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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2015 11.2013.64

25 novembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,534 parole·~23 min·2

Riassunto

Contestazione di delibera assembleare: condizioni per l'ammissione e l'esclusione di un socio di un'associazione professionale

Testo integrale

Incarto n. 11.2013.64

Lugano 25 novembre 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OR.2011.21 (contestazione di delibere assembleari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 27 settembre 2011 dalla

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1   (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 14 agosto 2013 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 giugno 2013;

Ritenuto

in fatto:                A.  L'AO 1, con sede a __________, ha lo scopo di “tutelare gli interessi generali degli associati e dell'industria della pietra naturale”, patrocinarli “negli appalti pubblici e privati” e nei “rapporti con autorità patriziali, cantonali federali, associazioni professionali e sindacati”, rappresentarli e vincolarli “nei rapporti con autorità in tutte le convenzioni e contratti collettivi di lavoro”, studiare “problemi di organizzazione e razionalizzazione di produzione e vendita”, curare le “propagande per l'impiego del granito”, “la formazione professionale” e “tutto ciò che può elevare le condizioni economiche dei soci, dignità e prestigio” di tale industria. L'associazione conta una ventina di membri, fra cui la ditta AP 1 (in seguito: AP 1), attiva nello “sfruttamento del marmo, della pietra ollare e di altre specie di pietre nel territorio e nei dintorni della __________”. __________ e il padre __________ sono presidente e (unico altro) membro del consiglio di amministrazione della ditta con firma individuale. Essi fanno parte altresì del consiglio di amministrazione della C__________ SA, __________, e – con __________, membro senza diritto di firma – della __________ SA, __________, sempre con firma individuale. Anche tali ditte sono attive nell'estrazione e nella lavorazione di pietre naturali, ma non hanno aderito all'AO 1.

                            B.  Il 21 luglio 2011 si è tenuta un'assemblea straordinaria dei soci dell'AO 1 avente come unico oggetto la revisione degli statuti che erano già stati inviati per esame ai membri. Al capitolo “II. Soci”, l'art. 5 cpv. 4 del progetto prevedeva:

                                         L'Assemblea decide dell'ammissione di nuovi soci, previa domanda scritta del nuovo socio al Comitato, che emanerà il suo preavviso. L'ammissione può anche essere subordinata a determinate condizioni, in particolare all'appartenenza all'Associazione di tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza di amministratori o di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento).

                                  L'art. 7 lett. d n. 4 del progetto stabiliva inoltre che la perdita della qualità di socio sarebbe avvenuta:

                                   d)   Per espulsione decisa dall'Assemblea, su proposta del Comitato. Quali motivi di esclusione valgono in particolare:

                                              (…)

                                               4. Violazione delle condizioni poste in sede di ammissione del socio secondo l'art. 5 cpv. 4 dei presenti Statuti, il cui rispetto deve essere garantito anche dai soci già membri al momento dell'entrata in vigore dei presenti Statuti.

                                  All'assemblea è stato preliminarmente deciso che gli articoli dello statuto sarebbero stati sottoposti singolarmente alla discussione e al voto prima di essere approvati in votazione finale. Durante l'esame di dettaglio il rappresentante della AP 1 – il verbale indica “il sig. __________”, senza precisare se si trattasse del padre o del figlio – ha espresso varie critiche al progetto, in particolare al­l'art. 5, definito “illegale”. Nondimeno i singoli articoli sono stati tutti approvati, così come il testo completo, a maggioranza dei membri presenti con 11 voti favorevoli, due contrari e due astenuti.

                            C.  Il 18 agosto 2011 la AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per un tentativo di conciliazione allo scopo di convenire in giudizio l'AO 1, e ottenere l'annullamento a valere dal 21 luglio 2011 delle risoluzioni con cui l'assemblea straordinaria aveva approvato gli art. 5 cpv. 4 e 7 lett. d n. 4 dello statuto, unitamente all'annullamento dei due articoli in questione. In via cautelare essa ha chiesto che l'entrata in vigore delle due disposizioni statutarie fosse sospesa fino al giudizio di merito. Con decreto emanato senza contraddittorio il 19 agosto 2011 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e convocato le parti al­l'udienza di conciliazione del 20 settembre 2011, alla quale la convenuta non è comparsa. Decaduto il tentativo di conciliazione, quello stesso giorno il Pretore ha autorizzato la AP 1 ad agire per far valere la pretesa non conciliata entro un mese (inc. CM.2011.130).

                            D.  Con petizione del 27 settembre 2011 la AP 1 ha promosso causa contro l'AO 1 per ottenere l'annullamento della risoluzione assembleare che ha approvato l'art. 5 cpv. 4 dello statuto, come pure l'annullamento della disposizione stessa con effetto retroattivo al 21 luglio 2011 relativamente alla frase “in particolare al­l'appartenenza all'Associazione di tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza di amministratori o di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento)”. Essa ha chiesto altresì di annullare l'approvazione dell'art. 7 lett. d n. 4 dello statuto e di invalidare la norma medesima, sempre con effetto dal 21 luglio 2011, nella misura in cui rinvia all'art. 5 cpv. 4, precisando tuttavia che in caso di accoglimento della prima domanda il testo dell'art. 7 lett. d n. 4 poteva essere mantenuto (inc. OR.2011.21).

                            E.  Il comitato dell'associazione ha convocato il 7 novembre 2011 l'assemblea ordinaria dei soci per il 25 novembre seguente, indicando fra gli oggetti all'ordine del giorno l'esclusione della AP 1 sulla base di un “preavviso” del 20 ottobre 2011 nel quale esso rimproverava alla ditta di non essersi adeguata alle condizioni poste dall'art. 5 cpv. 4 del nuovo statuto e proponeva di espellerla a norma dell'art. 7 lett. d n. 4. Il 18 novembre 2011 AP 1 si è rivolta nuovamente al Pretore per ottenere in via cautelare la sospensione dell'entrata in vigore degli articoli litigiosi fino alla decisione di merito. Con decreto emanato senza contraddittorio il 21 novembre 2011 il Pretore ha respinto la richiesta (inc. CA.2011.15). All'assemblea del 25 novembre 2011 i soci hanno poi deciso l'espulsione della AP 1 con 13 vo­ti favorevoli, un astenuto e uno contrario. Anche tale risoluzione è stata contestata dalla AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, previa conciliazione infruttuosa promossa il 21 dicembre 2011 (inc. CM.2011.203), con petizione del 24 febbraio 2012 (inc. OR.2012.9).

                             F.  Frattanto, nella causa OR.2011.21 l'associazione ha proposto con memoriale del 30 dicembre 2011 di respingere la petizione e di accertare la validità delle risoluzioni che hanno approvato i due articoli statutari litigiosi. L'attrice ha replicato il 19 gen­naio 2012 e la convenuta duplicato il 20 febbraio 2012, entrambe mantenendo le loro domande. All'udienza del 29 marzo 2012, indetta per le prime arringhe, le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è terminata il 28 marzo 2013. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a memoriali conclusivi del 29 mag­gio 2013 in cui hanno reiterato le rispettive richieste di giudizio. Statuendo il 17 giugno 2013, il Pretore ha respinto la petizione

                                  e ha posto le spese di fr. 1600.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 4000.– per ripetibili. Con decisioni di quello stesso giorno egli ha respinto altresì la petizione volta all'annullamento dell'espulsione adottata il 25 novembre 2011 (inc. OR.2012.9), così come l'istanza cautelare del 18 novembre 2011.

                            G.  Contro le due decisioni di merito la AP 1 è insorta a questa Camera con appelli del 14 agosto 2013. Nel primo, essa chiede che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di accogliere la petizione e di annullare la risoluzione dell'assemblea che ha approvato l'art. 5 cpv. 4 dello statuto, come pure la disposizione stessa con effetto retroattivo al 21 luglio 2011 relativamente alla frase “in particolare al­l'appartenenza all'Associazione di tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza di amministratori o di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento)”. Essa chiede inoltre di annullare l'approvazione del­l'art. 7 lett. d n. 4 dello statuto e di invalidare la norma medesima, sempre con effetto dal 21 luglio 2011, nella misura in cui rinvia all'art. 5 cpv. 4, precisando una volta ancora che in caso di accoglimento della prima domanda il testo dell'art. 7 lett. d n. 4 può essere mantenuto. Nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2013 la convenuta propone di respin­gere l'appello. Il secondo ricorso della AP 1, contro la decisione di espulsione, è tuttora pendente (inc. 11.2013.65).

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale esigenza non si pone, poiché controversie sulla validità di risoluzioni assembleari di un'associazione non hanno carattere pecuniario, quand'anche possano toccare interessi patrimoniali (RtiD I-2012 pag. 877 con­sid. 2 con rinvii). Circa la tempestività del­l'appello, la sentenza del Pretore è stata notificata al patrocinatore dell'attrice il 18 giugno 2013, ma il termine di ricorso è ri­masto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2013 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Depositato il 14 agosto 2013, il rimedio in esa­me è di conseguenza ricevibile.

                             2.  Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio (art. 61 lett. a CPC). Nella fattispecie lo statuto dell'AO 1 prevede all'art. 15 che “contro le decisioni del­l'Assemblea dei soci è possibile ricorrere ad un Tribunale arbitrale ai sensi degli art. 353–399 CPC” (doc. C nel fascicolo verde CM.2011.130). L'associazione tuttavia non ha eccepito davanti

                                  al Pretore l'incompetenza della giurisdizione statale a dirimere il litigio, ma con la risposta è entrata senza riserve nel merito. In simili condizioni la competenza dei tribunali ordinari è data (art. 18 CPC).

                             3.  Nella sentenza impugnata il Pretore ha verificato anzitutto la legittimazione dell'attrice a contestare l'approvazione dell'art. 7 lett. d n. 4 dello statuto. Egli ha ritenuto che, per quanto all'assemblea generale la AP 1 non avesse espresso una chiara opposizione a tale norma, l'interdipendenza di tale disposizione con l'art. 5 cpv. 4 implicava che l'opposizione all'una si estendesse all'altra, tanto più che al momento di approvare lo statuto nel suo complesso l'attrice aveva votato contro. Ciò posto, egli ha esaminato la conformità dei due articoli con il principio del­l'art. 23 cpv. 3 Cost., secondo cui nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte. In proposito egli ha rilevato che la formulazione delle due norme non pone condizioni imperative all'ammissione di un socio né motivi cogenti di esclusione, ma consente semplicemente all'assemblea di valutare nel singolo caso la situazione del candidato socio o del socio da espellere. Per il primo giudice, in ogni modo, la libertà di non associarsi (negative Koalition) non è assoluta, ma può subire eccezioni in caso di abuso di diritto. E a suo avviso nella fattispecie la condizione non risulta illegale, giacché un socio non può valersi dell'autonomia giuridica per profittare dei vantaggi dell'affiliazione e far beneficiare di ciò altre società collegate che non vi partecipano, risparmiando sulle tasse sociali. A suo parere, infine, gli articoli in questione, che perseguono l'obiettivo statutario di coesione fra i membri, neppure determinano un obbligo indiretto di associarsi contrario all'art. 356a CO. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.

                             4.  L'appellante ribadisce che le due disposizioni statutarie sono state adottate in realtà per l'inimicizia che oppone da decenni __________, presidente dell'AO 1, a __________ e che i due articoli sono stati inseriti nello statuto con intenti abusivi, allo scopo di allontanarla dall'associazione, come è poi avvenuto. Essa sostiene che subordinare l'ammissione di un socio all'appartenenza all'associazione di tutte le imprese a lui collegate equivale a imporre a queste ultime un'adesione coatta, in violazione dell'art. 23 cpv. 3 Cost. Essa fa valere che eventuali deroghe alla libertà di non associarsi sono ammesse solo in casi eccezionali e in condizioni estranee alla fattispecie. L'appellante contesta altresì che si possa rimproverare a un socio eventuali abusi di diritto commessi da imprese terze a lui collegate, le quali rifiutano di aderire all'associazione. Quanto al principio della trasparenza – essa soggiunge – la sua applicazione presuppone che la medesima persona detenga l'intero o gran parte dell'attivo di altre società, mentre gli statuti controversi dichiarano sufficiente una comunanza di amministratori. Che poi l'assemblea dell'as­sociazione abbia la facoltà di non applicare le condizioni poste dai nuovi articoli statutari – essa epiloga – nulla muta al carattere illegale dei medesimi, i quali violano anche l'art. 356a CO senza per altro che la convenuta abbia contestato tale censura.

                             5.  Secondo l'art. 75 CC ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge o agli statuti ch'egli non abbia consentite entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. La legittimazione per promuovere un'azione fondata sull'art. 75 CC è riservata ai membri dell'associazione, qualità che deve sussistere fino al momento del giudizio (Heini/Scherrer in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 16 e 18 ad art. 75; Foëx in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 4 ad art. 75; Riemer in: Berner Kommentar, 3ª edizione n. 49 ad art. 75 CC).

                                  Nella fattispecie l'attrice è stata espulsa dall'associazione con risoluzione del 25 novembre 2011. Essa ha impugnato davanti

                                  al giudice anche tale risoluzione, ma una delibera assembleare contestata in giudizio continua a esplicare effetti fino a un'eventuale decisione di annullamento, tranne che misure cautelari ne sospendano l'esecutività (Heini/Scher­rer, op. cit., n. 31 ad art. 75; Foëx, op. cit., n. 32 ad art. 75; Riemer, op. cit., n. 79 ad art. 75 CC). Quest'ultima ipotesi non verificandosi in concreto, di per sé l'appellante non sarebbe più legittimata a ricorrere (I CCA, sentenza inc. 11.2012.90 del 16 marzo 2015, consid. 4). In dottrina si eccettua nondimeno l'eventualità in cui l'espulsione di un socio faccia seguito alla contestazione di una risoluzione assem­bleare da parte del socio medesimo e il socio abbia contestato anche l'espulsione (Riemer, op. cit., n. 49 in fine ad art. 75 CC). Avendo impugnato anche la sua esclusione dall'associazione, la AP 1 conserva dunque la legittimazione per impugnare le pregresse risoluzioni assembleari. Per il resto non è più litigioso che l'interessata ha votato contro le due risoluzio­ni contestate. Pacifica è altresì la tempestività dell'azione, intentata presentando nel termine di un mese l'istanza di conciliazione, il 18 agosto 2011 (DTF 135 III 489), ed entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione ad agire la petizione (DTF 140 III 566 consid. 2.3).

                             6.  Contestate sono nel caso specifico – si è detto – le due risoluzioni con cui l'assemblea generale straordinaria ha approvato il 21 luglio 2011 i nuovi art. 5 cpv. 4 e 7 lett. d n. 4 dello statuto. La questione è di sapere perciò se tali norme statutarie siano contrarie alla legge, intendendosi con ciò prescrizioni formali o sostanziali. Non solo quelle relative al diritto dell'associazione e delle persone giuridiche, ma anche norme di diritto positivo scritto o non scritto, come pure principi giuridici generali come il divieto del­l'abuso di diritto e dell'eccesso di potere, il precetto della parità di trattamento o la protezione della personalità (Foëx, op. cit., n. 20 e 22 ad art. 75 CC; Heini/Scher­rer, op. cit., n. 13 e 14 ad art. 75 CC; Riemer, op. cit., n. 28 segg. ad art. 75 CC).

                             7.  In concreto l'attrice sostiene che il nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto viola anzitutto l'art. 23 cpv. 3 Cost., il quale dispone che nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte. In realtà la norma come tale non obbliga tuttavia imprese terze ad affiliarsi all'AO 1. L'attrice obietta che subordinare l'ammis­sione di un socio “all'appartenenza all'Associazione di tutte le imprese collegate” significa imporre indirettamente – al­l'atto pratico – un obbli­go di adesione alle imprese collegate. Sta di fatto che le imprese collegate non sono tenute ad affiliarsi. È vero che, non dovessero queste aderire all'associazione, la ditta candidata si vedrebbe respingere l'accettazione ed è vero altresì che in certi casi lo Stato non può limitarsi a vietare affiliazioni coatte, ma deve attivarsi anche per garantire il diritto di affiliarsi o di appartenere a un'organizzazione, impedendo misure di boicottaggio (Mahon in: Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo/Basilea/Gi­nevra 2003, n. 7 in fine ad art. 23). Ciò vale specialmente nel caso di associazioni aventi carattere professionale, economico o corporativo. V'è chi sostiene che in condizioni del genere il candidato abbia un diritto soggettivo all'affiliazione (Errass in: Ehrenzeller/Schindler/ Schweizer/Vallen­der, Die schweizerische Bundes­verfassung, 3ª edizione, n. 21 in fine ad art. 23 con rinvio anche alle opinioni contrarie). Nella fattispecie non giova tuttavia approfondire il quesito – di diritto costituzionale – senza avere verificato prima se il nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto non si riveli in contrasto già con altre norme di livello legislativo o con principi giuridici generali.

                             8.  Di regola nessuno ha diritto di entrare a far parte di un'associazione, a meno che gli statuti gli conferiscano tale facoltà oppure che l'associazione si sia impegnata ad accogliere il candidato o che leggi specifiche prevedano un diritto di adesio­ne. Lo statuto inoltre può subordinare l'adesione a determinate premesse, senza che ciò conferisca di per sé un diritto soggettivo, nem­meno a chi adempie tutti i requisiti (Riemer, op. cit., n. 56 seg. ad art. 70 CC; Heini/Scher­rer, op. cit., n. 37 ad art. 70 CC). Il principio appena citato subisce nondimeno restrizioni qualora il rifiuto di accogliere un candidato pregiudichi quest'ultimo nella sua personalità economica. Come in materia di esclusione da un'associazione, in tal caso un diniego d'affiliazione può ledere la personalità del candidato, in particolare ove questi si veda impedire l'accesso a un'organizzazione professionale, corporativa, sportiva o economica che rivesta una posizione di monopolio o che renda

                                  l'esercizio di un'attività professionale difficile o impossibile ai non membri (Meier/de Luze, Droit des personnes, Articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 552 n. 1136 con numerosi rimandi). In simili condizioni il rifiuto di adesione potrebbe tradursi in un serio pregiudizio per l'esistenza e l'immagine del candidato respinto (analogamente a quanto avviene nel settore dei cartelli), il quale potrebbe apparire al pubblico come privo delle capacità professionali e dell'integrità personale che offrono invece gli affiliati. Dandosi simili premesse, l'art. 28 CC è suscettibile di conferire un diritto all'affiliazione (Riemer, loc. cit.; Foëx, op. cit., n. 9 ad art. 70 CC). Un diritto di adesione può dedursi altresì – per altro verso – dal­l'art. 2 cpv. 2 CC ove l'associazione abusi dei suoi diritti (Foëx, loc. cit.) con comportamenti contraddittori, ad esempio rifiutando un'adesione che aveva assicurato di accogliere (Riemer, op. cit., n. 73 ad art. 70 CC).

                             9.  Nella fattispecie l'AO 1, affiliata alla Camera di Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato del Cantone Ticino (art. 1 dello statuto), è sicuramente un'organizzazione di categoria, come conferma il suo scopo (art. 3 dello statuto: sopra, lett. A). Trattandosi di un'organizzazione chiamata a rappresentare verso il pubblico, le autorità e i potenziali clienti dei propri membri l'insie­me dell'industria cantonale operante nel settore, essa non gode di completa autonomia in materia di espulsione. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, in effetti, che organizzazioni determinanti di una professione o del ramo non possono disporre l'esclusione di soci a beneplacito (come le associazioni in genere, il cui statuto può permettere l'espulsione finanche senza indicazione del motivo: art. 72 cpv. 1 CC), ma, “in considerazione del diritto della personalità attinente allo sviluppo economico” dei suoi membri, solo per motivi gravi nel senso dell'art. 72 cpv. 3 CC (DTF 123 III 193). L'associazione può pronunciare esclusioni, in altri termini, solo se gli interessi dell'organizzazione prevalgono oggettivamente su quelli del singolo socio. Si conviene che un'espulsione è un provvedimento più grave rispetto a un rifiuto di affiliazione. Anche un diniego di adesione tuttavia può implicare – come detto – un serio pregiudizio per l'esistenza e l'immagine del candidato respinto, il quale potrebbe apparire al pubblico come privo delle capacità professionali e dell'integrità personale che i membri dell'organizzazione devono garantire.

                                  Il nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto approvato il 21 luglio 2011 dispone in concreto che l'assemblea generale “decide dell'ammissione di nuovi soci, previa domanda scritta del nuovo socio al comitato, che emanerà il suo preavviso”. La legittimità di tale presupposto non è contestata dall'appellante, la quale non contesta nemmeno – a giusto titolo – che l'affiliazione possa essere “subordinata a deter­minate condizioni” (Riemer, op. cit., n. 69 ad art. 70 CC). Quanto essa censura è che l'ammissione possa essere vincolata “in particolare all'appartenenza all'associazione di tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza di amministratori o di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento)”. Ora, a un primo esame la norma parrebbe meramente potestativa. A ben vedere tuttavia essa va intesa nel senso che l'associazione è competente per assoggettare senz'altro l'affiliazio­ne di un candidato avente imprese “collegate” (nozione per altro poco precisa) alla condizione che queste ultime aderiscano anch'esse all'organizzazione. Tant'è che l'attrice è stata espulsa dal sodalizio proprio in base a simile interpretazione. E una condizione così tassativa mal si concilia con il diritto della personalità attinente allo sviluppo economico del candidato.

                                  Può darsi che in singoli casi l'interesse prevalente dell'organizza­zione sorregga un diniego di adesione alla luce delle circostanze concrete. Ma lo scopo di promuovere “coesione, coerenza e forza tra i membri” cui accenna il Pretore non è un valore assoluto che può essere perseguito a ogni costo. E un rifiuto di ammissio­ne in seno a un'organizzazione di categoria non si giustifica automaticamente in qualsia­si caso solo perché la ditta candidata ha un titolare, azionisti “di riferimento” (locuzione anch'essa poco precisa) o un amministratore comune a un'altra ditta del ramo. Nella sua formulazione assoluta l'art. 5 cpv. 4 non è rispettoso dell'art. 28 CC. Va pertanto annullato nella misura in cui lo offende.

                           10.  Quanto precede risulta ancora più flagrante se messo in relazione con il nuovo art. 7 lett. d n. 4 dello statuto. Combinato con quest'ultima norma, infatti, l'art. 5 cpv. 4 comporta l'espulsione automatica dall'associazione già per il fatto che a un certo momento la ditta in questione si trovi un titolare, un azionista “di riferimento” o un amministratore comune a un'altra ditta del ramo. Quale “grave motivo” (a norma alla citata sentenza DTF 123 III 193) legittimi dal profilo oggettivo un provvedimento tanto drastico indipendentemente da qualsiasi ponderazione fra gli interessi del­l'associazione e quelli del socio non è dato di comprendere. A parte il fatto che la qualità di socio non può essere tolta attraverso successive modifiche di uno statuto (Riemer, op. cit., n. 242

                                  ad art. 70 CC), un'espulsione deve ossequiare i principi generali di procedura e in particolare il principio di colpevolezza (Heini/ Scher­rer, op. cit., n. 21 ad art. 70 CC; Niggli in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ª edizione, n. 13 e 17 ad art. 70 CC). Altri motivi di esclusione possono sì essere previsti, ma solo se la perdita della qualità di socio è dovuta al verificarsi di avvenimenti incerti, suscettibili di pregiudicare gli interessi dell'associazione. Nella fattispecie invece basterebbe che una ditta appartenente alla convenuta costituisse una filiale, magari fuori Cantone, per incorrere nell'espulsione eo ipso. Non si esclude – una volta ancora – che in singoli casi ciò possa giustificarsi per le particolarità concrete, ove il nuovo titolare, il nuovo azionista “di riferi­mento” o il nuovo amministratore della ditta pregiudichi gravemente gli interessi dell'organizzazione. Ma “motivi gravi” non possono intravedersi già a priori, in astratto e a titolo generale solo perché a un determinato momento una ditta appartenente all'organizzazione risulti avere titolari, azionisti o amministratori in comune con altre ditte del ramo che non ne fanno parte.

                                  Il Pretore e la convenuta oppongono che un socio non può valersi della propria autonomia giuridica per profittare dei vantaggi dell'affiliazione e far beneficiare di ciò società “collegate” che non vi partecipano, risparmiando sulle tasse sociali. Per tacere del fatto nondimeno che tutto si ignora sui vantaggi concreti che conseguirebbero le società “collegate” in circostanze del genere, non è dato a divedere come l'organizzazione possa promuovere i suoi scopi e la coesione fra i membri brandendo lo strumento sistematico dell'espulsione. Gli interessi dell'organizzazione si favoriscono – se mai – facendo in modo che una ditta esterna non abbia interesse a rimanere fuori e postuli l'affiliazione per i benefici che le derivano. Anche sotto questo profilo la formulazione apodittica del nuovo art. 5 cpv. 4 in fine non può dunque dirsi conforme al diritto della personalità attinente allo sviluppo economico del socio.                                   

                           11.  In definitiva l'appello merita accoglimento, nel senso che il nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto va annullato nella sua ultima frase “in particolare all'appartenenza all'Associazione di tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza di amministratori o di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento)”. L'attrice chiede che tale annullamento retroagisca dal 21 luglio 2011, ma ciò avviene già invalidando l'approvazione della norma da parte dell'assemblea generale straordinaria tenuta quel giorno, invalidazione che toglie ogni legittimità alla frase finale dopo di allora. Il nuovo art. 7 lett. d n. 4 può invece rimanere invariato, la stessa appellante rinunciando a chiederne l'annullamento nel caso in cui sia cassata l'ultima frase dell'art. 5 cpv. 4. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che segue identica sorte.

                           12.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una causa senza carattere pecuniario (sopra, consid. 1), la via del ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide:                  I.  L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione è accolta, nel senso che il nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto dell'AO 1 è annullato nella sua ultima frase “in particolare all'appartenenza all'Associazione di tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza di amministratori o di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento)”. La risoluzione presa il 21 luglio 2011 dall'assemblea generale straordinaria della convenuta è annullata nella misura in cui approva il nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto nella sua ultima frase.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 1600.– complessivi, da anticipare dall'attrice, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 4000.– per ripetibili.

                             II.  Le spese di appello, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare dal­l'appellante, sono poste a carico dell'AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.

                            III.  Notificazione a:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2013.64 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2015 11.2013.64 — Swissrulings