Incarto n. 11.2013.35
Lugano, 19 aprile 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2013.107 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
istanza del 5 aprile 2013 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1, )
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo del 12 aprile 2013 presentato da AP 1 contro il decreto supercautelare emesso l'8 aprile 2013 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 23 luglio 2012 emessa a protezione dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 (1958), tra l'altro, a versare dal 1° gennaio 2012 un contributo alimentare di fr. 192.50 mensili alla moglie AO 1 (1962), un contributo alimentare di fr. 1495.– mensili alla figlia maggiorenne G__________ (11 febbraio 1994) e un contributo alimentare di fr. 1368.50 mensili al figlio M__________ (9 dicembre 1995), assegni familiari non compresi. Tale decisione è passata in giudicato.
B. Il 13 marzo 2013 AP 1 ha chiesto al Pretore di ridurre retroattivamente dal 1° marzo 2013 il contributo alimentare per G__________ a fr. 1353.50 mensili e quello per M__________ a fr. 82.50 mensili. Con ordinanza del 14 marzo 2013 il Pretore ha assegnato a AO 1 un termine di 20 giorni per “presentare tutti i documenti aggiornati su redditi e spese”, convocando i coniugi all'udienza del 22 aprile 2013 per il dibattimento, poi rinviato su iniziativa di AO 1 al 7 maggio 2013. In seguito quest'ultima ha ottenuto una proroga fino al 25 aprile 2013 per produrre i documenti in questione.
C. AP 1 ha instato il 5 aprile 2013 davanti al Pretore perché la riduzione dei contributi alimentari da lui postulata fosse decretata immediatamente in via cautelare, senza contraddittorio, subordinatamente previo contraddittorio. Statuendo con “decreto supercautelare” dell'8 aprile 2013, il Pretore ha respinto
la domanda e ha confermato l'udienza del 7 maggio 2013 indetta per il contraddittorio, senza prelevare spese processuali.
D. Contro il decreto predetto AP 1 ha presentato il
12 aprile 2013 un reclamo a questa Camera per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di accogliere la riduzione dei contributi alimentari da lui sollecitata in via cautelare, eventualmente previo contraddittorio. Il reclamo non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono appellabili, fermo restando che, trattandosi di controversie patrimoniali, l'appello è ammissibile unicamente ove “il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Se la controversia patrimoniale non raggiunge tale valore, la decisione di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari è suscettiva solo di reclamo (art. 319 lett. a CPC). Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, in ogni modo, la decisione dev'essere stata presa dal giudice dopo avere dato modo alla controparte di esprimersi. Decreti superprovvisionali non possono essere oggetto di appello né di reclamo (FF 2006 pag. 6729 in alto). Ciò vale non solo quando il giudice accolga un'istanza supercautelare, ma anche quando la respinga (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con numerosi richiami). Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, infatti, egli deve ancora sentire la parte convenuta (art. 265 cpv. 2 CPC).
2. Nella fattispecie il Pretore ha respinto l'8 aprile 2013 i provvedimenti superprovvisionali chiesti dall'istante il 5 aprile precedente, convocando le parti all'udienza del 7 maggio 2013 per il contraddittorio. AO 1 non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sulla riduzione immediata dei contributi alimentari, sempre ch'essa sia abilitata a rappresentare anche la figlia maggiorenne G__________. Potrà esprimersi in proposito all'udienza del 7 maggio 2013 già indetta dal Pretore per discutere il merito dell'istanza di riduzione, una volta prodotti entro il 25 aprile 2013 “tutti i documenti aggiornati su redditi e spese”. Il decreto dell'8 aprile 2013 con cui il Pretore ha respinto la riduzione immediata dei contributi alimentari senza contraddittorio, decreto per altro espressamente designato come “supercautelare” dal primo giudice, non è dunque impugnabile. Nel suo memoriale AP 1 dà per scontata l'ammissibilità del reclamo (pag. 5 in fondo), ma non illustra minimamente quali argomenti sorreggano la sua ferma convinzione. Men che meno egli spiega perché nella fattispecie, fosse impugnabile il decreto, sarebbe dato unicamente reclamo allorché il valore litigioso eccede fr. 10 000.– (sopra, consid. 1). Improponibile, il memoriale sfugge così a ogni disamina.
3. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili alla convenuta, che non è stata chiamata dalla Camera a formulare osservazioni al reclamo.
4. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non consta raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri che il contributo alimentare per M__________ si estinguerà in ogni modo alla maggiore età del figlio, il 9 dicembre prossimo.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione:
– G, ;
– M, ;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.