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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.09.2013 11.2013.46

27 settembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,341 parole·~7 min·4

Riassunto

Devoluzione all'ente pubblico

Testo integrale

Incarto n. 11.2013.46

Lugano 27 settembre 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2013.256 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 12 aprile 2013 dall'

  PA 1,

                                         quale amministratore della successione

                                         fu  CO 1 (1927-2011), già in ,

per ottenere l'allestimento dell'inventario

in una devoluzione ereditaria che riguarda lo

Stato del Cantone Ticino (rappresentato dal presidente del Consiglio di Stato) e  

 AP 1   (ora patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello (“Widerspruch”) presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 12 maggio 2013;

Ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 nata __________ (1927), cittadina svizzera, vedova, è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 19 settembre 2011. Non sono state rinvenute disposizioni di ultima volontà. Accertato che la defunta non ha lasciato discendenti e che non risultano eredi nemmeno della stirpe dei genitori, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato il 18 ottobre 2011 l'am­ministrazione dell'eredità, designando  PA 1 in qualità di amministratore (inc. SO.2011.610).

                                  B.   Con decisione del 15 marzo 2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato una grida per la ricerca degli eredi, invitando tutti coloro che si ritenessero successori legittimi di CO 1 ad annunciarsi entro un anno dalla seconda pubblicazione. Il 25 marzo 2013 egli ha poi chiuso la grida, accertando che nel termine impartito era giunta una sola notifica di erede da parte di AP 1 nata __________ (inc. SO.2012.159).

                                  C.   Il 12 aprile 2013 l'amministratore della successione ha chiesto al Pretore di ordinare l'erezione di un inventario (art. 592 CC). Accertato che AP 1 appartiene alla stirpe dei bisavi fu CO 1 e che la successione va devoluta perciò al Cantone Ticino, con decisione del 18 aprile 2013 il Pretore ha ordinato la pubblicazione di una nuova grida e la confezione di un inven­tario (art. 592 CC), che lo stesso  PA 1 avrebbe dovuto allestire entro il 30 giugno 2013 (inc. SO.2013.256).

                                  D.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un memoriale in tedesco (“Widerspruch”) del 12 maggio 2013 per vedere riformato il giudizio del Pretore nel senso di essere riconosciuta erede fu CO 1. Invitata il 29 maggio 2013 dal presidente della Camera a tradurre il memoriale in italiano e a indicare un recapito in Svizzera ove potessero avvenire le notificazioni, essa ha ottemperato il 25 giugno successivo, inviando una versione italiana e designando  PA 2 come sua rappresentante.

Considerando

in diritto:                  1.   Qualora una successione sia devoluta a un ente pubblico (art. 466 CC) l'autorità competente – nel Ticino: il Pretore (art. 92 cpv. 1 con rinvio all'art. 86a cpv. 1 LAC) – deve  far pubblicare d'ufficio una grida a norma dell'art. 482 CC con cui i creditori e i debitori dell'eredità sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito (art. 592 CC). Tale autorità deve ordinare inoltre la confezione di un inventario (Wissmann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 2 ad art. 592). Entrambi sono provvedimenti di volontaria giurisdizione (DTF 94 II 57 consid. 2; Couchepin/Maire in: Eigenmann/Rouiller [editori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 16 ad art. 580 e n. 2 ad art. 592 CC), disciplinati dalla procedura sommaria dell'art. 248 lett. e CPC (come diritto cantonale surrogato: DTF 139 III 225). Essi sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” raggiunga almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).

                                         Nella fattispecie già il mobilio e i gioielli inventariati dall'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione nell'appartamen­to della defunta valgono almeno fr. 30 000.– (doc. H accluso al­l'istanza 17 ottobre 2011 con cui l'amministratore della successione postulava l'amministrazione dell'eredità, 2° foglio in alto). Il memoriale di AP 1 può quindi essere trattato come appello. Quanto alla sua tempestività, esso è stato presentato solo il 13 maggio 2013 (data del timbro postale sulla busta d'invio), ma non è dato di sapere quando la decisione del Pretore, intimata il 18 aprile 2013 unicamente  PA 1 e all'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione (dispositivo n. 5), sia giunta a conoscenza di AP 1. La questione non richiede tuttavia di essere approfondita, poiché – come si vedrà senza indugio – l'appello è destinato in ogni modo all'insuccesso.

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che la pubblicazione della grida disposta il 15 marzo 2012 ha permesso di accertare l'inesistenza tanto di discendenti della defunta quanto di eredi della stirpe dei genitori o degli avi. Discendente della stirpe dei bisavi, AP 1 non è quindi erede. E in mancanza di eredi la successione di CO 1, il cui ultimo domicilio era a __________, va devoluta al Cantone Ticino (art. 466 CC). L'appellante contesta simile conclusione, sostenendo che sì, “il diritto di successione dei parenti cessa con la stirpe degli avi” (art. 460 cpv. 1 CC), ma che per “stirpe degli avi” si intende quella del­l'avente diritto alla successione e non quella del defunto. Avendo essa i bisavi __________ e __________ in comune con CO 1 (doc. A accluso all'istanza del 12 aprile 2013 con cui l'amministratore della successione ha chiesto l'erezione dell'inventario, nell'inc. SO.2013.256), sarebbe data perciò la sua qualità di erede.

                                   3.   Il diritto di successione dei parenti cessa con la stirpe degli avi (art. 460 cpv. 1 CC). “Avi” sono esclusivamente i discendenti della terza parentela. I discendenti della quarta parentela (quella dei bisavi) non sono più eredi legittimi dal 1° gennaio 1988, quando il legislatore ha abrogato l'art. 460 cpv. 2 e 3 CC che conferiva a bisavi, prozii e prozie un diritto di usufrutto (RU 1986 pag. 122; FF 1979 II 1274 n. 235.6). L'appellante è – come rileva il Pretore – una discendente della quarta parentela, avendo essa in comune con la defunta i bisnonni. Non è quindi erede legittima. L'opinione di lei, stando alla quale per “stirpe degli avi” deve intendersi quella dell'avente diritto alla successione, cade nel vuoto, giacché essa non appartiene – comunque sia – alla stirpe degli avi, bensì a quella dei bisavi. Ne segue che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

                                   4.   Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni.

                                   5.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AP 1.

                                   3.   Notificazione:

–    ; –    ; – presidente del Consiglio di Stato, Bellinzona.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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