2014 AO 1 ha donato alla moglie AO 2 la proprietà per piani n. 25 553.

Considerando

in diritto:              1.  L'iscrizione definitiva di ipoteche legali degli artigiani e impren­ditori è retta fino al valore litigioso di fr. 30 000.– dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). La decisione è appellabile

                                  entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse ancora fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto l'attrice

                                  ha fatto valere le sue tre pretese, di complessivi fr. 17 353.60 (fr. 4893.70 e fr. 4668.10 nei confronti di AO 1, fr. 7791.75 nei confronti di AO 2) simultaneamente contro entrambi i comproprietari (litisconsorti facoltativi: Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edi­zione, pag. 499 n. 1368). Il valore litigioso delle tre pretese va così sommato (art. 93 cpv. 1 CPC) e ciò determina la proponibilità dell'appello (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 17 ad art. 93; Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 3 ad art. 93; Seiler in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Gine­vra 2013, pag. 699 n. 291). Quanto alla tempestività dell'impugnazione, la sentenza del Pretore è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 19 agosto 2013. Introdotto il 10 settembre 2013, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                             2.  Nel novembre del 2014 AO 1 ha donato la proprietà per piani n. 25 553 – come detto – alla moglie AO 2. La questione è di sapere se in circostanze del genere il processo continui contro il nuovo proprietario (Domej in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, Basilea 2010, n. 12 ad art. 83 con rinvio a Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 12 al § 49) oppure se necessiti una sostituzione di parte nel senso dell'art. 83 cpv. 1 CPC. In quest'ultima ipotesi la causa prosegue solo, però, se il nuovo proprietario subentra nel processo. Se non subentra, l'iscrizione dell'ipoteca legale dev'essere respinta, fermo restando che all'attore va assegnato un altro termine per promuovere causa nei confronti del nuovo proprietario (Schumacher, op. cit., pag. 542 n. 1475; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 313 n. 2882b con rinvio alla nota 82; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 473 n. 1730; Hofstetter/Thurnheer in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 24a ad art. 839/840). Nella fattispecie si può ragionevolmente presumere che AO 2, convenuta in lite come titolare della proprietà per piani n. 25 554, subentri al marito nel processo di secondo grado anche in relazione alla proprietà per piani n. 25 553. Nulla osta dunque alla trattazione dell'appello anche per quel che è di tale fondo.

                             3.  Nella decisione impugnata il Pretore, riassunti i presupposti per ottenere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, ha accertato che i convenuti avevano espressamente contestato l'entità del materiale fornito, l'immobile oggetto dei lavori, le prestazioni dell'attrice e l'ammontare del credito.

                                  All'attrice egli ha rimproverato così di non avere dimostrato quanto le incombeva, onere cui essa “non poteva più sottrarsi invocando la semplice verosimiglianza di cui [aveva] potuto beneficiare in sede di iscrizione provvisoria”. Quanto al riconoscimento del credito da parte dell'impresa generale M__________ SA e al fatto che la pretesa sia stata ammessa nel fallimento di quest'ultima ditta, per il Pretore ciò non tocca i comproprietari. Certo, il primo giudice ha dato atto che l'autista dell'attrice confermava come i lavori indicati nel doc. C fossero stati eseguiti e si riferissero all'immobile dei convenuti, ma a suo parere tale conferma poteva solo vertere sull'esecuzione dei lavori e non sulla correttezza delle fatture. Onde, in definitiva, il rigetto dell'azione e l'ordine all'ufficiale del registro fondiario di cancellare le ipoteche legali iscritte in via provvisoria.

                             4.  L'appellante fa valere che nella procedura di iscrizione provvisoria i convenuti si erano limitati a contestare l'attinenza dei lavori alla loro proprietà, sicché nella procedura di iscrizione definitiva l'istruttoria avrebbe dovuto riguardare unicamente tale aspetto, limitandosi “all'acquisizione di nuovi elementi probatori comprovanti quanto attestato al doc. C e già confortato dalla deposizione del teste __________ e delle prove fotografiche”. A suo avviso, poi, il doc. C costituisce un riconoscimento di debito da parte della M__________ SA e la prova che i lavori concernevano la particella n. 1072. Inoltre – essa soggiunge – tutti i testimoni assunti hanno confermato che i lavori eseguiti si riferivano alla proprietà dei convenuti. Per l'appellante, in presenza di un contratto d'appalto, la correttezza dell'ammontare del credito “non poteva che dipendere dalla conformità della mercede richiesta rispetto alle pattuizioni, nonché dal riconoscimento formale da parte del debitore della sua congruità e correttezza”. A torto pertanto il Pretore le avrebbe rimproverato di non avere dimostrato l'ammontare del credito, tanto più che la pretesa è stata riconosciuta dal debitore. Per l'appellante, in ultima analisi, spettava ai convenuti provare le loro generiche contestazioni sulla fedefacenza della dichiarazione doc. C, nel senso che i lavori fossero estranei a opere di loro proprietà.

                             5.  La legittimazione a procedere di un subappaltatore per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è pacifica (RtiD I-2004 pag. 614 n. 130c), come non fa dubbio che per ottenere l'iscrizione definitiva del pegno quegli non debba chiedere simultaneamente all'appaltatore il pagamento della mercede (DTF 126 III 469 consid. 3). Ora, l'azione dell'art. 839 cpv. 3 CC è intesa ad accertare i presupposti per l'iscrizione

                                  dell'ipoteca legale e l'importo da essa garantito (si veda anche la nuova versione dell'art. 839 cpv. 3 CC in vigore dal 1° gennaio 2012). L'iscrizione ha effetti non sull'esistenza o l'ammontare del credito, ma sulla realizzazione del pegno: l'imprenditore potrà far togliere l'opposizione dell'escusso, in effetti, solo se sarà in possesso di un titolo di rigetto – provvisorio o definitivo – non solo per quanto riguarda il pegno, ma anche l'entità del credito (DTF 136 III 19 consid. 2.3 con riferimento a 126 III 471). Decisiva è la mercede contrattualmente pattuita dal subappaltatore con l'imprenditore generale e non il valore oggettivo dei lavori. Ciò non toglie che, oltre alle condizioni per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale, il subappaltatore debba dimostrare l'esistenza e la somma garantita dal pegno, mentre il proprietario del fondo può far valere – da parte sua – ogni contestazione sull'esistenza o l'ammontare del credito, come pure della somma garantita

                                  dal­l'ipoteca (I CCA, sentenza inc. 11.2009.204 del 30 dicembre 2011, consid. 4 con riferimenti).

                             6.  Ciò premesso, contrariamente all'opinione dell'appellante, la procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca si distingue dal successivo processo di iscrizione definitiva. La prima si accomoda del fatto che l'arti­giano o imprenditore renda verosimile la pretesa (art. 961 cpv. 3 CC), ovvero adduca ele­menti idonei a far apparire attendibile la sua stessa qualità di artigiano o imprenditore, a individuare l'immobile, a definire l'entità del lavoro svolto e dei materiali forniti, a determinare l'ammontare del credito, così come ad accertare il rispetto del termine quadrimestrale per conseguire l'iscrizione nel registro fondiario. La procedura essendo sommaria, il giudice non deve porre soverchie esigenze al riguardo; nel caso in cui la verosimiglianza sia dubbia, egli ordina ugualmente l'iscri­zione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca legale al giudizio sull'iscrizione definitiva (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 288 n. 2891 con rinvii). La procedura di iscrizione definitiva è intesa per contro a far accertare dal giudice di merito i presupposti per l'iscrizione del pegno. In concreto, quindi, i convenuti potevano valersi di contestazioni non sollevate nella procedura di iscrizione provvisoria e il Pretore poteva legittimamente sindacare con pieno potere cognitivo questioni già trattate nel precedente giudizio a livello di semplice apparenza.

                                  a)   Per quel che riguarda l'ammontare della somma garantita dal pegno, è senz'altro possibile che il riconoscimento di debito da parte della M__________ SA non vincoli i convenuti, i quali rimangono legittimati a far valere le eccezioni che spettavano alla fallita (art. 844 cpv. 2 CC, corrispondente all'art. 845 cpv. 2 vCC; I CCA, sentenza inc. 11.2010.11 del 7 marzo 2014, consid. 5a con riferimenti). Né l'ammissione definitiva del credito dell'attrice nella graduatoria del fallimento della M__________ SA esplica effetti fuori del fallimento (art. 63 cpv. 2 RUF; cfr. DTF 133 III 391 consid. 4.3.3; I CCA, sentenza inc. 11.2010.11 del 7 marzo 2014, loc. cit.). Agli atti figura nondimeno un'offerta del 23 marzo 2006 per un prezzo a corpo di fr. 11 000.– più IVA (doc. B nell'inc. DI.2005.982 richiamato) e un'offerta del 25 aprile 2006 per l'uso di macchinari (fr. 120.– l'ora un bagger, fr. 100.– orari un trax __________, fr. 500.– il trasporto dei due semoventi) per complessivi fr. 10 000.– più IVA, accettata dalla M__________ SA (doc. A nell'inc. DI.2005.982 richiamato). Che i convenuti non abbiano approvato le due offerte poco giova, il diritto di artigiani e imprenditori all'ipoteca legale sussistendo anche qualora il credito sia diretto non contro il proprietario, bensì – come nella fattispecie – contro l'imprenditore generale (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2010.11 del 7 marzo 2014, consid. 5b con riferimenti).

                                  b)  Quanto alle prestazioni della ditta attrice elencate nelle fatture emesse il 28 aprile 2006 di fr. 281.90 con la relativa bolletta di consegna (doc. E nell'inc. DI.2005.982 richiamato), il 18 maggio 2006 per complessivi fr. 11 836.– (doc. F nell'inc. DI.2005.982 richiamato), il 31 maggio 2006 di complessivi fr. 10 043.60 con bollettini di consegna vidimati (in parte) da __________, dipendente della M__________ SA (doc. G nell'inc. DI.2005.982 richiamato) e il 31 luglio 2006 di fr. 654.90 con bolletta di consegna (doc. H nell'inc. DI.2005.982 richiamato), esse sono state confermate da __________, autista dell'attrice, il quale ha dichiarato di avere partecipato ai lavori (deposizione del 9 novembre 2011: verbali, pag. 1 seg.). E nel caso in cui bollettini a regia siano controfirmati senza riserve dal committente, sussiste una presunzione di fatto circa la veridicità del loro contenuto in merito al tempo e al materiale usato (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 413 n. 1020 con riferimenti e pag. 414 n. 1028; Chaix in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 15 ad art. 374). Tale presunzione può sì essere sovvertita da elementi atti a insinuare considerevoli dubbi sull'attendibilità dei bollettini (Gauch, loc. cit.), ma in concreto i convenuti nulla hanno eccepito al proposito. In circostanze del genere non si può dire pertanto che l'ammontare della somma garantita dal pegno non sia stata sufficientemente dimostrata.

                             7.  Relativamente alla questione di sapere se i lavori svolti dall'attrice abbiano beneficiato la sola particella n. 1072, dagli atti risulta che la AP 1 era stata incaricata di eseguire “lo sgombero materiale e sistemazione terreno, compreso: carico, trasporto, tassa discarica, tassa TTPCP e fornitura di terra in cantiere con autocarro 2 assi” (doc. B nell'inc. DI.2005.982 richiamato). In sostanza essa doveva sgomberare il materiale derivante dallo scavo della casa “C”, depositato in un bosco, e accomodare il terreno. Successivamente essa è stata incaricata anche di sistemare il giardino “al grezzo” con l'apporto di terra, ghiaietto e lastre.

                                  a)   __________, autista prima alle dipendenze della ditta __________ e poi della AP 1, ha spiegato che gli scavi delle varie abitazioni sono stati eseguiti dall'impresa __________, che il materiale è stato spostato “sempre all'interno del sedime del cantiere e utilizzato poi per il riempimento in maniera da creare lo spazio libero per fare il prossimo scavo per l'altra costruzione”. Egli ha soggiunto che dopo lo scavo dell'ultima casa (quella dei convenuti) “una parte del materiale (…) che non poteva più essere depositato sul cantiere e che non serviva più per la finizione delle altre case è stato portato nel bosco come deposito”. In seguito, “ultimata la casa dei convenuti, per conto dell'attrice” egli ha “prelevato il materiale che si trovava nel deposito che andava sgomberato e pulito e [ha] portato il materiale che vi era stato depositato provvisoriamente in parte sul cantiere e la parte in eccesso è stata portata in discarica”. Il testimone ha confermato infine l'esecuzione di tutti i lavori fatturati dalla datrice di lavoro (deposizione del 9 novembre 2011: verbali, pag. 1).

                                  b)  __________, sentito anch'egli come testimone, ha dichiarato di avere visto “il signor AP 1, il camion e l'esca­vatore che si occupavano della sistemazione del terreno

                                       dell'ultima casa. (…) Si trattava del lavoro di risistemazione del terreno attorno alla casa che era stato rimosso per la costruzione” (deposizione del 9 novembre 2011: verbali, pag. 3). __________, che ha effettuato lavori di sistemazione del terreno e la piantumazione nei giardini “di tutto il sedime fino al confine con il giardino di pertinenza del signor AO 1”, ha affermato da parte sua che sulla proprietà del convenuto “AP 1 stava eseguendo dei lavori di riempimento con terreno e di sistemazione dell'area attorno alla casa. (…) Ho visto che veniva portata terra con degli autocarri e che poi la stessa veniva sistemata con un mezzo meccanico (ragno)” (deposizione del 9 novembre 2011: verbali, pag. 4).

                                  c)   __________, dipendente dell'impresa generale M__________ SA, non è stato in grado di ricordare con precisione “di che abitazione fosse il materiale di scavo depositato nel bosco”, ma ha confermato che l'attrice è intervenuta sul cantiere nella fase finale per “fare degli scavi e riempimenti attorno alla casa C che era l'ultima” e che “vi sono stati movimenti di terra, ovvero trasporti”. Egli ha ricordato altresì che quando l'attrice è intervenuta i terreni attorno alle altre case erano già stati sistemati, “addirittura era stata, almeno nelle prime due case”, posato uno strato di humus con il prato verde (deposizione del 28 novembre 2011: verbali, pag. 1). __________, il quale ha sistemato il giardino attorno alla casa dei convenuti, ha affermato di avere “trovato il terreno attorno alla casa allo stato grezzo, ossia con terreno di riporto che abbiamo dovuto livellare e riordinare apportando anche humus”, non senza specificare che “il lavoro a rustico di preparazione del giardino era già stato fatto e noi ci siamo occupati del lavoro finale” (deposizione del 12 gennaio 2012).

                                  d)  L'arch. __________, incaricato dai convenuti di seguire il cantiere, ha dichiarato in un primo tempo di avere notato che nel­l'aprile del 2006 “l'esterno delle case A, B, D ed E era già stato sistemato a verde con crescita di erba, mentre quello della casa C era ancora in uno stato naturale, cioè non siste­mato”. Inoltre il 18 maggio 2006 egli ha visto posare “uno strato di humus sul terreno antistante la casa dei convenuti”, osservando che ciò “interessava interamente la casa C e in parte le case AeDe la zona piscina (parte comune alle cinque case oggetto del quartiere)”, l'abitazione dei convenuti essendo stata ultimata invece “molto tempo dopo le altre” (verbale del 21 febbraio 2005 con fotografie scattate dal testimone il 28 aprile e il 18 maggio 2006). Sentito nell'attuale procedura, egli ha ribadito la precedente deposizione e dichiarato che “scorporando la superficie delle case A, B e la parte comune della piscina, solo il 58% del terreno si riferiva alla particella dei signori AO 1”, mentre “l'humus di cui alla fotografia del 18 maggio 2005 si trovava depositato prima su altri parti del complesso ed è stato trasportato altrove” (deposizione del 13 gennaio 2012: verbali, pag. 2).

                                  e)   Infine lo stesso AO 1 ha riconosciuto che l'attrice ha eseguito lavori di “apporto di terra per spianamento e livellamento al grezzo, e questo non solo sulla particella di nostra proprietà, ma anche sulle proprietà circostanti, [per] i lavori di riempimento”. Egli non ha escluso né confermato i “vari spostamenti di materiale sul cantiere”, ma ha ammesso l'esecuzione di “trasporto del ghiaietto” (deposizione del 22 marzo 2012, pag. 1, risposte n. 3, 7 e 9).

                             8.  Alla luce di quanto precede l'attrice risulta avere sufficientemente dimostrato come lo sgombero del materiale depositato nel bosco, oggetto dell'offerta a corpo del 23 marzo 2006 per complessivi fr. 11 000.– più IVA (doc. B nell'inc. DI.2005.982 richiamato) e della fattura 18 maggio 2006 di fr. 7836.– (doc. F

                                  nell'inc. DI.2005.982 richiamato), si riferisce alla casa dei convenuti. Quel materiale poteva solo provenire dallo scavo della particella n. 1072 per realizzare le fondamenta dell'abitazione, l'ultima ese­guita, gli altri fondi essendo già stati edificati, ed è servito per il successivo riempimento. Che poi parte del materiale sia stato portato in discarica è logico nella misura in cui l'esubero era dovuto alla nuova costruzione, la quale non permetteva più il totale reimpiego del materiale estratto. Simili lavori essendo sicuramente in relazione con la proprietà dei convenuti, per tali opere l'attrice ha diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva.

                             9.  La situazione si presenta diversa invece per quanto attiene alla sistemazione del terreno, oggetto dell'offerta 25 apri­le 2006 (doc. A nell'inc. DI.2005.982 richiamato) e della fattura 31 maggio 2006, di fr. 10 043.60 (doc. G nell'inc. DI.2005.982 richiamato). Che l'attrice abbia svolto tale prestazione è certo. Di fronte della precisa obiezione dei convenuti, i quali contestavano che i lavori in questione riguardassero anche le case A e D così come la zona piscina, circostanza confermata dalle fotografie scattate il 28 aprile 2006 dall'arch. __________ (accluse alla deposizione del 13 novembre 2006), l'attrice non ha tuttavia dimostrato il contrario. È vero che essa ha tenuto conto di lavori eseguiti per altre proprietà, ma non è dato di capire – né essa spiega – come sia giunta alla riduzione della mercede di fr. 1462.80. E siccome incombeva all'attrice dimostrare le sue pretese, allestendo un conteggio separato con la precisa indicazione del lavoro e dei materiali destinati alla sistemazione del fondo dei convenuti, tutto quanto le si può riconoscere è il trasporto del ghiaietto, ammesso da AO 1. Dall'analisi delle fatture e dei bollettini di consegna tale prestazione risulta essere stata svolta il 28 aprile, l'11, il 12 e il 15 maggio 2006 per un costo di complessivi fr. 1391.90.

                           10.  Se ne conclude che la somma garantita dall'ipoteca ammonta a fr. 9227.90 e va ripartita per fr. 2602.27 sulla proprietà per piani  n. 25 553 (pari a 282/1000 del fondo base), per fr. 4243.33 sulla n. 25 554 (pari a 449/1000) e per fr. 2482.30 sulla n. 25 555 (pari a 269/1000). L'appello merita accoglimento entro tali limiti e la sentenza del Pretore, invero affrettata, soggetta a conseguente riforma.

                           11.  Le spese della decisione odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Dato l'esito del giudizio, nel complesso si giustifica di porre gli oneri a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado segue identica sorte.

                           12.  Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 17 353.60 complessivi) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini

                                  dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                  I.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                          1.  La petizione è parzialmente accolta, nel senso che l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a iscrivere in via definitiva a favore della ditta AP 1 le seguenti ipoteche legali degli artigiani e imprenditori:

–   fr. 2602.27 con interessi del 5% dal 30 giugno 2006 sulla proprietà per piani n. 25 553 (pari a 282/1000 della particella n. 1072 RFD di __________), appartenente ad AO 1;

–   fr. 4243.33 con interessi del 5% dal 30 giugno 2006 sulla proprietà per piani n. 25 554 (pari a 449/1000 della particella n. 1072 RFD di __________), appartenente ad AO 2;

–   fr. 2482.30 con interessi del 5% dal 30 giugno 2006 sulla proprietà per piani n. 25 555 (pari a 269/1000 della particella n. 1072 RFD di __________), appartenente a AO 1;

                                          2.  Le spese processuali di complessivi fr. 1000.–, da anticipare dall'attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                             II.  Le spese di appello, di complessivi fr. 1000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                            III.  Notificazione a:

– avv.;– avv. dott..

                                  Comunicazione a:

                                  – Ufficio del registro fondiario del Distretto di

                                     (dopo il passaggio in giudicato);

                                  – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2013.71 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.01.2015 11.2013.71 — Swissrulings