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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.01.2013 11.2013.7

29 gennaio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·644 parole·~3 min·2

Riassunto

Rettifica di una sentenza per svista manifesta

Testo integrale

Incarto n. 11.2013.7

Lugano, 29 gennaio 2013/mc      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa OA.2005.142 (azione di riduzione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 29 novembre 2005 da

AO 1 e AO 2  (patrocinati dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

riesaminato il dispositivo n. I/1 della decisione emessa da questa Camera il 19 dicembre 2012 (inc. 11.2009.161);

Ritenuto

in fatto:                          che in parziale accoglimento di un appello presentato da AP 1 contro una sentenza emessa il 17 agosto 2009 dal

                                         Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, con sentenza del 19 dicembre 2012 questa Camera ha così statuito:

                                         1.  La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza:

                                             – (…)

                                             –  AP 1 è condannato a versare a AO 2 l'importo di                      fr. 8735.– e a AO 1 l'importo di fr. 58 735.–;

                                         che il 22 gennaio 2013 AP 1 ha segnalato a questa Camera un errore di scrittura in tale dispositivo, le somme da versare a AO 2 e AO 1 ammontando in realtà a fr. 8375.– e a fr. 58 375.–;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione;

                                         che se la rettifica concerne semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC);

                                         che nel considerando 11 della sentenza emessa da questa

                                         Camera la porzione legittima di ogni erede è stata accertata nei 3/16 di fr. 311 337.60, ovvero in fr. 58 375.– arrotondati (e non in fr. 58 735.–), di modo che la liberalità elargita a AP 1 lede ogni porzione legittima di fr. 8375.– (e non di fr. 8735.– come figura nel dispositivo n. I/1 della sentenza);

                                         che una rettifica mira a correggere in caso di svista manifesta errori di redazione, di scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali (non errori di apprezzamento) desumibili con evidenza dal testo della decisione;

                                         che nella fattispecie si ravvisano già a prima vista i requisiti descritti;

                                         che in esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema di ripetibili, nemmeno richieste;

decide:                    1.   Il dispositivo n. I/1 della sentenza emanata il 19 dicembre 2012 da questa Camera (inc. 11.2009.161) è rettificato come segue:

                                         1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza:

                                             – (…)

                                             –  AP 1 è condannato a versare a AO 2 l'importo di                      fr. 8375.– e a AO 1 l'importo di fr. 58 375.–.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione:

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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