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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.01.2014 11.2013.39

23 gennaio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·816 parole·~4 min·3

Riassunto

Appello divenuto senza interesse: stralcio dai ruoli

Testo integrale

Incarto n. 11.2013.39

Lugano, 23 gennaio 2014/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2011.3705 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 settembre 2011 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 18 aprile 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3 aprile 2013;

                                         premesso che con sentenza del 3 aprile 2013 emanata a protezione del­l'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1950) e AO 1 (1961) a vivere separati, ha affidato il figlio C__________ (nato il 22 aprile 2002) alla madre per la cura e l'educazione, ha regolato il diritto di visita del padre, ha condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 5100.– mensili dal 1° luglio 2011, un contributo alimentare per il figlio di fr. 2625.– mensili dal 1° di­cembre 2011 fino al 12° compleanno e di fr. 2800.– mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi), disponendo inoltre una serie di restrizioni su beni e spettanze patrimoniali del marito;

                                         ricordato che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 18 aprile 2013 per ottenere l'affidamento del figlio (subordinatamente la custodia alternata del medesimo nella misura del 50%), la regolamentazione circa la permanenza del figlio presso ciascun genitore, la condanna della moglie a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1925.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 2100.– mensili dopo di allora (assegni familiari compresi), come pure la metà di tutte le spese di istruzione del ragazzo (fr. 450.– mensili) e la metà “di tutte le altre spese ricreative” non comprese nel contributo alimentare, annullate altresì tutte le restrizioni su beni e spettanze patrimoniali dell'appellante medesimo;

                                         preso atto che nelle sue osservazioni del 4 luglio 2013 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

                                         accertato che il 23 ottobre 2012 l'Autorità regionale di protezione 7, Tesserete, ha trasmesso al Pretore copia di un particolareggiato accordo intervenuto fra i coniugi il 16 ottobre precedente sulle relazioni personali del figlio con il padre;

                                         rammentato che nelle circostanze descritte il presidente di questa Camera ha impartito il 28 ottobre 2013 all'appellante un termine di dieci giorni per precisare quali dispositivi della sentenza impugnata dovessero ancora reputarsi oggetto di appello;

                                         osservato che l'appellante ha reagito il 6 novembre 2013 con una richiesta di prorogare il termine a lui fissato, essendo in corso trattative fra le parti suscettibili di condurre a una soluzione amichevole del contenzioso;

                                         rilevato che, visto ciò, il presidente della Camera ha sospeso il 7 novembre 2013 la procedura fino al 13 gennaio 2014, avvertendo formalmente AP 1 che in mancanza di comu­nicazione alla Camera entro tale data l'appello sarebbe stato dichiarato senza interesse e la causa stralciata dal ruolo;

                                         appurato che nessuna comunicazione è pervenuta alla Camera dopo di allora;

                                         considerato che l'appello in esame va pertanto dichiarato senza interesse e la causa tolta dai ruoli (art. 242 CPC);

                                         stabilito che le spese processuali e le ripetibili di appello andrebbero ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC per analogia), ma che le particolarità del caso e la buona volontà dimostrata dai coniugi nel raggiungere un accordo inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

                                         ritenuto che le osservazioni all'appello presentate da AO 1, compendiate in una ventina di righe, non giustificano l'attribuzione di indennità per ripetibili;

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Non si riscuotono spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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